Articolo 34 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 marzo 1967
Art. 34. (Attribuzioni delle attivita' e soppressione dei conti individuali)
Le attivita' esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidita', vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche.
I singoli conti individuali costituiti a norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , sono soppressi tenendo conto delle modalita' previste ai successivi articoli 35 e 36.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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