Art. 34. (Attribuzioni delle attivita' e soppressione dei conti individuali)
Le attivita' esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidita', vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche.
I singoli conti individuali costituiti a norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , sono soppressi tenendo conto delle modalita' previste ai successivi articoli 35 e 36.
Le attivita' esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidita', vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche.
I singoli conti individuali costituiti a norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , sono soppressi tenendo conto delle modalita' previste ai successivi articoli 35 e 36.