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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2278/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2278/2024 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 19.12.2024, avente oggetto: interdizione
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Tedeschi Michele, Parte_1 Controparte_1
giusta mandato in atti - ricorrente
E
nato a [...] l'[...] - resistente contumace Controparte_2
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2.7.2024 i ricorrenti chiedevano dichiararsi l'interdizione del figlio,
, come sopra generalizzato, con nomina di tutore di quest'ultimo in favore di Controparte_2
Parte_1
Premettevano che l'interdicendo è affetto sin dalla nascita da “disturbo dello Spetto Autistico grave”
a causa del quale si trova in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, come da documentazione medica in atti, precisando che il resistente non è autosufficiente ed è assolutamente incapace di poter svolgere autonomamente qualsivoglia atto della vita quotidiana.
Su tali premesse, insistevano nelle conclusioni di cui sopra.
Nel corso dell'istruttoria, si procedeva all'esame dell'interdicendo, nonché all'ascolto dei prossimi congiunti, all'esito del quale la causa, all'udienza di cui innanz,i veniva assunta in decisione senza termini.
1 Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso
§§§§§
La domanda di interdizione di deve essere accolta per le ragioni di seguito Controparte_2 esposte.
Rileva il Tribunale, infatti, che, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta pienamente fondata la domanda.
L'interdicendo è affetto da “disturbo dello Spetto Autistico Grave”, come evidenziato e documentato in atti.
L'esame diretto ha confermato inequivocabilmente le risultanze documentali;
invero, lo stesso alle semplici domande postegli dal Giudice non ha mai risposto;
nel corso del suo esame, come da verbale dell'udienza celebratasi il 19.12.2024, si dava infatti atto che: “A semplici domande del
Giudice, “come ti chiami e quanti anni hai”, “se vivi a casa con i tuoi genitori”, Controparte_2
non risponde;
è evidentemente dissociato dal punto di vista spazio temporale dal contesto in cui si trova. È evidente ulteriormente che lo stesso è totalmente assente e non proferisce alcuna parola”.
Le superiori circostanze hanno ricevuto riscontro nelle dichiarazioni rese dal padre, odierno ricorrente, sig. il quale, ascoltato alla medesima udienza, ha precisato che il Parte_1
figlio non è autonomo da nessun punto di vista, anche in relazione alle primarie necessità, e che lo stesso non parla se non attraverso un “suo linguaggio” che consente ai genitori di capire “le necessità ma non parla”, aggiungendo che in passato ha compiuto atti di CP_2
“autolesionismo”.
Le circostanze sono state confermate in udienza sia dalla madre del resistente che dal fratello di quest'ultimo, presente all'udienza del 19.12.2024, anche con riferimento al percepimento da parte del resistente di una pensione di invalidità.
Alla luce di tutto quanto sopra, essendo stato accertato che è affetto da una Controparte_2
gravissima e irreversibile infermità, che ne compromette totalmente la capacità di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi, ne va pronunciata l'interdizione.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi, in cui versa l'interdicendo (a causa dell'oggettiva gravità della patologia da cui è affetto), nonché dalla necessità di gestione degli interessi, di cui lo stesso è titolare, portano ad affermare, infatti, che, per il predetto la tutela più adeguata e idonea, sia da individuare nella misura dell'interdizione.
In accoglimento della domanda, pertanto, va dichiarata l'interdizione di e, Controparte_2 per l'effetto, va ordinato al Cancelliere di annotare immediatamente nell'apposito registro la presente sentenza e di comunicarla, entro dieci giorni, per quanto di competenza, al Giudice Tutelare
e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
2 Nulla per le spese, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
e con ricorso depositato il 2.7.2024, l'accoglie e così Parte_1 Controparte_1
provvede:
A) dichiara l'interdizione di nato a [...] l'[...], e per l'effetto, Controparte_2 ordina al Cancelliere di annotare la presente sentenza nell'apposito registro e di comunicarla, entro dieci giorni, al Giudice Tutelare, per quanto di competenza, ed all'Ufficiale dello Stato Civile, per le annotazioni in margine all' atto di nascita;
B)nulla per le spese.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 21.01.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2278/2024 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 19.12.2024, avente oggetto: interdizione
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Tedeschi Michele, Parte_1 Controparte_1
giusta mandato in atti - ricorrente
E
nato a [...] l'[...] - resistente contumace Controparte_2
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2.7.2024 i ricorrenti chiedevano dichiararsi l'interdizione del figlio,
, come sopra generalizzato, con nomina di tutore di quest'ultimo in favore di Controparte_2
Parte_1
Premettevano che l'interdicendo è affetto sin dalla nascita da “disturbo dello Spetto Autistico grave”
a causa del quale si trova in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, come da documentazione medica in atti, precisando che il resistente non è autosufficiente ed è assolutamente incapace di poter svolgere autonomamente qualsivoglia atto della vita quotidiana.
Su tali premesse, insistevano nelle conclusioni di cui sopra.
Nel corso dell'istruttoria, si procedeva all'esame dell'interdicendo, nonché all'ascolto dei prossimi congiunti, all'esito del quale la causa, all'udienza di cui innanz,i veniva assunta in decisione senza termini.
1 Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso
§§§§§
La domanda di interdizione di deve essere accolta per le ragioni di seguito Controparte_2 esposte.
Rileva il Tribunale, infatti, che, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta pienamente fondata la domanda.
L'interdicendo è affetto da “disturbo dello Spetto Autistico Grave”, come evidenziato e documentato in atti.
L'esame diretto ha confermato inequivocabilmente le risultanze documentali;
invero, lo stesso alle semplici domande postegli dal Giudice non ha mai risposto;
nel corso del suo esame, come da verbale dell'udienza celebratasi il 19.12.2024, si dava infatti atto che: “A semplici domande del
Giudice, “come ti chiami e quanti anni hai”, “se vivi a casa con i tuoi genitori”, Controparte_2
non risponde;
è evidentemente dissociato dal punto di vista spazio temporale dal contesto in cui si trova. È evidente ulteriormente che lo stesso è totalmente assente e non proferisce alcuna parola”.
Le superiori circostanze hanno ricevuto riscontro nelle dichiarazioni rese dal padre, odierno ricorrente, sig. il quale, ascoltato alla medesima udienza, ha precisato che il Parte_1
figlio non è autonomo da nessun punto di vista, anche in relazione alle primarie necessità, e che lo stesso non parla se non attraverso un “suo linguaggio” che consente ai genitori di capire “le necessità ma non parla”, aggiungendo che in passato ha compiuto atti di CP_2
“autolesionismo”.
Le circostanze sono state confermate in udienza sia dalla madre del resistente che dal fratello di quest'ultimo, presente all'udienza del 19.12.2024, anche con riferimento al percepimento da parte del resistente di una pensione di invalidità.
Alla luce di tutto quanto sopra, essendo stato accertato che è affetto da una Controparte_2
gravissima e irreversibile infermità, che ne compromette totalmente la capacità di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi, ne va pronunciata l'interdizione.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi, in cui versa l'interdicendo (a causa dell'oggettiva gravità della patologia da cui è affetto), nonché dalla necessità di gestione degli interessi, di cui lo stesso è titolare, portano ad affermare, infatti, che, per il predetto la tutela più adeguata e idonea, sia da individuare nella misura dell'interdizione.
In accoglimento della domanda, pertanto, va dichiarata l'interdizione di e, Controparte_2 per l'effetto, va ordinato al Cancelliere di annotare immediatamente nell'apposito registro la presente sentenza e di comunicarla, entro dieci giorni, per quanto di competenza, al Giudice Tutelare
e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
2 Nulla per le spese, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
e con ricorso depositato il 2.7.2024, l'accoglie e così Parte_1 Controparte_1
provvede:
A) dichiara l'interdizione di nato a [...] l'[...], e per l'effetto, Controparte_2 ordina al Cancelliere di annotare la presente sentenza nell'apposito registro e di comunicarla, entro dieci giorni, al Giudice Tutelare, per quanto di competenza, ed all'Ufficiale dello Stato Civile, per le annotazioni in margine all' atto di nascita;
B)nulla per le spese.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 21.01.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
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