Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5472/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Francesca Ajello Presidente
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore-estensore dott. Andrea D'Alessio Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. BELLI MATTEO;
Parte_1
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 20/12/2023, Parte_1
ha impugnato il provvedimento, notificato in data 29.11.2023, con il quale gli è stato
1.2. del D.lvo
286/1998.
Il si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 09.07.2024, sentite le parti, la causa è stata rimessa in decisione. Con
successivo decreto del 3.03.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo, per discutere, nel contraddittorio delle parti, in ordine alla possibile declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo emerso che il ricorrente ha già conseguito la protezione sussidiaria nell'ambito del procedimento 3689/2021.
All'udienza del 18.03.2025 il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di controparte, in base al principio di soccombenza virtuale.
Il , rimettendosi quanto alla pronuncia di cessazione della materia del CP_1
contendere, si è opposto alla condanna alle spese, evidenziando che il venire meno dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio avrebbe dovuto tradursi in una rinuncia agli atti, con conseguenziale rimborso delle spese alla parte resistente, secondo quanto prescritto dall'art. 306 c.p.c. In ogni modo, il ha CP_1
insistito per la compensazione delle spese.
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente conseguito la protezione sussidiaria nell'ambito di un altro procedimento innanzi al Tribunale di Trieste, ed essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
Quanto alle spese, non essendo stato raggiunto un accordo delle parti sul punto, esse vanno disciplinate in base al principio della soccombenza virtuale.
Orbene, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per una compensazione, posto che, al momento del diniego, non poteva ritenersi raggiunto un livello di integrazione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione speciale. La documentazione presentata nel corso del giudizio, in parte successiva al provvedimento di diniego ( si consideri la documentazione da n. 25 a 31 depositata il 5 luglio 2024) consente di ritenere che il radicamento nel territorio da parte del richiedente si sia consolidato in epoca successiva alla decisione amministrativa.
D'altronde, non va sottaciuto che per un periodo di tempo piuttosto lungo ( da ottobre 2022 ad aprile 2024) non è stata data prova di svolgimento di attività
lavorativa; solo a partire da aprile 2024 risulta l'avvio di un'attività autonoma da parte del ricorrente nell'ambito della ristorazione.
Per i motivi esposti, sussistono dunque gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere
- SPESE compensate.
SI COMUNICHI.
Trieste, 28/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Francesca Ajello