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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 60/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in atti, Parte_1
dall'Avv.to Casaburo Lucia, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Funari Alessandro CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.01.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 1457/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(indennità di accompagnamento, condizioni di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1
motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta (patologie che nella valutazione globale non impongono la necessità di continua assistenza), lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive. In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la seguente diagnosi:
“ , attualmente di anni 72, è affetto dalle seguenti, sostanziali infermità: Parte_1
- Esiti di trauma dell'arto inferiore destro con deformazione artrosica del ginocchio, artrodesi della caviglia e ipotrofia dei muscoli della gamba;
- esiti di intervento allaringe per remota neoplasia, a cui è residuata voce fioca e esile ma comprensibile senza nessuna difficoltà;
- Positività al genere BRCA con pregressi interventi chirurgici per neoplasia cutanee
- Sindrome ansioso-depressiva reattiva;
- Ipertrofia prostatica già trattata chirurgicamente”.
Così descritto il quadro diagnostico, il ctu ha accertato che: “Le infermità suddette non realizzano né i requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento né quelli richiesti per la condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità. Va confermata, invece, la difficoltà grave 100% e la condizione di portatore di handicap
(comma uno, articolo 3) già riconosciute dalle preposte commissioni”, riconoscendo, pertanto, un complesso morboso che, per quanto grave, non integra i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92.
In particolare, il perito ha ritenuto che: “Per quanto attiene all'indennità di accompagnamento, va innanzitutto precisato che l'intero quadro patologico osteo- articolare è in larghissima misura concentrato sull'arto inferiore destro e legato agli esiti di frattura poi complicata con una osteomielite. Giusto per avere un parametro di riferimento dell'entità del danno e delle limitazioni funzionali che ne derivano, ricordo che
l'amputazione di un arto inferiore all'altezza della coscia non realizza nemmeno i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, essendo valutato con il 65% (voce
7408 delle ta-belle di cui al DM febbraio 1992). So bene che nella fattispecie, trattandosi di un soggetto non più in età lavorativa, non trovano indicazione le tabelle appena citate ma mi è parso opportuno riportare tale valore anche per dare un'idea tangibile del grado di invalidità che la menomazione dell'arto può comportare nel caso concreto. Va tenuto presente, inoltre che l'ipotesi tabellare citata come termine di riferimento fa riferimento all'arto amputato, condizione sicuramente più grave di quella presente nella fattispecie in cui l'arto è presente e il danno è solo articolare della caviglia e, solo in parte, del ginocchio.
Dopo quanto riferito sulla più rilevante delle limitazioni funzionali presenti credo che non possa che concludersi che, allo stato, non v'è nessuna patologia che possa giustificare limitazioni funzionali di gravità tale da realizzare addirittura i requisiti sanitari per
l'indennità di accompagnamento.
Per le stesse considerazioni appena espresse, va condivisa anche la revoca dell'handicap con connotazione di gravità e il riconoscimento della sola condizione di portatore di handicap operata dalla Commissione nel corso della visita del 18/10/2022”.
Ciò premesso, rispetto all'autonoma possibilità di deambulare, il ctu non ha avuto dubbi interpretativi, precisando che: “ […] il buon trofismo della coscia destra e dell'arto inferiore sinistro, l'assenza di qualsiasi segno di compressione delle zone di appoggio
(sacro-coccigee, dei talloni) in un soggetto peraltro che non utilizzava nessun presidio per i pazienti allettati, confermano che si tratta di un soggetto in grado di deambulare autonomamente, ancorché con l'inevitabile zoppia che l'artrodesi della caviglia e i fatti artrosici del ginocchio inevitabilmente debbono comportare.
D'altronde nella stessa recente certificazione esibita emerge la sua capacità di deambulare
(cfr, ad esempio, certificato del Dottor ove non si parla affatto di un Persona_1
paziente con necessità di allettamento e, anzi descrive solamente un paziente "con deambulazione claudicante")”.
Allo stesso modo, anche dalla documentazione medica allegata al ricorso in opposizione (e in particolare dal certificato geriatrico del 27.11.2023) che, a detta del ricorrente, avrebbe dovuto attestare un aggravamento dello stato patologico, emerge che, nonostante le affezioni a carico dell'apparato osteoarticolare, “il ricorrente deambula con appoggio”.
Dunque non è affatto esclusa l'autonomia nella deambulazione.
Neppure appare dirimente il certificato ortopedico dell'11.06.2024, da ultimo depositato in allegato alle note di udienza del 14.01.2025, atteso che lo stesso risulta sostanzialmente sovrapponibile ai precedenti certificati già in atti e compiutamente valutati dal ctu, attestandosi nel medesimo che trattasi di “paziente con difficoltà della deambulazione autonoma consentita solo con appoggio e a piccoli passi”.
Al riguardo, va precisato, in ogni caso, che la circostanza per cui il ricorrente nella deambulazione possa aiutarsi con un appoggio non è sufficiente ad integrare il requisito richiesto per l'indennità di accompagnamento.
E' sufficiente rammentare al riguardo l'orientamento della Suprema Corte ad avviso della quale (v. sent. n. 15882/2015 in cui viene negato l'accompagnamento a persona che deambula con doppio appoggio) “il CTU, sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata, ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente sia pure con l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto”.
Per quanto riguarda, invece, l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, il ctu, dopo un accurato esame delle patologie che affliggono il ricorrente, ha così argomentato: “È pacifico, infatti, che le patologie obiettivate ed in diagnosi non sono di quelle che minano l'autosufficienza fisica o psichica ovvero “l'autonomia personale” per dirla con la legge, al punto tale da richiedere la necessità di un aiuto o di un'assistenza da parte di terzi (“intervento assistenziale e permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione”) nella sfera individuale o in quella di relazione.”
Appare, in tal senso, infondata la censura mossa da parte istante relativa alla mancata somministrazione, da parte del ctu, delle scale ADL, IADL, MMSE in assenza delle quali non si comprenderebbe quali e quanti atti il ricorrente sia in grado di compiere autonomamente;
test ai quali il ricorrente è stato sottoposto in occasione della visita geriatrica del 27.11.2023 ottenendo i seguenti valori: ADL= 2/6; IADL= 2/8.
Sul punto, giova precisare che tali scale richiedono la fondamentale collaborazione dell'intervistato, il quale è chiamato a rispondere con sincerità alle domande poste dall'esaminatore. Per tale ragione, esse godono di una limitata attendibilità medico-legale.
In effetti, il rischio insito nei predetti test è la misurazione della cosiddetta “disabilità soggettiva” anziché l'accertamento della “disabilità oggettiva”, quest'ultima rilevante ai fini medico-legale in quanto correlata non ad una sintomatologia riferita dal pazienre ma a patologie croniche documentalmente provate e tali da giustificare una grave disabilità.
Preme, pertanto, sottolineare che nella valutazione delle autonomie funzionali, il medico può certamente giovarsi della rilevazione delle scale ADL e IADL, ma che tale dato è puramente anamnestico, cioè, riferito dal paziente o dai suoi familiari, e non trattasi di rilevazione oggettiva effettuata dal medico. Nel caso della medicina assicurativa è ovviamente l'obiettività clinica rilevata dal Consulente Tecnico che assume preminenza nella formulazione finale del giudizio.
Invero, il ctu, attraverso un accurato esame obiettivo, già finalizzato alla valutazione dei molteplici aspetti della funzione cognitiva e degli altri indici di disabilità in riferimento agli atti quotidiani della vita ed alla deambulazione, ha ritenuto che: “[…] l'esaminando tiene una condotta razionale e utilitaristica nel corso della visita. L'esame neurologico per il resto è negativo e, in particolare, non deficit dei nervi cranici, non nistagmo, non tremore, non disturbi della sensibilità o della motilità segmentaria, non dismetrie nei movimenti”.
Ciò premesso, non appaiono fondate le censure mosse da parte istante, dovendosi condividere le conclusioni del ctu secondo cui il ricorrente è in grado di deambulare autonomamente e di compiere tutti gli atti ordinari della vita quotidiana.
Sul punto, infatti, è ormai pacificamente condiviso l'orientamento della Cassazione, in tema di requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, secondo cui: “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n.
26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n.18 del 1990, art.1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass. n. 8557/2018).
Pertanto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita peritale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dal consulente, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, il ricorso va respinto.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi
Nola, 21.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma