Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.
Articolo 2 della Legge 4 ottobre 2013, n. 118
Articolo 1Articolo 3
- Legge 4 ottobre 2013, n. 118
Articolo 2 della Legge 4 ottobre 2013, n. 118
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16 ottobre 2013
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