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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 7493/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 29.4.24, iscritta al n. 7493/24 di
R.G., promossa da:
, , CP_1 Parte_1 Parte_2
con gli Avv.ti Angela Barbieri e Anna Carla Vergnano
ricorrenti contro
Controparte_2
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato il 29.4.24 le IG.re hanno chiesto la condanna Parte_3
della IG.ra al rilascio dell'immobile sito in Torino, via Martino Anglesio n. 21 (già CP_2
Strada della Magra n. 47), oggetto del contratto di locazione verbale del luglio 2010 del quale hanno assunto la nullità;
pagina 1 di 4 - nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, la
IG.ra non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
CP_2
- l'istruttoria è consistita nell'escussione di alcuni testi;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini assegnati con ordinanza dell'11.12.24 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- le ricorrenti hanno promosso il presente giudizio premettendo che il proprio dante causa IG. aveva concesso verbalmente in locazione alla IG.ra Parte_4 CP_2
parte dell'unità immobiliare indicata in premessa e hanno chiesto la condanna della resistente al rilascio;
- in sede testimoniale è emersa conferma del fatto che la resistente continui ad abitare nell'immobile;
- è, dunque, sufficiente constatare che:
1) l'originario contratto verbale di locazione indicato nel ricorso è nullo per difetto della forma prescritta ad substantiam dall'art. 1 l. 431/98;
2) la resistente, restando contumace, non ha provato di aver ottenuto l'immobile in forza di un contratto di locazione scritto o ad altro idoneo titolo e non ha sollevato eccezioni avverso la pretesa attorea;
- pertanto, in difetto di prova di un valido titolo di detenzione, la IG.ra va CP_2
considerata occupante sine titulo e va condannata al rilascio dell'immobile entro il termine di cui all'art. 56 l. 392/78;
- tutte le ulteriori circostanze diffusamente trattate nell'atto introduttivo sono irrilevanti ai fini del decidere;
pagina 2 di 4 - le spese di lite seguono la soccombenza della IG.ra ; CP_2
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua elementare semplicità che impone di far riferimento ai minimi inderogabili previsti per lo scaglione da 26.000,01 a
52.000 euro e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 268
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 851
- fase introduttiva: euro 602
- fase istruttoria: euro 903
- fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 4.077 da aumentare per l'uso di collegamenti ipertestuali nella misura ritenuta congrua e sufficiente del 10%, oltre ad euro 828,33 per esposti comprensivi delle spese di mediazione, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- condanna al rilascio in favore di , , Controparte_2 CP_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino, via Martino Anglesio n. 21 libero da Parte_2
persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 30 aprile 2025;
pagina 3 di 4 - condanna al pagamento a favore di , Controparte_2 CP_1 Pt_1
, delle spese processuali che liquida in complessivi euro
[...] Parte_2
828,33 per esposti ed euro 4.484,70 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa,
imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 19 marzo 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 29.4.24, iscritta al n. 7493/24 di
R.G., promossa da:
, , CP_1 Parte_1 Parte_2
con gli Avv.ti Angela Barbieri e Anna Carla Vergnano
ricorrenti contro
Controparte_2
resistente contumace
premesso
che
- con ricorso depositato il 29.4.24 le IG.re hanno chiesto la condanna Parte_3
della IG.ra al rilascio dell'immobile sito in Torino, via Martino Anglesio n. 21 (già CP_2
Strada della Magra n. 47), oggetto del contratto di locazione verbale del luglio 2010 del quale hanno assunto la nullità;
pagina 1 di 4 - nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, la
IG.ra non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
CP_2
- l'istruttoria è consistita nell'escussione di alcuni testi;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini assegnati con ordinanza dell'11.12.24 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- le ricorrenti hanno promosso il presente giudizio premettendo che il proprio dante causa IG. aveva concesso verbalmente in locazione alla IG.ra Parte_4 CP_2
parte dell'unità immobiliare indicata in premessa e hanno chiesto la condanna della resistente al rilascio;
- in sede testimoniale è emersa conferma del fatto che la resistente continui ad abitare nell'immobile;
- è, dunque, sufficiente constatare che:
1) l'originario contratto verbale di locazione indicato nel ricorso è nullo per difetto della forma prescritta ad substantiam dall'art. 1 l. 431/98;
2) la resistente, restando contumace, non ha provato di aver ottenuto l'immobile in forza di un contratto di locazione scritto o ad altro idoneo titolo e non ha sollevato eccezioni avverso la pretesa attorea;
- pertanto, in difetto di prova di un valido titolo di detenzione, la IG.ra va CP_2
considerata occupante sine titulo e va condannata al rilascio dell'immobile entro il termine di cui all'art. 56 l. 392/78;
- tutte le ulteriori circostanze diffusamente trattate nell'atto introduttivo sono irrilevanti ai fini del decidere;
pagina 2 di 4 - le spese di lite seguono la soccombenza della IG.ra ; CP_2
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua elementare semplicità che impone di far riferimento ai minimi inderogabili previsti per lo scaglione da 26.000,01 a
52.000 euro e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 268
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 851
- fase introduttiva: euro 602
- fase istruttoria: euro 903
- fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 4.077 da aumentare per l'uso di collegamenti ipertestuali nella misura ritenuta congrua e sufficiente del 10%, oltre ad euro 828,33 per esposti comprensivi delle spese di mediazione, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- condanna al rilascio in favore di , , Controparte_2 CP_1 Parte_1
dell'immobile sito in Torino, via Martino Anglesio n. 21 libero da Parte_2
persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 30 aprile 2025;
pagina 3 di 4 - condanna al pagamento a favore di , Controparte_2 CP_1 Pt_1
, delle spese processuali che liquida in complessivi euro
[...] Parte_2
828,33 per esposti ed euro 4.484,70 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa,
imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 19 marzo 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4