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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1684 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellante
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Bongarzone e Paolo Zinzi Controparte_1
e dalla B&Z Società Controparte_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 258/2024 pubblicata in data 14.02.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per gli appellanti: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis reiectis: 1 Nel merito:
Riformare e/o annullare la sentenza perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria, spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è di valore pari ad euro 2.000 e il relativo contributo è prenotato a debito”; per l'appellato: “Accogliere l'appello limitatamente alle annualità 2018/2019,2020/2021 e
2021/2022 e respingerlo con riferimento all'anno 2022/2023, confermando per tale annualità la
1 sentenza resa dal giudice di prime cure. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Frosinone la sig.ra chiedeva di accertare il proprio Controparte_1 diritto alla fruizione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 per un totale di € 2.000,00 corrispondenti a quattro annualità, durante le quali sostiene di avere svolto periodi di supplenze brevi e saltuarie nel corso degli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'anno 2022/2023, una supplenza temporanea sino al 30 giugno 2023.
Si costituiva l'Amministrazione resistente eccependo il difetto di giurisdizione e l'infondatezza nel merito delle pretese avverse giacché, per legge, il beneficio economico spettava soltanto ai docenti assunti di ruolo, a tempo pieno o parziale.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso della docente sull'assunto dello svolgimento di plurime supplenze, brevi e saltuarie, ma susseguitesi per lunghi periodi;
ed evidenziava il contrasto della normativa (che riservava il beneficio al solo personale di ruolo) rispetto all'art. 283 del T.U.
Scuola e agli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29.11.2007 nella parte in cui prevedono che l'aggiornamento sia un diritto-dovere fondamentale di tutto il personale docente;
nonché con l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come evidenziato dalla sentenza della Cassazione a S.U. n. 29961/2023. Dichiarava dunque il diritto della ricorrente e condannava il all'attribuzione della Carta per un valore di € 2.000,00 e alla Parte_1 rifusione integrale delle spese.
Ricorreva in appello il e del merito censurando la violazione e falsa Parte_1 applicazione, da parte del Tribunale, della l. n. 107/2015, art. 1, commi 121 ss. e del DPCM 28 novembre 2016 che limiterebbero espressamente il bonus economico ai soli docenti di ruolo e dell'art. 15 d. l. n. 69 del 2023, conv. con mod. con legge 10 agosto 2023, n. 103, che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l'anno 2023 soltanto ai supplenti annuali, su posto vacante e disponibile. L'appellante richiama gli artt. 28 e 29 del CCNL del Comparto Scuola, gli artt. 5 e 6 del
D.M. n. 80 del 03/10/2007. CP_3
Si costituiva aderendo alla ricostruzione in fatto e in diritto di controparte Controparte_1 limitatamente agli anni 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, per le quali deduceva anch'ella l'erroneità della sentenza di primo grado, chiedendone la riforma in coerenza con la sentenza della
2 Cassazione civile n. 29961 del 2023 che ha esteso il beneficio anche ai docenti non di ruolo, purché però avessero stipulato contratti di docenza sino al 31 agosto ovvero sino al 30 giugno. In applicazione del medesimo principio, continuava a contestare la pretesa del per il solo Parte_1 anno scolastico 2022/2023, in relazione al quale, invece, deduceva la spettanza del bonus, in definitiva, per il valore complessivo di €500,00.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso avverso, limitatamente alle annualità 2018/2019,
2020/2021 e 2021/2022, e il rigetto soltanto con riferimento all'anno 2022/2023.
Con successiva memoria dell'8 ottobre 2025, l'appellata depositava la sopravvenuta sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-268/24, del 03.07.2025 che, a suo dire, avrebbe riconosciuto il diritto alla corresponsione della carta docente anche per i docenti che hanno stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria. Chiedeva quindi l'integrale rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la discussione la causa è stata quindi discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il Ministero appellante censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione della l. n. 107/2015, art. 1, commi 121 ss. e del DPCM 28 novembre 2016 e ne chiede la riforma integrale.
Appare assorbente e determinante la circostanza che, nel costituirsi, l'appellata aderisca alla ricostruzione del per le prime tre annualità, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, in Parte_1 relazione alle quali chiede espressamente l'accoglimento dell'appello ministeriale e la conseguente riforma della sentenza;
soltanto per l'a.s. 2022/2023, invece, chiede la conferma in parte qua della sentenza gravata e la conseguente rimodulazione della somma spettante, per un totale di € 500,00.
Alla luce del principio dispositivo e del principio della domanda che regola il processo civile, anche nel rito del lavoro, la cognizione di questa Corte è circoscritta a quanto oggetto delle conclusioni presentate dalle parti. Ne deriva una riduzione, da parte dell'appellata, del thema decidendum, conseguente all'atto di riconoscimento dell'altrui domanda.
Invero, il parziale riconoscimento della fondatezza dell'appello costituisce un atto dispositivo del diritto realizzato con lo strumento processuale e impone l'accoglimento nel merito del ricorso del
, entro i limiti di quanto oggetto del riconoscimento, sostanzialmente, della infondatezza Parte_1 delle originarie domande rivolte al giudice di prime cure.
3 In altri termini, l'appellata altro non ha fatto che ridurre l'ampiezza delle domande originarie, chiedendo l'accoglimento del gravame avverso la pronuncia che le aveva riconosciuto la fondatezza della domanda nella sua ampiezza originaria, tale contegno abdicativo non è peraltro soggetto a termini preclusivi e può intervenire sino all'assunzione in decisione della causa, e financo nella comparsa conclusionale (cfr. Cass. n. 8737/2014).
Pertanto, delle conclusioni di cui alla memoria (rubricata come “nota di deposito”) dell'8.10.2025, con la quale l'appellata torna a pretendere tutte le annualità di cui al ricorso di prime cure sulla scorta di una ultimissima pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-268/24, del 03.07.2025) non può tenersi conto, poiché in contrasto con l'atto abdicativo di cui si è detto.
In conclusione, l'appello deve essere accolto con riferimento alle tre annualità per le quali risulta il riconoscimento della pretesa del , per gli anni 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, con Parte_1 conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Basandosi sugli atti introduttivi delle parti nel gravame e sulle relative richieste (trascritte in epigrafe) e tenuto conto del carattere disponibile dei diritti (già) in contestazione, si impone l'accoglimento dell'appello.
2.
Per il resto, e cioè per la Carta Docente dovuta per l'anno 2022/2023, la sentenza va confermata.
L'appellante ricorda come, da ultimo, l'art. 15 d. l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, riconosce il diritto alla Carta elettronica per l'anno 2023 soltanto ai supplenti annuali, su posto vacante e disponibile (dunque fino al 31 agosto) mentre la ricorrente, in quell'anno, aveva lavorato con supplenza solo fino al 30.6.2023.
Entrambe le parti, poi, con riferimento all'anno 2022/2023, richiamano la sentenza a Sezioni Unite
n. 29961/2023.
Ebbene, quella sentenza supporta senza dubbio le ragioni dell'odierna appellata sul punto tuttora controverso.
Infatti, come si legge peraltro nello stesso appello (che, sulla specifica questione, si appalesa contraddittorio ove non riferito alle annualità precedenti l'ultima), il primo principio di diritto enunciato dalla S.C. è il presente: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .”. Parte_1
4 La Cassazione ha ritenuto che la disparità di trattamento fra docenti con contratto di ruolo ovvero con contratti di supplenza fino al 31 agosto e docenti con contratto di supplenza fino al 30 giugno non fosse giustificata (come il continua a ritenere nell'appello) dal sistema di Parte_1 reclutamento, dalle modalità assunzionali, dalle diverse mansioni svolte dalle due tipologie di docenti (dal momento che il docente la cui supplenza termina il 30 giugno non partecipa ad una parte delle attività scolastiche successive, per come disciplinate nel T.U. Scuola e nei CCNL del
Comparto Scuola).
Oltretutto, la tesi del sull'ultima delle annualità, quella tuttora in contestazione, la Parte_1 recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-268/24, del
03.07.2025) ha ulteriormente confermato (per quanto qui rileva, e cioè per quanto attiene alle supplenze fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico) che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
3.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, vanno respinte le originarie domande di relative alle Controparte_1 annualità 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022
Quanto alle spese della lite del doppio grado, sussistono i presupposti per la loro compensazione nella misura di ¾ del totale, sia alla luce della parziale reciproca soccombenza, sia alla luce dell'incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di Carta docente;
il restante quarto delle spese complessive, corrispondente alla porzione accolta della domanda originaria, secondo la regola della soccombenza, resta a carico del , da distrarsi in favore dei Parte_1 difensori antistatari, avv.ti Antonio Bongarzone e Paolo Zinzi e dalla B&Z Società tra Avvocati CP
.
5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 19.6.2024 dal avverso la sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Frosinone, Parte_1 pubblicata in data 14.2.2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, respinge le originarie domande di relative alle Controparte_1 annualità 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022;
- compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado nella misura di ¾ e condanna il appellante a rimborsare a la restante quota di ¼, quota che Parte_1 Controparte_1 liquida quanto al primo grado in euro 300,00 e quanto al grado di appello in euro 400,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della ott.ssa Alessia Jane Thom CP_4
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1684 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
Appellante
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Bongarzone e Paolo Zinzi Controparte_1
e dalla B&Z Società Controparte_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 258/2024 pubblicata in data 14.02.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per gli appellanti: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis reiectis: 1 Nel merito:
Riformare e/o annullare la sentenza perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria, spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è di valore pari ad euro 2.000 e il relativo contributo è prenotato a debito”; per l'appellato: “Accogliere l'appello limitatamente alle annualità 2018/2019,2020/2021 e
2021/2022 e respingerlo con riferimento all'anno 2022/2023, confermando per tale annualità la
1 sentenza resa dal giudice di prime cure. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Frosinone la sig.ra chiedeva di accertare il proprio Controparte_1 diritto alla fruizione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 per un totale di € 2.000,00 corrispondenti a quattro annualità, durante le quali sostiene di avere svolto periodi di supplenze brevi e saltuarie nel corso degli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'anno 2022/2023, una supplenza temporanea sino al 30 giugno 2023.
Si costituiva l'Amministrazione resistente eccependo il difetto di giurisdizione e l'infondatezza nel merito delle pretese avverse giacché, per legge, il beneficio economico spettava soltanto ai docenti assunti di ruolo, a tempo pieno o parziale.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso della docente sull'assunto dello svolgimento di plurime supplenze, brevi e saltuarie, ma susseguitesi per lunghi periodi;
ed evidenziava il contrasto della normativa (che riservava il beneficio al solo personale di ruolo) rispetto all'art. 283 del T.U.
Scuola e agli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29.11.2007 nella parte in cui prevedono che l'aggiornamento sia un diritto-dovere fondamentale di tutto il personale docente;
nonché con l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come evidenziato dalla sentenza della Cassazione a S.U. n. 29961/2023. Dichiarava dunque il diritto della ricorrente e condannava il all'attribuzione della Carta per un valore di € 2.000,00 e alla Parte_1 rifusione integrale delle spese.
Ricorreva in appello il e del merito censurando la violazione e falsa Parte_1 applicazione, da parte del Tribunale, della l. n. 107/2015, art. 1, commi 121 ss. e del DPCM 28 novembre 2016 che limiterebbero espressamente il bonus economico ai soli docenti di ruolo e dell'art. 15 d. l. n. 69 del 2023, conv. con mod. con legge 10 agosto 2023, n. 103, che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l'anno 2023 soltanto ai supplenti annuali, su posto vacante e disponibile. L'appellante richiama gli artt. 28 e 29 del CCNL del Comparto Scuola, gli artt. 5 e 6 del
D.M. n. 80 del 03/10/2007. CP_3
Si costituiva aderendo alla ricostruzione in fatto e in diritto di controparte Controparte_1 limitatamente agli anni 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, per le quali deduceva anch'ella l'erroneità della sentenza di primo grado, chiedendone la riforma in coerenza con la sentenza della
2 Cassazione civile n. 29961 del 2023 che ha esteso il beneficio anche ai docenti non di ruolo, purché però avessero stipulato contratti di docenza sino al 31 agosto ovvero sino al 30 giugno. In applicazione del medesimo principio, continuava a contestare la pretesa del per il solo Parte_1 anno scolastico 2022/2023, in relazione al quale, invece, deduceva la spettanza del bonus, in definitiva, per il valore complessivo di €500,00.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso avverso, limitatamente alle annualità 2018/2019,
2020/2021 e 2021/2022, e il rigetto soltanto con riferimento all'anno 2022/2023.
Con successiva memoria dell'8 ottobre 2025, l'appellata depositava la sopravvenuta sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-268/24, del 03.07.2025 che, a suo dire, avrebbe riconosciuto il diritto alla corresponsione della carta docente anche per i docenti che hanno stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria. Chiedeva quindi l'integrale rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la discussione la causa è stata quindi discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il Ministero appellante censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione della l. n. 107/2015, art. 1, commi 121 ss. e del DPCM 28 novembre 2016 e ne chiede la riforma integrale.
Appare assorbente e determinante la circostanza che, nel costituirsi, l'appellata aderisca alla ricostruzione del per le prime tre annualità, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, in Parte_1 relazione alle quali chiede espressamente l'accoglimento dell'appello ministeriale e la conseguente riforma della sentenza;
soltanto per l'a.s. 2022/2023, invece, chiede la conferma in parte qua della sentenza gravata e la conseguente rimodulazione della somma spettante, per un totale di € 500,00.
Alla luce del principio dispositivo e del principio della domanda che regola il processo civile, anche nel rito del lavoro, la cognizione di questa Corte è circoscritta a quanto oggetto delle conclusioni presentate dalle parti. Ne deriva una riduzione, da parte dell'appellata, del thema decidendum, conseguente all'atto di riconoscimento dell'altrui domanda.
Invero, il parziale riconoscimento della fondatezza dell'appello costituisce un atto dispositivo del diritto realizzato con lo strumento processuale e impone l'accoglimento nel merito del ricorso del
, entro i limiti di quanto oggetto del riconoscimento, sostanzialmente, della infondatezza Parte_1 delle originarie domande rivolte al giudice di prime cure.
3 In altri termini, l'appellata altro non ha fatto che ridurre l'ampiezza delle domande originarie, chiedendo l'accoglimento del gravame avverso la pronuncia che le aveva riconosciuto la fondatezza della domanda nella sua ampiezza originaria, tale contegno abdicativo non è peraltro soggetto a termini preclusivi e può intervenire sino all'assunzione in decisione della causa, e financo nella comparsa conclusionale (cfr. Cass. n. 8737/2014).
Pertanto, delle conclusioni di cui alla memoria (rubricata come “nota di deposito”) dell'8.10.2025, con la quale l'appellata torna a pretendere tutte le annualità di cui al ricorso di prime cure sulla scorta di una ultimissima pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-268/24, del 03.07.2025) non può tenersi conto, poiché in contrasto con l'atto abdicativo di cui si è detto.
In conclusione, l'appello deve essere accolto con riferimento alle tre annualità per le quali risulta il riconoscimento della pretesa del , per gli anni 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, con Parte_1 conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Basandosi sugli atti introduttivi delle parti nel gravame e sulle relative richieste (trascritte in epigrafe) e tenuto conto del carattere disponibile dei diritti (già) in contestazione, si impone l'accoglimento dell'appello.
2.
Per il resto, e cioè per la Carta Docente dovuta per l'anno 2022/2023, la sentenza va confermata.
L'appellante ricorda come, da ultimo, l'art. 15 d. l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, riconosce il diritto alla Carta elettronica per l'anno 2023 soltanto ai supplenti annuali, su posto vacante e disponibile (dunque fino al 31 agosto) mentre la ricorrente, in quell'anno, aveva lavorato con supplenza solo fino al 30.6.2023.
Entrambe le parti, poi, con riferimento all'anno 2022/2023, richiamano la sentenza a Sezioni Unite
n. 29961/2023.
Ebbene, quella sentenza supporta senza dubbio le ragioni dell'odierna appellata sul punto tuttora controverso.
Infatti, come si legge peraltro nello stesso appello (che, sulla specifica questione, si appalesa contraddittorio ove non riferito alle annualità precedenti l'ultima), il primo principio di diritto enunciato dalla S.C. è il presente: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .”. Parte_1
4 La Cassazione ha ritenuto che la disparità di trattamento fra docenti con contratto di ruolo ovvero con contratti di supplenza fino al 31 agosto e docenti con contratto di supplenza fino al 30 giugno non fosse giustificata (come il continua a ritenere nell'appello) dal sistema di Parte_1 reclutamento, dalle modalità assunzionali, dalle diverse mansioni svolte dalle due tipologie di docenti (dal momento che il docente la cui supplenza termina il 30 giugno non partecipa ad una parte delle attività scolastiche successive, per come disciplinate nel T.U. Scuola e nei CCNL del
Comparto Scuola).
Oltretutto, la tesi del sull'ultima delle annualità, quella tuttora in contestazione, la Parte_1 recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-268/24, del
03.07.2025) ha ulteriormente confermato (per quanto qui rileva, e cioè per quanto attiene alle supplenze fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico) che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
3.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, vanno respinte le originarie domande di relative alle Controparte_1 annualità 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022
Quanto alle spese della lite del doppio grado, sussistono i presupposti per la loro compensazione nella misura di ¾ del totale, sia alla luce della parziale reciproca soccombenza, sia alla luce dell'incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di Carta docente;
il restante quarto delle spese complessive, corrispondente alla porzione accolta della domanda originaria, secondo la regola della soccombenza, resta a carico del , da distrarsi in favore dei Parte_1 difensori antistatari, avv.ti Antonio Bongarzone e Paolo Zinzi e dalla B&Z Società tra Avvocati CP
.
5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 19.6.2024 dal avverso la sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Frosinone, Parte_1 pubblicata in data 14.2.2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, respinge le originarie domande di relative alle Controparte_1 annualità 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022;
- compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado nella misura di ¾ e condanna il appellante a rimborsare a la restante quota di ¼, quota che Parte_1 Controparte_1 liquida quanto al primo grado in euro 300,00 e quanto al grado di appello in euro 400,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della ott.ssa Alessia Jane Thom CP_4
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