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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14659/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATTANI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA e dell'avv. MARCACCI MICHELA ( ) P.ZZA C.F._2 CP_1
SMERALDI N.4 40046 PORRETTA TERME;
elettivamente domiciliata in PIAZZA
[...]
MONSIGNOR AUGUSTO SMERALDI 4 40046 PORRETTA TERMEpresso il difensore avv. CATTANI CLAUDIA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._3
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.10.2024 (nata a [...] il Parte_1
15.05.1989) ricorreva contro (nato a [...], il [...]) per chiedere la CP_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Castel San Pietro (BO) in data 09.06.2012 come risulta dal Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel San Pietro, atto n. 13, parte II, Serie A dell'anno 2012.
Dalla loro unione sono nati (Bologna, 10.11.2014) e (Bologna, 06.12.2016). Per_1 Per_2
Con sentenza definitiva n. 1063/2024, pubblicata in data 08/04/2024 (R.G. n. 3922/2022), il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale delle parti.
Ad oggi, la ricorrente, oltre a chiedere cessazione degli effetti civile del matrimonio, si oppone alla CP_ diversa regolamentazione dei rapporti parentali proposti dal Sig. , sottolineando l'assenza di nuove circostanze rispetto all'epoca della separazione, definita da pochi mesi.
Nonostante la ritualità della notifica, effettuata a mezzo del servizio postale presso la residenza anagrafica, perfezionatasi “in mani proprie”, il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 28.01.2025, sentita personalmente la ricorrente, confermava il contenuto del ricorso e pertanto la propria volontà di ottenere la cessazione degli effetti civile dl matrimonio.
Il Giudice, rilevata la impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del convenuto, ne dichiarava la contumacia e riservava i propri provvedimenti.
Con ordinanza (20.12.2024), a scioglimento della propria riserva, il Giudice, in tema di provvedimenti temporanei ed urgenti confermava le statuizioni di cui alla separazione e tratteneva la causa in decisione sul vincolo, come da richiesta del procuratore di parte ricorrente.
Nel caso di il giudice tratteneva la decisione sul vincolo già nel corso dell'udienza stessa del Pt_1
28.01.2025.
****
Così limitata ad oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza definitiva n. 1063/2024
(pubblicata in data 08/04/2024) ed è trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti dinanzi al
Presidente del Tribunale senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattati sino ad oggi, dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni della ricorrente.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali tra i genitori, vista la presenza di una figlia minore, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Spese alla definizione del merito.
PQM
Il Tribunale, decidendo non definitivamente pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
(nata a [...] il [...]) Parte_1
pagina 2 di 3 e
(nato a [...], il [...]) CP_2
Unitisi in matrimonio a Castel San Pietro (BO) in data 09.06.2012 come risulta dal Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel San Pietro, atto n. 13, parte II, Serie A dell'anno 2012. dispone la remissione della causa innanzi al Giudice delegato, Dr. Perla, per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.03.2025.
Il Presidente relatore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14659/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATTANI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA e dell'avv. MARCACCI MICHELA ( ) P.ZZA C.F._2 CP_1
SMERALDI N.4 40046 PORRETTA TERME;
elettivamente domiciliata in PIAZZA
[...]
MONSIGNOR AUGUSTO SMERALDI 4 40046 PORRETTA TERMEpresso il difensore avv. CATTANI CLAUDIA
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._3
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.10.2024 (nata a [...] il Parte_1
15.05.1989) ricorreva contro (nato a [...], il [...]) per chiedere la CP_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Castel San Pietro (BO) in data 09.06.2012 come risulta dal Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel San Pietro, atto n. 13, parte II, Serie A dell'anno 2012.
Dalla loro unione sono nati (Bologna, 10.11.2014) e (Bologna, 06.12.2016). Per_1 Per_2
Con sentenza definitiva n. 1063/2024, pubblicata in data 08/04/2024 (R.G. n. 3922/2022), il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale delle parti.
Ad oggi, la ricorrente, oltre a chiedere cessazione degli effetti civile del matrimonio, si oppone alla CP_ diversa regolamentazione dei rapporti parentali proposti dal Sig. , sottolineando l'assenza di nuove circostanze rispetto all'epoca della separazione, definita da pochi mesi.
Nonostante la ritualità della notifica, effettuata a mezzo del servizio postale presso la residenza anagrafica, perfezionatasi “in mani proprie”, il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 28.01.2025, sentita personalmente la ricorrente, confermava il contenuto del ricorso e pertanto la propria volontà di ottenere la cessazione degli effetti civile dl matrimonio.
Il Giudice, rilevata la impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del convenuto, ne dichiarava la contumacia e riservava i propri provvedimenti.
Con ordinanza (20.12.2024), a scioglimento della propria riserva, il Giudice, in tema di provvedimenti temporanei ed urgenti confermava le statuizioni di cui alla separazione e tratteneva la causa in decisione sul vincolo, come da richiesta del procuratore di parte ricorrente.
Nel caso di il giudice tratteneva la decisione sul vincolo già nel corso dell'udienza stessa del Pt_1
28.01.2025.
****
Così limitata ad oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza definitiva n. 1063/2024
(pubblicata in data 08/04/2024) ed è trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti dinanzi al
Presidente del Tribunale senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattati sino ad oggi, dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni della ricorrente.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali tra i genitori, vista la presenza di una figlia minore, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Spese alla definizione del merito.
PQM
Il Tribunale, decidendo non definitivamente pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
(nata a [...] il [...]) Parte_1
pagina 2 di 3 e
(nato a [...], il [...]) CP_2
Unitisi in matrimonio a Castel San Pietro (BO) in data 09.06.2012 come risulta dal Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel San Pietro, atto n. 13, parte II, Serie A dell'anno 2012. dispone la remissione della causa innanzi al Giudice delegato, Dr. Perla, per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.03.2025.
Il Presidente relatore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3