Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/04/2026, n. 6597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6597 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06597/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rifiuto della richiesta di emersione emesso il -OMISSIS- e notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa ET DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo del giudizio si avversa la reiezione della richiesta di emersione dal lavoro irregolare (protocollo comunicazione -OMISSIS- -OMISSIS-, riferimento pratica P--OMISSIS- del -OMISSIS-) presentata in favore del ricorrente dal datore di lavoro di questi, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
In seguito alle verifiche effettuate presso le competenti amministrazioni, l’autorità procedente con provvedimento del 9 novembre 2022 ha respinto l’istanza, previa comunicazione del preavviso di rigetto e nel rispetto del principio del contraddittorio, avendo riscontrato la carenza del requisito reddituale previsto dall’art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020 in capo al datore di lavoro richiedente nonché la mancata integrazione di documenti necessari al fine della verifica del possesso dei requisiti richiesti ex art. 103 decreto-legge n. 34/2020.
Il gravame è affidato ad un unico motivo di censura: Violazione di legge – Eccesso di potere – Omessa istruttoria .
In particolare, secondo la prospettazione attorea, il richiedente, pur se al momento della domanda non aveva i requisiti formali del reddito, nei fatti avrebbe avuto tutti i presupposti per poter accedere all’emersione, visto che, essendo soggetto diabetico ed ipovedente, confidava che gli sarebbe stata riconosciuta l’invalidità a cui aveva ed ha diritto. Inoltre, si deduce la titolarità di una dichiarazione di ospitalità, nonché di regolare idoneità alloggiativa.
La p.a. intimata si è costituita con atto di mero stile.
All’udienza straordinaria del 27 febbraio 2027, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4- bis cod.proc.amm., la causa è passata in decisione.
2. -Il ricorso è infondato.
Si controverte della legittimità del provvedimento con cui è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, a causa della accertata carenza del richiesto requisito reddituale in capo al datore di lavoro richiedente e della mancata integrazione di documenti richiesti ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari.
Ai fini del decidere, è necessaria una breve premessa sul quadro normativo rilevante nella fattispecie all’esame.
Sullo specifico profilo del requisito reddituale del datore di lavoro, il sistema disciplinare è costituito dal decreto-legge n. 34/2020 e dal d.m. 27 maggio 2020.
L’art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, ha demandato ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di presentazione dell’istanza per l’avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, l’individuazione della documentazione idonea a provare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti, le modalità di svolgimento del procedimento e del pagamento del contributo forfettario per gli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione.
Tale decreto interministeriale del 27 maggio 2020 (GU Serie Generale n. 137 del 29 maggio 2020) ha disciplinato all’art. 9 i requisiti reddituali che devono essere posseduti dal datore di lavoro prevedendo al comma 2 che “ per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi ”.
Al fine di chiarire il suindicato dettato normativo, il Ministero dell’interno ha emanato la circolare prot. n. 4623 del 17 novembre 2020, precisando che “ riguardo al requisito reddituale del datore di lavoro, disciplinato dall’art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020, si precisa che, nel caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto (unico percettore di reddito) il reddito richiesto non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui anche se quest’ultimo sia l’unico percettore di reddito. In questo caso il reddito del datore di lavoro potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Per il lavoro domestico, nel caso in cui il richiedente non percepisca reddito, si ritiene che all’integrazione della soglia minima possa concorrere altro componente della famiglia anche per l’intero importo (euro 27.000,00) ”.
Orbene, nel caso che ci occupa, dalla motivazione che assiste l’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare emerge quanto testualmente di seguito riportato:
“ CONSIDERATO che, in sede di convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione in data 04/03/2022, in seguito alle verifiche effettuate presso le competenti Amministrazioni è emerso che non risulta soddisfatto il requisito economico, in quanto il richiedente ha un reddito imponibile di euro 23.666 e due familiari a carico per l’anno di imposta 2019, pertanto il reddito non risulta sufficiente a consentire la valida instaurazione di un rapporto di lavoro ai fini della procedura della emersione prevista dal D.L. 34/2020, dovendo essere non inferiore ai 27.000,00 euro come prescritto dall’art. 9, comma 2, del D.M. del 27/05/2020.
RILEVATO che all’istante è stato formalmente comunicato il motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, e che questo Sportello Unico, nella medesima data, ha sospeso il procedimento ai sensi degli artt. 16 c. 4 della legge n. 241/90 e artt. 43 c. 1 e 2 del D. P. R. n. 445/2000 mediante la notifica della comunicazione prot. n. -OMISSIS-, contenente altresì, l’invito alla presentazione di eventuali osservazioni e documenti utili in merito ai motivi ostativi, ex art. 10 bis l. 241/90;
VISTE le osservazioni al preavviso di rigetto di cui al precedente capoverso, non ritenute idonee da parte di questo Sportello a far venire meno i motivi ostativi rilevati nella fase consultiva del presente procedimento in quanto non pertinenti, stante il fatto che il reddito imponibile da valutare risulta essere quello riferito all’anno d’imposta 2019, quindi antecedente alla lamentata contrazione del reddito causata dalla pandemia da COVID – 19 (quest’ultima verificatasi nel 2020), fermo restando che i redditi percepiti dal signor -OMISSIS-risultano originare da pensione e quindi, in quanto tali, non soggetti a contrazione;
VISTO che la mancata integrazione dei documenti richiesti con la suddetta comunicazione non ha consentito la verifica dei requisiti richiesti ex art. 103 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento a:
• Contributo forfettario ex art.8 c.2 del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’interno;
• Reddito prescritto ex art.103 c.6 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’interno;
• Idoneità alloggiativa, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno ex art.5 bis T.U.Immigrazione ”.
Dunque, alla luce di quanto sopra ricostruito, in disparte ogni considerazione sui possibili profili di inammissibilità del ricorso (cfr., ex pluris , Cons. Stato, sez. VII, n. 583/2023 e giurisprudenza ivi richiamata, circa l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso un provvedimento plurimotivato, che continuerebbe a rimanere in vita in ragione del motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta), visto che in ordine alla rilevata mancata integrazione documentale (in grado ex se di assicurare un adeguato sostrato motivazionale al provvedimento avversato) non sono state formulate adeguate controdeduzioni - rinvenendosi nell’atto introduttivo del giudizio solo l’affermazione incidentale che “ il richiedente è titolare di una dichiarazione di ospitalità regolarmente presentata che si allega al presente ricorso, nonché di regolare idoneità alloggiativa ” - né sono stati prodotti documenti in grado di dimostrare il contrario, in ogni caso, con specifico riferimento al requisito reddituale in capo al richiedente gli stessi interessati ne hanno confermato l’insussistenza al momento della presentazione della domanda, in considerazione di quanto dedotto sia nel corso del procedimento che nell’ambito del presente giudizio.
In effetti, sia le osservazioni in riscontro al preavviso di rigetto sia gli argomenti sottesi ai motivi di ricorso sono volti non a dimostrare il superamento della soglia reddituale richiesta nel 2019 (anno d’imposta da valutare ai fini della procedura di emersione) bensì a fornire ragioni per ritenerne giustificabile e/o superabile la carenza rispettivamente in ragione di una supposta contrazione causata dalla diffusione della pandemia da Covid-19 (che, tuttavia, si è verificata nel 2020, come correttamente evidenziato nella motivazione del provvedimento) e/o in ragione dell’affidamento asseritamente riposto, versando in una condizione di invalidità, nell’accesso futuro a nuove fonti di reddito.
Orbene, se si considera che la disponibilità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall'articolo 9 del D.M. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura, da valutare in maniera rigorosa, dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l'effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale, non è censurabile alla luce dei motivi di ricorso l’operato dell’autorità procedente, cui, peraltro, in sede procedimentale, non risulta essere stato prospettato l’evocato possibile incremento reddituale, né, in ipotesi, l’integrazione con il reddito eventualmente percepito da altro soggetto del nucleo familiare.
In ogni caso, rafforza la conclusione raggiunta anche l’insegnamento della giurisprudenza, secondo cui: “ In sede di domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 il datore di lavoro può attestare il requisito di capacità economica facendo riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile alla data della domanda, non potendo obiettivamente dichiarare una situazione reddituale futura e incerta per di più derivante dall'attività di impresa ” (T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 5/07/2022, n. 407). La verifica del requisito reddituale minimo del datore di lavoro, condizione essenziale per l'emersione dal lavoro irregolare prevista dall'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, è vincolante e non superabile tramite affermazioni generiche o documentazione non comprovante il superamento delle soglie stabilite dalla normativa (T.A.R. Lazio, Roma, n. 20076 del 2025).
In definitiva, il provvedimento impugnato è immune dai vizi dedotti nel ricorso, che per questo deve essere respinto, in quanto infondato.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IZ, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
ET DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET DI | LE IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.