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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 16/01/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 653/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTE VINCENZO, Presidente e Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6252/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20230002002310005836313 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere relativa all'IMU per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 per un importo di euro 17362,03.
La ricorrente eccepiva la maturata prescrizione quinquennale del debito tributario rilevando la mancata notifica degli atti prodromci.
Proponeva comparsa di costituzionre e risposta il Comune di Napoli rilevando come tutti gli avvisi di accertamento fossero stati regolarmente notificati alla madre convivente della ricorrente e pertanto alcuna prescrizione risultava maturata.
Infine si costituiva in giudizio la Resistente_1 srl rilevando come si ntrattasse di un caso di litisconsaìorzio necessario con il Comunedi Napoli, già chiamato in causa, al quale sarebbe spettato provare la notifica degli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da un'attenta disamina degli atti di causa si evince come l'iter notificatorio degli atti prodromici sia stato del tutto regolare . Ciò posto alcuna prescrizione può ritenersi maturata e quindi il ricorso va rigettato con condanna della sig.ra Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1500,00.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTE VINCENZO, Presidente e Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6252/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20230002002310005836313 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere relativa all'IMU per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 per un importo di euro 17362,03.
La ricorrente eccepiva la maturata prescrizione quinquennale del debito tributario rilevando la mancata notifica degli atti prodromci.
Proponeva comparsa di costituzionre e risposta il Comune di Napoli rilevando come tutti gli avvisi di accertamento fossero stati regolarmente notificati alla madre convivente della ricorrente e pertanto alcuna prescrizione risultava maturata.
Infine si costituiva in giudizio la Resistente_1 srl rilevando come si ntrattasse di un caso di litisconsaìorzio necessario con il Comunedi Napoli, già chiamato in causa, al quale sarebbe spettato provare la notifica degli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da un'attenta disamina degli atti di causa si evince come l'iter notificatorio degli atti prodromici sia stato del tutto regolare . Ciò posto alcuna prescrizione può ritenersi maturata e quindi il ricorso va rigettato con condanna della sig.ra Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1500,00.