Articolo 27 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 dicembre 1971
Art. 27. (Pensione supplementare per servizio militare di leva)

Il servizio militare effettivo prestato per obbligo di leva e' computato utile, a domanda, per la liquidazione di una pensione supplementare di importo annuo pari a 18,72 volte l'ammontare dei contributi base di cui al terzo comma del presente articolo, a condizione che il servizio stesso non sia stato gia' riconosciuto ai fini di una pensione o di altro trattamento di previdenza a carico dello Stato o dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti sostitutivi di quest'ultima o che comunque abbiano determinato la esclusione o l'esonero dalla stessa.
La pensione supplementare di cui al precedente comma spetta anche ai superstiti di agenti deceduti in attivita' di servizio con diritto a pensione a carico del Fondo o di pensionati a carico del Fondo stesso, secondo le norme di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge.
Ai fini del calcolo della pensione supplementare, si considera come versato a favore dell'iscritto, per ogni settimana di servizio militare effettivo di leva, il contributo corrispondente alla prima classe delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , se la data di decorrenza della pensione supplementare e' posteriore al 1 maggio 1968; in caso diverso sono prese in considerazione le tabelle di contribuzione vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, alla data di decorrenza della pensione stessa.
La pensione supplementare spetta dalla data di decorrenza della pensione autonoma a carico del Fondo, dove la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla predetta data; in caso diverso, la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successive a quello di presentazione della domanda.
Le pensioni supplementari liquidate ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , sono stabilite, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari a 18,72 volte l'importo dei relativi contributi base.
Le pensioni supplementari previste dal presente articolo sono a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed il relativo importo annuo e' ripartito in tredici quote mensili ed, e' adeguabile ai sensi del successivo articolo 32.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1971
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