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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/11/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1077/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1077/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ND ON e PO OL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 92
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. NIKI CP_1 C.F._2
OL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Piazza Guido
Monaco, n. 11
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo in modifica della sentenza n.°650/2024 del
Tribunale di Arezzo pubblicata in data 10 luglio 2024 e specificamente dei punti nn.°3
(residenza dei figli minori e ), 5 (piano genitoriale), 6 (mantenimento del Per_1 Per_2 figlio ) disporre che: 3) I figli minori e sono affidati Per_3 Per_1 Persona_4
in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica degli stessi e collocazione prevalente presso la madre in Riccione (Rn) Via Adriatica n.°42 CP_1
int.
2. In detta città proseguiranno il loro percorso scolastico. 5) eserciterà Parte_1 il suo diritto alla genitorialità secondo il seguente calendario: e Per_1 Per_2
staranno con il padre il primo sabato di ogni mese dalle ore 10 alle ore 20, avendo cura la madre di portarli presso la residenza del in Arezzo Via Falterona n.°5; l'incontro Pt_1 potrà essere posticipato alla domenica qualora gli impegni lavorativi (cambio di turnazione) impediscano al di essere libero nella giornata di sabato. e Pt_1 Per_1 Per_2 staranno con il padre il secondo week end di ogni mese dalle ore 18 del sabato sino alle 17 della domenica avendo cura la madre di portarli presso la residenza del in Arezzo Pt_1
Via Falterona n.°5; e staranno con il padre la quarta domenica di ogni Per_1 Per_2
mese dalle ore 10 alle ore 17, avendo cura la madre di portarli presso la residenza del in Arezzo Via Falterona n.°5; l'incontro potrà essere anticipato al sabato qualora Pt_1 gli impegni lavorativi (cambio di turnazione) impediscano al di essere libero nella Pt_1
giornata di domenica. -il padre potrà telefonare ai figli ogni qualvolta lo vorrà e potrà effettuare almeno una video chiamata al giorno. Nelle ipotesi in cui e Per_1 Per_2
non possano o vogliano recarsi ad Arezzo per gli incontri con il padre, sarà Parte_1
a recarsi a Riccione nei giorni stabiliti e sarà tenuta al rimborso in suo favore CP_1
delle spese di viaggio e di trasferta forfettariamente stabilito in €150. 6) accertare che nelle more il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica avendo reperito Persona_5 attività lavorativa conforme alla propria formazione e alle proprie aspettative e per l'effetto dichiarare cessato l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario previsto per a carico del padre. Con vittoria di spese e di competenze di lite.” Per_6
2
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso del Sig. regolamentare il diritto Pt_1 di visita di cui al punto 5 delle condizioni evidenziate escludendo che sia onore della Sig.ra condurre e riprendere i figli dalla residenza all'abitazione del padre nonché rifondere CP_1 allo stesso le spese di viaggio necessarie per far visita ai minori. Ferme restando tutte le condizioni economiche in precedenza pattuite e ad oggi vigenti. Con vittoria di spese e di competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 16.05.2025, il ricorrente Pt_1 ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza
[...]
n. 650/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n.2720/2023, nei confronti dei figli nata a [...] il [...], Persona_4 [...]
, nato a [...] il [...], e , nato ad [...] il Per_7 Persona_5
07.02.2005, dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente . CP_2
Nello specifico, ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori,
e , ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocamento Per_2 Per_1 prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre posta in Riccione, dove proseguiranno il loro percorso scolastico.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di frequentazione padre – figli minori.
Ha infine chiesto che venisse accertato il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiore e che, per l'effetto, venisse dichiarato cessato l'obbligo di Per_3 contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario previsto a favore dello stesso.
A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che la situazione familiare sarebbe mutata, rispetto a quanto precedentemente statuito, in seguito all'intenzione manifestata dalla resistente di trasferirsi a Riccione, dove avrebbe acquistato un immobile, e al reperimento da
3 parte del figlio di una stabile occupazione lavorativa. Per_3
In data 08.01.2025 le parti, preso atto delle sopravvenute circostanze e dopo un confronto stragiudiziale alla presenza dei rispettivi legali, sottoscrivevano una scrittura privata tesa alla modifica delle condizioni stabilite in sede divorzio ed in particolare alla modifica dei punti n.
3), 5) e 6) della sentenza n. 650/2024, concordando sul successivo deposito di un ricorso congiunto presso il Tribunale.
La resistente, malgrado le diffide, non avrebbe inteso promuovere il suddetto ricorso congiunto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.06.2025, la resistente CP_1
contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha chiesto il rigetto del ricorso e la
[...]
regolamentazione del diritto di visita padre – figli, di cui al punto 5) del ricorso, escludendo l'onere posto a carico della di condurre e riprendere i minori dalla residenza CP_1
all'abitazione paterna nonché di rifondere le spese di viaggio necessarie al padre per far visita ai figli.
In particolare, ha eccepito che la ricostruzione operata da controparte non sarebbe sufficientemente chiara e completa in quanto non avrebbe considerato la denuncia presentata dalla resistente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo nei confronti dell'odierno istante, né tantomeno che la stessa agiva in sede civile per la restituzione di somme indebitamente sottratte dal iscrivendo a ruolo il relativo procedimento Pt_1
presso il Tribunale di Arezzo con r.g. n. 1000/2025.
Al riguardo, ha specificato che il ricorrente non avrebbe ottemperato le prescrizioni di cui alla sentenza di modifica delle condizioni di separazione e, in particolare, non avrebbe rimborsato né le spese ordinarie di sua spettanza durante la permanenza nella casa familiare (periodo marzo – aprile 2024), né la quota parte delle spese straordinarie sostenute dalla per i CP_1
figli.
Ha aggiunto che il avrebbe omesso di corrispondere il contributo al mantenimento Pt_1
per il figlio , pur essendo consapevole della non autosufficienza economica del Per_3 figlio, e avrebbe negato allo stesso un aiuto economico per la riparazione dell'auto a seguito di un incidente.
Inoltre, ha sottolineato che il ricorrente avrebbe posto in essere continui comportamenti vessatori, provocatori e ostativi nei confronti della resistente.
4 In ordine alla situazione economica del figlio , ha evidenziato che lo stesso avrebbe Per_3
recentemente trovato impiego, a tempo determinato e part-time, presso la Koiné cooperativa sociale di tipo “A” Onlus come addetto assistente di base e percepirebbe uno stipendio mensile pari a circa 1.200,00 euro, somma che, secondo la resistente, non coprirebbe tutte le spese occorrenti.
A dimostrazione di quanto asserito, la resistente ha fatto riferimento al costo dalla stessa sostenuto, pari ad euro 10.006,00, per la riparazione del veicolo di a seguito del Per_3 sinistro occorso.
Ha inoltre contestato la richiesta di controparte circa il rimborso spese pari ad euro 150,00 per il viaggio Arezzo – Riccione e ha ribadito l'inadempienza dell'ex coniuge sia per ciò che concerne il mantenimento ordinario sia per quanto riguarda le spese straordinarie.
Ha infine rappresentato che la scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti non potrebbe produrre alcun effetto vincolante tra le parti, trattando per lo più di diritti indisponibili dei figli, i quali non possono formare oggetto di accordo transattivo.
Con decreto del 05.10.2025, all'esito dell'udienza del 01.10.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
In via preliminare, occorre ricordare che, nel presente procedimento, la scrittura privata tra i coniugi, non omologata e tesa alla modifica delle condizioni di divorzio, non ha alcuna efficacia vincolante, essendo venuto meno il consenso di una delle parti.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori nonché di collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] il [...],e Persona_4
, nato a CH (AR) il [...], ad [...] i genitori, con Persona_7 collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, e pertanto, non ravvisandosi motivi contrari all'interesse dei figli, deve essere accolta.
In ordine al regime di frequentazione padre - figli minori, preso atto della non contestazione della resistente circa i giorni di frequentazione proposti dal ricorrente e constatata altresì la
5 contestazione della circa l'onere di accompagnare e riprendere i minori presso l'ex CP_1
coniuge, ritenuto che il ricorrente debba farsi carico di tale onere in quanto rientrante nell'esercizio del suo diritto di visita, si dispone come segue:
1) Il padre terrà con sé i figli minori e il primo sabato di ogni mese dalle Per_1 Per_2 ore 10, avendo cura di prelevarli presso l'abitazione materna, alle ore 20, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
l'incontro potrà essere posticipato alla domenica qualora gli impegni lavorativi (cambio di turnazione) impediscano al i essere libero Pt_1 nella giornata di sabato;
2) Il padre terrà con sé e il secondo week end di ogni mese dalle ore 18 Per_1 Per_2 del sabato, avendo cura di prelevarli presso l'abitazione materna, sino alle 17 della domenica, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
3) Il padre terrà con sé e la quarta domenica di ogni mese dalle ore 10, Per_1 Per_2
avendo cura di prelevarli presso l'abitazione materna, alle ore 17, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
l'incontro potrà essere anticipato al sabato qualora gli impegni lavorativi (cambio di turnazione) impediscano al di essere libero nella giornata di Pt_1
domenica;
4) il padre potrà telefonare ai figli ogni qualvolta lo vorrà e potrà effettuare almeno una video chiamata al giorno;
5) Nelle ipotesi in cui e non possano o vogliano recarsi ad Arezzo per gli Per_1 Per_2
incontri con il padre, sarà a recarsi a Riccione nei giorni stabiliti. Parte_1
Riguardo al punto 5) del suindicato calendario di visite, appare necessario precisare che l'istanza avanzata dal ricorrente circa il rimborso delle spese di viaggio è da rigettare in quanto le stesse non sono oggetto di ripartizione tra i genitori ma rimangono ad esclusivo carico del genitore non collocatario, considerato che tali oneri sono strettamente inerenti al diritto di visita di quest'ultimo e rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli.
Per quanto concerne la richiesta di revoca del contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne , come avanzata dal ricorrente, questa non può accolta. Per_3
Si ritiene innanzitutto necessario premettere che la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione dell'obbligo in esame va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso
6 la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ., sez. VI, 5088/2018 cit.; Cass. civ., sez. I, 12952/2016 cit.).
Al riguardo, infine, va precisato che in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la circostanza che il figlio abbia stipulato un contratto a termine non determina in modo automatico il venir meno dell'obbligo di mantenimento;
devono invece ricorrere altri elementi (quali ad esempio una paga adeguata e un orizzonte temporale non esiguo) volti a giustificare la interruzione dell'obbligo da parte del genitore di mantenere il figlio maggiorenne, al fine di considerarlo ormai autonomo economicamente.
Nel caso di specie, si rileva che è un neomaggiorenne di 20 anni che al momento Per_3
svolge un lavoro a tempo determinato con una paga mensile pari ad euro 1200,00/1.300,00 e che, come da documentazione in atti riguardante il pagamento della riparazione dell'auto ad opera della madre, non appare ancora economicamente autosufficiente.
Pertanto, soprattutto per la giovane età di , che fa ragionevolmente presumere una Per_3 possibile continuazione del percorso formativo, e per il contratto di lavoro a tempo determinato, che prospetta un orizzonte temporale ad oggi esiguo, si conferma e si dispone l'obbligo a carico del ricorrente del contributo al mantenimento per lo stesso pari ad euro
200,00 mensili da corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese tramite bonifico.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione, in relazione alle domande dai medesimi dispiegate nei rispettivi atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza n. 650/2024 emessa dal
Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n.2720/2023, così dispone:
1) Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] Persona_4
(AR) il 15.06.2013, e , nato a [...] il [...], ad Persona_7
entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna;
2) dispone il seguente regime di frequentazione padre – figli minori:
7 2.1) Il padre terrà con sé i figli minori e il primo sabato di ogni mese dalle Per_1 Per_2
ore 10, avendo cura di prelevarli presso l'abitazione materna, alle ore 20, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
l'incontro potrà essere posticipato alla domenica qualora gli impegni lavorativi (cambio di turnazione) impediscano al i essere libero Pt_1 nella giornata di sabato;
2.2) Il padre terrà con sé e il secondo week end di ogni mese dalle ore 18 Per_1 Per_2 del sabato, avendo cura di prelevarli presso l'abitazione materna, sino alle 17 della domenica, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
2.3) Il padre terrà con sé e la quarta domenica di ogni mese dalle ore 10, Per_1 Per_2 avendo cura di prelevarli presso l'abitazione materna, alle ore 17, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
l'incontro potrà essere anticipato al sabato qualora gli impegni lavorativi (cambio di turnazione) impediscano al di essere libero nella giornata di Pt_1
domenica;
2.4) il padre potrà telefonare ai figli ogni qualvolta lo vorrà e potrà effettuare almeno una video chiamata al giorno;
2.5) Nelle ipotesi in cui e non possano o vogliano recarsi ad Arezzo per Per_1 Per_2 gli incontri con il padre, sarà a recarsi a Riccione nei giorni stabiliti. Parte_1
3) rigetta la domanda posta dal ricorrente in ordine al rimborso delle spese di viaggio;
4) conferma il contributo al mantenimento per il figlio a carico del ricorrente pari Per_3
ad euro 200,00 mensili;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1077/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ND ON e PO OL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 92
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. NIKI CP_1 C.F._2
OL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Piazza Guido
Monaco, n. 11
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo in modifica della sentenza n.°650/2024 del
Tribunale di Arezzo pubblicata in data 10 luglio 2024 e specificamente dei punti nn.°3
(residenza dei figli minori e ), 5 (piano genitoriale), 6 (mantenimento del Per_1 Per_2 figlio ) disporre che: 3) I figli minori e sono affidati Per_3 Per_1 Persona_4
in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica degli stessi e collocazione prevalente presso la madre in Riccione (Rn) Via Adriatica n.°42 CP_1
int.
2. In detta città proseguiranno il loro percorso scolastico. 5) eserciterà Parte_1 il suo diritto alla genitorialità secondo il seguente calendario: e Per_1 Per_2
staranno con il padre il primo sabato di ogni mese dalle ore 10 alle ore 20, avendo cura la madre di portarli presso la residenza del in Arezzo Via Falterona n.°5; l'incontro Pt_1 potrà essere posticipato alla domenica qualora gli impegni lavorativi (cambio di turnazione) impediscano al di essere libero nella giornata di sabato. e Pt_1 Per_1 Per_2 staranno con il padre il secondo week end di ogni mese dalle ore 18 del sabato sino alle 17 della domenica avendo cura la madre di portarli presso la residenza del in Arezzo Pt_1
Via Falterona n.°5; e staranno con il padre la quarta domenica di ogni Per_1 Per_2
mese dalle ore 10 alle ore 17, avendo cura la madre di portarli presso la residenza del in Arezzo Via Falterona n.°5; l'incontro potrà essere anticipato al sabato qualora Pt_1 gli impegni lavorativi (cambio di turnazione) impediscano al di essere libero nella Pt_1
giornata di domenica. -il padre potrà telefonare ai figli ogni qualvolta lo vorrà e potrà effettuare almeno una video chiamata al giorno. Nelle ipotesi in cui e Per_1 Per_2
non possano o vogliano recarsi ad Arezzo per gli incontri con il padre, sarà Parte_1
a recarsi a Riccione nei giorni stabiliti e sarà tenuta al rimborso in suo favore CP_1
delle spese di viaggio e di trasferta forfettariamente stabilito in €150. 6) accertare che nelle more il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica avendo reperito Persona_5 attività lavorativa conforme alla propria formazione e alle proprie aspettative e per l'effetto dichiarare cessato l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario previsto per a carico del padre. Con vittoria di spese e di competenze di lite.” Per_6
2
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso del Sig. regolamentare il diritto Pt_1 di visita di cui al punto 5 delle condizioni evidenziate escludendo che sia onore della Sig.ra condurre e riprendere i figli dalla residenza all'abitazione del padre nonché rifondere CP_1 allo stesso le spese di viaggio necessarie per far visita ai minori. Ferme restando tutte le condizioni economiche in precedenza pattuite e ad oggi vigenti. Con vittoria di spese e di competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 16.05.2025, il ricorrente Pt_1 ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza
[...]
n. 650/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n.2720/2023, nei confronti dei figli nata a [...] il [...], Persona_4 [...]
, nato a [...] il [...], e , nato ad [...] il Per_7 Persona_5
07.02.2005, dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente . CP_2
Nello specifico, ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori,
e , ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocamento Per_2 Per_1 prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre posta in Riccione, dove proseguiranno il loro percorso scolastico.
Ha altresì chiesto che venisse disposto un determinato regime di frequentazione padre – figli minori.
Ha infine chiesto che venisse accertato il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiore e che, per l'effetto, venisse dichiarato cessato l'obbligo di Per_3 contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario previsto a favore dello stesso.
A sostegno delle sue istanze, ha rappresentato che la situazione familiare sarebbe mutata, rispetto a quanto precedentemente statuito, in seguito all'intenzione manifestata dalla resistente di trasferirsi a Riccione, dove avrebbe acquistato un immobile, e al reperimento da
3 parte del figlio di una stabile occupazione lavorativa. Per_3
In data 08.01.2025 le parti, preso atto delle sopravvenute circostanze e dopo un confronto stragiudiziale alla presenza dei rispettivi legali, sottoscrivevano una scrittura privata tesa alla modifica delle condizioni stabilite in sede divorzio ed in particolare alla modifica dei punti n.
3), 5) e 6) della sentenza n. 650/2024, concordando sul successivo deposito di un ricorso congiunto presso il Tribunale.
La resistente, malgrado le diffide, non avrebbe inteso promuovere il suddetto ricorso congiunto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.06.2025, la resistente CP_1
contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha chiesto il rigetto del ricorso e la
[...]
regolamentazione del diritto di visita padre – figli, di cui al punto 5) del ricorso, escludendo l'onere posto a carico della di condurre e riprendere i minori dalla residenza CP_1
all'abitazione paterna nonché di rifondere le spese di viaggio necessarie al padre per far visita ai figli.
In particolare, ha eccepito che la ricostruzione operata da controparte non sarebbe sufficientemente chiara e completa in quanto non avrebbe considerato la denuncia presentata dalla resistente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo nei confronti dell'odierno istante, né tantomeno che la stessa agiva in sede civile per la restituzione di somme indebitamente sottratte dal iscrivendo a ruolo il relativo procedimento Pt_1
presso il Tribunale di Arezzo con r.g. n. 1000/2025.
Al riguardo, ha specificato che il ricorrente non avrebbe ottemperato le prescrizioni di cui alla sentenza di modifica delle condizioni di separazione e, in particolare, non avrebbe rimborsato né le spese ordinarie di sua spettanza durante la permanenza nella casa familiare (periodo marzo – aprile 2024), né la quota parte delle spese straordinarie sostenute dalla per i CP_1
figli.
Ha aggiunto che il avrebbe omesso di corrispondere il contributo al mantenimento Pt_1
per il figlio , pur essendo consapevole della non autosufficienza economica del Per_3 figlio, e avrebbe negato allo stesso un aiuto economico per la riparazione dell'auto a seguito di un incidente.
Inoltre, ha sottolineato che il ricorrente avrebbe posto in essere continui comportamenti vessatori, provocatori e ostativi nei confronti della resistente.
4 In ordine alla situazione economica del figlio , ha evidenziato che lo stesso avrebbe Per_3
recentemente trovato impiego, a tempo determinato e part-time, presso la Koiné cooperativa sociale di tipo “A” Onlus come addetto assistente di base e percepirebbe uno stipendio mensile pari a circa 1.200,00 euro, somma che, secondo la resistente, non coprirebbe tutte le spese occorrenti.
A dimostrazione di quanto asserito, la resistente ha fatto riferimento al costo dalla stessa sostenuto, pari ad euro 10.006,00, per la riparazione del veicolo di a seguito del Per_3 sinistro occorso.
Ha inoltre contestato la richiesta di controparte circa il rimborso spese pari ad euro 150,00 per il viaggio Arezzo – Riccione e ha ribadito l'inadempienza dell'ex coniuge sia per ciò che concerne il mantenimento ordinario sia per quanto riguarda le spese straordinarie.
Ha infine rappresentato che la scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti non potrebbe produrre alcun effetto vincolante tra le parti, trattando per lo più di diritti indisponibili dei figli, i quali non possono formare oggetto di accordo transattivo.
Con decreto del 05.10.2025, all'esito dell'udienza del 01.10.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale, previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
In via preliminare, occorre ricordare che, nel presente procedimento, la scrittura privata tra i coniugi, non omologata e tesa alla modifica delle condizioni di divorzio, non ha alcuna efficacia vincolante, essendo venuto meno il consenso di una delle parti.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori nonché di collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, deve essere rilevato che non vi è contrasto tra le parti, posto che entrambe concordano sull'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] il [...],e Persona_4
, nato a CH (AR) il [...], ad [...] i genitori, con Persona_7 collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna, e pertanto, non ravvisandosi motivi contrari all'interesse dei figli, deve essere accolta.
In ordine al regime di frequentazione padre - figli minori, preso atto della non contestazione della resistente circa i giorni di frequentazione proposti dal ricorrente e constatata altresì la
5 contestazione della circa l'onere di accompagnare e riprendere i minori presso l'ex CP_1
coniuge, ritenuto che il ricorrente debba farsi carico di tale onere in quanto rientrante nell'esercizio del suo diritto di visita, si dispone come segue:
1) Il padre terrà con sé i figli minori e il primo sabato di ogni mese dalle Per_1 Per_2 ore 10, avendo cura di prelevarli presso l'abitazione materna, alle ore 20, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
l'incontro potrà essere posticipato alla domenica qualora gli impegni lavorativi (cambio di turnazione) impediscano al i essere libero Pt_1 nella giornata di sabato;
2) Il padre terrà con sé e il secondo week end di ogni mese dalle ore 18 Per_1 Per_2 del sabato, avendo cura di prelevarli presso l'abitazione materna, sino alle 17 della domenica, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
3) Il padre terrà con sé e la quarta domenica di ogni mese dalle ore 10, Per_1 Per_2
avendo cura di prelevarli presso l'abitazione materna, alle ore 17, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
l'incontro potrà essere anticipato al sabato qualora gli impegni lavorativi (cambio di turnazione) impediscano al di essere libero nella giornata di Pt_1
domenica;
4) il padre potrà telefonare ai figli ogni qualvolta lo vorrà e potrà effettuare almeno una video chiamata al giorno;
5) Nelle ipotesi in cui e non possano o vogliano recarsi ad Arezzo per gli Per_1 Per_2
incontri con il padre, sarà a recarsi a Riccione nei giorni stabiliti. Parte_1
Riguardo al punto 5) del suindicato calendario di visite, appare necessario precisare che l'istanza avanzata dal ricorrente circa il rimborso delle spese di viaggio è da rigettare in quanto le stesse non sono oggetto di ripartizione tra i genitori ma rimangono ad esclusivo carico del genitore non collocatario, considerato che tali oneri sono strettamente inerenti al diritto di visita di quest'ultimo e rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli.
Per quanto concerne la richiesta di revoca del contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne , come avanzata dal ricorrente, questa non può accolta. Per_3
Si ritiene innanzitutto necessario premettere che la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione dell'obbligo in esame va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso
6 la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ., sez. VI, 5088/2018 cit.; Cass. civ., sez. I, 12952/2016 cit.).
Al riguardo, infine, va precisato che in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la circostanza che il figlio abbia stipulato un contratto a termine non determina in modo automatico il venir meno dell'obbligo di mantenimento;
devono invece ricorrere altri elementi (quali ad esempio una paga adeguata e un orizzonte temporale non esiguo) volti a giustificare la interruzione dell'obbligo da parte del genitore di mantenere il figlio maggiorenne, al fine di considerarlo ormai autonomo economicamente.
Nel caso di specie, si rileva che è un neomaggiorenne di 20 anni che al momento Per_3
svolge un lavoro a tempo determinato con una paga mensile pari ad euro 1200,00/1.300,00 e che, come da documentazione in atti riguardante il pagamento della riparazione dell'auto ad opera della madre, non appare ancora economicamente autosufficiente.
Pertanto, soprattutto per la giovane età di , che fa ragionevolmente presumere una Per_3 possibile continuazione del percorso formativo, e per il contratto di lavoro a tempo determinato, che prospetta un orizzonte temporale ad oggi esiguo, si conferma e si dispone l'obbligo a carico del ricorrente del contributo al mantenimento per lo stesso pari ad euro
200,00 mensili da corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese tramite bonifico.
Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione, in relazione alle domande dai medesimi dispiegate nei rispettivi atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza n. 650/2024 emessa dal
Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n.2720/2023, così dispone:
1) Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] Persona_4
(AR) il 15.06.2013, e , nato a [...] il [...], ad Persona_7
entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna;
2) dispone il seguente regime di frequentazione padre – figli minori:
7 2.1) Il padre terrà con sé i figli minori e il primo sabato di ogni mese dalle Per_1 Per_2
ore 10, avendo cura di prelevarli presso l'abitazione materna, alle ore 20, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
l'incontro potrà essere posticipato alla domenica qualora gli impegni lavorativi (cambio di turnazione) impediscano al i essere libero Pt_1 nella giornata di sabato;
2.2) Il padre terrà con sé e il secondo week end di ogni mese dalle ore 18 Per_1 Per_2 del sabato, avendo cura di prelevarli presso l'abitazione materna, sino alle 17 della domenica, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
2.3) Il padre terrà con sé e la quarta domenica di ogni mese dalle ore 10, Per_1 Per_2 avendo cura di prelevarli presso l'abitazione materna, alle ore 17, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
l'incontro potrà essere anticipato al sabato qualora gli impegni lavorativi (cambio di turnazione) impediscano al di essere libero nella giornata di Pt_1
domenica;
2.4) il padre potrà telefonare ai figli ogni qualvolta lo vorrà e potrà effettuare almeno una video chiamata al giorno;
2.5) Nelle ipotesi in cui e non possano o vogliano recarsi ad Arezzo per Per_1 Per_2 gli incontri con il padre, sarà a recarsi a Riccione nei giorni stabiliti. Parte_1
3) rigetta la domanda posta dal ricorrente in ordine al rimborso delle spese di viaggio;
4) conferma il contributo al mantenimento per il figlio a carico del ricorrente pari Per_3
ad euro 200,00 mensili;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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