Decreto cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00640/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della -OMISSIS- “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Trane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia, e/o adozione di idonee misure cautelari, ex artt. 55 e 56 c.p.a.,
- della ordinanza n. 69 adottata dal Sindaco di Comune di Brindisi in data 28.10.2024, notificata il 30.10.2024, con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 9 Legge n. 447/1995, la “inibitoria totale di diffusione sonora interna ed esterna per n. 30 (trenta) giorni dal giorno successivo a quello della notifica” nei confronti di cinque esercizi commerciali, fra cui due di titolarità della “--OMISSIS-. denominati “-OMISSIS-”, sito in Brindisi in -OMISSIS-, e “-OMISSIS-”, sito in Brindisi alla via -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, allo stato non meglio conosciuto, fra cui la nota della Questura di Brindisi acquisita dal Comune di Brindisi in data 24.10.2024 al prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi del ricorrente e con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché, per la condanna
del Comune di Brindisi, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte ricorrente a causa e comunque derivanti dalla inibitoria alla diffusione sonora interna ed esterna disposta in danno dei due suddetti esercizi commerciali, il tutto con le maggiorazioni per interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 06.11.2024 e depositato in pari data, il ricorrente - titolare e legale rappresentante della -OMISSIS- -OMISSIS-, che ha per oggetto sociale attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in due locali commerciali, uno denominato “-OMISSIS-”, sito in Brindisi in -OMISSIS-, e l’altro denominato “-OMISSIS-”, sito in Brindisi alla via -OMISSIS- - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e/o adozione di idonee misure cautelari, ex artt. 55 e 56 c.p.a., della ordinanza n. 69 adottata dal Sindaco di Comune di Brindisi in data 28.10.2024, notificata il 30.10.2024, con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 9 Legge n. 447/1995, la “inibitoria totale di diffusione sonora interna ed esterna per n. 30 (trenta) giorni dal giorno successivo a quello della notifica” nei confronti di cinque esercizi commerciali, fra cui due di titolarità della “--OMISSIS-. denominati “-OMISSIS-”, sito in Brindisi in -OMISSIS-, e “-OMISSIS-”, sito in Brindisi alla via -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, allo stato non meglio conosciuto, fra cui la nota della Questura di Brindisi acquisita dal Comune di Brindisi in data 24.10.2024 al prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui dovesse risultare lesivo degli interessi del ricorrente.
Ha chiesto, altresì, la condanna del Comune di Brindisi, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte ricorrente a causa e comunque derivanti dalla inibitoria alla diffusione sonora interna ed esterna disposta in danno dei due suddetti esercizi commerciali, il tutto con le maggiorazioni per interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
-Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 9 L. n. 447/1995, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991.
- Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erroneità dei presupposti. Illogicità.
- Eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza manifesta e per violazione del principio di imparzialità dell’agere pubblico.
- Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.
- Violazione del principio del giusto procedimento.
- Violazione artt. 3 e 41 Cost.: ingiustizia manifesta.
Con decreto cautelare n. 705/2024, pubblicato il 07.11.2024, è stata respinta l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge, contemplati dall’art. 56 c.p.a., per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria ed urgente e, in particolare, del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente, tale da non consentite dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione, tenuto conto sia che l’ordinanza sindacale impugnata dispone solo l’inibitoria totale della diffusione sonora interna ed esterna per la durata di trenta giorni (di cui, peraltro, sette già interamente decorsi), ma non preclude lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno e all’esterno dei due locali commerciali in questione gestiti dalla -OMISSIS- “-OMISSIS-”, sia che nel ricorso è stata anche formulata la domanda di risarcimento del danno (essenzialmente patrimoniale) derivante alla parte ricorrente dal provvedimento comunale gravato. ”
Nella Camera di Consiglio del 18.12.2024, il difensore della parte ricorrente, preso atto che il termine di 30 giorni di inibizione alla diffusione sonora previsto dall'ordinanza sindacale impugnata è ormai decorso, ha dichiarato di rinunciare alla istanza cautelare. Il Presidente della Sezione, preso atto della suddetta dichiarazione di rinuncia, ha disposto, quindi, la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio.
Il 12.03.2026, la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento della proposta impugnazione nonostante siano cessati gli effetti del provvedimento impugnato, atteso che “il ricorrente ha l’interesse, concreto e attuale, alla pronuncia di merito da parte di codesto Ecc.mo TAR, che potrà essere richiamata, eventualmente, come precedente giurisprudenziale favorevole in ipotesi (affatto remota) di reiterazione di ordinanze ex art. 9 L. n. 447/1995 in assenza dei presupposti legittimanti.”
Nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Premesso che il ricorso è procedibile e sussiste l’interesse alla definizione del giudizio - in quanto, pur essendo ormai decorso il termine di inibitoria totale di diffusione sonora interna ed esterna per n. 30 (trenta) giorni dal giorno successivo a quello della notifica, avvenuta in data 30.10.2024, dell’impugnata ordinanza sindacale del Comune di Brindisi n. 69 del 28.10.2024, il ricorrente - unitamente all’azione di annullamento - ha anche proposto azione risarcitoria (chiedendo la condanna dell’A.C. intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi “a causa e comunque derivanti dalla inibitoria alla diffusione sonora interna ed esterna disposta in danno dei due suddetti esercizi commerciali, il tutto con le maggiorazioni per interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”), depositando in giudizio (in data 12.03.2026) una memoria difensiva con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, atteso che “il ricorrente ha l’interesse, concreto e attuale, alla pronuncia di merito da parte di codesto Ecc.mo TAR, che potrà essere richiamata, eventualmente, come precedente giurisprudenziale favorevole in ipotesi (affatto remota) di reiterazione di ordinanze ex art. 9 L. n. 447/1995 in assenza dei presupposti legittimanti” - nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito indicate..
Ritiene, invero, il Tribunale, che è smentita “per tabulas” la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato per asserita violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 9 della Legge n. 447/1995, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e del D.P.C.M. 1 marzo1991, nonché per eccesso di potere e difetto di istruttoria, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente - secondo cui le rilevazioni fonometriche costituirebbero l’elemento oggettivo ed essenziale per valutare la legittimità (o meno) della ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995, che sarebbero mancanti, e che, con riguardo agli episodi ascritti al ricorrente (con riferimento all’attività degli esercizi pubblici “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”), non sussisterebbero i presupposti per l’adozione dell’impugnata ordinanza, trattandosi di singoli episodi e verificatisi tempo addietro – occorre osservare che, la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, accertato dalla Questura di Brindisi con nota del 17 ottobre 2024, alla luce della pluralità degli episodi, degli esposti ricevuti e degli elementi raccolti con riferimento agli esercizi commerciali situati nei luoghi della movida di una zona molto centrale della città di Brindisi, anche in ragione della non smentita sistematicità con la quale vengono presentate istanze da parte dei titolari delle suddette attività di eventi musicali con presenza esterna di deejay e consolle (e non la mera episodicità, al di là dell’autorizzazione ottenuta a seguito di presentazione di SCIA, che non elimina naturalmente il verificarsi del fenomeno dell’inquinamento acustico), risulta sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento di cui all’art. 9, comma primo, della Legge n. 447/1995.
Secondo condivisibile giurisprudenza, infatti, l’art. 9 della richiamata legge n. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una certa situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica, dovendosi inoltre rilevare che, anche misure non definite nel loro limite temporale, possono comunque essere reputate legittime, quando esse siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto (cfr. Cons, di Stato, V, n 6875/2021).
Ciò posto, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall’art. 9 della L. n. 447 del 1995 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno d’inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge Quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 19.7.2021 n. 1245; Cons. Stato, Sez. V, 13.102021, n. 6875; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 21.12.2012 n. 1382; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 30.8.2011).
Nell’impugnata ordinanza n. 69 del 28.10.2024, il Comune di Brindisi- dopo aver richiamato per relationem la nota della Questura di Brindisi del 17 ottobre 2024, acquisita dal Comune di Brindisi in data 24.10.2024 al prot. n. -OMISSIS- - ordina la “inibitoria totale di diffusione sonora interna ed esterna per n. 30 (trenta) giorni dal giorno successivo a quello della notifica” nei confronti di cinque esercizi commerciali, fra cui due di titolarità della “--OMISSIS-. denominati “-OMISSIS-”, sicchè la stessa - da un lato - ha utilizzato lo strumento inibitorio specificamente approntato dal Legislatore per fronteggiare situazioni quali quella in oggetto, alla luce degli elementi raccolti dalla Questura di Brindisi, che hanno messo in evidenza la sussistenza di un fenomeno di inquinamento acustico, e – dall’altro lato – ha esercitato tale potere in misura proporzionata e circoscritta, limitandosi ad imporre la sola sospensione della diffusione sonora per 30 giorni, senza comminare ulteriori sanzioni, senza precludere lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno e all’esterno dei due locali commerciali in questione, gestiti dalla -OMISSIS- “-OMISSIS-”, nonché senza indicazione di eventuali necessari adeguamenti strutturali, così lasciando, de facto, all’interessata la concreta ed eventuale individuazione delle misure da adottarsi.
Alla luce delle suddette circostanze, l’ordinanza de qua, non può neppure ritenersi sproporzionata, sia per il carattere circoscritto della misura (limitata ad una durata di 30 giorni dell’inibitoria della diffusione sonora), sia con riguardo alla valutazione ponderata dell'interesse pubblico perseguito ed il sacrificio imposto agli interessi privati del ricorrente, in considerazione della tutela della salute insito nel fenomeno dell’inquinamento acustico, che costituisce un problema legato alla salute e che consente, al Sindaco, eventualmente anche di adottare provvedimenti con i quali può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, eventualità, queste, comunque non presenti nella fattispecie oggetto della presente controversia.
Pertanto, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l'intera collettività, appare sufficiente a concretare l'eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della citata L. n. 447 del 1995, azionabile dal Sindaco (T.A.R. Piemonte sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1382; T.A.R. Piemonte-Torino, sez. I, 12 giugno 2013, n. 708 che richiama un altro precedente della sez. II, 11 aprile 2012, n. 432 nonché T.A.R. Milano, sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 256).
Né, al riguardo, risulta fondata la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, secondo cui “L’utilizzo dell’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 9 L. n. 447/1995 deve ritenersi consentito allorquando gli appositi accertamenti effettuati dall’Arpa rilevino la presenza di un grave fenomeno di inquinamento acustico, con superamento del valore limite di immissione e conseguente effettiva minaccia per la salute pubblica, che, francamente, nel caso di specie non pare possa essere stata causata dal “rumore antropico” prodotto dagli avventori di un bar, considerato ope legis piccolo trattenimento”, e ciò in quanto, in senso contrario, questo Tribunale rileva che – nel caso di specie – la nota della Questura di Brindisi, richiamata “per relationem” dall’ordinanza comunale n. 69 del 28.10.2024, ha accertato la gravità del fenomeno di inquinamento acustico alla luce di una pluralità di elementi, tra i quali le "rilevazioni fonometriche" eseguite dall’Arpa dall’interno dell’abitazione di un esponente (tanto che ne è scaturito procedimento penale n. -OMISSIS-, con rinvio a giudizio in data 07.11.2024) e la reiterazione nel tempo delle stesse, considerato che già in data 09.08.2023 l’esercizio -OMISSIS- era stato attinto da ordinanza di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per giorni sette per reiterate violazioni degli artt. 16 e 17 della L.R. 03 del 2002 sull’inquinamento acustico.
Né, infine, può desumersi l’illegittimità dell’ordinanza gravata sulla base della circostanza, lamentata dal ricorrente, per cui non risulta che il Comune di Brindisi abbia esercitato le competenze attribuite dall'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, non avendo approvato il piano di classificazione acustica ai fini della suddivisione del territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista acustico, in quanto la mancata approvazione da parte dell’Amministrazione comunale intimata di un piano di zonizzazione acustica non preclude, di per sé, l’applicazione dell’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 9 L. n. 447/1995, in quanto posta direttamente a tutela della salute, sicché la stessa è applicabile indipendentemente dall’intervenuta approvazione del piano di classificazione acustica.
Al riguardo, inoltre, va richiamato il condiviso indirizzo per cui i limiti differenziali, in quanto posti direttamente a tutela della salute, sono applicabili indipendentemente dall’intervenuta approvazione del piano di zonizzazione acustica, dovendosi in questo caso fare riferimento ai criteri generali dettati dalla Legge n. 447 del 1995 (cfr. Cons. Stato sez. IV, 12.12.2023, n. 10708 e Cass. Civ. sez. II, 14.7.2021, n. 20065; id. 22.12.2011 n. 28386).
Né, infine, può seguirsi la tesi sostenuta dalla parte ricorrente secondo cui vi era “anche la necessità di effettuare le misurazioni in contraddittorio, che avrebbe dovuto essere garantito non solo e non tanto per le conseguenze sul piano amministrativo, ma soprattutto perché esse vengono poste a fondamento di contestazioni di natura penale”, e ciò sia perché le valutazioni che attengono all’ordinanza emessa dal Comune di Brindisi attengono al piano amministrativo, al di là degli eventuali sviluppi penali della vicenda, sia perché gli stessi devono essere qualificati quali atti di accertamento c.d. “a sorpresa”, indispensabili per l’efficacia dei controlli (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5380/2012; n. 3690/2010; Sez. IV, n. 3190/2004; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sentenza n. 5053/2018; T.A.R. Marche, n. 380/2016; T.A.R. Piemonte, n. 1173/2015; n. 1382/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 2743/2014).
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto con conseguente reiezione della (pure) spiegata domanda risarcitoria, non sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi.
4. Nulla per le spese del giudizio, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Brindisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ RO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | IZ RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.