Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
- Giudice3) Dott.ssa Jone Galasso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di R.G.n. 894 anno 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto ex art. 473-bis. 49
- 51 c.p.c.
PROMOSSO DA Parte_1 nata il [...] a [...] (C.F. C.F. 1
rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Esposito, giusta procura in atti e
Parte_2 nato in [...] il [...] (C.F. C.F. 2 ) rappresentato e difeso dall'Avv. Ermanno De Nicola, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 06.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2024 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni concordate e contestualmente, secondo le vigenti previsioni di legge, sentenza di scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in Angri (Sa) in data 24.04.2013 e che dall'unione è nata la figlia Persona_1 nata il [...] a [...]
di Stabia.
All'udienza del 06.05.2025 le parti ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare secondo le modalità a suo tempo concordate.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data della separazione consensuale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 e [...] in data 13.06.2024 così provvede:Parte_2
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 nata nato in Venezuela il [...] a [...] e Parte_2
il 21.12.1984 che contrassero matrimonio in Angri (Sa) in data 24.04.2013 (Atto n. 7 Parte II
Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2013);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire