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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EI FA, Presidente DEFANT ANNA ROSA, Relatore PICHLER KURT, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dr. -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di BO - Piazza Tribunale, 2 39100 BO .bozen. BZ
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - BO .bozen. - Via Duca D Aosta 53 39100 BO .bozen. BZ
Email_3elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02120250002846273000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per la cessata materia del contendere a spese compensate.
Il Collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il menzionato ricorso la Ricorrente_1 S.r.l. con sede in BO si è opposta alla pretesa tributaria pervenuta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di BO – nonché dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di BO, onde ottenere l'annullamento della sopra emarginata cartella di pagamento, emessa a seguito di controlli automatizzati ex artt. 36-bis comma 3 D.P.R. 600/1973 e 54-bis, comma 3 D.P.R. 633/1972, da cui è emersa l'esistenza di un minor credito d'imposta per canoni di locazione ex art. 28 del D.L. n. 34/2020, derivante dal mancato riconoscimento di parte delle somme oggetto di riversamento di detto credito negli anni 2022 e 2023.
La parte ricorrente, nell'opporre plurimi motivi di doglianza, precisa, in particolare, di aver proceduto al versamento complessivo di € 351.300,27, di cui € 336.729,32 in data 13.01.2022 ed
€ 14.570,95 in data 31.01.2023, ossia quanto dovuto a titolo di contributi da riversare, oltre interessi maturati.
In merito, l'Amministrazione Finanziaria, nelle more della sua costituzione in giudizio ed a seguito di ulteriore istruttoria da questa posta in essere, ha rappresentato che l'iscrizione a ruolo inerente alla cartella di pagamento oggetto di impugnativa è stata annullata e, pertanto, la materia del contendere debba ritenersi cessata.
Al riguardo è pervenuta richiesta congiunta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione integrale delle spese di lite, rispetto a cui il Collegio ravvisa di provvedere in conformità.
Visto l'art.46 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546
Resistente_1
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 1
dichiara
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
dichiara
interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in BO, lì 27 gennaio 2026
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE dott.ssa Anna Rosa Defant dott. Stefan Tappeiner
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EI FA, Presidente DEFANT ANNA ROSA, Relatore PICHLER KURT, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dr. -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di BO - Piazza Tribunale, 2 39100 BO .bozen. BZ
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - BO .bozen. - Via Duca D Aosta 53 39100 BO .bozen. BZ
Email_3elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02120250002846273000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente: si riporta alle proprie deduzioni e conclusioni scritte ed insiste per la cessata materia del contendere a spese compensate.
Il Collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il menzionato ricorso la Ricorrente_1 S.r.l. con sede in BO si è opposta alla pretesa tributaria pervenuta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di BO – nonché dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di BO, onde ottenere l'annullamento della sopra emarginata cartella di pagamento, emessa a seguito di controlli automatizzati ex artt. 36-bis comma 3 D.P.R. 600/1973 e 54-bis, comma 3 D.P.R. 633/1972, da cui è emersa l'esistenza di un minor credito d'imposta per canoni di locazione ex art. 28 del D.L. n. 34/2020, derivante dal mancato riconoscimento di parte delle somme oggetto di riversamento di detto credito negli anni 2022 e 2023.
La parte ricorrente, nell'opporre plurimi motivi di doglianza, precisa, in particolare, di aver proceduto al versamento complessivo di € 351.300,27, di cui € 336.729,32 in data 13.01.2022 ed
€ 14.570,95 in data 31.01.2023, ossia quanto dovuto a titolo di contributi da riversare, oltre interessi maturati.
In merito, l'Amministrazione Finanziaria, nelle more della sua costituzione in giudizio ed a seguito di ulteriore istruttoria da questa posta in essere, ha rappresentato che l'iscrizione a ruolo inerente alla cartella di pagamento oggetto di impugnativa è stata annullata e, pertanto, la materia del contendere debba ritenersi cessata.
Al riguardo è pervenuta richiesta congiunta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione integrale delle spese di lite, rispetto a cui il Collegio ravvisa di provvedere in conformità.
Visto l'art.46 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546
Resistente_1
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Sezione 1
dichiara
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
dichiara
interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in BO, lì 27 gennaio 2026
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE dott.ssa Anna Rosa Defant dott. Stefan Tappeiner