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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 1484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA OL, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1484 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIAMPAOLO D'ARCANGELO
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
25.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 legge 222/1984, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e CP_1
maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che, con decreto di omologa del 10.10.2023 (R.G. 5812/2022) – notificato alle sedi legale e provinciale dell' , tramite p.e.c., in data 13.10.2023 - questo Tribunale CP_1
dichiarava la sussistenza in capo al medesimo del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione della prestazione suddetta.
Il ricorrente ha poi allegato e documentato di aver trasmesso all'ente previdenziale, il successivo 18.10.2023, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione.
Con decreto in data 15.03.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
6.02.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa vene oggi CP_1
decisa mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonché dei decreti successivamente intervenuti, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Nel merito, occorre evidenziare come, nelle note di trattazione scritta depositate in data 5.02.2024, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che “la prestazione è stata liquidata con data valuta 1 luglio 2024 (come da cedolino che si allega)” ed ha chiesto, pertanto, “che venga dichiarata la cessata materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite posto che la prestazione CP_1
medesima è stata liquidata dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.”
Orbene, alla luce di quanto affermato da parte ricorrente e della documentazione versata in atti (cedolino ), non può che essere in questa sede dichiarata CP_1 integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, e liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 07/02/2025
Il Giudice
IA OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA OL, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1484 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIAMPAOLO D'ARCANGELO
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
25.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 legge 222/1984, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e CP_1
maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che, con decreto di omologa del 10.10.2023 (R.G. 5812/2022) – notificato alle sedi legale e provinciale dell' , tramite p.e.c., in data 13.10.2023 - questo Tribunale CP_1
dichiarava la sussistenza in capo al medesimo del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione della prestazione suddetta.
Il ricorrente ha poi allegato e documentato di aver trasmesso all'ente previdenziale, il successivo 18.10.2023, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione.
Con decreto in data 15.03.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
6.02.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa vene oggi CP_1
decisa mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonché dei decreti successivamente intervenuti, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Nel merito, occorre evidenziare come, nelle note di trattazione scritta depositate in data 5.02.2024, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che “la prestazione è stata liquidata con data valuta 1 luglio 2024 (come da cedolino che si allega)” ed ha chiesto, pertanto, “che venga dichiarata la cessata materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite posto che la prestazione CP_1
medesima è stata liquidata dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.”
Orbene, alla luce di quanto affermato da parte ricorrente e della documentazione versata in atti (cedolino ), non può che essere in questa sede dichiarata CP_1 integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, e liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 07/02/2025
Il Giudice
IA OL