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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:14, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 459/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Parte_1 Parte_1
[...]
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.6.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni e più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e rimettere parte ricorrente nei termini di legge per pagare le somme, se dovute, come per legge;
”, con vittoria delle spese di lite.
Allegava il ricorrente di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'annualità 2014 contenente, a carico di esso ricorrente, la sanzione di € 17.500,00. Deduceva, quindi l'odierno attore di non aver mai ricevuto alcun atto e/o contestazione prima della notifica dell'atto oggetto di causa, esponendo di aver cercato di contattare l' resistente al fine di prendere CP_2 appuntamento con il responsabile e poter esporre le proprie ragioni, ma invano. Lamentava, quindi, il ricorrente di aver fatto richiesta mediante PEC inviata in data 26.05.2022, per richiedere un appuntamento, senza esito alcuno. L'attore evidenziava di non conoscere se, quando e soprattutto dove l' aveva notificato la violazione in oggetto nel 2017 (relativa all'annualità CP_1
2014), sottolineando di svolgere la professione di avvocato in MB, con regolare targa professionale esposta, dall'anno 1996, e di aver avuto, nel periodo cui fa riferimento la contestazione, il proprio Studio professionale a circa 250 metri dalla sede di MB, di cui CP_1 conosceva personalmente il responsabile. Chiariva, anche, il che, dall'anno 2011 al 2021, Parte_1 aveva abitato in MB, Via Rossini n. 7, anche se la residenza anagrafica risultava in Via
Amendola n. 39. Allegava, ancora, l'attore che, sullo stesso piano di detta abitazione in Via
Amendola, abitava la madre del ricorrente, signora , non convivente con lo stesso, alla Per_1 quale parte ricorrente scopriva che il postino spesso consegnava missive destinate a Parte_1
, corrispondenza che non veniva mai recapitata al destinatario atteso che la madre, assistita
[...] da badante h 24, era affetta da demenza senile. Parte attrice si duole di non conoscere né il periodo
(genericamente annualità 2014) contestato, né l'entità del versamento in parola, non avendo avuto conoscenza di detto atto di contestazione e, pertanto, di non essere stato posto nella condizione di poter argomentare e spiegare oppure, semplicemente, corrispondere quanto dovuto nel termine di tre mesi, come per legge.
pagina 2 di 6 Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente sottolineava che nel 2014 il ricorrente era residente nel luogo ove erano state effettuate le consegne delle raccomandate evidenziando che, non trattandosi di atti giudiziari, devono trovare applicazione le normali regole che disciplinano la consegna delle raccomandate.
Fallito il tentativo di addivenire ad una soluzione stragiudiziale, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi che risulta dalla documentazione in atti che l'ordinanza ingiunzione del
12.4.2022, pacificamente ricevuta dal ricorrente, è stata preceduta da una prima diffida penale del
10.7.2014 notificata in via Amendola, n. 39 a MB e ricevuta il 25.7.2014 dalla sig.ra Per_1
(madre del ricorrente, cfr. doc. 2 allegato alla memoria;
ancora, l'ordinanza ingiunzione per CP_1 cui è causa è stata preceduta anche da un'ulteriore diffida penale del 3.10.2014 sempre notificata in via Amendola, n. 39 a MB e ricevuta il 22.10.2014 dalla sig.ra (madre del ricorrente, Per_1 cfr. doc. 3 allegato alla memoria;
da un'ulteriore diffida penale dell'8.7.2015 notificata in via CP_1
Amendola, n. 39 a MB e ricevuta il 7.8.2015 dalla sig.ra (madre del ricorrente, cfr. Per_1 doc. 4 allegato alla memoria . CP_1
Ancora, poi, l'ordinanza ingiunzione 37152 su accertamento 12696 è stata preceduta dalla notifica dell'accertamento n. 12696 notificato il 28.3.2017 in via Amendola, n. 39 a MB e ricevuta il
28.3.2017 dalla sig.ra (madre del ricorrente, cfr. doc. 8 allegato alla memoria . Per_1 CP_1
Tutti tali atti sono stati inviati dall' all'indirizzo di residenza (dell'epoca) del ricorrente sito CP_1 appunto in MB, via Amendola, n. 39 (come pure riconosciuto in ricorso ove si legge che il ricorrente “dall'anno 2011 al 2021 il ricorrente ha abitato in MB, Via Rossini n. 7, anche se la residenza anagrafica risultava in Via Amendola n. 39; l'abitazione di Via Amendola, prima di essere venduta, era disabitata”).
Anche all'udienza di discussione odierna, poi, il ricorrente ha riconosciuto il certificato di residenza
(cfr. verbale di udienza odierna).
pagina 3 di 6 Detto indirizzo, peraltro, è pacificamente l'indirizzo formale di residenza del ricorrente sono al
2021, né in prima udienza è stata mossa alcuna specifica contestazione in punto (“in via Amendola dove il ricorrente di fatto non abitava più dal 2011; sottolinea di aver venduto la casa a nell'anno Testimone_1
2014; presume che il postino abbia suonato al citofono dei genitori ove era scritto tra l'altro e ove esso CP_3 ricorrente non era più residente dal 1998”).
Deve allora dirsi, in via generale che la residenza di fatto è irrilevante rispetto al creditore atteso che il terzo, nel caso di specie, ha correttamente fatto riferimento al certificato di residenza CP_1 non contestato, mentre il ricorrente non ha assolto l'onere sullo stesso gravante di aggiornare la propria residenza.
Orbene, atteso che è possibile effettuare la notifica degli atti per cui è causa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura dell' analogamente a quanto ritenuto dalla CP_1
Suprema Corte nel caso previsto dalla seconda parte dell'art. 26, co. 1 del D.P.R. 602/1973, deve ritenersi che la notifica possa essere effettuata direttamente dall' a mezzo raccomandata con CP_1 suo perfezionamento a seguito della ricezione del destinatario, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficio postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
In altri termini, con riferimento alla notifica effettuata mediante il ricorso al servizio postale, costituisce principio consolidato (cfr. ad es. Cass., Sez. Trib., 10131/2020) quello secondo cui, nell'ipotesi in cui si proceda alla notificazione diretta a mezzo posta della cartella esattoriale, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario di cui al D.P.R. 655/1982 e non quelle previste dalla L. 890 del 1982; pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'atto impositivo senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
A ciò consegue che nel caso di notifica effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non è affatto necessaria la relata di notifica (v., in senso conforme Corte Appello di
Genova, Sez. Lav., 69/2018; cfr. anche, in senso conforme, Corte Appello di Napoli, Sez. Lav. n.
2014/2018).
In effetti, è pacifico che, se le comunicazioni recettizie producono effetti solo ed esclusivamente se entrano nella sfera di conoscenza del destinatario, ex art. 1334 c.c., le stesse si presumono da questi conosciute, a norma dell'art. 1335 c.c., nel momento in cui vengono recapitate al suo indirizzo. pagina 4 di 6 L'art. 1335 c.c. stabilisce, infatti, una presunzione di conoscenza - o meglio, di conoscibilità - dell'atto, mediante la quale dal fatto noto, costituito dall'arrivo della comunicazione all'indirizzo del destinatario, la legge risale al fatto ignoto, costituito dalla presa di conoscenza, da parte del destinatario, del contenuto dell'atto.
Il destinatario della dichiarazione, dal canto suo, può superare tale presunzione, dimostrando di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia del contenuto della comunicazione.
Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente non ha offerto alcun elemento utile a superare tale presunzione, non avendo allegato o chiesto di provare un fatto o una situazione capace di interrompere in modo duraturo il collegamento tra il destinatario stesso ed il luogo di destinazione della comunicazione in uno con la circostanza che ciò non fosse superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In effetti, pacifico il fatto che nel 2014 l'indirizzo di residenza del fosse quello di via Parte_1
Amendola, n. 39 MB (indirizzo presso il quale venne notificata la diffida penale ricevuta dalla madre del ricorrente) e pacifico il fatto che lo stesso non aveva aggiornato la propria residenza le prove formulate in ricorso si rivelavano del tutto inidonee.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi in punto decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass., SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalla parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e si liquidano in favore dell' come in dispositivo avuto riguardo al disposto del D.M. 55/14, allo scaglione applicabile CP_1 con riguardo al valore accertato della causa, all'attività processuale svolta e natura della causa (cause di previdenza) ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
pagina 5 di 6 - condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA se dovuti.
LIVORNO, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:14, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 459/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Parte_1 Parte_1
[...]
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.6.2022 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni e più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e rimettere parte ricorrente nei termini di legge per pagare le somme, se dovute, come per legge;
”, con vittoria delle spese di lite.
Allegava il ricorrente di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'annualità 2014 contenente, a carico di esso ricorrente, la sanzione di € 17.500,00. Deduceva, quindi l'odierno attore di non aver mai ricevuto alcun atto e/o contestazione prima della notifica dell'atto oggetto di causa, esponendo di aver cercato di contattare l' resistente al fine di prendere CP_2 appuntamento con il responsabile e poter esporre le proprie ragioni, ma invano. Lamentava, quindi, il ricorrente di aver fatto richiesta mediante PEC inviata in data 26.05.2022, per richiedere un appuntamento, senza esito alcuno. L'attore evidenziava di non conoscere se, quando e soprattutto dove l' aveva notificato la violazione in oggetto nel 2017 (relativa all'annualità CP_1
2014), sottolineando di svolgere la professione di avvocato in MB, con regolare targa professionale esposta, dall'anno 1996, e di aver avuto, nel periodo cui fa riferimento la contestazione, il proprio Studio professionale a circa 250 metri dalla sede di MB, di cui CP_1 conosceva personalmente il responsabile. Chiariva, anche, il che, dall'anno 2011 al 2021, Parte_1 aveva abitato in MB, Via Rossini n. 7, anche se la residenza anagrafica risultava in Via
Amendola n. 39. Allegava, ancora, l'attore che, sullo stesso piano di detta abitazione in Via
Amendola, abitava la madre del ricorrente, signora , non convivente con lo stesso, alla Per_1 quale parte ricorrente scopriva che il postino spesso consegnava missive destinate a Parte_1
, corrispondenza che non veniva mai recapitata al destinatario atteso che la madre, assistita
[...] da badante h 24, era affetta da demenza senile. Parte attrice si duole di non conoscere né il periodo
(genericamente annualità 2014) contestato, né l'entità del versamento in parola, non avendo avuto conoscenza di detto atto di contestazione e, pertanto, di non essere stato posto nella condizione di poter argomentare e spiegare oppure, semplicemente, corrispondere quanto dovuto nel termine di tre mesi, come per legge.
pagina 2 di 6 Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente sottolineava che nel 2014 il ricorrente era residente nel luogo ove erano state effettuate le consegne delle raccomandate evidenziando che, non trattandosi di atti giudiziari, devono trovare applicazione le normali regole che disciplinano la consegna delle raccomandate.
Fallito il tentativo di addivenire ad una soluzione stragiudiziale, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi che risulta dalla documentazione in atti che l'ordinanza ingiunzione del
12.4.2022, pacificamente ricevuta dal ricorrente, è stata preceduta da una prima diffida penale del
10.7.2014 notificata in via Amendola, n. 39 a MB e ricevuta il 25.7.2014 dalla sig.ra Per_1
(madre del ricorrente, cfr. doc. 2 allegato alla memoria;
ancora, l'ordinanza ingiunzione per CP_1 cui è causa è stata preceduta anche da un'ulteriore diffida penale del 3.10.2014 sempre notificata in via Amendola, n. 39 a MB e ricevuta il 22.10.2014 dalla sig.ra (madre del ricorrente, Per_1 cfr. doc. 3 allegato alla memoria;
da un'ulteriore diffida penale dell'8.7.2015 notificata in via CP_1
Amendola, n. 39 a MB e ricevuta il 7.8.2015 dalla sig.ra (madre del ricorrente, cfr. Per_1 doc. 4 allegato alla memoria . CP_1
Ancora, poi, l'ordinanza ingiunzione 37152 su accertamento 12696 è stata preceduta dalla notifica dell'accertamento n. 12696 notificato il 28.3.2017 in via Amendola, n. 39 a MB e ricevuta il
28.3.2017 dalla sig.ra (madre del ricorrente, cfr. doc. 8 allegato alla memoria . Per_1 CP_1
Tutti tali atti sono stati inviati dall' all'indirizzo di residenza (dell'epoca) del ricorrente sito CP_1 appunto in MB, via Amendola, n. 39 (come pure riconosciuto in ricorso ove si legge che il ricorrente “dall'anno 2011 al 2021 il ricorrente ha abitato in MB, Via Rossini n. 7, anche se la residenza anagrafica risultava in Via Amendola n. 39; l'abitazione di Via Amendola, prima di essere venduta, era disabitata”).
Anche all'udienza di discussione odierna, poi, il ricorrente ha riconosciuto il certificato di residenza
(cfr. verbale di udienza odierna).
pagina 3 di 6 Detto indirizzo, peraltro, è pacificamente l'indirizzo formale di residenza del ricorrente sono al
2021, né in prima udienza è stata mossa alcuna specifica contestazione in punto (“in via Amendola dove il ricorrente di fatto non abitava più dal 2011; sottolinea di aver venduto la casa a nell'anno Testimone_1
2014; presume che il postino abbia suonato al citofono dei genitori ove era scritto tra l'altro e ove esso CP_3 ricorrente non era più residente dal 1998”).
Deve allora dirsi, in via generale che la residenza di fatto è irrilevante rispetto al creditore atteso che il terzo, nel caso di specie, ha correttamente fatto riferimento al certificato di residenza CP_1 non contestato, mentre il ricorrente non ha assolto l'onere sullo stesso gravante di aggiornare la propria residenza.
Orbene, atteso che è possibile effettuare la notifica degli atti per cui è causa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura dell' analogamente a quanto ritenuto dalla CP_1
Suprema Corte nel caso previsto dalla seconda parte dell'art. 26, co. 1 del D.P.R. 602/1973, deve ritenersi che la notifica possa essere effettuata direttamente dall' a mezzo raccomandata con CP_1 suo perfezionamento a seguito della ricezione del destinatario, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficio postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
In altri termini, con riferimento alla notifica effettuata mediante il ricorso al servizio postale, costituisce principio consolidato (cfr. ad es. Cass., Sez. Trib., 10131/2020) quello secondo cui, nell'ipotesi in cui si proceda alla notificazione diretta a mezzo posta della cartella esattoriale, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario di cui al D.P.R. 655/1982 e non quelle previste dalla L. 890 del 1982; pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'atto impositivo senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
A ciò consegue che nel caso di notifica effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non è affatto necessaria la relata di notifica (v., in senso conforme Corte Appello di
Genova, Sez. Lav., 69/2018; cfr. anche, in senso conforme, Corte Appello di Napoli, Sez. Lav. n.
2014/2018).
In effetti, è pacifico che, se le comunicazioni recettizie producono effetti solo ed esclusivamente se entrano nella sfera di conoscenza del destinatario, ex art. 1334 c.c., le stesse si presumono da questi conosciute, a norma dell'art. 1335 c.c., nel momento in cui vengono recapitate al suo indirizzo. pagina 4 di 6 L'art. 1335 c.c. stabilisce, infatti, una presunzione di conoscenza - o meglio, di conoscibilità - dell'atto, mediante la quale dal fatto noto, costituito dall'arrivo della comunicazione all'indirizzo del destinatario, la legge risale al fatto ignoto, costituito dalla presa di conoscenza, da parte del destinatario, del contenuto dell'atto.
Il destinatario della dichiarazione, dal canto suo, può superare tale presunzione, dimostrando di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia del contenuto della comunicazione.
Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente non ha offerto alcun elemento utile a superare tale presunzione, non avendo allegato o chiesto di provare un fatto o una situazione capace di interrompere in modo duraturo il collegamento tra il destinatario stesso ed il luogo di destinazione della comunicazione in uno con la circostanza che ciò non fosse superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
In effetti, pacifico il fatto che nel 2014 l'indirizzo di residenza del fosse quello di via Parte_1
Amendola, n. 39 MB (indirizzo presso il quale venne notificata la diffida penale ricevuta dalla madre del ricorrente) e pacifico il fatto che lo stesso non aveva aggiornato la propria residenza le prove formulate in ricorso si rivelavano del tutto inidonee.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi in punto decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass., SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalla parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e si liquidano in favore dell' come in dispositivo avuto riguardo al disposto del D.M. 55/14, allo scaglione applicabile CP_1 con riguardo al valore accertato della causa, all'attività processuale svolta e natura della causa (cause di previdenza) ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
pagina 5 di 6 - condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA se dovuti.
LIVORNO, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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