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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1236/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Jonathan Parte_1
Vignali del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il giorno 1 febbraio 1984, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Andrea Cevolo del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025 e hanno premesso di avere Parte_1 Parte_2 un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nata la figlia Per_
il 21 novembre 2018.
Dando conto della cessazione del loro legame di convivenza e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse reddituali, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) della figlia minore, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi raggiunti dai medesimi interessati, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in conformità delle loro conclusioni.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, come testualmente riportati nel ricorso datato 20 gennaio 2025 e depositato il 18 febbraio 2025.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 6 giugno 2025
Il Presidente
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1236/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Jonathan Parte_1
Vignali del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il giorno 1 febbraio 1984, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Andrea Cevolo del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025 e hanno premesso di avere Parte_1 Parte_2 un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nata la figlia Per_
il 21 novembre 2018.
Dando conto della cessazione del loro legame di convivenza e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse reddituali, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) della figlia minore, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte, hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi raggiunti dai medesimi interessati, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in conformità delle loro conclusioni.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti, come testualmente riportati nel ricorso datato 20 gennaio 2025 e depositato il 18 febbraio 2025.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 6 giugno 2025
Il Presidente
Simone Medioli Devoto
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