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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 23 settembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1890 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Caligiuri, Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 6055/2022 del 23.6.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.11.2021 e notificato il 2.12.2021, – Controparte_1 premesso di aver ottenuto il riconoscimento del relativo requisito sanitario a decorrere dal marzo
2019, a seguito di decreto di omologazione pronunciato dal Tribunale di Roma in data 28.12.2020 nel procedimento per ATP iscritto al RG. n. 5252/20 – ha chiesto accertarsi il suo diritto al pagamento dell'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza da aprile 2019 e condannarsi l' al pagamento Pt_1 dei relativi ratei, oltre interessi legali, con vittoria di spese da distrarsi.
A sostegno della propria pretesa, ha dedotto: di aver notificato il decreto di omologa all' Pt_1 in data 30.12.2020; che era inutilmente decorso il termine di 120 gg. di cui all'art. 445-bis, co. 5 c.p.c.
1 senza che intervenisse alcun pagamento.
L' si è costituito in giudizio con memoria del 17.1.2022, chiedendo dichiararsi cessata la Pt_1 materia del contendere.
All'uopo ha dedotto: di aver liquidato la prestazione con provvedimento del 13.12.2021 e di aver erogato a controparte il rateo corrente (gennaio 2022); di aver tuttavia dovuto procedere alle verifiche di cui all'art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973 presso l'Agenzia delle Entrate, considerato l'importo spettante al ricorrente a titolo di arretrati.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 23.6.2022, il ha dato atto di aver ricevuto CP_1 dall' il modello TE08 con liquidazione dell'importo di € 10.300,85 netti, ma di aver ricevuto in Pt_1 data 23.2.2022 il pagamento del solo importo di € 8.754,81. Ha chiesto pertanto la condanna dell' al pagamento della differenza, pari ad € 1.546,04. Pt_1
All'esito, il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, ha dunque condannato l' al Pt_1 pagamento della predetta somma di € 1.546,04 nonché alla refusione delle spese di lite, rilevando che il pagamento – peraltro parziale – della prestazione era intervenuto in epoca successiva alle date di deposito e notifica del ricorso.
Avverso tale pronuncia, l' ha proposto appello, eccependone l'erroneità. Pt_1
All'uopo ha lamentato che il Tribunale l'avesse condannato al pagamento di un importo peraltro non corretto (€ 1.546,04 anziché € 2.060,17, pari ad un 1/5 della somma netta di € 10.300,85), benché
l' avesse rappresentato in giudizio di aver dovuto procedere alle verifiche di cui all'art. 48-bis, Pt_1
d.P.R. n. 602/1973 presso l'Agenzia delle Entrate, prima di poter pagare quanto già liquidato con il modello TE08 del 13.12.2021, considerato che l'importo dovuto risultava superiore alla soglia di €
5.000,00 di cui all'art. 1, co. 986-989, l. n. 205/2017. Ha dunque prodotto documentazione a dimostrazione delle circostanze dedotte e ha infine concluso chiedendo a questa Corte “in riforma della sentenza n. 6055/22 del Giudice Unico del Tribunale di Roma, emessa nel giudizio iscritto al
R.G. n. 29646/21, depositata in data 23.06.2022, [di] dichiarare la cessazione della materia del contendere ed, in ogni caso, rigettare nel merito la domanda svolta col ricorso di I° grado in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
L'appellato si è costituito e ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata.
A tal fine, ha dedotto: l'inammissibilità dei documenti prodotti solo in appello da controparte;
la correttezza della pronuncia di primo grado, che aveva condannato l' al pagamento della Pt_1 differenza tra quanto erogato e quanto liquidato dallo stesso ente;
l'inutile decorso del termine di 120 gg. di cui all'art. 445-bis, co. 5, c.p.c.; l'intervenuto avvio di un'azione esecutiva nei suoi confronti, con conseguente duplicazione del titolo in caso di riforma della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.9.2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura in
2 di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, sotto il profilo istruttorio, ritiene il Collegio che i documenti pur tardivamente prodotti dall' nel presente grado d'appello siano ammissibili, in quanto la circostanza del Pt_1 sopravvenuto parziale pagamento della somma di € 8.754,81 (confermata e documentata dallo stesso
) che l' ha giustificato deducendo di aver dovuto avviare le verifiche ex art. 48-bis cit. CP_1 Pt_1 presso l'Agenzia delle Entrate, era emersa già nel corso del giudizio di primo grado.
Tali documenti, infatti, da un lato risultano indispensabili ai fini della decisione in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, e dall'altro si inseriscono in una pista probatoria già emersa dal complessivo materiale istruttorio correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11845/2018, n. 19208/2023 e n. 6201/2024).
3. Orbene, in fatto risulta dagli atti – come integrati con la produzione documentale suddetta –
e/o non è contestato che:
- l'odierno appellato ha notificato il decreto di omologa all' in data 30.12.2020, senza Pt_1 ottenere il pagamento della prestazione nei 120 gg. di cui all'art. 445-bis, c.p.c.;
- il medesimo appellato ha dunque depositato il ricorso di primo grado in data 9.11.2021 e lo ha notificato all' il 2.12.2021; Pt_1
- solo successivamente, in data 13.12.2021, l' ha finalmente liquidato la prestazione con Pt_1 modello TE08, provvedendo ad erogare esclusivamente il rateo corrente (gennaio 2022) in data
20.1.2022;
- solo in data 22.1.2022 l' ha avviato le verifiche di cui all'art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973, Pt_1 chiedendo all'Agenzia delle Entrate se il risultasse debitore, e ne ha ricevuto in data 27.1.2022 CP_1 riscontro positivo in ragione di una somma ben maggiore del credito di € 10.300,85 vantato dallo stesso a titolo di arretrati sull'assegno ordinario di invalidità; CP_1
- l' , pertanto, ha trattenuto l'importo di € 2.060,17, pari ad 1/5 del dovuto (€ 10.300,85), Pt_1
e provveduto solo in data 23.2.2025 ad effettuare il pagamento del residuo importo di € 8.240,68, unitamente alle ulteriori somme di € 293,15 ed € 220,98 a titolo di rateo marzo 2022 e oneri accessori, per un totale di € 8.754,81;
- l'Agenzia delle Entrate, nell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 48-bis cit., ha dunque notificato all' in data 7.3.2022 atto di pignoramento Pt_1 presso terzi e l' ha allora reso in data 11.3.2022 la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Pt_1
4. Così ricostruiti i fatti di causa, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata vada confermata.
Ed invero, fermo restando che l' ha soddisfatto parzialmente (in ragione di € 8.240,68) e Pt_1 con notevole ritardo il credito azionato dal nel giudizio di primo grado, deve tuttavia rilevarsi CP_1 che correttamente il giudice di prime cure ha condannato l' al pagamento della somma – Pt_1
3 apparentemente – residua di € 1.546,04, giacché lo stesso , pur avendo rappresentato di aver Pt_1 avviato le verifiche ex art. 48-bis cit. presso l'Agenzia delle Entrate, non ne ha offerto tempestivamente alcuna dimostrazione in giudizio, né in quella sede ha precisato le circostanze di fatto che pure si erano già verificate prima dell'udienza di discussione del 23.6.2022, come invece attestato dai documenti depositati nel presente grado.
D'altro canto, allo stato, ormai notificato il pignoramento presso il terzo e resa Pt_1 dall'Istituto la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., risulta che i crediti iscritti a ruolo dall'Agenzia delle
Entrate – di cui non risulta documentata la pertinenza al rapporto tra il e l' – abbiano CP_1 Pt_1 trovato aliunde i loro strumenti di tutela e soddisfazione, ben potendo l'Agenzia riscuotere il dovuto in sede esecutiva.
5. L'appello va pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza dell' , segue la condanna alla refusione in favore della controparte delle Pt_1 spese di lite del grado, considerato che l'inerzia dell' nella liquidazione e nel pagamento del Pt_1 dovuto nonché nelle verifiche ex art. 48-bis cit., si è protratta per oltre un anno;
e tenuto conto che il medesimo avrebbe ben potuto dedurre e provare già nel giudizio di primo grado quanto invece Pt_1 tardivamente dedotto e provato nel presente giudizio d'appello.
La liquidazione tiene conto del valore della causa nel grado (pari alla somma tuttora in contestazione di € 1.546,04) e della sua natura documentale.
Deve inoltre darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l' alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite del grado, che Pt_1 liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 23.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia 4