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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/08/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
n. 577/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 577 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata ad Parte_1 C.F._1
ABBIATEGRASSO (MI) il 4/8/1986 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Patrizia Nobile, giusta procura in atti
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/09/1975 ed ivi residente nella via F.lli Briganti n. 60, rappresentato e difeso dall'avv.
CILIA VINCENZO, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 28/05/2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di
[...] scioglimento del loro matrimonio, contratto a RI (RG) il 24/07/2013 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 31, Parte 1^, dell'anno 2013.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (RI, Per_1
9/1/2014) e (RI, 2/7/2015). Per_2
Hanno esposto di essere comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Ragusa il
10/10/2019 e di essere separati consensualmente, giusto decreto di omologa del
13/11/2019.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
->><<<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 18/6/2001, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il 13/11/2019, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
1. “I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con diritto per ciascuno di fissare ovunque la propria residenza, con obbligo di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e\o di domicilio.
Per_ 2. I figli minori e saranno affidati condivisamente ad entrambi i genitori, Per_2 ma collocati presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e incontrarli ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze dei minori.
3. La casa coniugale, condotta, allo stato, in locazione dalla Sig.ra e sita a Parte_1
RI in via Via F.lli Briganti n. 60, unitamente ai mobili e alle suppellettili che la arredano, resterà assegnata alla stessa.
4. Il Sig. verserà, entro il 5 di ogni mese, alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli la somma mensile di euro 400,00 e a titolo di assegno divorzile la somma di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Il Sig. contribuirà, inoltre, in ragione del 50% alle spese straordinarie CP_1
Per_ (scolastiche, mediche, sportive) che si renderanno necessarie per i figli e
Per_2
6. La Sig.ra acconsente a che il 50% dell'assegno unico e universale per i figli Parte_1 minori venga percepito direttamente dal Sig. . “ CP_1
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate in quanto non contrastano con gli interessi dei figli né con la legge e vertono, inoltre su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a RI (RG) il
24/07/2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune medesimo, anno 2013,
n.31, parte 1;
- omologa le condizioni concordate dalle parti e provvede in conformità;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di VITTORIA, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di VITTORIA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 577 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata ad Parte_1 C.F._1
ABBIATEGRASSO (MI) il 4/8/1986 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Patrizia Nobile, giusta procura in atti
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/09/1975 ed ivi residente nella via F.lli Briganti n. 60, rappresentato e difeso dall'avv.
CILIA VINCENZO, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 28/05/2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/03/2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di
[...] scioglimento del loro matrimonio, contratto a RI (RG) il 24/07/2013 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 31, Parte 1^, dell'anno 2013.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (RI, Per_1
9/1/2014) e (RI, 2/7/2015). Per_2
Hanno esposto di essere comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Ragusa il
10/10/2019 e di essere separati consensualmente, giusto decreto di omologa del
13/11/2019.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
->><<<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 18/6/2001, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il 13/11/2019, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
1. “I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, con diritto per ciascuno di fissare ovunque la propria residenza, con obbligo di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e\o di domicilio.
Per_ 2. I figli minori e saranno affidati condivisamente ad entrambi i genitori, Per_2 ma collocati presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e incontrarli ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze dei minori.
3. La casa coniugale, condotta, allo stato, in locazione dalla Sig.ra e sita a Parte_1
RI in via Via F.lli Briganti n. 60, unitamente ai mobili e alle suppellettili che la arredano, resterà assegnata alla stessa.
4. Il Sig. verserà, entro il 5 di ogni mese, alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli la somma mensile di euro 400,00 e a titolo di assegno divorzile la somma di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Il Sig. contribuirà, inoltre, in ragione del 50% alle spese straordinarie CP_1
Per_ (scolastiche, mediche, sportive) che si renderanno necessarie per i figli e
Per_2
6. La Sig.ra acconsente a che il 50% dell'assegno unico e universale per i figli Parte_1 minori venga percepito direttamente dal Sig. . “ CP_1
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate in quanto non contrastano con gli interessi dei figli né con la legge e vertono, inoltre su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a RI (RG) il
24/07/2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune medesimo, anno 2013,
n.31, parte 1;
- omologa le condizioni concordate dalle parti e provvede in conformità;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di VITTORIA, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di VITTORIA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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