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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 653/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giampaolo Parte_1 C.F._1
Pisano
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Aramu
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Pag. 1 a 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ Premesso che
A) Tra i ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale da cui sono nate le figlie
[...]
(nata a [...] il [...], c.f. e Persona_1 C.F._3 Parte_2
(nata a [...] il [...], c.f. ), entrambe attualmente minorenni C.F._4
e riconosciute da entrambi i genitori.
B) Nel corso del mese di settembre 2023 la relazione sentimentale è cessata e il sig.
[...]
ha lasciato la casa familiare sita in Selargius, via Monte Bianco n. 46, nella quale Parte_1
sono rimaste a convivere le minori con la mamma.
C) I ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti: la sig.ra è attualmente CP_1
occupata presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana ODV, mentre il sig. è Pt_1
dipendente della BPER Banca. Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno deciso di comune accordo di proporre la regolamentazione dell'affido delle figlie minori e dei relativi aspetti patrimoniali alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori e Persona_1 Pt_2
dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi, secondo il regime dell'affido condiviso, con residenza permanente delle stesse, anche anagrafica, presso la casa familiare in Selargius
(CA), nella via Monte Bianco n. 46, ove vivranno insieme alla madre.
Pag. 2 a 5 Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie minori, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2) La casa familiare sita in Selargius (CA), nella via Monte Bianco n. 46, di proprietà della sig.ra , sarà assegnata a quest'ultima, affinché continui a vivervi unitamente Controparte_1
alle figlie minori, mentre il sig. ha trasferito la propria residenza presso altra abitazione Pt_1
di sua proprietà sita in Selargius nella via Montanaru n. 77.
I sig.ri e si danno reciprocamente atto di aver preventivamente provveduto alla Pt_1 CP_1
ripartizione d'ogni arredo e corredo esistente all'interno della casa familiare e di non aver null'altro da pretendere in ordine a quanto sopra.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie liberamente ogni giorno, anche durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo le modalità che saranno concordate tra i genitori,
compatibilmente con le esigenze dei genitori e con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi delle figlie.
Durante le vacanze estive le minori staranno presso ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e/o di agosto, previo accordo almeno trenta giorni prima. I
giorni e/o periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore durante le altre festività
(natalizie, pasquali e altre festività minori) saranno concordati liberamente tra i genitori almeno trenta giorni prima, così come le giornate particolari, quali, ad esempio, il compleanno.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile a Parte_1 Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie minori, pari a complessivi € 400,00
Pag. 3 a 5 (quattrocento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, il cui importo sarà
automaticamente aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) L'assegno unico e universale verrà integralmente incassato dalla sig.ra Controparte_1
ad integrazione del contributo per il mantenimento delle minori a carico del padre.
6) Entrambi i genitori dovranno inoltre contribuire nella misura del 50% a tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, tra cui quelle per l'apparecchio ortodontico, per le cure e le visite mediche specialistiche, per i trattamenti fisioterapici, per la psicoterapia;
quelle scolastiche (tra cui gite e viaggi d'istruzione), per l'iscrizione ad una scuola privata, per i master, per le rette universitarie e scolastiche, per i libri di testo, per la cancelleria di inizio anno, per i viaggi all'estero; le spese per attività ludicoricreative e sportive, quelle per l'acquisto di computer e cellulari da sostenersi per le figlie, che dovranno essere previamente concordate tra i coniugi. In occasione dei cambi di stagione o di particolari esigenze, il signor si impegna a contribuire all'acquisto dell'abbigliamento e delle Pt_1
calzature, previo assenso alla madre in relazione ai capi da acquistare.
7) Infine, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra una somma “una Parte_1 CP_1
tantum” di € 4.000,00 (quattromila/00) quale contributo al mantenimento delle figlie minori per il periodo pregresso. Detta somma verrà versata, mediante bonifici separati e distinti dall'assegno di mantenimento per le minori, entro tre anni dalla firma del presente atto.
8) Le parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio.
Tutto ciò premesso, i sig.ri e , come sopra rappresentati, Parte_1 Controparte_1
difesi e domiciliati
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE
che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione dei predetti coniugi, voglia disporre l'affidamento condiviso tra i genitori delle comuni figlie minori
Pag. 4 a 5 e e regolamentare i relativi aspetti patrimoniali alle predette Persona_1 Pt_2
condizioni”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e
[...] Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Controparte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 22.05.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5