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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5522 /2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre , all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il 17.03.2025 – ha pronunciato in data 26.03.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5522 /2013 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Salvatore Scuderi n. 18, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Massimiliano Spadaro e dall'avv. Maria Ardita del Foro di Catania, per procura a tergo del ricorso introduttivo
- Ricorrente -
c o n t r o
Controparte_1
- rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente, Dr.ssa
[...]
Raffaella Petrangeli, C.F. , e dalla Dott.ssa Alessandra Siciliano, C.F. C.F._2
, funzionario dell'Ufficio, ed elettivamente domiciliata presso l' C.F._3 [...]
, S.O.T. di Messina, Via I Settembre 38; indirizzo di posta elettronica Controparte_1
certificata: t Email_1
- Resistente -
esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia, ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di opposizione a ordinanza ingiunzione, ricorreva Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzioni, rispettivamente n. 30508 del 09/04/2013 notificata i 29/08/2013 e n. 67049 del 09/08/2013 notificata il 29/08/2013 emesse dall' Controparte_2
– Sez. staccata di Messina.
Premetteva il ricorrente di essere stato sottoposto a controlli da parte della Questura di Catania avvenuti il 06/03/2012 e il 04/05/2013 a seguito dei quali venivano riscontrate irregolarità relative pagina1 di 8 alla tenuta di alcuni apparecchi da gioco ed elevati i relativi verbali di contravvenzione. Distinguendo le due fattispecie, specificava che: Parte_1
1) il verbale da cui discende l'ordinanza ingiunzione n. 30508 del 09/04/2013 notificata i
29/08/2013 contestava al ricorrente di detenere n. 22 apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 7 del TULPS “sprovvisti di scheda esplicativa del regolamento di gioco e del registro di manutenzione.
Inoltre la targhetta riportante il codice esplicativo era applicata nel cassone del videogioco con adesivo e non come previsto dal decreto Direttoriale del 08/11/2005 che prevede l'inalterabilità e
l'inamovibilità dello stesso”. Di conseguenza veniva condannato a pagare la somma di € 88.008,75 a titoli di sanzione pecuniaria (€ 4.400 x n. 22 apparecchi più spese di notifica) oltre a € 660,00 per spese di concentramento e trasporto.
Il ricorrente rilevava l'illegittimità del verbale in quanto gli apparecchi dallo stesso posseduti erano di costruzione antecedente al 2000, quando l'obbligo contestato non era in vigore, in ogni caso sia la scheda esplicativa che il registro di manutenzione erano stati rinvenuti nei vani sportelli degli apparecchi, mentre, per quanto riguarda le targhette le stesse erano presenti su ogni apparecchio , applicate con un supporto adesivo che ne garantiva l'inalterabilità; rilevava infatti il ricorrente che il requisito della inamovibilità non era previsto dalla norma.
2) Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 67049 del 09/08/2013, con la stessa si contestava al di detenere n. 5 apparecchi da gioco aventi caratteristiche non consentite Parte_1
dalle disposizioni in materia. Dagli accertamenti sarebbe risultato che gli apparecchi visualizzavano il gioco poker “Triple Star 2000” ed erano dotati di pulsante che li commutava da videopoker a gioco lecito e viceversa e pertanto l'odierno ricorrente veniva condannato a pagare l'importo di € 20.008,
75 (€ 4.000,00 x n. 5 apparecchi, più spese di notifica), oltre a € 205,00 per spese di concentramento e trasporto. Il ricorrente sul punto evidenziava come gli apparecchi non fossero in uso al momento del controllo, fossero con le gettoniere vuote e che in ogni caso l'uso di tali apparecchi era inibito ai clienti in quanto gli stessi sarebbero stati solo da esibizione.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dei due provvedimenti impugnati, l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. 30508 del 09/04/2013 e n. 67049 del 09/08/2013, entrambe notificate in data
29/08/2013. In subordine chiedeva l'applicazione del minimo edittale della sanzione pari a € 1.000,00 per ogni apparecchio. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituiva l' la quale preliminarmente rilevava l'infondatezza della chiesta CP_2
sospensione in quanto non si ravvisavano nel caso di specie i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.
Nel merito evidenziava come, relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 30508 del 09/04/2013 notificata il 29/08/2013, la sanzione era da considerarsi legittima in quanto la targhetta riportante il pagina2 di 8 codice identificativo non presentava i requisiti di inalterabilità e inamovibilità previsti dalla legge.
Poiché il ricorrente dichiarava che gli apparecchi erano corredati di scheda esplicativa e del registro di manutenzione, documentazione effettivamente rinvenuta nel successivo sopralluogo, ciò eliminava il rilievo in merito alla targhetta, elemento che rendeva comunque gli apparecchi non conformi alle prescrizioni di legge.
Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 67049 del 09/08/2013 notificata il 29/08/2013, la resistente rilevava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione in quanto gli apparecchi erano collocati in un esercizio aperto al pubblico e comunque idonei ad un gioco non autorizzato.
Quanto alla riduzione richiesta in via subordinata, l' evidenziava come la pena CP_2
comminata fosse determinata in misura fissa dalla normativa.
Chiedeva, pertanto, la conferma delle due ordinanze di ingiunzione e il rigetto di tutte le istanze avanzate dal ricorrente.
Il Giudice, con ordinanza del 4 ottobre 2013, disponeva la sospensione del provvedimento impugnato.
La causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa.
°°°°°°°°°°°
Preliminarmente, per meglio inquadrare la fattispecie oggetto di giudizio, deve richiamarsi il quadro normativo di riferimento vigente al momento di ciascuna delle due contestazioni, che necessariamente vanno esaminate separatamente, in applicazione del principio normativo espresso dall'art. 1 della L. 689/1981, secondo cui: “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.”
L'art. 110, comma 9 lett. c) nella formulazione vigente al momento dei fatti di causa CP_3
della prima ordinanza ingiunzione che qui si esamina, ossia la n. 30508 del 09/04/2013, che è collegata al verbale di contravvenzione e contestuale sequestro del 06/03/2012, prevede che: c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
pagina3 di 8 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
Il comma 9-bis specifica inoltre: “Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso”.
Per completezza si richiama anche il decreto direttoriale dell'08/11/2005, richiamato CP_2 dalle parti in atti, che, all'art. 3 comma 1 prevede: “Gli apparecchi di cui al presente articolo, il cui costo per partita può essere superiore a 0,50 euro: a) dispongono di una scheda di gioco;
b) prevedono modalità di gioco basate esclusivamente sulla abilità del giocatore;
c) possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori attraverso apparecchi multipostazione;
b) prevedono modalità di gioco basate esclusivamente sulla abilità del giocatore;
c) possono d) possono prevedere dispositivi periferici utilizzabili dal giocatore per interagire con l'apparecchio; e) sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, atti a visualizzare fasi di gioco;
f) non prevedono la distribuzione di premi o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura;
g) non consentono la ripetizione della partita ne' l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per ripetizione di partite ovvero usufruibili in partite successive;
h) prevedono meccanismi
i quali rendano impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera i), delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato;
tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano
l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
i) possono prevedere meccanismi per l'aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche, da effettuare con le modalità descritte nella scheda esplicativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera i), subordinatamente all'esecuzione, con esito positivo, della verifica di cui all'art. 7, comma 2, in tutti i casi in cui si modifichi il «codice eseguibile» del software di gioco;
j) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso ed il relativo punteggio; k) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno; l) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 4 e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 5.”
pagina4 di 8 L'art. 9, comma 2, del medesimo decreto direttoriale, a chiusura, prevede che: “Gli apparecchi per i quali sono stati rilasciati nulla osta antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono, entro sei mesi dalla sua adozione, conformarsi alle regole ed alle procedure del presente provvedimento.”
L'ordinanza ingiunzione n. 30508 del 09/04/2013 notificata i 29/08/2013, è stata comminata perché, in data 06/03/2012, veniva contestato al ricorrente di detenere n. 22 apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 7 del TULPS “sprovvisti di scheda esplicativa del regolamento di gioco e del registro di manutenzione. Inoltre, la targhetta riportante il codice esplicativo era applicata nel cassone del videogioco con adesivo e non come previsto dal decreto Direttoriale del 08/11/2005 che prevede l'inalterabilità e l'inamovibilità dello stesso”.
Alla luce del superiore impianto normativo quindi, il ricorrente avrebbe dovuto detenere la scheda esplicativa, il registro di manutenzione e la targhetta identificativa. Tali elementi dovevano essere presenti nonostante la vetustà degli stessi apparecchi, in applicazione dell'art. 9 comma 3 del decreto direttoriale dell'8 novembre 2005.
Va infine ricordato il principio generale secondo cui: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass. Civ. Sez. II, Ord. 30148 del 22/11/024; cfr. Cass. Civ., Sez. VI-
2, 24 gennaio 2019, n. 1921).
Orbene, nel caso di specie, i primi due elementi (scheda esplicativa e registro di manutenzione) sono stati rinvenuti, sebbene in una seconda fase, ossia al successivo accesso dei verbalizzanti. La stessa Agenzia, nella costituzione, ha ritenuto di non approfondire la questione e ha dato per buona la dichiarazione del ricorrente, tanto più che detti documenti sono stati rinvenuti nei vani sportelli degli apparecchi che non erano stati sigillati dall'Autorità procedente, quindi, la loro presenza può ritenersi incontestata. Resta, dunque, da chiarire l'elemento delle targhette identificative.
Premesso che le norme e le circolari, almeno quelle vigenti al momento del fatto, non definiscono chiaramente le modalità e gli strumenti concreti con cui garantire l'inamovibilità delle targhette, esaminando le fotografie prodotte dal ricorrente, si riscontra l'uso di etichette adesive e di placche in plexigas. Sarebbe stato onere dell'amministrazione dimostrare concretamente che dette pagina5 di 8 modalità erano effettivamente non consentite o non sufficienti, ovvero indicare quali fossero gli strumenti idonei per assicurare il rispetto della normativa applicabile.
Tanto premesso, l'opposizione con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 30508 del 09/04/2013 notificata i 29/08/2013, deve essere accolta.
Con riferimento alla seconda ordinanza ingiunzione, la n. 67049 del 09/08/2013, l' CP_2
contestava al che in data 04/05/2009 gli agenti della Questura di Catania avevano redatto Parte_1
verbale di contravvenzione di illecito amministrativo e contestuale sequestro poiché il in Parte_1 qualità di rappresentante legale del circolo privato “Bluegame” aveva installato e messo a disposizione n. 5 apparecchi da gioco aventi caratteristiche non consentite dalle disposizioni in materia. Dagli accertamenti sarebbe risultato che gli apparecchi visualizzavano il gioco poker “Triple
Star 2000” ed erano dotati di pulsante che li commutava da videopoker a gioco lecito e viceversa.
Tale sanzione risulta legittima.
L'art. 110 comma 7-bis del TULPS (nella formulazione vigente al 04/05/2009) prevede che:
“7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004.” E ancora al comma 9 lettera c): “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi
o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
Quindi gli apparecchi rinvenuti dalla Questura erano effettivamente contrari alla legge e correttamente sono state comminate le relative sanzioni. Con riferimento alle contestazioni sollevate dall'opponente, le stesse non possono essere prese in considerazione in quanto la Corte di Cassazione, sul punto, ha avuto modo di chiarire che “In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco
pagina6 di 8 e collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica giustifica la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall Controparte_4
per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), anche
[...]
in caso di mancato ritrovamento di denaro all'interno degli apparecchi medesimi e senza che assuma rilevanza l'allaccio di questi ultimi alla rete elettrica al momento del controllo, atteso che solo la neutralizzazione del loro uso potenziale può comportare l'esclusione della responsabilità per i gestori, gli esercenti nonché il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito. (Cass. Civ. Sez . 2 – , Ordinanza n. 23954 del 29/10/2020).
Rispetto a questa sanzione non si rinvengono motivi validi che consentano di accogliere la la domanda di riduzione dell'importo.
Alla luce di tutto quanto sopra, a parziale accoglimento delle domande formulate da
[...]
questo Tribunale annulla l'ordinanza ingiunzione n. 30508 del 09/04/2013 Parte_1 notificata i 29/08/2013 e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 67049 del 09/08/2013 notificata il
29/08/2013 emesse dall' – Sez. staccata di Messina. Controparte_2
Vista la reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate .
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'ordinanza n. n. 30508 del 09/04/2013, notificata il 29/08/2013 emessa dall' – Sez. staccata di Messina;
Controparte_2
Conferma l'ordinanza n. 67049 del 09/08/2013 notificata il 29/08/2013 emessa dall'
[...]
– Sez. staccata di Messina;
Controparte_2
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa
Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione
Civile del Tribunale di Messina.
Il Giudice
( Dott.ssa Carolina La Torre)
pagina7 di 8 In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre , all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c – fissata per il 17.03.2025 – ha pronunciato in data 26.03.2025 , previo esame delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5522 /2013 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Salvatore Scuderi n. 18, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Massimiliano Spadaro e dall'avv. Maria Ardita del Foro di Catania, per procura a tergo del ricorso introduttivo
- Ricorrente -
c o n t r o
Controparte_1
- rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente, Dr.ssa
[...]
Raffaella Petrangeli, C.F. , e dalla Dott.ssa Alessandra Siciliano, C.F. C.F._2
, funzionario dell'Ufficio, ed elettivamente domiciliata presso l' C.F._3 [...]
, S.O.T. di Messina, Via I Settembre 38; indirizzo di posta elettronica Controparte_1
certificata: t Email_1
- Resistente -
esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia, ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di opposizione a ordinanza ingiunzione, ricorreva Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzioni, rispettivamente n. 30508 del 09/04/2013 notificata i 29/08/2013 e n. 67049 del 09/08/2013 notificata il 29/08/2013 emesse dall' Controparte_2
– Sez. staccata di Messina.
Premetteva il ricorrente di essere stato sottoposto a controlli da parte della Questura di Catania avvenuti il 06/03/2012 e il 04/05/2013 a seguito dei quali venivano riscontrate irregolarità relative pagina1 di 8 alla tenuta di alcuni apparecchi da gioco ed elevati i relativi verbali di contravvenzione. Distinguendo le due fattispecie, specificava che: Parte_1
1) il verbale da cui discende l'ordinanza ingiunzione n. 30508 del 09/04/2013 notificata i
29/08/2013 contestava al ricorrente di detenere n. 22 apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 7 del TULPS “sprovvisti di scheda esplicativa del regolamento di gioco e del registro di manutenzione.
Inoltre la targhetta riportante il codice esplicativo era applicata nel cassone del videogioco con adesivo e non come previsto dal decreto Direttoriale del 08/11/2005 che prevede l'inalterabilità e
l'inamovibilità dello stesso”. Di conseguenza veniva condannato a pagare la somma di € 88.008,75 a titoli di sanzione pecuniaria (€ 4.400 x n. 22 apparecchi più spese di notifica) oltre a € 660,00 per spese di concentramento e trasporto.
Il ricorrente rilevava l'illegittimità del verbale in quanto gli apparecchi dallo stesso posseduti erano di costruzione antecedente al 2000, quando l'obbligo contestato non era in vigore, in ogni caso sia la scheda esplicativa che il registro di manutenzione erano stati rinvenuti nei vani sportelli degli apparecchi, mentre, per quanto riguarda le targhette le stesse erano presenti su ogni apparecchio , applicate con un supporto adesivo che ne garantiva l'inalterabilità; rilevava infatti il ricorrente che il requisito della inamovibilità non era previsto dalla norma.
2) Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 67049 del 09/08/2013, con la stessa si contestava al di detenere n. 5 apparecchi da gioco aventi caratteristiche non consentite Parte_1
dalle disposizioni in materia. Dagli accertamenti sarebbe risultato che gli apparecchi visualizzavano il gioco poker “Triple Star 2000” ed erano dotati di pulsante che li commutava da videopoker a gioco lecito e viceversa e pertanto l'odierno ricorrente veniva condannato a pagare l'importo di € 20.008,
75 (€ 4.000,00 x n. 5 apparecchi, più spese di notifica), oltre a € 205,00 per spese di concentramento e trasporto. Il ricorrente sul punto evidenziava come gli apparecchi non fossero in uso al momento del controllo, fossero con le gettoniere vuote e che in ogni caso l'uso di tali apparecchi era inibito ai clienti in quanto gli stessi sarebbero stati solo da esibizione.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dei due provvedimenti impugnati, l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. 30508 del 09/04/2013 e n. 67049 del 09/08/2013, entrambe notificate in data
29/08/2013. In subordine chiedeva l'applicazione del minimo edittale della sanzione pari a € 1.000,00 per ogni apparecchio. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituiva l' la quale preliminarmente rilevava l'infondatezza della chiesta CP_2
sospensione in quanto non si ravvisavano nel caso di specie i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.
Nel merito evidenziava come, relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 30508 del 09/04/2013 notificata il 29/08/2013, la sanzione era da considerarsi legittima in quanto la targhetta riportante il pagina2 di 8 codice identificativo non presentava i requisiti di inalterabilità e inamovibilità previsti dalla legge.
Poiché il ricorrente dichiarava che gli apparecchi erano corredati di scheda esplicativa e del registro di manutenzione, documentazione effettivamente rinvenuta nel successivo sopralluogo, ciò eliminava il rilievo in merito alla targhetta, elemento che rendeva comunque gli apparecchi non conformi alle prescrizioni di legge.
Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 67049 del 09/08/2013 notificata il 29/08/2013, la resistente rilevava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione in quanto gli apparecchi erano collocati in un esercizio aperto al pubblico e comunque idonei ad un gioco non autorizzato.
Quanto alla riduzione richiesta in via subordinata, l' evidenziava come la pena CP_2
comminata fosse determinata in misura fissa dalla normativa.
Chiedeva, pertanto, la conferma delle due ordinanze di ingiunzione e il rigetto di tutte le istanze avanzate dal ricorrente.
Il Giudice, con ordinanza del 4 ottobre 2013, disponeva la sospensione del provvedimento impugnato.
La causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa.
°°°°°°°°°°°
Preliminarmente, per meglio inquadrare la fattispecie oggetto di giudizio, deve richiamarsi il quadro normativo di riferimento vigente al momento di ciascuna delle due contestazioni, che necessariamente vanno esaminate separatamente, in applicazione del principio normativo espresso dall'art. 1 della L. 689/1981, secondo cui: “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.”
L'art. 110, comma 9 lett. c) nella formulazione vigente al momento dei fatti di causa CP_3
della prima ordinanza ingiunzione che qui si esamina, ossia la n. 30508 del 09/04/2013, che è collegata al verbale di contravvenzione e contestuale sequestro del 06/03/2012, prevede che: c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
pagina3 di 8 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
Il comma 9-bis specifica inoltre: “Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso”.
Per completezza si richiama anche il decreto direttoriale dell'08/11/2005, richiamato CP_2 dalle parti in atti, che, all'art. 3 comma 1 prevede: “Gli apparecchi di cui al presente articolo, il cui costo per partita può essere superiore a 0,50 euro: a) dispongono di una scheda di gioco;
b) prevedono modalità di gioco basate esclusivamente sulla abilità del giocatore;
c) possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori attraverso apparecchi multipostazione;
b) prevedono modalità di gioco basate esclusivamente sulla abilità del giocatore;
c) possono d) possono prevedere dispositivi periferici utilizzabili dal giocatore per interagire con l'apparecchio; e) sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, atti a visualizzare fasi di gioco;
f) non prevedono la distribuzione di premi o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura;
g) non consentono la ripetizione della partita ne' l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per ripetizione di partite ovvero usufruibili in partite successive;
h) prevedono meccanismi
i quali rendano impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera i), delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato;
tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano
l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
i) possono prevedere meccanismi per l'aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche, da effettuare con le modalità descritte nella scheda esplicativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera i), subordinatamente all'esecuzione, con esito positivo, della verifica di cui all'art. 7, comma 2, in tutti i casi in cui si modifichi il «codice eseguibile» del software di gioco;
j) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso ed il relativo punteggio; k) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno; l) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 4 e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 5.”
pagina4 di 8 L'art. 9, comma 2, del medesimo decreto direttoriale, a chiusura, prevede che: “Gli apparecchi per i quali sono stati rilasciati nulla osta antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono, entro sei mesi dalla sua adozione, conformarsi alle regole ed alle procedure del presente provvedimento.”
L'ordinanza ingiunzione n. 30508 del 09/04/2013 notificata i 29/08/2013, è stata comminata perché, in data 06/03/2012, veniva contestato al ricorrente di detenere n. 22 apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 7 del TULPS “sprovvisti di scheda esplicativa del regolamento di gioco e del registro di manutenzione. Inoltre, la targhetta riportante il codice esplicativo era applicata nel cassone del videogioco con adesivo e non come previsto dal decreto Direttoriale del 08/11/2005 che prevede l'inalterabilità e l'inamovibilità dello stesso”.
Alla luce del superiore impianto normativo quindi, il ricorrente avrebbe dovuto detenere la scheda esplicativa, il registro di manutenzione e la targhetta identificativa. Tali elementi dovevano essere presenti nonostante la vetustà degli stessi apparecchi, in applicazione dell'art. 9 comma 3 del decreto direttoriale dell'8 novembre 2005.
Va infine ricordato il principio generale secondo cui: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass. Civ. Sez. II, Ord. 30148 del 22/11/024; cfr. Cass. Civ., Sez. VI-
2, 24 gennaio 2019, n. 1921).
Orbene, nel caso di specie, i primi due elementi (scheda esplicativa e registro di manutenzione) sono stati rinvenuti, sebbene in una seconda fase, ossia al successivo accesso dei verbalizzanti. La stessa Agenzia, nella costituzione, ha ritenuto di non approfondire la questione e ha dato per buona la dichiarazione del ricorrente, tanto più che detti documenti sono stati rinvenuti nei vani sportelli degli apparecchi che non erano stati sigillati dall'Autorità procedente, quindi, la loro presenza può ritenersi incontestata. Resta, dunque, da chiarire l'elemento delle targhette identificative.
Premesso che le norme e le circolari, almeno quelle vigenti al momento del fatto, non definiscono chiaramente le modalità e gli strumenti concreti con cui garantire l'inamovibilità delle targhette, esaminando le fotografie prodotte dal ricorrente, si riscontra l'uso di etichette adesive e di placche in plexigas. Sarebbe stato onere dell'amministrazione dimostrare concretamente che dette pagina5 di 8 modalità erano effettivamente non consentite o non sufficienti, ovvero indicare quali fossero gli strumenti idonei per assicurare il rispetto della normativa applicabile.
Tanto premesso, l'opposizione con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 30508 del 09/04/2013 notificata i 29/08/2013, deve essere accolta.
Con riferimento alla seconda ordinanza ingiunzione, la n. 67049 del 09/08/2013, l' CP_2
contestava al che in data 04/05/2009 gli agenti della Questura di Catania avevano redatto Parte_1
verbale di contravvenzione di illecito amministrativo e contestuale sequestro poiché il in Parte_1 qualità di rappresentante legale del circolo privato “Bluegame” aveva installato e messo a disposizione n. 5 apparecchi da gioco aventi caratteristiche non consentite dalle disposizioni in materia. Dagli accertamenti sarebbe risultato che gli apparecchi visualizzavano il gioco poker “Triple
Star 2000” ed erano dotati di pulsante che li commutava da videopoker a gioco lecito e viceversa.
Tale sanzione risulta legittima.
L'art. 110 comma 7-bis del TULPS (nella formulazione vigente al 04/05/2009) prevede che:
“7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004.” E ancora al comma 9 lettera c): “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi
o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
Quindi gli apparecchi rinvenuti dalla Questura erano effettivamente contrari alla legge e correttamente sono state comminate le relative sanzioni. Con riferimento alle contestazioni sollevate dall'opponente, le stesse non possono essere prese in considerazione in quanto la Corte di Cassazione, sul punto, ha avuto modo di chiarire che “In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco
pagina6 di 8 e collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica giustifica la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall Controparte_4
per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), anche
[...]
in caso di mancato ritrovamento di denaro all'interno degli apparecchi medesimi e senza che assuma rilevanza l'allaccio di questi ultimi alla rete elettrica al momento del controllo, atteso che solo la neutralizzazione del loro uso potenziale può comportare l'esclusione della responsabilità per i gestori, gli esercenti nonché il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito. (Cass. Civ. Sez . 2 – , Ordinanza n. 23954 del 29/10/2020).
Rispetto a questa sanzione non si rinvengono motivi validi che consentano di accogliere la la domanda di riduzione dell'importo.
Alla luce di tutto quanto sopra, a parziale accoglimento delle domande formulate da
[...]
questo Tribunale annulla l'ordinanza ingiunzione n. 30508 del 09/04/2013 Parte_1 notificata i 29/08/2013 e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 67049 del 09/08/2013 notificata il
29/08/2013 emesse dall' – Sez. staccata di Messina. Controparte_2
Vista la reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate .
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'ordinanza n. n. 30508 del 09/04/2013, notificata il 29/08/2013 emessa dall' – Sez. staccata di Messina;
Controparte_2
Conferma l'ordinanza n. 67049 del 09/08/2013 notificata il 29/08/2013 emessa dall'
[...]
– Sez. staccata di Messina;
Controparte_2
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa
Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione
Civile del Tribunale di Messina.
Il Giudice
( Dott.ssa Carolina La Torre)
pagina7 di 8 In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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