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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1239/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'IL, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1239/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 18.03.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata alla Via Parte_1
Veneto, n. 2, di L'IL, presso e nello studio dell'avv. Francesco Carli, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata alla Via Controparte_1
Vittorio Veneto, n. 2, di L'IL, presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Santucci, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 635/2023 del Tribunale di L'IL pubblicata il
18.10.2023 – Somministrazione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di L'IL, riformare la sentenza del Tribunale di L'IL
n.653/2023, Giudice dott. Niccolò Guasconi, pubblicata il 18 Ottobre 2023, non notificata e, per l'effetto, - in via preliminare voglia dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., essendo competente a valutare e decidere la questione il Giudice Amministrativo e segnatamente il
Tribunale Amministrativo Regionale per L'Abruzzo;
- nel merito voglia accogliere i motivi proposti e dedotti nella parte narrativa del presente appello e, per l'effetto, voglia rigettare la domanda proposta dalla Controparte_1
con citazione del 25 Giugno 2019 siccome infondata e, comunque, del
[...]
tutto sfornita di prova.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte voglia
- rigettare la domanda per i motivi e le conclusioni rassegnate in primo grado qui da considerarsi trascritte;
comunque, per il rigetto dell'appello spiegato per i motivi dedotti;
Per la condanna al pagamento delle spese di lite del grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1651/2019, promosso dalla , L'IL (in avanti nei confronti Controparte_1 Pt_2 dell' (in avanti ) -al fine di ottenere Parte_1 CP_2
l'accertamento negativo del credito di € 321.536,37, vantato da quest'ultima nei propri confronti, a titolo di compenso per l'avvenuta erogazione delle prestazioni ospedaliere con tariffa fissata dalla DCA 40/09 del
11.06.2009, in virtù dei contratti rispettivamente in data 31.10.2011, relativamente agli anni 2011 e 2012
(documento 1 fascicolo primo grado ), e in data 19.04.2010, relativamente all'anno 2010 (documento 2 CP_1 fascicolo primo grado , nonché di quelle ex art. 26 L. 883/78, in virtù del contratto in data 3.05.2010 CP_1
(documento 3 fascicolo primo grado , tutti detti contratti essendo ripassati inter partes e sottoscritti CP_1 anche dalla Regione Abruzzo - giudizio nell'ambito del quale si era costituita CP_2
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, nonché chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa, il Tribunale di L'IL, così statuiva: “1. in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla
alla Controparte_3 [...]
per le prestazioni rese oltre il massimale autorizzato Parte_1 relativamente alle annualità 2010 e 2011 e, quindi, che non è dovuto l'importo di €
321.536,37 per le fatture emesse extra budget relativamente alle annualità predette;
2. dichiara inammissibile la domanda di condanna all'emissione di note di credito;
3. condanna a rifondere in favore della Parte_1
, le spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in € 8.626,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”. 1.1. Il Tribunale dava atto che l'attrice a sostegno della propria pretesa aveva dedotto: a) che era struttura provvisoriamente accreditata con il SSN per l'erogazione di CP_2
prestazioni ospedaliere, remunerate con la tariffa fissata dalla D.C.A. 40/09 in data
11.6.2009, e per l'erogazione di prestazioni ex art. 26 L. 883/78; b) che i relativi rapporti erano stati regolati inter partes, nonché con la Regione Abruzzo, con contratti rispettivamente, quanto alla prima tipologia, in data 31.10.2011, per gli anni 2011 e 2012
(documento 1 fascicolo primo grado , e in data 19.04.2010, per l'anno 2010 CP_1
(documento 2 fascicolo primo grado ), mentre quanto alla seconda tipologia in data CP_1
3.05.2010 (documento 3 fascicolo primo grado ); c) che la convenuta aveva erogato CP_1
le ridette prestazioni ospedaliere in misura tale da superare il budget (previsto da detti contratti con riferimento alle singole annualità), di € 323.949,06, quanto alle prestazioni citate in prima battuta, con riguardo al primo semestre dell'anno 2011 (documento 4 fascicolo primo grado ), e di € 2.412,68, quanto alle prestazioni ex art. 26 L. 883/78, CP_1 con riguardo al secondo semestre dell'anno 2010 (documento 5 fascicolo primo grado CP_1
1), considerato che, nel primo caso, a fronte di un budget di € 5.724.807,00, la struttura
[...] aveva emesso fatture per € 6.048.756,06 (documento 6 fascicolo primo grado , e, CP_1 nel secondo caso, a fronte di un budget di € 2.399.699,98, la struttura aveva emesso fatture per € 2.402.112,67 (documento 7 fascicolo primo grado ), d) che essa attrice aveva CP_1
corrisposto il compenso alla convenuta per le prestazioni erogate nel periodo considerato nei limiti del tetto di spesa contrattualmente previsto (documento 6 e 7 fascicolo primo grado
Contr 1), e ciononostante la controparte aveva insistito nel pretenderle il pagamento per le prestazioni eccedenti il budget.
1.2. Il Tribunale dava inoltre atto che la convenuta si era costituita in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore del giudice amministrativo, ex art. 133, co. 1 lett. C) c.p.a. (che afferma la giurisdizione esclusiva del
G.A. le controversie in materia di concessioni, nulla contestando nel merito della pretesa azionata.
1.3. Ciò detto, il giudice di primo grado ribadiva l'infondatezza (già affermata con ordinanza del 9.04.2020) dell'eccezione sollevata in via preliminare dalla convenuta, richiamata la giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, per avere la domanda attorea ad oggetto l'accertamento della non debenza delle somme corrisposte alla convenuta oltre i limiti previsti dai contratti per cui è causa, posta l'inconferenza rispetto al caso di specie della sentenza del Consiglio di Stato (in data 14.10.2020), prodotta dall' a sostegno CP_2 di tale eccezione (avendo ad oggetto la controversia ivi considerata l'impugnazione del provvedimento di rideterminazione delle somme da erogare a seguito di controlli effettuati tramite i
NOC, costituente manifestazione del potere della P.A. di verificare unilateralmente, nell'an e nel quantum, la coerenza dell'attività eseguita dal concessionario con i principi regolatori del rapporto di accreditamento, contribuendo così a definire esattamente i contorni della relazione concessoria così come avrebbe dovuto correttamente esplicarsi al fine di assicurarne la coerenza con l'interesse pubblico che la permea), per non riguardare la presente controversia l'esercizio del potere amministrativo delle pubbliche amministrazioni coinvolte, investendo la stessa profili meramente contrattuali, rispetto ai quali le parti si pongono in condizioni di parità.
Spiegava che nella specie non vi era stato alcun intervento per rideterminare i tetti di spesa
Contr tramite i NOC, avendo la chiesto l'accertamento che la struttura sanitaria aveva fatturato più di quanto previsto nei tetti di spesa indicati nei contratti sottoscritti dalle parti.
1.4. Nel merito, riteneva doversi applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c., per non avere la convenuta operato alcuna contestazione in ordine all'avversa pretesa, con la conseguenza che dovevano darsi per assodate le deduzioni svolte dall'attrice, che, peraltro, erano supportate da valida documentazione prodotta da quest'ultima in loro supporto.
1.5. Sulla scorta di tanto, riteneva, quindi, la fondatezza della domanda avanzata dall'attrice, reputando non remunerabili le prestazioni ospedaliere extra budget erogate dalla convenuta, prevedendo l'art. 3 dei contratti in discussione che quest'ultima dovesse far rientrare le proprie prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento nei limiti del tetto di spesa imposto a livello regionale, posto che nel servizio sanitario nazionale la spesa pubblica va commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, non essendo pensabile che tale spesa sia priva di limiti, sicché le prestazioni rese in eccedenza non potevano che venir considerate inesigibili.
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione l'originaria convenuta, chiedendo la riforma della sentenza, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Violazione Art. 133 D. Lgs. 104/2010 – disapplicazione principi cogenti in tema di giurisdizione;
2) Violazione e falsa applicazione art. 115 cpc – violazione art. 1697 c.c. disapplicazione principi in ordine all'onere della prova.
3. Nel presente giudizio si è costituita la resistendo al gravame, con richiesta di CP_1
accoglimento delle conclusioni i n epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 7.05.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante si duole dell'avvenuto rigetto della propria eccezione di difetto di giurisdizione e sostiene che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la presente controversia non rientrasse tra quelle devolute alla giurisdizione amministrativa ex art. 133 del D. Lgs. 104/2010.
Torna, quindi, a ribadire che competente a decidere la controversia in esame è il giudice amministrativo, considerato che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudicante, tale
Contr controversia: - afferisce all'esercizio del potere amministrativo della 1 rappresentato dalla verifica, in punto di congruità, sul fatturato emesso da essa esponente in virtù dei contratti per cui è causa;
- onde essere definita necessita di prodromico accertamento della corretta applicazione delle pattuizioni controverse nonché delle norme vigenti in materia di accreditamento sanitario (con particolare riguardo a quelle norme relative alla determinazione del budget de quo ed al momento della sua determinazione).
5.2. Il Collegio ritiene utile in primo luogo precisare che la presente controversia involge esclusivamente tematiche di carattere contrattuale, non venendo in rilievo profili di discrezionalità dell'agire amministrativo, per avere la stessa ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno del diritto di credito in capo alla struttura sanitaria appellante per l'erogazione delle prestazioni sanitarie poste in essere extra budget in regime di accreditamento, sulla base delle pattuizioni contenute nei contratti sopra indicati (vedi: - art. 9 del contratto prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2010, il quale prevede testualmente:
“Le parti concordano che viene definito in euro 5.003.350,00”…”il tetto massimo di spesa per l'anno
2010 della prestazioni di assistenza ospedaliera privata in favore di pazienti residenti nella Regione
Abruzzo e, altresì, in euro 721.457,00”…”il tetto massimo di spesa per l'anno 2010 delle prestazioni di assistenza ospedaliera privata in favore di pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale”, per un totale, quindi, di € 5.724.807,00; - art. 3 contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2011/2012, il quale prevede testualmente: “
1.La struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quindi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro 5.724.807 ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro 5.724.807 per un totale complessivo di euro 11.449.614; 2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto è considerata inesigibile…”; - art. 9 del contratto prestazioni di assistenza in residente sanitarie assistenziali (R.S.A.) erogate dalle strutture private, stipulato in Pescara il 3.05.2010, il quale prevede testualmente “Le parti prendono atto che con apposito atto del Commissario ad
Acta”…” è stato definito in euro 1.852.651,00 il tetto massimo di spesa per l'anno 2010 delle prestazioni di assistenza residenziale privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo complessivamente erogabili dalla istituzione sanitaria privata e remunerabili con il Fondo Sanitario
Regionale”.)
5.3. Pertanto, va certamente esclusa per la relativa definizione la competenza del giudice amministrativo, considerato che “Ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. c) (riferita alla
« concessione di pubblici servizi ») c.p.a., rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la determinazione da parte dell'amministrazione del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, la determinazione della capacità operativa massima o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, in quanto tutte attività inerenti all'esercizio del potere di programmazione sanitaria in cui la questione delle somme dovute diviene meramente consequenziale allo scrutinio sull'esercizio del potere” (Consiglio di
Stato n. 1276/2018)
5.4. Inoltre, la S.C. è più volte intervenuta nell'affermare che in tutti i casi (com'è in quello di specie) in cui v'è contestazione da parte della della debenza del corrispettivo per le CP_1
prestazioni erogate in regime di accreditamento da una struttura privata, per la ragione che tali prestazioni sono risultate esorbitanti rispetto al budget di spesa imposto con provvedimento amministrativo, va affermata la competenza della giurisdizione ordinaria a prescindere dalle ulteriori questioni giuridiche coinvolte, in linea con il principio, di portata generale, secondo cui la giurisdizione va determinata in base alla domanda, da individuarsi a sua volta, sulla base del petitum sostanziale.
5.4.1. Invero le SS.UU. della S.C. hanno affermato il seguente principio “in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata
Contr nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata Contr concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone
l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte
"replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata
Contr dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche
l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (Cass. SS.UU. 28053/2018).
5.4.2. Anche recentemente la Suprema Corte è tornata sull'argomento (Cass. 2577/2024) ribadendo che “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” nei rapporti, qualificabili Contr come concessione di pubblico servizio, tra le e le case di cura, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, co.
1. lett. c), codice del processo amministrativo, sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico, in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo/pretesa”, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali;
mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio “potere/interesse” e viene attratto nella sfera di competenza del giudice amministrativo” (la Suprema Corte ha richiamato sul punto Cass. SS.UU. n. 2294/2014; Cass.
SS.UU. n. 22094/2015; Cass. SS.UU. n. 22646/2016 Cass. SS.UU. n. 26200/2019); precisando che “Si è, in particolare, chiarito, in punto di giurisdizione, che quando la struttura sanitaria chiede il pagamento o resiste alla pretesa di pagamento di somma da parte dell'amministrazione sanitaria, nella fase esecutiva del rapporto, la giurisdizione ordinaria in tema di “indennità, canoni ed altri corrispettivi” si estende alle questioni inerenti
l'adempimento e l'inadempimento della concessione di servizio pubblico”…”nonché alle conseguenze indennitarie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui siano impugnati atti di esercizio di potersi autorizzativi tipizzati dalla legge (Cass., sez. U, n. 18267 del
2019), quali sono quelli immediatamente costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto concessorio. L'Accertamento dell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni assunti
e, quindi, l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario è, per definizione, vicenda estranea al controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa”
(la Suprema Corte ha richiamato sul punto Cass. SS.UU. n. 7861/2001; Cass. SS.UU. n.
15217/2006; Cass. SS.UU. n. 411/2007; Cass. SS.UU. n. 10149/2012; Cass. SS.UU. n.
31029/219/2019); infine rilevando che “Alla stregua di tali premesse, si recente le Sezioni
Unite con la sentenza n. 1602 del 19 gennaio 2022, riprendendo principi già espressi con la precedente sentenza n. 31029/19, hanno affermato che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 e dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie aventi ad oggetto l'esito di Contr controlli di appropriatezza eseguiti dalle sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento, qualora oggetto della contestazione sia unicamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero sanzioni amministrative irrogate;
a diversa conclusione deve, invece, pervenirsi quando siano oggetto di contestazione le modalità di esercizio del controllo o la titolarità del potere di controllo da parte dell'amministrazione, poiché in quest'ultimo caso la domanda investe anche l'esercizio di un potere autoritativo”.
5.4.3. A stabilire, inoltre, che le controversie concernenti il pagamento di somme per prestazioni sanitarie erogate in convenzione con il Servizio Sanitario regionale, laddove tale controversia involga esclusivamente tematiche di carattere contrattuale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario,
è ormai constante la giurisprudenza amministrativa (ex plurimis Consiglio di Stato sez. III,
14/10/2020, n.6227; Consiglio di Stato sez. III, 02/05/2013, n.2379; Consiglio di Stato sez.
V, 07/01/2009, n.17).
5.5. Ineccepibile si rivela, pertanto, la decisione del primo giudice il quale, sul rilievo che la controversia atteneva all'accertamento che la struttura sanitaria convenuta avesse fatturato più di quanto previsto dai tetti di spesa fissati nei contratti sottoscritti dalle parti, ha escluso che si fosse in presenza di esercizio di potere amministrativo (trattandosi semplicemente di verificare l'effettuazione in concreto dei pagamenti previsti dal contratto con rilievo di soli profili contrattuali), ha affermato la giurisdizione del G.O.
6. Va parimenti disatteso il secondo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice delle prime cure ha ritenuto provato il superamento del budget da parte di essa esponente nell'erogazione delle prestazioni sanitarie controverse, con conseguente inesigibilità del credito, in erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Deduce che tale circostanza non può dirsi provata, per non avere la dimostrato, come CP_1 le incombeva, in applicazione dei principi sull'onere probatorio, la correttezza del procedimento amministrativo all'esito del quale la stessa ha determinato il budget de quo.
6.2. Va rilevato che il giudice delle prime cure è giunto a conclusioni corrette laddove ha ritenuto la circostanza del superamento del tetto di spesa affermata dalla fosse CP_1 dimostrata per non aver provveduto alla relativa contestazione ai sensi dell'art. CP_2
115 c.p.c.
Sono, difatti, assolutamente condivisibili le considerazioni con cui il Tribunale di L'IL ha osservato in sostanza che, avendo affermato che la controparte aveva fatturato le Pt_2
prestazioni ospedaliere (remunerate con le tariffe della D.C.A. 40/09), quanto al primo semestre dell'anno 2011, in misura eccedente il relativo tetto di spesa di € 323.949,06, nonché le prestazioni ex art. 26 della L. 883/78, quanto al secondo semestre dell'anno 2010, in misura eccedente il relativo tetto di spesa di € 2.412,68, l avrebbe dovuto CP_2
negare siffatte circostanze, avendone peraltro la possibilità trattandosi di fatti certamente a sua conoscenza;
l'odierna appellante non ha invero negato, come le incombeva onde adeguatamente contestare nel merito l'avversa pretesa, di aver fatturato le somme controverse in misura eccedente il budget previsto per le prestazioni de quibus.
Nella specie, quindi, trova sicuramente applicazione l'art. 115 c.p.c., per cui i fatti non specificamente contestati devono ritenersi provati.
Va peraltro dato atto che l'attrice in primo grado ha prodotto copiosa documentazione atta a dimostrare la fondatezza della propria pretesa, avendo depositato in contratti sottoscritti tra le parti recanti l'indicazione ed accettazione del tetto massimo di spesa ivi indicato, producendo altresì fatture emesse dalla struttura sanitaria attestanti una fatturazione eccedente, nella misura dedotta dall'attrice, quella consentita in base ai limiti di budget fissati per contratto. 6.3. Va, inoltre, evidenziata l'inconsistenza dell'assunto dell'appellante secondo cui sarebbe stato onere dell'appellata, originaria attrice, ai sensi dell'art. 2967 c.c., dar prova, oltre alla mera circostanza del superamento del budget de quo, di aver validamente attuato il procedimento amministrativo con cui ha determinato quest'ultimo.
Al riguardo, oltre a doversi rilevare che l'odierna appellante non ha mosso in primo grado alcun rilievo sulla legittimità del procedimento amministrativo che ha condotto alla fissazione dei budget poi recepiti nei contratti sottoscritti dalle parti, va evidenziato che nella specie ogni questione è superata dall'avere le parti espressamente recepito nei contratti ed accettato i limiti di budget di cui oggi si discute.
6.4. Va oltretutto rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “il superamento della capacità operativa massima da parte di una struttura sanitaria accreditata nel Servizio
Sanitario Nazionale costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate, con onere della prova a carico del debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato dalla legge, non integra un fatto costitutivo, ma impeditivo, con onere della prova a carico della struttura accreditata. Il principio di affidamento non è rilevante, poiché la regressione tariffaria è accettata dalle strutture sanitarie del sistema nazionale” (ex plurimis Cass. 25184/2024; Cass. n. 4375/2023; Cass. n. 5661/2021).
Va anche considerato che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema (ad esempio mediante l'annullamento in via giudiziaria ovvero in autotutela); la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile (considerata la non complessità delle questioni giuridiche esaminate) con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
8. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 6.946,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'IL nella camera di consiglio del giorno 1.04.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'IL, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1239/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 18.03.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata alla Via Parte_1
Veneto, n. 2, di L'IL, presso e nello studio dell'avv. Francesco Carli, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata alla Via Controparte_1
Vittorio Veneto, n. 2, di L'IL, presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Santucci, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 635/2023 del Tribunale di L'IL pubblicata il
18.10.2023 – Somministrazione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di L'IL, riformare la sentenza del Tribunale di L'IL
n.653/2023, Giudice dott. Niccolò Guasconi, pubblicata il 18 Ottobre 2023, non notificata e, per l'effetto, - in via preliminare voglia dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., essendo competente a valutare e decidere la questione il Giudice Amministrativo e segnatamente il
Tribunale Amministrativo Regionale per L'Abruzzo;
- nel merito voglia accogliere i motivi proposti e dedotti nella parte narrativa del presente appello e, per l'effetto, voglia rigettare la domanda proposta dalla Controparte_1
con citazione del 25 Giugno 2019 siccome infondata e, comunque, del
[...]
tutto sfornita di prova.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte voglia
- rigettare la domanda per i motivi e le conclusioni rassegnate in primo grado qui da considerarsi trascritte;
comunque, per il rigetto dell'appello spiegato per i motivi dedotti;
Per la condanna al pagamento delle spese di lite del grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1651/2019, promosso dalla , L'IL (in avanti nei confronti Controparte_1 Pt_2 dell' (in avanti ) -al fine di ottenere Parte_1 CP_2
l'accertamento negativo del credito di € 321.536,37, vantato da quest'ultima nei propri confronti, a titolo di compenso per l'avvenuta erogazione delle prestazioni ospedaliere con tariffa fissata dalla DCA 40/09 del
11.06.2009, in virtù dei contratti rispettivamente in data 31.10.2011, relativamente agli anni 2011 e 2012
(documento 1 fascicolo primo grado ), e in data 19.04.2010, relativamente all'anno 2010 (documento 2 CP_1 fascicolo primo grado , nonché di quelle ex art. 26 L. 883/78, in virtù del contratto in data 3.05.2010 CP_1
(documento 3 fascicolo primo grado , tutti detti contratti essendo ripassati inter partes e sottoscritti CP_1 anche dalla Regione Abruzzo - giudizio nell'ambito del quale si era costituita CP_2
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, nonché chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa, il Tribunale di L'IL, così statuiva: “1. in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla
alla Controparte_3 [...]
per le prestazioni rese oltre il massimale autorizzato Parte_1 relativamente alle annualità 2010 e 2011 e, quindi, che non è dovuto l'importo di €
321.536,37 per le fatture emesse extra budget relativamente alle annualità predette;
2. dichiara inammissibile la domanda di condanna all'emissione di note di credito;
3. condanna a rifondere in favore della Parte_1
, le spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in € 8.626,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”. 1.1. Il Tribunale dava atto che l'attrice a sostegno della propria pretesa aveva dedotto: a) che era struttura provvisoriamente accreditata con il SSN per l'erogazione di CP_2
prestazioni ospedaliere, remunerate con la tariffa fissata dalla D.C.A. 40/09 in data
11.6.2009, e per l'erogazione di prestazioni ex art. 26 L. 883/78; b) che i relativi rapporti erano stati regolati inter partes, nonché con la Regione Abruzzo, con contratti rispettivamente, quanto alla prima tipologia, in data 31.10.2011, per gli anni 2011 e 2012
(documento 1 fascicolo primo grado , e in data 19.04.2010, per l'anno 2010 CP_1
(documento 2 fascicolo primo grado ), mentre quanto alla seconda tipologia in data CP_1
3.05.2010 (documento 3 fascicolo primo grado ); c) che la convenuta aveva erogato CP_1
le ridette prestazioni ospedaliere in misura tale da superare il budget (previsto da detti contratti con riferimento alle singole annualità), di € 323.949,06, quanto alle prestazioni citate in prima battuta, con riguardo al primo semestre dell'anno 2011 (documento 4 fascicolo primo grado ), e di € 2.412,68, quanto alle prestazioni ex art. 26 L. 883/78, CP_1 con riguardo al secondo semestre dell'anno 2010 (documento 5 fascicolo primo grado CP_1
1), considerato che, nel primo caso, a fronte di un budget di € 5.724.807,00, la struttura
[...] aveva emesso fatture per € 6.048.756,06 (documento 6 fascicolo primo grado , e, CP_1 nel secondo caso, a fronte di un budget di € 2.399.699,98, la struttura aveva emesso fatture per € 2.402.112,67 (documento 7 fascicolo primo grado ), d) che essa attrice aveva CP_1
corrisposto il compenso alla convenuta per le prestazioni erogate nel periodo considerato nei limiti del tetto di spesa contrattualmente previsto (documento 6 e 7 fascicolo primo grado
Contr 1), e ciononostante la controparte aveva insistito nel pretenderle il pagamento per le prestazioni eccedenti il budget.
1.2. Il Tribunale dava inoltre atto che la convenuta si era costituita in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore del giudice amministrativo, ex art. 133, co. 1 lett. C) c.p.a. (che afferma la giurisdizione esclusiva del
G.A. le controversie in materia di concessioni, nulla contestando nel merito della pretesa azionata.
1.3. Ciò detto, il giudice di primo grado ribadiva l'infondatezza (già affermata con ordinanza del 9.04.2020) dell'eccezione sollevata in via preliminare dalla convenuta, richiamata la giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, per avere la domanda attorea ad oggetto l'accertamento della non debenza delle somme corrisposte alla convenuta oltre i limiti previsti dai contratti per cui è causa, posta l'inconferenza rispetto al caso di specie della sentenza del Consiglio di Stato (in data 14.10.2020), prodotta dall' a sostegno CP_2 di tale eccezione (avendo ad oggetto la controversia ivi considerata l'impugnazione del provvedimento di rideterminazione delle somme da erogare a seguito di controlli effettuati tramite i
NOC, costituente manifestazione del potere della P.A. di verificare unilateralmente, nell'an e nel quantum, la coerenza dell'attività eseguita dal concessionario con i principi regolatori del rapporto di accreditamento, contribuendo così a definire esattamente i contorni della relazione concessoria così come avrebbe dovuto correttamente esplicarsi al fine di assicurarne la coerenza con l'interesse pubblico che la permea), per non riguardare la presente controversia l'esercizio del potere amministrativo delle pubbliche amministrazioni coinvolte, investendo la stessa profili meramente contrattuali, rispetto ai quali le parti si pongono in condizioni di parità.
Spiegava che nella specie non vi era stato alcun intervento per rideterminare i tetti di spesa
Contr tramite i NOC, avendo la chiesto l'accertamento che la struttura sanitaria aveva fatturato più di quanto previsto nei tetti di spesa indicati nei contratti sottoscritti dalle parti.
1.4. Nel merito, riteneva doversi applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c., per non avere la convenuta operato alcuna contestazione in ordine all'avversa pretesa, con la conseguenza che dovevano darsi per assodate le deduzioni svolte dall'attrice, che, peraltro, erano supportate da valida documentazione prodotta da quest'ultima in loro supporto.
1.5. Sulla scorta di tanto, riteneva, quindi, la fondatezza della domanda avanzata dall'attrice, reputando non remunerabili le prestazioni ospedaliere extra budget erogate dalla convenuta, prevedendo l'art. 3 dei contratti in discussione che quest'ultima dovesse far rientrare le proprie prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento nei limiti del tetto di spesa imposto a livello regionale, posto che nel servizio sanitario nazionale la spesa pubblica va commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, non essendo pensabile che tale spesa sia priva di limiti, sicché le prestazioni rese in eccedenza non potevano che venir considerate inesigibili.
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione l'originaria convenuta, chiedendo la riforma della sentenza, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Violazione Art. 133 D. Lgs. 104/2010 – disapplicazione principi cogenti in tema di giurisdizione;
2) Violazione e falsa applicazione art. 115 cpc – violazione art. 1697 c.c. disapplicazione principi in ordine all'onere della prova.
3. Nel presente giudizio si è costituita la resistendo al gravame, con richiesta di CP_1
accoglimento delle conclusioni i n epigrafe trascritte.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 7.05.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante si duole dell'avvenuto rigetto della propria eccezione di difetto di giurisdizione e sostiene che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la presente controversia non rientrasse tra quelle devolute alla giurisdizione amministrativa ex art. 133 del D. Lgs. 104/2010.
Torna, quindi, a ribadire che competente a decidere la controversia in esame è il giudice amministrativo, considerato che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudicante, tale
Contr controversia: - afferisce all'esercizio del potere amministrativo della 1 rappresentato dalla verifica, in punto di congruità, sul fatturato emesso da essa esponente in virtù dei contratti per cui è causa;
- onde essere definita necessita di prodromico accertamento della corretta applicazione delle pattuizioni controverse nonché delle norme vigenti in materia di accreditamento sanitario (con particolare riguardo a quelle norme relative alla determinazione del budget de quo ed al momento della sua determinazione).
5.2. Il Collegio ritiene utile in primo luogo precisare che la presente controversia involge esclusivamente tematiche di carattere contrattuale, non venendo in rilievo profili di discrezionalità dell'agire amministrativo, per avere la stessa ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno del diritto di credito in capo alla struttura sanitaria appellante per l'erogazione delle prestazioni sanitarie poste in essere extra budget in regime di accreditamento, sulla base delle pattuizioni contenute nei contratti sopra indicati (vedi: - art. 9 del contratto prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2010, il quale prevede testualmente:
“Le parti concordano che viene definito in euro 5.003.350,00”…”il tetto massimo di spesa per l'anno
2010 della prestazioni di assistenza ospedaliera privata in favore di pazienti residenti nella Regione
Abruzzo e, altresì, in euro 721.457,00”…”il tetto massimo di spesa per l'anno 2010 delle prestazioni di assistenza ospedaliera privata in favore di pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale”, per un totale, quindi, di € 5.724.807,00; - art. 3 contratto per l'acquisto di prestazioni ospedaliere annualità 2011/2012, il quale prevede testualmente: “
1.La struttura si impegna ad erogare, per le annualità 2011 e 2012, le sole prestazioni sanitarie di ospedalità nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quindi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo relativo all'anno 2011, il tetto di spesa di euro 5.724.807 ed, all'anno 2012, il tetto di spesa di euro 5.724.807 per un totale complessivo di euro 11.449.614; 2. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di cui al punto 1 non può essere remunerata nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto è considerata inesigibile…”; - art. 9 del contratto prestazioni di assistenza in residente sanitarie assistenziali (R.S.A.) erogate dalle strutture private, stipulato in Pescara il 3.05.2010, il quale prevede testualmente “Le parti prendono atto che con apposito atto del Commissario ad
Acta”…” è stato definito in euro 1.852.651,00 il tetto massimo di spesa per l'anno 2010 delle prestazioni di assistenza residenziale privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo complessivamente erogabili dalla istituzione sanitaria privata e remunerabili con il Fondo Sanitario
Regionale”.)
5.3. Pertanto, va certamente esclusa per la relativa definizione la competenza del giudice amministrativo, considerato che “Ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. c) (riferita alla
« concessione di pubblici servizi ») c.p.a., rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la determinazione da parte dell'amministrazione del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, la determinazione della capacità operativa massima o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, in quanto tutte attività inerenti all'esercizio del potere di programmazione sanitaria in cui la questione delle somme dovute diviene meramente consequenziale allo scrutinio sull'esercizio del potere” (Consiglio di
Stato n. 1276/2018)
5.4. Inoltre, la S.C. è più volte intervenuta nell'affermare che in tutti i casi (com'è in quello di specie) in cui v'è contestazione da parte della della debenza del corrispettivo per le CP_1
prestazioni erogate in regime di accreditamento da una struttura privata, per la ragione che tali prestazioni sono risultate esorbitanti rispetto al budget di spesa imposto con provvedimento amministrativo, va affermata la competenza della giurisdizione ordinaria a prescindere dalle ulteriori questioni giuridiche coinvolte, in linea con il principio, di portata generale, secondo cui la giurisdizione va determinata in base alla domanda, da individuarsi a sua volta, sulla base del petitum sostanziale.
5.4.1. Invero le SS.UU. della S.C. hanno affermato il seguente principio “in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata
Contr nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata Contr concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone
l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte
"replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata
Contr dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche
l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (Cass. SS.UU. 28053/2018).
5.4.2. Anche recentemente la Suprema Corte è tornata sull'argomento (Cass. 2577/2024) ribadendo che “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” nei rapporti, qualificabili Contr come concessione di pubblico servizio, tra le e le case di cura, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, co.
1. lett. c), codice del processo amministrativo, sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico, in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo/pretesa”, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali;
mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio “potere/interesse” e viene attratto nella sfera di competenza del giudice amministrativo” (la Suprema Corte ha richiamato sul punto Cass. SS.UU. n. 2294/2014; Cass.
SS.UU. n. 22094/2015; Cass. SS.UU. n. 22646/2016 Cass. SS.UU. n. 26200/2019); precisando che “Si è, in particolare, chiarito, in punto di giurisdizione, che quando la struttura sanitaria chiede il pagamento o resiste alla pretesa di pagamento di somma da parte dell'amministrazione sanitaria, nella fase esecutiva del rapporto, la giurisdizione ordinaria in tema di “indennità, canoni ed altri corrispettivi” si estende alle questioni inerenti
l'adempimento e l'inadempimento della concessione di servizio pubblico”…”nonché alle conseguenze indennitarie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui siano impugnati atti di esercizio di potersi autorizzativi tipizzati dalla legge (Cass., sez. U, n. 18267 del
2019), quali sono quelli immediatamente costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto concessorio. L'Accertamento dell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni assunti
e, quindi, l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario è, per definizione, vicenda estranea al controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa”
(la Suprema Corte ha richiamato sul punto Cass. SS.UU. n. 7861/2001; Cass. SS.UU. n.
15217/2006; Cass. SS.UU. n. 411/2007; Cass. SS.UU. n. 10149/2012; Cass. SS.UU. n.
31029/219/2019); infine rilevando che “Alla stregua di tali premesse, si recente le Sezioni
Unite con la sentenza n. 1602 del 19 gennaio 2022, riprendendo principi già espressi con la precedente sentenza n. 31029/19, hanno affermato che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 e dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie aventi ad oggetto l'esito di Contr controlli di appropriatezza eseguiti dalle sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento, qualora oggetto della contestazione sia unicamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero sanzioni amministrative irrogate;
a diversa conclusione deve, invece, pervenirsi quando siano oggetto di contestazione le modalità di esercizio del controllo o la titolarità del potere di controllo da parte dell'amministrazione, poiché in quest'ultimo caso la domanda investe anche l'esercizio di un potere autoritativo”.
5.4.3. A stabilire, inoltre, che le controversie concernenti il pagamento di somme per prestazioni sanitarie erogate in convenzione con il Servizio Sanitario regionale, laddove tale controversia involga esclusivamente tematiche di carattere contrattuale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario,
è ormai constante la giurisprudenza amministrativa (ex plurimis Consiglio di Stato sez. III,
14/10/2020, n.6227; Consiglio di Stato sez. III, 02/05/2013, n.2379; Consiglio di Stato sez.
V, 07/01/2009, n.17).
5.5. Ineccepibile si rivela, pertanto, la decisione del primo giudice il quale, sul rilievo che la controversia atteneva all'accertamento che la struttura sanitaria convenuta avesse fatturato più di quanto previsto dai tetti di spesa fissati nei contratti sottoscritti dalle parti, ha escluso che si fosse in presenza di esercizio di potere amministrativo (trattandosi semplicemente di verificare l'effettuazione in concreto dei pagamenti previsti dal contratto con rilievo di soli profili contrattuali), ha affermato la giurisdizione del G.O.
6. Va parimenti disatteso il secondo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice delle prime cure ha ritenuto provato il superamento del budget da parte di essa esponente nell'erogazione delle prestazioni sanitarie controverse, con conseguente inesigibilità del credito, in erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Deduce che tale circostanza non può dirsi provata, per non avere la dimostrato, come CP_1 le incombeva, in applicazione dei principi sull'onere probatorio, la correttezza del procedimento amministrativo all'esito del quale la stessa ha determinato il budget de quo.
6.2. Va rilevato che il giudice delle prime cure è giunto a conclusioni corrette laddove ha ritenuto la circostanza del superamento del tetto di spesa affermata dalla fosse CP_1 dimostrata per non aver provveduto alla relativa contestazione ai sensi dell'art. CP_2
115 c.p.c.
Sono, difatti, assolutamente condivisibili le considerazioni con cui il Tribunale di L'IL ha osservato in sostanza che, avendo affermato che la controparte aveva fatturato le Pt_2
prestazioni ospedaliere (remunerate con le tariffe della D.C.A. 40/09), quanto al primo semestre dell'anno 2011, in misura eccedente il relativo tetto di spesa di € 323.949,06, nonché le prestazioni ex art. 26 della L. 883/78, quanto al secondo semestre dell'anno 2010, in misura eccedente il relativo tetto di spesa di € 2.412,68, l avrebbe dovuto CP_2
negare siffatte circostanze, avendone peraltro la possibilità trattandosi di fatti certamente a sua conoscenza;
l'odierna appellante non ha invero negato, come le incombeva onde adeguatamente contestare nel merito l'avversa pretesa, di aver fatturato le somme controverse in misura eccedente il budget previsto per le prestazioni de quibus.
Nella specie, quindi, trova sicuramente applicazione l'art. 115 c.p.c., per cui i fatti non specificamente contestati devono ritenersi provati.
Va peraltro dato atto che l'attrice in primo grado ha prodotto copiosa documentazione atta a dimostrare la fondatezza della propria pretesa, avendo depositato in contratti sottoscritti tra le parti recanti l'indicazione ed accettazione del tetto massimo di spesa ivi indicato, producendo altresì fatture emesse dalla struttura sanitaria attestanti una fatturazione eccedente, nella misura dedotta dall'attrice, quella consentita in base ai limiti di budget fissati per contratto. 6.3. Va, inoltre, evidenziata l'inconsistenza dell'assunto dell'appellante secondo cui sarebbe stato onere dell'appellata, originaria attrice, ai sensi dell'art. 2967 c.c., dar prova, oltre alla mera circostanza del superamento del budget de quo, di aver validamente attuato il procedimento amministrativo con cui ha determinato quest'ultimo.
Al riguardo, oltre a doversi rilevare che l'odierna appellante non ha mosso in primo grado alcun rilievo sulla legittimità del procedimento amministrativo che ha condotto alla fissazione dei budget poi recepiti nei contratti sottoscritti dalle parti, va evidenziato che nella specie ogni questione è superata dall'avere le parti espressamente recepito nei contratti ed accettato i limiti di budget di cui oggi si discute.
6.4. Va oltretutto rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “il superamento della capacità operativa massima da parte di una struttura sanitaria accreditata nel Servizio
Sanitario Nazionale costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate, con onere della prova a carico del debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato dalla legge, non integra un fatto costitutivo, ma impeditivo, con onere della prova a carico della struttura accreditata. Il principio di affidamento non è rilevante, poiché la regressione tariffaria è accettata dalle strutture sanitarie del sistema nazionale” (ex plurimis Cass. 25184/2024; Cass. n. 4375/2023; Cass. n. 5661/2021).
Va anche considerato che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema (ad esempio mediante l'annullamento in via giudiziaria ovvero in autotutela); la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia e con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile (considerata la non complessità delle questioni giuridiche esaminate) con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
8. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 6.946,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'IL nella camera di consiglio del giorno 1.04.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)