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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1338/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
PALMIERI RT MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 162/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7622/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M03413 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M03413 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M03413 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 162/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 7622/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso l'avviso di accertamento n. TF3012M03413/2022 relativo alle imposte dovute per l'anno 2016 a seguito della rideterminazione del reddito di impresa della società InSocietà_1
S.A.S. di Società_2, della quale è socio al 31%. A sostegno del ricorso di primo grado, il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per infondatezza della pretesa tributaria nei confronti della società.
2.- Il Giudice di primo grado ha osservato che il ricorrente non ha contestato la sua qualità di socio né la quota di partecipazione, limitandosi ad eccepire la giustificazione di movimentazioni di denaro che, a suo dire, costituivano la restituzione di prestiti effettuati alla società da un'altra socia.
3.- Ha proposto appello il contribuente, che ha insistito nell'assunto secondo cui le somme contestate sarebbero riconducibili a prestiti infruttiferi effettuati dalla socia Nominativo_1 negli anni 2015 e 2016, successivamente restituiti, lamentando un'erronea valutazione da parte dell'Ufficio dello sfasamento temporale tra incassi e pagamenti e tra profilo economico e finanziario della gestione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- In materia di accertamento fondato su indagini finanziarie, è principio consolidato che le risultanze delle indagini bancarie costituiscono presunzioni legali relative, idonee a fondare l'accertamento del reddito, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare, in modo analitico e puntuale, l'estraneità delle singole movimentazioni a fatti imponibili.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi,
i versamenti e i prelevamenti risultanti dai conti correnti bancari costituiscono presunzioni legali di ricavi non dichiarati, superabili solo con prova contraria specifica, analitica e riferita a ciascuna operazione” (Cass. civ., sez. V, n. 15857/2016; Cass. n. 2435/2020; Cass. n. 18083/2022).
Nel caso di specie, l'Ufficio ha correttamente applicato tali principi, valorizzando uscite di denaro prive di giustificazione documentale coerente, riconducibili a restituzioni eccedenti rispetto ai finanziamenti accertati nell'anno 2016.
2.- Le deduzioni dell'appellante si risolvono in una ricostruzione meramente assertiva dei flussi finanziari, fondata su una lettura complessiva e non analitica delle movimentazioni, che non consente di superare la presunzione legale posta a base dell'accertamento.
La giurisprudenza di legittimità esclude espressamente che l'onere probatorio possa ritenersi assolto mediante spiegazioni generiche o ricostruzioni complessive dei rapporti finanziari, la prova contraria richiesta al contribuente non può consistere in mere affermazioni di carattere generale ma deve riguardare ogni singola movimentazione contestata, dimostrandone l'irrilevanza fiscale (Cass. civ., sez. V, n. 26111/2015; Cass. n. 10480/2018).
Nel caso in esame, non emerge un vincolo giuridico certo, documentato e opponibile al Fisco né risulta dimostrata una rigorosa correlazione tra ogni singola erogazione e la relativa restituzione.
3.- Non è condivisibile l'assunto secondo cui l'Ufficio avrebbe dovuto operare una valutazione infrannuale o finanziaria in luogo di quella economica.
In tema di indagini bancarie, ciò che rileva non è la rappresentazione contabile del risultato d'esercizio, bensì la tracciabilità e giustificazione fiscale delle movimentazioni, essendo sufficiente che le stesse risultino oggettivamente incoerenti rispetto all'attività dichiarata.
Come affermato dalla Suprema Corte, “L'Amministrazione finanziaria non è tenuta a dimostrare la natura reddituale delle somme risultanti dalle movimentazioni bancarie, essendo onere del contribuente fornire prova contraria idonea” (Cass. civ., sez. V, n. 8718/2017; Cass. n. 16697/2019).
4.- È pacifico che, nelle società di persone, i maggiori redditi accertati in capo alla società siano imputabili per trasparenza ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che: “Il socio può contestare l'accertamento a lui notificato solo deducendo vizi propri dell'atto o dimostrando l'inesistenza del reddito societario accertato, non essendo sufficiente una generica contestazione dell'operato dell'Ufficio”
(Cass. civ., sez. V, n. 20075/2019; Cass. n. 27337/2021).
Nel caso di specie, l'appellante non contesta né la qualità di socio né la quota di partecipazione, limitandosi a riproporre le medesime difese già esaminate e correttamente disattese dal giudice di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna la parte soccombente alle spese di giudizio che liquida in euro 800 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
PALMIERI RT MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 162/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7622/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M03413 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M03413 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M03413 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 252/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 162/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 7622/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso l'avviso di accertamento n. TF3012M03413/2022 relativo alle imposte dovute per l'anno 2016 a seguito della rideterminazione del reddito di impresa della società InSocietà_1
S.A.S. di Società_2, della quale è socio al 31%. A sostegno del ricorso di primo grado, il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per infondatezza della pretesa tributaria nei confronti della società.
2.- Il Giudice di primo grado ha osservato che il ricorrente non ha contestato la sua qualità di socio né la quota di partecipazione, limitandosi ad eccepire la giustificazione di movimentazioni di denaro che, a suo dire, costituivano la restituzione di prestiti effettuati alla società da un'altra socia.
3.- Ha proposto appello il contribuente, che ha insistito nell'assunto secondo cui le somme contestate sarebbero riconducibili a prestiti infruttiferi effettuati dalla socia Nominativo_1 negli anni 2015 e 2016, successivamente restituiti, lamentando un'erronea valutazione da parte dell'Ufficio dello sfasamento temporale tra incassi e pagamenti e tra profilo economico e finanziario della gestione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- In materia di accertamento fondato su indagini finanziarie, è principio consolidato che le risultanze delle indagini bancarie costituiscono presunzioni legali relative, idonee a fondare l'accertamento del reddito, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare, in modo analitico e puntuale, l'estraneità delle singole movimentazioni a fatti imponibili.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi,
i versamenti e i prelevamenti risultanti dai conti correnti bancari costituiscono presunzioni legali di ricavi non dichiarati, superabili solo con prova contraria specifica, analitica e riferita a ciascuna operazione” (Cass. civ., sez. V, n. 15857/2016; Cass. n. 2435/2020; Cass. n. 18083/2022).
Nel caso di specie, l'Ufficio ha correttamente applicato tali principi, valorizzando uscite di denaro prive di giustificazione documentale coerente, riconducibili a restituzioni eccedenti rispetto ai finanziamenti accertati nell'anno 2016.
2.- Le deduzioni dell'appellante si risolvono in una ricostruzione meramente assertiva dei flussi finanziari, fondata su una lettura complessiva e non analitica delle movimentazioni, che non consente di superare la presunzione legale posta a base dell'accertamento.
La giurisprudenza di legittimità esclude espressamente che l'onere probatorio possa ritenersi assolto mediante spiegazioni generiche o ricostruzioni complessive dei rapporti finanziari, la prova contraria richiesta al contribuente non può consistere in mere affermazioni di carattere generale ma deve riguardare ogni singola movimentazione contestata, dimostrandone l'irrilevanza fiscale (Cass. civ., sez. V, n. 26111/2015; Cass. n. 10480/2018).
Nel caso in esame, non emerge un vincolo giuridico certo, documentato e opponibile al Fisco né risulta dimostrata una rigorosa correlazione tra ogni singola erogazione e la relativa restituzione.
3.- Non è condivisibile l'assunto secondo cui l'Ufficio avrebbe dovuto operare una valutazione infrannuale o finanziaria in luogo di quella economica.
In tema di indagini bancarie, ciò che rileva non è la rappresentazione contabile del risultato d'esercizio, bensì la tracciabilità e giustificazione fiscale delle movimentazioni, essendo sufficiente che le stesse risultino oggettivamente incoerenti rispetto all'attività dichiarata.
Come affermato dalla Suprema Corte, “L'Amministrazione finanziaria non è tenuta a dimostrare la natura reddituale delle somme risultanti dalle movimentazioni bancarie, essendo onere del contribuente fornire prova contraria idonea” (Cass. civ., sez. V, n. 8718/2017; Cass. n. 16697/2019).
4.- È pacifico che, nelle società di persone, i maggiori redditi accertati in capo alla società siano imputabili per trasparenza ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che: “Il socio può contestare l'accertamento a lui notificato solo deducendo vizi propri dell'atto o dimostrando l'inesistenza del reddito societario accertato, non essendo sufficiente una generica contestazione dell'operato dell'Ufficio”
(Cass. civ., sez. V, n. 20075/2019; Cass. n. 27337/2021).
Nel caso di specie, l'appellante non contesta né la qualità di socio né la quota di partecipazione, limitandosi a riproporre le medesime difese già esaminate e correttamente disattese dal giudice di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna la parte soccombente alle spese di giudizio che liquida in euro 800 oltre accessori se dovuti.