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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/06/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 7806/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 7806 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa Parte_1 e rappresentata dall'Avv. Chicchinelli Carmela, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso chiedendo la pronunzia di separazione coniugale con addebito alla parte convenuta. Ha chiesto, altresì, di determinarsi l'assegno di mantenimento della prole in euro 300,00, oltre la contribuzione in pari misura tra i coniugi alle spese extra assegno, e determinarsi in euro 200,00 l'assegno di mantenimento in suo favore da porsi a carico di parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 21/12/2022 parte ricorrente nata in [...] Parte_1 PP ES (NA) il 12/01/1968, premesso di aver contratto matrimonio con nato in ANST (NA) il 09/02/1965, in data [...] in [...] Controparte_1 PP ES (NA) (Atto n. 140, Parte II, Serie A, Anno 1990), dalla cui unione nascevano tre nato il [...], , nato il Persona_1 Persona_2 13/07/1996 (entrambi economicamente autosufficienti) e nata il Persona_3 23/02/2006-chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo della minore in suo Per_3 favore;
-determinarsi in euro 300,00 l'assegno di mantenimento della minore a Per_3 carico di parte convenuta, oltre la contribuzione in pari misura fra i coniugi alle spese extra assegno;
-determinarsi in euro 200,00 l'assegno di mantenimento del coniuge da
1 porsi a carico di parte convenuta;
-autorizzarsi l'iscrizione della minore sul proprio passaporto ed il rilascio della documentazione valida per l'espatrio ad ella riferita. All'esito della fase presidenziale, a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 29/11/2023 (in cui veniva ascoltata la minore), il Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “DISPONE: -che in via provvisoria la figlia minore sia affidata esclusivamente a;
- che in via Persona_3 Parte_1 provvisoria versi a , entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 un assegno di € 250,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, per il mantenimento della figlia;
- che in via provvisoria i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra Per_3 assegno relative alla figlia […]”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Per_3 convenuto si rendeva contumace. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del Collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le forti divergenze ed incomprensioni sorte tra i coniugi hanno comportato un allontanamento affettivo insanabile, che ha condotto parte convenuta a lasciare la casa coniugale nel 2016. Ciò denota che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3. Quanto alla domanda di addebito della separazione, il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso di specie, parte ricorrente adduce come motivi di addebito la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di Controparte_1 imputandogli un atteggiamento disinteressato e prevaricatore. All'esito dell'attività istruttoria espletata è emerso che la richiesta avanzata appare estremante generica e priva di un adeguato supporto probatorio;
pertanto, non sussistono elementi sufficienti a giustificarne l'accoglimento della domanda.
*** 4. Quanto alla domanda di mantenimento della figlia diciannovenne, occorre Per_3 premettere che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso in esame, è pacifico ritenere che la figlia stia proseguendo gli studi, come da ella dichiarato all'udienza del Per_3 29/11/2023. Pertanto, la non autosufficienza economica della medesima conduce a ritenere sussistenti i presupposti legali per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore. Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, si rileva che: -parte ricorrente ha sempre svolto lavori saltuari come
2 collaboratrice domestica;
ha percepito il reddito di cittadinanza pari ad €600,00 e l'assegno unico per figli a carico pari ad € 96,00; vive con la figlia in un alloggio ereditato con gli altri fratelli dalla madre e non dispone di alcun altro patrimonio immobiliare o mobiliare;
-parte convenuta lavora come autista alle dipendenze della ditta Vesuviana Car sita in SA PP ES (NA) di cui è titolare il fratello di parte ricorrente, con introito stipendiale di circa €1.200 (cfr. verbale d'udienza del 29/09/2023). Alla luce delle circostanze esaminate, il Tribunale, a conferma dei provvedimenti assunti con ordinanza presidenziale, ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento della figlia in € 250,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria Per_3 obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, oltre la contribuzione in pari misura tra i coniugi alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo n.556/2021 vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola).
*** 5. Circa la domanda di mantenimento di a carico di parte convenuta, è Parte_1 noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, parte ricorrente ha dichiarato, all'udienza del 29/09/2023, di aver sempre svolto lavori saltuari come collaboratrice domestica, e di percepire-da quattro anni- il reddito di cittadinanza pari ad €600,00, nonché l'assegno unico per figli a carico pari ad €96,00; non sostiene costi di locazione, in quanto vive in un alloggio ereditato con gli altri fratelli dalla madre e non dispone di alcun altro patrimonio immobiliare o mobiliare;
parte convenuta, invece, lavora come autista alle dipendenze della ditta Vesuviana Car sita in SA PP ES (NA) di cui è titolare il fratello di parte ricorrente, con introito stipendiale di circa €1.200 (circostanza peraltro non comprovata in giudizio ma dichiarata unicamente dalla ricorrente). Alla luce delle dichiarazioni da ella rese in udienza e della scarna documentazione probatoria prodotta dalla parte ricorrente (la documentazione fiscale prodotta agli atti corrisponde unicamente alle attestazioni Isee 2022 e 2025), si ritiene che parte ricorrente sia dotata di un certo grado di autonomia economica e che non vi sia prova certa della disparità economica. Il Tribunale ritiene, pertanto, di rigettare la domanda de qua.
*** 6. Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 7806/2022, così provvede:
3 1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio, in data 11/08/1990 in SA PP ES (NA) (Atto n. 140, Parte II, Serie A, Anno 1990);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di
[...] ; CP_1 3) dispone che versi a per il mantenimento della figlia Controparte_1 Parte_1
la somma di € 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Per_3 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_3 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
5) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
6) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA PP ES (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA PP ES (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 27/06/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 7806 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa Parte_1 e rappresentata dall'Avv. Chicchinelli Carmela, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso chiedendo la pronunzia di separazione coniugale con addebito alla parte convenuta. Ha chiesto, altresì, di determinarsi l'assegno di mantenimento della prole in euro 300,00, oltre la contribuzione in pari misura tra i coniugi alle spese extra assegno, e determinarsi in euro 200,00 l'assegno di mantenimento in suo favore da porsi a carico di parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 21/12/2022 parte ricorrente nata in [...] Parte_1 PP ES (NA) il 12/01/1968, premesso di aver contratto matrimonio con nato in ANST (NA) il 09/02/1965, in data [...] in [...] Controparte_1 PP ES (NA) (Atto n. 140, Parte II, Serie A, Anno 1990), dalla cui unione nascevano tre nato il [...], , nato il Persona_1 Persona_2 13/07/1996 (entrambi economicamente autosufficienti) e nata il Persona_3 23/02/2006-chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo della minore in suo Per_3 favore;
-determinarsi in euro 300,00 l'assegno di mantenimento della minore a Per_3 carico di parte convenuta, oltre la contribuzione in pari misura fra i coniugi alle spese extra assegno;
-determinarsi in euro 200,00 l'assegno di mantenimento del coniuge da
1 porsi a carico di parte convenuta;
-autorizzarsi l'iscrizione della minore sul proprio passaporto ed il rilascio della documentazione valida per l'espatrio ad ella riferita. All'esito della fase presidenziale, a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 29/11/2023 (in cui veniva ascoltata la minore), il Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “DISPONE: -che in via provvisoria la figlia minore sia affidata esclusivamente a;
- che in via Persona_3 Parte_1 provvisoria versi a , entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 un assegno di € 250,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, per il mantenimento della figlia;
- che in via provvisoria i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra Per_3 assegno relative alla figlia […]”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Per_3 convenuto si rendeva contumace. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del Collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le forti divergenze ed incomprensioni sorte tra i coniugi hanno comportato un allontanamento affettivo insanabile, che ha condotto parte convenuta a lasciare la casa coniugale nel 2016. Ciò denota che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3. Quanto alla domanda di addebito della separazione, il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso di specie, parte ricorrente adduce come motivi di addebito la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di Controparte_1 imputandogli un atteggiamento disinteressato e prevaricatore. All'esito dell'attività istruttoria espletata è emerso che la richiesta avanzata appare estremante generica e priva di un adeguato supporto probatorio;
pertanto, non sussistono elementi sufficienti a giustificarne l'accoglimento della domanda.
*** 4. Quanto alla domanda di mantenimento della figlia diciannovenne, occorre Per_3 premettere che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso in esame, è pacifico ritenere che la figlia stia proseguendo gli studi, come da ella dichiarato all'udienza del Per_3 29/11/2023. Pertanto, la non autosufficienza economica della medesima conduce a ritenere sussistenti i presupposti legali per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore. Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, si rileva che: -parte ricorrente ha sempre svolto lavori saltuari come
2 collaboratrice domestica;
ha percepito il reddito di cittadinanza pari ad €600,00 e l'assegno unico per figli a carico pari ad € 96,00; vive con la figlia in un alloggio ereditato con gli altri fratelli dalla madre e non dispone di alcun altro patrimonio immobiliare o mobiliare;
-parte convenuta lavora come autista alle dipendenze della ditta Vesuviana Car sita in SA PP ES (NA) di cui è titolare il fratello di parte ricorrente, con introito stipendiale di circa €1.200 (cfr. verbale d'udienza del 29/09/2023). Alla luce delle circostanze esaminate, il Tribunale, a conferma dei provvedimenti assunti con ordinanza presidenziale, ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento della figlia in € 250,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria Per_3 obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, oltre la contribuzione in pari misura tra i coniugi alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo n.556/2021 vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola).
*** 5. Circa la domanda di mantenimento di a carico di parte convenuta, è Parte_1 noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, parte ricorrente ha dichiarato, all'udienza del 29/09/2023, di aver sempre svolto lavori saltuari come collaboratrice domestica, e di percepire-da quattro anni- il reddito di cittadinanza pari ad €600,00, nonché l'assegno unico per figli a carico pari ad €96,00; non sostiene costi di locazione, in quanto vive in un alloggio ereditato con gli altri fratelli dalla madre e non dispone di alcun altro patrimonio immobiliare o mobiliare;
parte convenuta, invece, lavora come autista alle dipendenze della ditta Vesuviana Car sita in SA PP ES (NA) di cui è titolare il fratello di parte ricorrente, con introito stipendiale di circa €1.200 (circostanza peraltro non comprovata in giudizio ma dichiarata unicamente dalla ricorrente). Alla luce delle dichiarazioni da ella rese in udienza e della scarna documentazione probatoria prodotta dalla parte ricorrente (la documentazione fiscale prodotta agli atti corrisponde unicamente alle attestazioni Isee 2022 e 2025), si ritiene che parte ricorrente sia dotata di un certo grado di autonomia economica e che non vi sia prova certa della disparità economica. Il Tribunale ritiene, pertanto, di rigettare la domanda de qua.
*** 6. Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 7806/2022, così provvede:
3 1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio, in data 11/08/1990 in SA PP ES (NA) (Atto n. 140, Parte II, Serie A, Anno 1990);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di
[...] ; CP_1 3) dispone che versi a per il mantenimento della figlia Controparte_1 Parte_1
la somma di € 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Per_3 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_3 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
5) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
6) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA PP ES (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA PP ES (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 27/06/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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