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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 12/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI AR, Presidente
ATANASIO AR, RE
MERRA VITO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2242/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2821/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
10 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMP.SOST.PLUSV. 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1586/2025 depositato il
14/07/2025 Richieste delle parti:
Appellante:
Accogliere l'appello dell'Ufficio, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la non spettanza del diritto al rimborso. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata
Appellato:
chiede che sia disatteso l'appello di controparte, con vittoria di spese e onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa attiene alla impugnazione del silenzio rifiuto all'istanza di rimborso – avanzato dalla società contribuente - della somma di euro 323.111 quale residuo della somma versata a titolo di acconto 2019
(per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni e altri proventi finanziari ai sensi dell'articolo 2 comma 5 DL.133 nel 2013).
La società, in data 17/12/2018, aveva versato l'importo di euro 437.598,87 a titolo di acconto per il 2019 e successivamente lo aveva parzialmente utilizzato scomputato dai versamenti della stessa imposta sostitutiva sopra menzionata, per un importo complessivo di euro 114.488,87, (di cui euro 7.560,45 relativi al periodo d'imposta 2018 ed euro 106.928,42 relativi al periodo d'imposta 2019).
In data 21.10.19 Resistente_1 cedeva un ramo di azienda alla consociata Società_1 PLC con conservazione dei crediti da parte della cedente.
Con la sentenza qui impugnata la CGT di Milano aveva accolto il ricorso respingendo le eccezioni dell'Ufficio per le quali il credito sarebbe utilizzabile solo in compensazione e che l'istante sarebbe privo di legittimazione attiva in quanto il credito sarebbe stato ceduto alla Società_1 PLC
Al contrario, il Giudice di prime cure ha rilevato che i crediti – come si evince dalla lettura del contratto di cessione – sono rimasti in capo alla cedente.
Ed ha poi affermato che il credito può essere anche rimborsato e non anche solo compensato.
L'appellante Ufficio ha rilevato che la sentenza è nulla in quanto carente di motivazione.
Ha poi insistito sulla necessità dell'assorbimento del credito solo attraverso la compensazione e non anche attraverso il rimborso, alla luce del disposto di cui all'art. 2 c. 5 D.L. 133/2013 il quale dispone che
“Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva”.
Dunque, secondo l'Ufficio, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione per il versamento della stessa imposta anche perché il modello di dichiarazione non prevede affatto la possibilità del rimborso
La società, costituendosi, ha eccepito la inammissibilità dell'appello.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza deve trovare integrale conferma.
L'Agenzia delle Entrate fonda in buona misura il proprio appello su una pretesa carenza di motivazione della sentenza, del tutto insussistente.
I giudici di prime cure hanno chiarito che l'eccepita carenza di legittimazione della Banca a far valere il proprio credito è infondata, in quanto, dalla lettura del contratto di cessione di ramo di azienda, si evince chiaramente che i crediti fatti valere dalla contribuente – oggetto del presente giudizio – sono rimasti in capo alla cedente.
E tale motivazione è stata ritenuta sufficientemente chiara se è vero che l' eccezione non è stata ripresa in appello dall'Ufficio.
E' poi chiaramente infondato anche l'altro motivo di impugnazione, riferito alla interpretazione della norma di cui all'art. 2 c. 5 D.L. 133/2013.
L'ufficio dà una interpretazione della norma che non può essere condivisa in quanto la norma specifica in maniera inconfutabile che la compensazione è solo una delle possibilità (“può”) riconosciute al contribuente creditore di ottenere soddisfazione per il proprio credito.
Né la mancanza - nel modello di dichiarazione - della possibilità di richiedere a rimborso l'eventuale quota residua non utilizzata può essere considerato un rilevante elemento interpretativo della norma stessa, comunque, preclusivo di un diritto riconosciuto dallo stesso Ufficio.
L'appello deve essere respinto.
In quanto soccombente l'ufficio va condannato a rimborsare le spese del grado che si determinano in
€ 7000 oltre accessori
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alle spese del secondo grado, che determina in € 7.000.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI AR, Presidente
ATANASIO AR, RE
MERRA VITO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2242/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2821/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
10 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMP.SOST.PLUSV. 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1586/2025 depositato il
14/07/2025 Richieste delle parti:
Appellante:
Accogliere l'appello dell'Ufficio, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la non spettanza del diritto al rimborso. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata
Appellato:
chiede che sia disatteso l'appello di controparte, con vittoria di spese e onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa attiene alla impugnazione del silenzio rifiuto all'istanza di rimborso – avanzato dalla società contribuente - della somma di euro 323.111 quale residuo della somma versata a titolo di acconto 2019
(per l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni e altri proventi finanziari ai sensi dell'articolo 2 comma 5 DL.133 nel 2013).
La società, in data 17/12/2018, aveva versato l'importo di euro 437.598,87 a titolo di acconto per il 2019 e successivamente lo aveva parzialmente utilizzato scomputato dai versamenti della stessa imposta sostitutiva sopra menzionata, per un importo complessivo di euro 114.488,87, (di cui euro 7.560,45 relativi al periodo d'imposta 2018 ed euro 106.928,42 relativi al periodo d'imposta 2019).
In data 21.10.19 Resistente_1 cedeva un ramo di azienda alla consociata Società_1 PLC con conservazione dei crediti da parte della cedente.
Con la sentenza qui impugnata la CGT di Milano aveva accolto il ricorso respingendo le eccezioni dell'Ufficio per le quali il credito sarebbe utilizzabile solo in compensazione e che l'istante sarebbe privo di legittimazione attiva in quanto il credito sarebbe stato ceduto alla Società_1 PLC
Al contrario, il Giudice di prime cure ha rilevato che i crediti – come si evince dalla lettura del contratto di cessione – sono rimasti in capo alla cedente.
Ed ha poi affermato che il credito può essere anche rimborsato e non anche solo compensato.
L'appellante Ufficio ha rilevato che la sentenza è nulla in quanto carente di motivazione.
Ha poi insistito sulla necessità dell'assorbimento del credito solo attraverso la compensazione e non anche attraverso il rimborso, alla luce del disposto di cui all'art. 2 c. 5 D.L. 133/2013 il quale dispone che
“Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva”.
Dunque, secondo l'Ufficio, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione per il versamento della stessa imposta anche perché il modello di dichiarazione non prevede affatto la possibilità del rimborso
La società, costituendosi, ha eccepito la inammissibilità dell'appello.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza deve trovare integrale conferma.
L'Agenzia delle Entrate fonda in buona misura il proprio appello su una pretesa carenza di motivazione della sentenza, del tutto insussistente.
I giudici di prime cure hanno chiarito che l'eccepita carenza di legittimazione della Banca a far valere il proprio credito è infondata, in quanto, dalla lettura del contratto di cessione di ramo di azienda, si evince chiaramente che i crediti fatti valere dalla contribuente – oggetto del presente giudizio – sono rimasti in capo alla cedente.
E tale motivazione è stata ritenuta sufficientemente chiara se è vero che l' eccezione non è stata ripresa in appello dall'Ufficio.
E' poi chiaramente infondato anche l'altro motivo di impugnazione, riferito alla interpretazione della norma di cui all'art. 2 c. 5 D.L. 133/2013.
L'ufficio dà una interpretazione della norma che non può essere condivisa in quanto la norma specifica in maniera inconfutabile che la compensazione è solo una delle possibilità (“può”) riconosciute al contribuente creditore di ottenere soddisfazione per il proprio credito.
Né la mancanza - nel modello di dichiarazione - della possibilità di richiedere a rimborso l'eventuale quota residua non utilizzata può essere considerato un rilevante elemento interpretativo della norma stessa, comunque, preclusivo di un diritto riconosciuto dallo stesso Ufficio.
L'appello deve essere respinto.
In quanto soccombente l'ufficio va condannato a rimborsare le spese del grado che si determinano in
€ 7000 oltre accessori
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alle spese del secondo grado, che determina in € 7.000.