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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 759/2022 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Florido Fratini ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica, giusta procura speciale allegata all'atto di appello;
-Appellanti=
nei confronti di
con sede legale in , piazza della Controparte_1 CP_1
Repubblica n.21, C.F. , in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Arcucci del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Tricoli in Terni, via della Rinascita n.8, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello;
pagina 1 di 20 -Appellata=
OGGETTO: intermediazione mobiliare (servizi e contratti di investimento..)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'udienza del 18.6.2024;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in appello del 16.12.2022 , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Parte_3
Terni n.831/2022, pubblicata l'8.11.2022, che così ha statuito: “rigetta le domande
avanzate da , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3
della - condanna , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , in solido, a rifondere in favore della
[...] Parte_3 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in €.6.738,00 , oltre spese generali...”.
[...]
Gli appellanti, come in atti rappresentati e difesi, avevano proseguito la causa in qualità
di eredi di che aveva adito il Tribunale di Terni al fine di sentir Persona_1
dichiarare, in via principale, l'annullamento dei contratti di investimento sottoscritti nelle date del 30.12.14 e del 18.6.2015 per dolo della Controparte_1
(di seguito CRO); in via subordinata per sentir accertare l'inadempimento grave dell'intermediaria per violazione dell'art.21 c.1 e c.1 bis TUF (per carenze ed inesattezze informative, per mancata valutazione della adeguatezza/appropriatezza dell'investimento, per omessa segnalazione del conflitto d'interesse) e quindi sentir risolvere gli ordini di investimento, con condanna della banca alla restituzione di quanto versato in esecuzione dei detti ordini di investimento, pari ad €.49.992,80 (previa pagina 2 di 20 restituzione a CRO dei titoli acquistati, cioè azioni ed obbligazioni della AN Popolare
di Bari, di seguito BPB), oltre agli interessi ed al risarcimento dei danni.
Ripercorse le vicende fattuali oggetto di causa, gli appellanti hanno indicato tutte le pagine della sentenza gravata passibili di censura, ma non hanno specificato i singoli motivi di impugnazione, che vanno pertanto estrapolati dal contesto dell'atto di appello e possono così sintetizzarsi: - l'utilizzabilità della comunicazione prodotta CP_2
(scaricata nel 2018), che era la versione vigente alla data dell'1.10.2014, quando il aveva avviato le procedure per gli investimenti in contestazione e che non si Parte_1
discosta dalla n.9019104/2009; - il mancato adempimento degli obblighi informativi da parte della banca, con particolare riguardo ai rischi inerenti alla liquidità
dell'investimento, alla sussistenza del conflitto d'interessi, alle carenze di informazioni relative agli eventi patrimoniali negativi che avevano colpito BPB, al principio di autoresponsabilità dell'investitore (che avendo ricevuto copia integrale del contratto quadro e del prospetto informativo della vendita di azioni dovrebbe ritenersi soddisfatto,
mentre per converso ciò non è affatto sufficiente per ritenere assolto l'onere informativo gravante sull'intermediario finanziario, visto che l'informazione deve essere apprezzata
“in concreto”); - l'(in)adeguatezza dell'investimento in azioni BPB in relazione al profilo di rischio del - la non scarsa importanza dell'inadempimento della Parte_1
banca; - l'esistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento riscontrato dal primo giudice (violazione dell'art. 21 TUF;
pag.13 della sentenza gravata) ed il danno patito dall'investitore.
In conformità dei motivi di appello proposti , e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado Parte_3
disattese dal Tribunale di Terni, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 20 Con comparsa di risposta datata 27.9.23 si è costituita in giudizio CRO che ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni degli appellanti ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata poiché priva di fondamento;
in subordine ha concluso per la riduzione del risarcimento in virtù delle azioni assegnate a titolo gratuito, cedole e dividendi maturati, con condanna delle appellanti alla restituzione delle azioni;
in denegato subordine l'appellata ha chiesto che il risarcimento fosse limitato alla differenza di valore della azioni della BPB tra il momento dell'acquisto e quello della domanda, con rimborso delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.7.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
1.
Dal momento che viene nuovamente al vaglio di questa Corte la problematica dell'acquisto di azioni della BPB da parte di correntisti e clienti della CRO, si ritiene necessario precisare che i contratti con i quali sono stati acquistate le azioni di cui si discute non fossero/siano da considerare nulli, annullabili o risolvibili di per sé –
beninteso fatti salvi i requisiti di forma – ma che occorra verificare se volta per volta fossero stati rispettati gli obblighi gravanti sull'intermediario, soprattutto con riferimento alle conoscenze, ai profili di rischio ed agli obiettivi d'investimento dei clienti.
In altri termini nella fattispecie in disamina, come pure in tutti i casi dell'acquisto di obbligazioni o di azioni della BPB, bisogna accertare in concreto ed in rapporto ai singoli investimenti se la banca abbia agito con la specifica diligenza richiesta e se le condotte degli investitori abbiano avuto rilievo nei casi specifici.
*****
pagina 4 di 20 2.
Tanto premesso, occorre osservare che nella fattispecie in Persona_1
esecuzione del contratto quadro dell'8.10.2014, ha sottoscritto in data 14.11.2014
richiesta di ammissione a socio di BPB ed il 30.12.2014 ha sottoscritto un ordine di acquisto di n.2339 azioni (controvalore €.20.934,05) ed obbligazioni subordinate della
BPB per un controvalore di €.14.034,00; successivamente, in data 18.6.2015, ha sottoscritto un nuovo ordine di acquisto di n.51 azioni per diritti di opzione e n.954
azioni rimaste inoptate per un valore di €.8.994,75, oltre a n.1005 obbligazioni per un controvalore di €.6.030,00; ulteriori n.675 azioni gli sono state complessivamente assegnate a titolo gratuito il 7.5.2018 (n.257) ed il 10.1.2020 (n.418). Le obbligazioni
BPB, per un controvalore di €.20.064,00, sono state rimborsate al cliente alla loro scadenza (30.12.2021), quindi parte attrice ha rinunciato a qualunque domanda in relazione a tale investimento (cfr. verbale di udienza del 22.6.2022), sicché l'oggetto del contendere si riduce all'investimento azionario (€.29.928,80).
*****
3.
Gli odierni appellanti, richiamandosi all'atto di citazione in primo grado, hanno censurato sotto molteplici profili la sentenza del Tribunale di Terni, riproponendo in primo luogo la domanda di annullamento per dolo (consistito in artifizi e raggiri) dei contratti di investimento in discorso (cfr. pag.51).
Ritiene questa Corte che, sotto tale profilo, l'appello non meriti di essere accolto o, per meglio dire, sia addirittura inammissibile.
Il primo giudice ha infatti respinto la domanda di annullamento per dolo con le argomentazioni spese a pagg. 5 e 6 della sentenza gravata e l'atto di appello non contiene censure specifiche all'iter logico seguito dal Tribunale di Terni.
pagina 5 di 20 Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, occorre osservare che il dolo è
causa di annullamento del contratto quando il contraente abbia usato dei raggiri tali che,
senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439 cod. civile).
Orbene, nella fattispecie risulta pacifico in causa che la banca abbia fornito all'investitore tutti i prospetti informativi – approvati da – e le schede prodotto CP_2
recanti le caratteristiche delle azioni e delle obbligazioni della BPB;
in disparte la considerazione relativa al fatto che fosse o meno in grado di valutare Persona_1
i prodotti finanziari offerti (sul concetto di adeguatezza ci si soffermerà in seguito), la consegna di tali prospetti non può certamente configurarsi come un artifizio o un raggiro idoneo ad indurre in errore il cliente.
Infatti è logicamente incompatibile col dolo determinante l'aver posto la controparte in condizione di verificare la natura e l'oggetto del contratto, poiché il raggiro presuppone l'utilizzo di mezzi fraudolenti che siano in grado di trarre in inganno / sviare la volontà
del deceptus (Cass. 19.7.1999 n.7689) ed è da escludere quando si prospettino fatti veritieri.
Se poi si sposta l'attenzione dai prospetti informativi e dalle schede prodotto al contenuto delle dichiarazioni del teste vale a dire del funzionario di banca Tes_1
che aveva tenuto i contatti con il e che aveva riferito che i tempi medi di Parte_1
esecuzione degli ordini di vendita erano di circa 90 giorni, la conclusione non cambia.
Il teste, esaminato all'udienza del 10.11.2021, aveva infatti riportato un dato storico,
riferito all'epoca del primo ordine di acquisto delle azioni, che non è stato smentito dalle risultanze istruttorie e che, pertanto, non può costituire un raggiro.
In definitiva, non sono emerse condotte specifiche ed oggettive dalle quali ricavare l'esistenza del dolo contrattuale, visto che i mezzi fraudolenti debbono fare riferimento a pagina 6 di 20 fatti concreti ed idonei a trarre in inganno e non sono configurabili in rapporto a circostanze vaghe ed incerte.
Ne consegue che la domanda di annullamento del contratto a norma degli artt.1427-1429
e 1439 cod. civile non può trovare accoglimento, dato che la banca intermediaria non ha tenuto alcuna condotta idonea a trarre in inganno il Parte_1
*****
4.
Con ulteriore motivo di appello è stato censurato l'assunto in base al quale il primo giudice aveva ritenuto che l'intermediario avesse fornito in concreto informazioni corrette in relazione alla tipologia ed all'oggetto dell'investimento, oltre che alla illiquidità dei titoli.
In ordine a quest'ultimo punto ritiene l'intestata Corte che occorra sgomberare il campo rispetto ad ogni possibile fraintendimento, dato che i titoli acquistati dal dante causa degli appellanti (azioni della AN Popolare di Bari) dovevano effettivamente considerarsi strumenti finanziari illiquidi.
Sostiene l'appellata che dalla documentazione versata in atti (prospetti informativi e schede prodotto) si ricava che la banca avesse fornito molteplici avvertimenti in ordine al fatto che le azioni della BPB fossero caratterizzate da un rischio di liquidità connesso alla mancata quotazione del titolo azionario BPB.
In pratica le azioni BPB, proprio in quanto non quotate su alcun mercato regolamentato,
si caratterizzavano per il rischio di non trovare tempestiva e adeguata contropartita alle richieste di vendita eventualmente impartite dagli investitori, fermo restando che i dati storici relativi ai tempi medi di smobilizzo delle azioni BPB indicavano un lasso di
Tes_ tempo di circa 90 giorni, come dichiarato anche dal teste esaminato in primo grado all'udienza del 10.11.2021.
pagina 7 di 20 Come già affermato in precedenti pronunce da questa Corte territoriale (vedasi, tra tutte,
la causa Minocchi-Bartoli
contro
CRO) la prospettazione del rischio di liquidità ai clienti non rende liquido il titolo, quindi le tempistiche medie di smobilizzo (in un limitato arco di tempo) non valgono ad inquadrare la natura stessa del titolo.
Infatti la liquidità di un titolo è data dalla possibilità di trasformare nuovamente lo stesso in denaro contante ed è del tutto evidente che azioni emesse da banche non quotate presentino delle difficoltà di smobilizzo per l'acquirente, visto che la loro successiva vendita è possibile solo mediante il riacquisto da parte della società o, al limite, di altri soci.
Le azioni della BPB erano infatti titoli non quotati nei mercati regolamentati, quindi non avevano un mercato (se non in un sistema interno) né un parametro di confronto -in relazione al loro valore- ed è del tutto consequenziale che vi potessero essere ostacoli o limitazioni (difficoltà in genere) al loro smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole,
ciò che si era puntualmente verificato.
In base alle definizioni contenute nella comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla il 2.3.2009, devono considerarsi CP_2
titoli “illiquidi” quei “prodotti finanziari per i quali non sono disponibili anche per
intrinseche condizioni di diritto o di fatto mercati di scambio caratterizzati da adeguati
livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di
riferimento” o ancora quelli che “determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni
allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo
significative”.
pagina 8 di 20 Non v'è dubbio che tali definizioni si attagliassero alle azioni BPB per cui è causa,
trattandosi di titoli che non erano quotati su mercati di scambio caratterizzati da sufficienti livelli di liquidità e trasparenza.
Tra l'altro non è superfluo rilevare che azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo, perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come per i titoli che sono quotati in mercati regolamentati dove la quotazione è l'effetto di bid/ask spread.
Aggiungasi, ove occorrer possa, che la domanda non ha ad oggetto obbligazioni -che hanno pur sempre una scadenza e che, effettivamente, nel caso di specie parte appellante aveva acquistato e poi disinvestito- ma azioni, per la cui dismissione occorreva necessariamente passare attraverso una procedura sofferta e poco trasparente.
In ultimo, ma non per ultimo, occorre osservare che sia il prospetto informativo depositato presso la il 21.11.2014, sia la “scheda prodotto per le azioni di CP_2
nuova emissione di BPB”, contenevano la chiara indicazione che si trattava di titoli nella sostanza illiquidi, per il semplice fatto che: A) le azioni non erano quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero;
B) non vi era alcuna certezza in ordine al futuro valore economico delle azioni (anche se tale assunto vale per ogni tipo di investimento azionario, liquido o illiquido che sia); C) l'emittente non si assumeva alcun impegno di
“riacquisto” delle azioni medesime;
D) l'investitore si sarebbe potuto trovare “nella
difficoltà o impossibilità di rivendere a terzi le proprie azioni / obbligazioni in tempi
ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative..”.
Riassumendo, le azioni emesse dalla BPB, come più in generale le azioni di banche popolari non quotate in borsa, erano e sono da considerare titoli illiquidi per il fatto di pagina 9 di 20 non essere quotati su mercati regolamentati, a prescindere dal concreto rischio di liquidità, che può essere legato a situazioni contingenti e transitorie.
Il fatto è che, come rilevato dal primo giudice (cfr. pag.8 della sentenza impugnata),
l'informativa resa al cliente nella scheda prodotto – sia in occasione del primo investimento che in quello successivo del 2015 – riguardava espressamente la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti l'acquisto di titoli della BPB, quindi nel momento in cui sottoscrivendo le schede di adesione, aveva Persona_1
dichiarato di aver esaminato il prospetto informativo, si era assunto la responsabilità di ammettere di essere a conoscenza di tali fattori di rischio (tra cui quello di liquidità)
esplicitati nel prospetto informativo.
Orbene, ritiene questa Corte che in tema di investimenti finanziari il cliente non possa che avere contezza delle dichiarazioni che sottoscrive ed essere poi vincolato alle stesse
(vedi, tra le tante, la decisione n. 20 del 18.7.2017 dell'Arbitro per le Controversie
Contr Finanziarie;
n.160 del 20.12.2017), in base al cd. principio di autoresponsabilità (in proposito vedi Cass. Sez. I 9.8.2016 n.16828; Cass civ. n.4620/2015).
Inoltre è opportuno rilevare che la parte del prospetto che indicava i fattori di rischio non era da considerare come una clausola di stile e che la dichiarazione di presa visione da parte del cliente è ostativa al ritenere che l'intermediario non avesse agito con la specifica diligenza richiesta (art. 23 c.6 TUF) in materia di informazioni al cliente.
In buona sostanza il cliente non può pretendere di trarre vantaggio – e privare la propria dichiarazione sottoscritta di qualunque effetto – dal fatto di non aver letto il contratto che sottoscrive, perché in tal caso verrebbe minata la certezza di ogni rapporto giuridico.
Quanto alle informazioni fornite dall'addetta della banca, è stato sopra evidenziato che non si fosse trattato di dati fuorvianti ma di serie storiche che potevano, al limite, avere efficacia predittiva limitata, quindi erano tutt'altro che decisive.
pagina 10 di 20 In definitiva, le azioni della BPB erano certamente da considerarsi titoli illiquidi ma sul punto, come più in generale sulle caratteristiche dell'investimento, la banca aveva fornito all'investitore un'informazione esauriente, che non necessitava di un bagaglio tecnico di grande spessore per comprenderne la natura.
Ne deriva che anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
*****
5.
Un altro motivo di censura della sentenza gravata riguarda la corretta informativa in materia di conflitto di interessi.
Com'è noto la disciplina prevista in tema di conflitto di interessi non inibisce l'intermediario dalla possibilità di concludere operazioni in conflitto di interessi con la propria clientela, salva l'adozione di “ogni misura idonea ad identificare e prevenire o
gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere” (art. 21 c.1 bis TUF).
In pratica l'intermediario che intende promuovere la conclusione di un'operazione in conflitto di interessi deve preliminarmente informare il cliente e, solo dopo averne ottenuto il consenso, dar seguito all'operazione, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi.
Nel caso in esame, risulta incontestato il fatto che CRO fosse entrata a far parte del gruppo AN Popolare di Bari e che il pacchetto di controllo del capitale sia stato poi rivenduto nel 2022, quindi al momento in cui CRO aveva venduto al Persona_1
azioni BPB l'intermediaria CRO era in posizione di conflitto di interessi.
Peraltro l'informativa in ordine al conflitto di interessi è stata ripetutamente fornita da
CRO, risultando tale conflitto sia nel prospetto informativo relativo agli investimenti che nelle note informative relative alle singole operazioni di investimento;
inoltre, in occasione degli investimenti in discorso, l'investitore aveva sottoscritto le schede di pagina 11 di 20 adesione con le quali si era dichiarato a conoscenza che gli ordini si riferivano ad un'operazione nella quale l'intermediaria aveva un interesse in conflitto e che,
nonostante ciò, autorizzava l'esecuzione dell'operazione stessa.
In buona sostanza l'asimmetria informativa era stata colmata e l'operazione è stata dunque effettuata regolarmente (in termini cfr. Cass. Civ. n.20251/2021), dato che il cliente era stato informato e che -pur essendo consapevole dell'esistenza del conflitto di interessi- aveva prestato il consenso all'operazione.
Da quanto esposto deriva che non può ravvisarsi alcuna responsabilità dell'intermediario
CRO per omissione informativa in punto di conflitto di interessi, come affermato anche dal primo giudice (pag.8 della sentenza gravata) con rilievi cui questa Corte aderisce.
*****
6.
Tanto premesso in ordine alle informazioni fornite dall'intermediario ed all'lliquidità
delle azioni BPB, la questione che deve essere ritenuta dirimente è se il nel Parte_1
momento in cui aveva sottoscritto gli ordini d'acquisto delle azioni in discorso, fosse in grado o meno – in base alle sue competenze – di comprendere la natura dell'investimento effettuato, fosse cioè consapevole dei rischi che si assumeva con l'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati e, soprattutto, se le operazioni de
quibus potessero considerarsi adeguate al suo profilo.
Orbene, all'esito della compilazione del questionario a era stato Persona_1
attribuito un profilo di rischio “medio”, che si accompagnava ad una esperienza finanziaria similare, che traeva origine da precedenti investimenti in azioni.
In effetti le risposte fornite dal cliente davano atto di passati investimenti in azioni e di competenze in ambito finanziario acquisite in base ai propri studi, interessi o pagina 12 di 20 professione, sicché il sembrava aver familiarità con gli investimenti finanziari Parte_1
e con le varie tipologie di strumenti, come attestato dal questionario di profilatura.
Invero proprio tale questionario, in base al quale la banca aveva attribuito al un Parte_1
“profilo di rischio ed esperienza finanziaria media”, recava anche l'indicazione di cliente che “predilige le opportunità di crescita offerte sia da strumenti di natura
obbligazionaria sia, in misura minore, da quelli più rischiosi” (cfr. pag.5), quindi proprio le informazioni acquisite con la compilazione del questionario di profilatura avrebbero dovuto imporre una valutazione finale di non adeguatezza di un investimento in azioni BPB di quella entità (beninteso, in rapporto al profilo di rischio, alle disponibilità finanziarie ed al monte complessivo degli investimenti del . Parte_1
Infatti, premesso che le risposte al questionario presentavano anche delle incongruenze
(il cliente aveva dichiarato di non conoscere i “derivati”, domanda 14, ma in precedenza aveva dichiarato di conoscere strumenti come warrant, covered warrant o certificates,
domanda n.13, che in sostanza hanno natura di derivati, visto che derivano il proprio valore da altro asset o sottostante), non è superfluo rilevare che la media degli investimenti in strumenti finanziari del negli ultimi 12 mesi si collocava tra Parte_1
€.5.000,00 ed €.10.000,00 (domanda 17) e che le operazioni effettuate a trimestre erano addirittura, in media, meno di una (domanda 18).
Ove occorrer possa è da notare che all'epoca dei fatti era in vigore la comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla il 2.3.2009 CP_2
con l'obiettivo di fornire una protezione rafforzata agli investitori retail.
In base al punto 3.4 della citata comunicazione l'intermediario deve “dotarsi di
procedure che consentano agli addetti alla relazione con la clientela l'effettiva
valutazione della adeguatezza del prodotto illiquido in relazione ai bisogni del cliente”
pagina 13 di 20 e, sulla scorta del punto 3.6, “la valutazione di adeguatezza deve essere condotta con
particolare cura”; l'intermediario ha inoltre l'obbligo di valutare l'adeguatezza con riguardo alla situazione finanziaria del cliente ed ai suoi obiettivi di investimento.
In definitiva, emergeva al di là di ogni ragionevole dubbio che non Persona_1
potesse che essere un piccolo investitore, con disponibilità finanziarie limitate (traendo la sua fonte di reddito solo da lavoro/pensione; domanda n.6), onde l'investimento di
€.29.928,80 in azioni BPB, sommate all'investimento in obbligazioni subordinate sempre emesse da BPB, per un importo di €.20.064,00, nel breve lasso di sei mesi,
costituiva un investimento completamente inadeguato rispetto al suo profilo di rischio ma, soprattutto, esorbitante rispetto al suo portafoglio ed alla sua storia di investitore.
In ogni caso, osserva questa Corte che il primo giudice ha dichiarato che la banca risulta
“aver violato l'art. 21 TUF e la normativa regolamentare di riferimento, per non aver
palesato a l'inadeguatezza delle operazioni di investimento proposte Persona_1
rispetto al suo profilo di rischio” (pag.13) e la violazione affermata dal primo giudice non è stata impugnata da CRO con appello incidentale condizionato.
Inoltre CRO non ha riproposto alcuna eccezione, ex art. 346 cpc, in relazione a tale punto (cfr. pagg.50-53 della comparsa di risposta), sicché l'affermato inadempimento dell'intermediario in relazione agli investimenti di sui titoli azionari Persona_1
BPB deve ritenersi “coperto” dal giudicato.
*****
7.
Posta l'esistenza di inadempimenti da parte dell'intermediario, con riferimento alla violazione dei doveri informativi in relazione all'inadeguatezza degli investimenti,
occorre esaminare se tali inadempimenti dovessero ritenersi “gravi”, cioè tali da pagina 14 di 20 giustificare la risoluzione dei contratti, oppure di scarsa importanza (art.1455 cod.
civile), come ritenuto dal primo giudice.
Sostiene il Tribunale di Terni (pag.13) che l'allegazione della (oggettiva) gravità
dell'inadempimento risulterebbe “sconfessata dalle risultanze documentali in atti, da
cui emerge che l'attore, già prima di sottoscrivere il contratto quadro con la CRO in
data 8.10.2014, aveva effettuato investimenti in strumenti finanziari a rischio alto
(azioni ENEL) e in prodotti qualificati a rischio medio (azioni UB AN)”.
Inoltre “la condotta successiva” del che pur avvedendosi della perdita di Parte_1
valore della azioni BPB non aveva impartito l'ordine di vendita dei titoli, dimostrerebbe che “l'inadempimento della convenuta, per quanto oggettivamente rilevante” non fosse
“soggettivamente idoneo ad alterare il sinallagma contrattuale” (ibidem, pag.13).
Ad avviso di questa Corte nessuno dei due argomenti coglie nel segno.
Gli strumenti finanziari detenuti dal nel 2014 (peraltro in modeste quantità, si Parte_1
consideri che le azioni NE nel portafoglio del erano n.1520), erano tutto Parte_1
tranne che strumenti assai rischiosi o altamente speculativi, trattandosi di azioni NE
(vale a dire di una società partecipata dallo Stato e quotata in borsa) e di obbligazioni di
UB AN (cioè obbligazioni non subordinate, con rendimento certo e grande liquidità).
In buona sostanza se si ritiene che le azioni NE fossero “strumenti finanziari a rischio
alto” (cfr. pag.13 della sentenza gravata) le azioni BPB dovrebbero essere considerate rischiosissime, avuto riguardo al fatto che erano negoziate solo in un sistema interno.
Né è a dire che la successiva condotta dell'investitore possa riflettersi sul comportamento pregresso, trasformando un inadempimento grave in un inadempimento di scarsa importanza, perché i motivi per cui il aveva deciso di conservare le Parte_1
azioni BPB, nonostante stessero perdendo valore, possono essere i più disparati (come,
ad esempio, l'atteggiamento tipico del “cassettista” che tiene la posizione confidando in pagina 15 di 20 una ripresa del titolo) e comunque non incidono sugli inadempimenti rilevati, che hanno preceduto gli acquisti di azioni e li hanno determinati.
Osserva d'altronde questo Collegio che secondo costante e consolidata giurisprudenza,
da cui non si ha motivo per discostarsi, l'importanza dell'inadempimento va valutata in rapporto all'interesse della parte non inadempiente (Cass. Ord. n.4022/2018) e nella fattispecie è indubbio che il avesse interesse in concreto ad investire su Parte_1
strumenti finanziari adeguati al proprio profilo di piccolo investitore.
In buona sostanza la valutazione della situazione di fatto, complessivamente considerata,
induce a ritenere che l'acquisto di azioni BPB per un ammontare di €.29.928,80 fosse completamente eccentrico rispetto alla personale propensione al rischio ed agli obiettivi di investimento del che, se adeguatamente informato dagli addetti della banca, Parte_1
non avrebbe effettuato le due operazioni di cui trattasi.
Infatti è di solare evidenza che il cliente non aveva avuto informazioni sulla reale natura delle azioni della BPB e sul rischio concreto che si era assunto acquisendo titoli non quotati su mercati regolamentati, rischio sottovalutato anche in considerazione della sua scarsa esperienza in strumenti finanziari.
Del resto si consideri che la valutazione oggettiva della indiscutibile gravità
dell'inadempimento (ricavabile dal fatto che gli obblighi di informazione attiva non possono considerarsi un'obbligazione accessoria;
Cass. n.16861 del 7.7.2017) si deve contemperare col criterio cd. soggettivo, in base al quale occorre dare rilievo all'interesse che il contraente non inadempiente intende realizzare con gli investimenti finanziari.
Quindi, intendendo valorizzare la natura e la concreta finalità del rapporto intrattenuto dal cliente con CRO, è d'uopo il rilievo che il fosse un piccolo risparmiatore ed Parte_1
è lecito presumere che non intendesse avventurarsi in titoli non quotati su mercati non pagina 16 di 20 regolamentati;
inoltre non aveva grande propensione al rischio ed esperienza in strumenti finanziari, sicché l'inadeguatezza dell'investimento rispetto al suo profilo di rischio incideva molto di più nei suoi confronti, rispetto ad un investitore smaliziato.
Pertanto questa Corte non ha alcun dubbio in ordine al fatto che i riscontrati inadempimenti dovessero ritenersi “gravi” e che fossero tali da giustificare la risoluzione dei due contratti in discorso, poiché secondo la regola del più probabile che non, se il avesse avuto contezza dei rischi collegati all'acquisto di titoli della BPB Parte_1
avrebbe impiegato altrimenti i soldi da investire.
In definitiva, l'acclarato inadempimento della banca era grave e gli acquisti di cui si discute erano in diretta connessione causale con il detto inadempimento, quindi la domanda di risoluzione merita di essere accolta.
Logica conseguenza della risoluzione degli ordini di acquisto in oggetto è che,
risolvendosi i due contratti di acquisto di azioni BPB, l'intermediaria debba essere condannata alla restituzione della somma investita, previa detrazione dei dividendi riscossi dal nel corso del rapporto. Parte_1
*****
8.
Sostiene l'appellata che, in ogni caso, si dovrebbe applicare al caso di specie il disposto dell'art. 1227 cod. civile (nel senso dell'idoneità del “grave concorso colposo” di nella causazione del danno lamentato;
cfr. pag.53 della comparsa di Persona_1
risposta) al fine di ridurre il quantum dovuto a titolo risarcitorio.
In ordine all'art.1227 cod. civile CRO ha evidenziato la “negligenza” del cliente nell'aver reso “dichiarazioni affidanti al momento della sottoscrizione della relativa
documentazione informativa e al momento della profilatura, senza le dovute cautele,
ingenerando un più che legittimo affidamento della banca”.
pagina 17 di 20 Al riguardo osserva però questo Collegio che laddove il ha dichiarato di aver Parte_1
preso visione dei rischi è stato escluso addirittura l'inadempimento da parte dell'intermediario (e non solo il nesso causale), prescindendosi dalla reale presa di cognizione delle caratteristiche delle operazioni finanziarie ordinate, in base al cosiddetto principio di autoresponsabilità.
Aggiungasi che le due operazioni di acquisto di azioni BPB sono state dichiarate risolte non in base a false informazioni riferite dal cliente ma proprio in base alla profilatura dell'investitore effettuata dalla banca.
Quanto al fatto che il non abbia provato a rivendere le azioni BPB è doveroso Parte_1
rilevare che il mercato interno delle azioni BPB era bloccato fin dal secondo semestre del 2015, quindi anche ponendo in vendita le azioni della BPB non sarebbe riuscito ad elidere il danno, neppure in minima parte.
*****
9.
Rimane in ultimo da esaminare la domanda di risarcimento del danno derivante dagli adempimenti dell'intermediaria, domanda ribadita in sede di conclusioni da parte appellante (pag.53).
Com'è noto l'azione di risoluzione fa salvo il risarcimento del danno (art. 1453 c.I° cod.
civile), ma nel caso in esame – com'è ovvio – nessun pregiudizio può essere individuato nel guadagno che la parte non inadempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto (come previsto da Cass. n.1956/2007).
Viceversa, si potrebbe ipotizzare un danno consistente nel vantaggio patrimoniale che il cliente avrebbe potuto conseguire allocando altrimenti le proprie risorse finanziarie (se non fosse stato coinvolto nella stipula dei contratti risolti), ma di tale danno non è stata offerta alcuna prova, nemmeno presuntiva, quindi la relativa domanda va respinta.
pagina 18 di 20 *****
Da quanto argomentato deriva che l'appello va accolto nei termini sopra descritti.
Sussistono giusti motivi, dati dalle continue oscillazioni giurisprudenziali in subiecta
materia e dalla parziale soccombenza reciproca, per compensare 1/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che per i restanti 2/3 vanno posti a carico della CRO per il principio della prevalente soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del suo procuratore speciale, ed avverso la Controparte_1
sentenza n.831/22 emessa dal Tribunale di Terni l'8.11.2022, contrariis reiectis, così
provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: - dichiara risolti gli ordini di acquisto di azioni BPB effettuate da il 30.12.2014 ed il Persona_1
18.6.2015; - condanna la alla restituzione a favore Controparte_1
degli appellanti della somma di €.29.928,80 oltre agli interessi legali dalle singole transazioni risolte al saldo e previa detrazione dei dividendi riscossi dall'investitore nel corso del rapporto;
- dispone che gli appellanti restituiscano le azioni della BPB oggetto di lite;
- Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3;
- Condanna la al rimborso dei restanti 2/3 delle spese Controparte_1
di lite sostenute dagli odierni appellanti che, nel totale (100%), liquida in €.6.738,00 per compensi quanto al primo grado di giudizio, €.777,00 per anticipazioni ed €.7.500,00
pagina 19 di 20 per compensi quanto al secondo grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 759/2022 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Florido Fratini ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica, giusta procura speciale allegata all'atto di appello;
-Appellanti=
nei confronti di
con sede legale in , piazza della Controparte_1 CP_1
Repubblica n.21, C.F. , in persona del suo procuratore speciale, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Arcucci del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Tricoli in Terni, via della Rinascita n.8, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello;
pagina 1 di 20 -Appellata=
OGGETTO: intermediazione mobiliare (servizi e contratti di investimento..)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'udienza del 18.6.2024;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in appello del 16.12.2022 , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Parte_3
Terni n.831/2022, pubblicata l'8.11.2022, che così ha statuito: “rigetta le domande
avanzate da , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3
della - condanna , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e , in solido, a rifondere in favore della
[...] Parte_3 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in €.6.738,00 , oltre spese generali...”.
[...]
Gli appellanti, come in atti rappresentati e difesi, avevano proseguito la causa in qualità
di eredi di che aveva adito il Tribunale di Terni al fine di sentir Persona_1
dichiarare, in via principale, l'annullamento dei contratti di investimento sottoscritti nelle date del 30.12.14 e del 18.6.2015 per dolo della Controparte_1
(di seguito CRO); in via subordinata per sentir accertare l'inadempimento grave dell'intermediaria per violazione dell'art.21 c.1 e c.1 bis TUF (per carenze ed inesattezze informative, per mancata valutazione della adeguatezza/appropriatezza dell'investimento, per omessa segnalazione del conflitto d'interesse) e quindi sentir risolvere gli ordini di investimento, con condanna della banca alla restituzione di quanto versato in esecuzione dei detti ordini di investimento, pari ad €.49.992,80 (previa pagina 2 di 20 restituzione a CRO dei titoli acquistati, cioè azioni ed obbligazioni della AN Popolare
di Bari, di seguito BPB), oltre agli interessi ed al risarcimento dei danni.
Ripercorse le vicende fattuali oggetto di causa, gli appellanti hanno indicato tutte le pagine della sentenza gravata passibili di censura, ma non hanno specificato i singoli motivi di impugnazione, che vanno pertanto estrapolati dal contesto dell'atto di appello e possono così sintetizzarsi: - l'utilizzabilità della comunicazione prodotta CP_2
(scaricata nel 2018), che era la versione vigente alla data dell'1.10.2014, quando il aveva avviato le procedure per gli investimenti in contestazione e che non si Parte_1
discosta dalla n.9019104/2009; - il mancato adempimento degli obblighi informativi da parte della banca, con particolare riguardo ai rischi inerenti alla liquidità
dell'investimento, alla sussistenza del conflitto d'interessi, alle carenze di informazioni relative agli eventi patrimoniali negativi che avevano colpito BPB, al principio di autoresponsabilità dell'investitore (che avendo ricevuto copia integrale del contratto quadro e del prospetto informativo della vendita di azioni dovrebbe ritenersi soddisfatto,
mentre per converso ciò non è affatto sufficiente per ritenere assolto l'onere informativo gravante sull'intermediario finanziario, visto che l'informazione deve essere apprezzata
“in concreto”); - l'(in)adeguatezza dell'investimento in azioni BPB in relazione al profilo di rischio del - la non scarsa importanza dell'inadempimento della Parte_1
banca; - l'esistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento riscontrato dal primo giudice (violazione dell'art. 21 TUF;
pag.13 della sentenza gravata) ed il danno patito dall'investitore.
In conformità dei motivi di appello proposti , e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado Parte_3
disattese dal Tribunale di Terni, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 20 Con comparsa di risposta datata 27.9.23 si è costituita in giudizio CRO che ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni degli appellanti ed ha chiesto che l'impugnazione venisse rigettata poiché priva di fondamento;
in subordine ha concluso per la riduzione del risarcimento in virtù delle azioni assegnate a titolo gratuito, cedole e dividendi maturati, con condanna delle appellanti alla restituzione delle azioni;
in denegato subordine l'appellata ha chiesto che il risarcimento fosse limitato alla differenza di valore della azioni della BPB tra il momento dell'acquisto e quello della domanda, con rimborso delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza dell'11.7.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
1.
Dal momento che viene nuovamente al vaglio di questa Corte la problematica dell'acquisto di azioni della BPB da parte di correntisti e clienti della CRO, si ritiene necessario precisare che i contratti con i quali sono stati acquistate le azioni di cui si discute non fossero/siano da considerare nulli, annullabili o risolvibili di per sé –
beninteso fatti salvi i requisiti di forma – ma che occorra verificare se volta per volta fossero stati rispettati gli obblighi gravanti sull'intermediario, soprattutto con riferimento alle conoscenze, ai profili di rischio ed agli obiettivi d'investimento dei clienti.
In altri termini nella fattispecie in disamina, come pure in tutti i casi dell'acquisto di obbligazioni o di azioni della BPB, bisogna accertare in concreto ed in rapporto ai singoli investimenti se la banca abbia agito con la specifica diligenza richiesta e se le condotte degli investitori abbiano avuto rilievo nei casi specifici.
*****
pagina 4 di 20 2.
Tanto premesso, occorre osservare che nella fattispecie in Persona_1
esecuzione del contratto quadro dell'8.10.2014, ha sottoscritto in data 14.11.2014
richiesta di ammissione a socio di BPB ed il 30.12.2014 ha sottoscritto un ordine di acquisto di n.2339 azioni (controvalore €.20.934,05) ed obbligazioni subordinate della
BPB per un controvalore di €.14.034,00; successivamente, in data 18.6.2015, ha sottoscritto un nuovo ordine di acquisto di n.51 azioni per diritti di opzione e n.954
azioni rimaste inoptate per un valore di €.8.994,75, oltre a n.1005 obbligazioni per un controvalore di €.6.030,00; ulteriori n.675 azioni gli sono state complessivamente assegnate a titolo gratuito il 7.5.2018 (n.257) ed il 10.1.2020 (n.418). Le obbligazioni
BPB, per un controvalore di €.20.064,00, sono state rimborsate al cliente alla loro scadenza (30.12.2021), quindi parte attrice ha rinunciato a qualunque domanda in relazione a tale investimento (cfr. verbale di udienza del 22.6.2022), sicché l'oggetto del contendere si riduce all'investimento azionario (€.29.928,80).
*****
3.
Gli odierni appellanti, richiamandosi all'atto di citazione in primo grado, hanno censurato sotto molteplici profili la sentenza del Tribunale di Terni, riproponendo in primo luogo la domanda di annullamento per dolo (consistito in artifizi e raggiri) dei contratti di investimento in discorso (cfr. pag.51).
Ritiene questa Corte che, sotto tale profilo, l'appello non meriti di essere accolto o, per meglio dire, sia addirittura inammissibile.
Il primo giudice ha infatti respinto la domanda di annullamento per dolo con le argomentazioni spese a pagg. 5 e 6 della sentenza gravata e l'atto di appello non contiene censure specifiche all'iter logico seguito dal Tribunale di Terni.
pagina 5 di 20 Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, occorre osservare che il dolo è
causa di annullamento del contratto quando il contraente abbia usato dei raggiri tali che,
senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato (art. 1439 cod. civile).
Orbene, nella fattispecie risulta pacifico in causa che la banca abbia fornito all'investitore tutti i prospetti informativi – approvati da – e le schede prodotto CP_2
recanti le caratteristiche delle azioni e delle obbligazioni della BPB;
in disparte la considerazione relativa al fatto che fosse o meno in grado di valutare Persona_1
i prodotti finanziari offerti (sul concetto di adeguatezza ci si soffermerà in seguito), la consegna di tali prospetti non può certamente configurarsi come un artifizio o un raggiro idoneo ad indurre in errore il cliente.
Infatti è logicamente incompatibile col dolo determinante l'aver posto la controparte in condizione di verificare la natura e l'oggetto del contratto, poiché il raggiro presuppone l'utilizzo di mezzi fraudolenti che siano in grado di trarre in inganno / sviare la volontà
del deceptus (Cass. 19.7.1999 n.7689) ed è da escludere quando si prospettino fatti veritieri.
Se poi si sposta l'attenzione dai prospetti informativi e dalle schede prodotto al contenuto delle dichiarazioni del teste vale a dire del funzionario di banca Tes_1
che aveva tenuto i contatti con il e che aveva riferito che i tempi medi di Parte_1
esecuzione degli ordini di vendita erano di circa 90 giorni, la conclusione non cambia.
Il teste, esaminato all'udienza del 10.11.2021, aveva infatti riportato un dato storico,
riferito all'epoca del primo ordine di acquisto delle azioni, che non è stato smentito dalle risultanze istruttorie e che, pertanto, non può costituire un raggiro.
In definitiva, non sono emerse condotte specifiche ed oggettive dalle quali ricavare l'esistenza del dolo contrattuale, visto che i mezzi fraudolenti debbono fare riferimento a pagina 6 di 20 fatti concreti ed idonei a trarre in inganno e non sono configurabili in rapporto a circostanze vaghe ed incerte.
Ne consegue che la domanda di annullamento del contratto a norma degli artt.1427-1429
e 1439 cod. civile non può trovare accoglimento, dato che la banca intermediaria non ha tenuto alcuna condotta idonea a trarre in inganno il Parte_1
*****
4.
Con ulteriore motivo di appello è stato censurato l'assunto in base al quale il primo giudice aveva ritenuto che l'intermediario avesse fornito in concreto informazioni corrette in relazione alla tipologia ed all'oggetto dell'investimento, oltre che alla illiquidità dei titoli.
In ordine a quest'ultimo punto ritiene l'intestata Corte che occorra sgomberare il campo rispetto ad ogni possibile fraintendimento, dato che i titoli acquistati dal dante causa degli appellanti (azioni della AN Popolare di Bari) dovevano effettivamente considerarsi strumenti finanziari illiquidi.
Sostiene l'appellata che dalla documentazione versata in atti (prospetti informativi e schede prodotto) si ricava che la banca avesse fornito molteplici avvertimenti in ordine al fatto che le azioni della BPB fossero caratterizzate da un rischio di liquidità connesso alla mancata quotazione del titolo azionario BPB.
In pratica le azioni BPB, proprio in quanto non quotate su alcun mercato regolamentato,
si caratterizzavano per il rischio di non trovare tempestiva e adeguata contropartita alle richieste di vendita eventualmente impartite dagli investitori, fermo restando che i dati storici relativi ai tempi medi di smobilizzo delle azioni BPB indicavano un lasso di
Tes_ tempo di circa 90 giorni, come dichiarato anche dal teste esaminato in primo grado all'udienza del 10.11.2021.
pagina 7 di 20 Come già affermato in precedenti pronunce da questa Corte territoriale (vedasi, tra tutte,
la causa Minocchi-Bartoli
contro
CRO) la prospettazione del rischio di liquidità ai clienti non rende liquido il titolo, quindi le tempistiche medie di smobilizzo (in un limitato arco di tempo) non valgono ad inquadrare la natura stessa del titolo.
Infatti la liquidità di un titolo è data dalla possibilità di trasformare nuovamente lo stesso in denaro contante ed è del tutto evidente che azioni emesse da banche non quotate presentino delle difficoltà di smobilizzo per l'acquirente, visto che la loro successiva vendita è possibile solo mediante il riacquisto da parte della società o, al limite, di altri soci.
Le azioni della BPB erano infatti titoli non quotati nei mercati regolamentati, quindi non avevano un mercato (se non in un sistema interno) né un parametro di confronto -in relazione al loro valore- ed è del tutto consequenziale che vi potessero essere ostacoli o limitazioni (difficoltà in genere) al loro smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole,
ciò che si era puntualmente verificato.
In base alle definizioni contenute nella comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla il 2.3.2009, devono considerarsi CP_2
titoli “illiquidi” quei “prodotti finanziari per i quali non sono disponibili anche per
intrinseche condizioni di diritto o di fatto mercati di scambio caratterizzati da adeguati
livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di
riferimento” o ancora quelli che “determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni
allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo
significative”.
pagina 8 di 20 Non v'è dubbio che tali definizioni si attagliassero alle azioni BPB per cui è causa,
trattandosi di titoli che non erano quotati su mercati di scambio caratterizzati da sufficienti livelli di liquidità e trasparenza.
Tra l'altro non è superfluo rilevare che azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo, perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come per i titoli che sono quotati in mercati regolamentati dove la quotazione è l'effetto di bid/ask spread.
Aggiungasi, ove occorrer possa, che la domanda non ha ad oggetto obbligazioni -che hanno pur sempre una scadenza e che, effettivamente, nel caso di specie parte appellante aveva acquistato e poi disinvestito- ma azioni, per la cui dismissione occorreva necessariamente passare attraverso una procedura sofferta e poco trasparente.
In ultimo, ma non per ultimo, occorre osservare che sia il prospetto informativo depositato presso la il 21.11.2014, sia la “scheda prodotto per le azioni di CP_2
nuova emissione di BPB”, contenevano la chiara indicazione che si trattava di titoli nella sostanza illiquidi, per il semplice fatto che: A) le azioni non erano quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero;
B) non vi era alcuna certezza in ordine al futuro valore economico delle azioni (anche se tale assunto vale per ogni tipo di investimento azionario, liquido o illiquido che sia); C) l'emittente non si assumeva alcun impegno di
“riacquisto” delle azioni medesime;
D) l'investitore si sarebbe potuto trovare “nella
difficoltà o impossibilità di rivendere a terzi le proprie azioni / obbligazioni in tempi
ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative..”.
Riassumendo, le azioni emesse dalla BPB, come più in generale le azioni di banche popolari non quotate in borsa, erano e sono da considerare titoli illiquidi per il fatto di pagina 9 di 20 non essere quotati su mercati regolamentati, a prescindere dal concreto rischio di liquidità, che può essere legato a situazioni contingenti e transitorie.
Il fatto è che, come rilevato dal primo giudice (cfr. pag.8 della sentenza impugnata),
l'informativa resa al cliente nella scheda prodotto – sia in occasione del primo investimento che in quello successivo del 2015 – riguardava espressamente la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti l'acquisto di titoli della BPB, quindi nel momento in cui sottoscrivendo le schede di adesione, aveva Persona_1
dichiarato di aver esaminato il prospetto informativo, si era assunto la responsabilità di ammettere di essere a conoscenza di tali fattori di rischio (tra cui quello di liquidità)
esplicitati nel prospetto informativo.
Orbene, ritiene questa Corte che in tema di investimenti finanziari il cliente non possa che avere contezza delle dichiarazioni che sottoscrive ed essere poi vincolato alle stesse
(vedi, tra le tante, la decisione n. 20 del 18.7.2017 dell'Arbitro per le Controversie
Contr Finanziarie;
n.160 del 20.12.2017), in base al cd. principio di autoresponsabilità (in proposito vedi Cass. Sez. I 9.8.2016 n.16828; Cass civ. n.4620/2015).
Inoltre è opportuno rilevare che la parte del prospetto che indicava i fattori di rischio non era da considerare come una clausola di stile e che la dichiarazione di presa visione da parte del cliente è ostativa al ritenere che l'intermediario non avesse agito con la specifica diligenza richiesta (art. 23 c.6 TUF) in materia di informazioni al cliente.
In buona sostanza il cliente non può pretendere di trarre vantaggio – e privare la propria dichiarazione sottoscritta di qualunque effetto – dal fatto di non aver letto il contratto che sottoscrive, perché in tal caso verrebbe minata la certezza di ogni rapporto giuridico.
Quanto alle informazioni fornite dall'addetta della banca, è stato sopra evidenziato che non si fosse trattato di dati fuorvianti ma di serie storiche che potevano, al limite, avere efficacia predittiva limitata, quindi erano tutt'altro che decisive.
pagina 10 di 20 In definitiva, le azioni della BPB erano certamente da considerarsi titoli illiquidi ma sul punto, come più in generale sulle caratteristiche dell'investimento, la banca aveva fornito all'investitore un'informazione esauriente, che non necessitava di un bagaglio tecnico di grande spessore per comprenderne la natura.
Ne deriva che anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento.
*****
5.
Un altro motivo di censura della sentenza gravata riguarda la corretta informativa in materia di conflitto di interessi.
Com'è noto la disciplina prevista in tema di conflitto di interessi non inibisce l'intermediario dalla possibilità di concludere operazioni in conflitto di interessi con la propria clientela, salva l'adozione di “ogni misura idonea ad identificare e prevenire o
gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere” (art. 21 c.1 bis TUF).
In pratica l'intermediario che intende promuovere la conclusione di un'operazione in conflitto di interessi deve preliminarmente informare il cliente e, solo dopo averne ottenuto il consenso, dar seguito all'operazione, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi.
Nel caso in esame, risulta incontestato il fatto che CRO fosse entrata a far parte del gruppo AN Popolare di Bari e che il pacchetto di controllo del capitale sia stato poi rivenduto nel 2022, quindi al momento in cui CRO aveva venduto al Persona_1
azioni BPB l'intermediaria CRO era in posizione di conflitto di interessi.
Peraltro l'informativa in ordine al conflitto di interessi è stata ripetutamente fornita da
CRO, risultando tale conflitto sia nel prospetto informativo relativo agli investimenti che nelle note informative relative alle singole operazioni di investimento;
inoltre, in occasione degli investimenti in discorso, l'investitore aveva sottoscritto le schede di pagina 11 di 20 adesione con le quali si era dichiarato a conoscenza che gli ordini si riferivano ad un'operazione nella quale l'intermediaria aveva un interesse in conflitto e che,
nonostante ciò, autorizzava l'esecuzione dell'operazione stessa.
In buona sostanza l'asimmetria informativa era stata colmata e l'operazione è stata dunque effettuata regolarmente (in termini cfr. Cass. Civ. n.20251/2021), dato che il cliente era stato informato e che -pur essendo consapevole dell'esistenza del conflitto di interessi- aveva prestato il consenso all'operazione.
Da quanto esposto deriva che non può ravvisarsi alcuna responsabilità dell'intermediario
CRO per omissione informativa in punto di conflitto di interessi, come affermato anche dal primo giudice (pag.8 della sentenza gravata) con rilievi cui questa Corte aderisce.
*****
6.
Tanto premesso in ordine alle informazioni fornite dall'intermediario ed all'lliquidità
delle azioni BPB, la questione che deve essere ritenuta dirimente è se il nel Parte_1
momento in cui aveva sottoscritto gli ordini d'acquisto delle azioni in discorso, fosse in grado o meno – in base alle sue competenze – di comprendere la natura dell'investimento effettuato, fosse cioè consapevole dei rischi che si assumeva con l'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati e, soprattutto, se le operazioni de
quibus potessero considerarsi adeguate al suo profilo.
Orbene, all'esito della compilazione del questionario a era stato Persona_1
attribuito un profilo di rischio “medio”, che si accompagnava ad una esperienza finanziaria similare, che traeva origine da precedenti investimenti in azioni.
In effetti le risposte fornite dal cliente davano atto di passati investimenti in azioni e di competenze in ambito finanziario acquisite in base ai propri studi, interessi o pagina 12 di 20 professione, sicché il sembrava aver familiarità con gli investimenti finanziari Parte_1
e con le varie tipologie di strumenti, come attestato dal questionario di profilatura.
Invero proprio tale questionario, in base al quale la banca aveva attribuito al un Parte_1
“profilo di rischio ed esperienza finanziaria media”, recava anche l'indicazione di cliente che “predilige le opportunità di crescita offerte sia da strumenti di natura
obbligazionaria sia, in misura minore, da quelli più rischiosi” (cfr. pag.5), quindi proprio le informazioni acquisite con la compilazione del questionario di profilatura avrebbero dovuto imporre una valutazione finale di non adeguatezza di un investimento in azioni BPB di quella entità (beninteso, in rapporto al profilo di rischio, alle disponibilità finanziarie ed al monte complessivo degli investimenti del . Parte_1
Infatti, premesso che le risposte al questionario presentavano anche delle incongruenze
(il cliente aveva dichiarato di non conoscere i “derivati”, domanda 14, ma in precedenza aveva dichiarato di conoscere strumenti come warrant, covered warrant o certificates,
domanda n.13, che in sostanza hanno natura di derivati, visto che derivano il proprio valore da altro asset o sottostante), non è superfluo rilevare che la media degli investimenti in strumenti finanziari del negli ultimi 12 mesi si collocava tra Parte_1
€.5.000,00 ed €.10.000,00 (domanda 17) e che le operazioni effettuate a trimestre erano addirittura, in media, meno di una (domanda 18).
Ove occorrer possa è da notare che all'epoca dei fatti era in vigore la comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla il 2.3.2009 CP_2
con l'obiettivo di fornire una protezione rafforzata agli investitori retail.
In base al punto 3.4 della citata comunicazione l'intermediario deve “dotarsi di
procedure che consentano agli addetti alla relazione con la clientela l'effettiva
valutazione della adeguatezza del prodotto illiquido in relazione ai bisogni del cliente”
pagina 13 di 20 e, sulla scorta del punto 3.6, “la valutazione di adeguatezza deve essere condotta con
particolare cura”; l'intermediario ha inoltre l'obbligo di valutare l'adeguatezza con riguardo alla situazione finanziaria del cliente ed ai suoi obiettivi di investimento.
In definitiva, emergeva al di là di ogni ragionevole dubbio che non Persona_1
potesse che essere un piccolo investitore, con disponibilità finanziarie limitate (traendo la sua fonte di reddito solo da lavoro/pensione; domanda n.6), onde l'investimento di
€.29.928,80 in azioni BPB, sommate all'investimento in obbligazioni subordinate sempre emesse da BPB, per un importo di €.20.064,00, nel breve lasso di sei mesi,
costituiva un investimento completamente inadeguato rispetto al suo profilo di rischio ma, soprattutto, esorbitante rispetto al suo portafoglio ed alla sua storia di investitore.
In ogni caso, osserva questa Corte che il primo giudice ha dichiarato che la banca risulta
“aver violato l'art. 21 TUF e la normativa regolamentare di riferimento, per non aver
palesato a l'inadeguatezza delle operazioni di investimento proposte Persona_1
rispetto al suo profilo di rischio” (pag.13) e la violazione affermata dal primo giudice non è stata impugnata da CRO con appello incidentale condizionato.
Inoltre CRO non ha riproposto alcuna eccezione, ex art. 346 cpc, in relazione a tale punto (cfr. pagg.50-53 della comparsa di risposta), sicché l'affermato inadempimento dell'intermediario in relazione agli investimenti di sui titoli azionari Persona_1
BPB deve ritenersi “coperto” dal giudicato.
*****
7.
Posta l'esistenza di inadempimenti da parte dell'intermediario, con riferimento alla violazione dei doveri informativi in relazione all'inadeguatezza degli investimenti,
occorre esaminare se tali inadempimenti dovessero ritenersi “gravi”, cioè tali da pagina 14 di 20 giustificare la risoluzione dei contratti, oppure di scarsa importanza (art.1455 cod.
civile), come ritenuto dal primo giudice.
Sostiene il Tribunale di Terni (pag.13) che l'allegazione della (oggettiva) gravità
dell'inadempimento risulterebbe “sconfessata dalle risultanze documentali in atti, da
cui emerge che l'attore, già prima di sottoscrivere il contratto quadro con la CRO in
data 8.10.2014, aveva effettuato investimenti in strumenti finanziari a rischio alto
(azioni ENEL) e in prodotti qualificati a rischio medio (azioni UB AN)”.
Inoltre “la condotta successiva” del che pur avvedendosi della perdita di Parte_1
valore della azioni BPB non aveva impartito l'ordine di vendita dei titoli, dimostrerebbe che “l'inadempimento della convenuta, per quanto oggettivamente rilevante” non fosse
“soggettivamente idoneo ad alterare il sinallagma contrattuale” (ibidem, pag.13).
Ad avviso di questa Corte nessuno dei due argomenti coglie nel segno.
Gli strumenti finanziari detenuti dal nel 2014 (peraltro in modeste quantità, si Parte_1
consideri che le azioni NE nel portafoglio del erano n.1520), erano tutto Parte_1
tranne che strumenti assai rischiosi o altamente speculativi, trattandosi di azioni NE
(vale a dire di una società partecipata dallo Stato e quotata in borsa) e di obbligazioni di
UB AN (cioè obbligazioni non subordinate, con rendimento certo e grande liquidità).
In buona sostanza se si ritiene che le azioni NE fossero “strumenti finanziari a rischio
alto” (cfr. pag.13 della sentenza gravata) le azioni BPB dovrebbero essere considerate rischiosissime, avuto riguardo al fatto che erano negoziate solo in un sistema interno.
Né è a dire che la successiva condotta dell'investitore possa riflettersi sul comportamento pregresso, trasformando un inadempimento grave in un inadempimento di scarsa importanza, perché i motivi per cui il aveva deciso di conservare le Parte_1
azioni BPB, nonostante stessero perdendo valore, possono essere i più disparati (come,
ad esempio, l'atteggiamento tipico del “cassettista” che tiene la posizione confidando in pagina 15 di 20 una ripresa del titolo) e comunque non incidono sugli inadempimenti rilevati, che hanno preceduto gli acquisti di azioni e li hanno determinati.
Osserva d'altronde questo Collegio che secondo costante e consolidata giurisprudenza,
da cui non si ha motivo per discostarsi, l'importanza dell'inadempimento va valutata in rapporto all'interesse della parte non inadempiente (Cass. Ord. n.4022/2018) e nella fattispecie è indubbio che il avesse interesse in concreto ad investire su Parte_1
strumenti finanziari adeguati al proprio profilo di piccolo investitore.
In buona sostanza la valutazione della situazione di fatto, complessivamente considerata,
induce a ritenere che l'acquisto di azioni BPB per un ammontare di €.29.928,80 fosse completamente eccentrico rispetto alla personale propensione al rischio ed agli obiettivi di investimento del che, se adeguatamente informato dagli addetti della banca, Parte_1
non avrebbe effettuato le due operazioni di cui trattasi.
Infatti è di solare evidenza che il cliente non aveva avuto informazioni sulla reale natura delle azioni della BPB e sul rischio concreto che si era assunto acquisendo titoli non quotati su mercati regolamentati, rischio sottovalutato anche in considerazione della sua scarsa esperienza in strumenti finanziari.
Del resto si consideri che la valutazione oggettiva della indiscutibile gravità
dell'inadempimento (ricavabile dal fatto che gli obblighi di informazione attiva non possono considerarsi un'obbligazione accessoria;
Cass. n.16861 del 7.7.2017) si deve contemperare col criterio cd. soggettivo, in base al quale occorre dare rilievo all'interesse che il contraente non inadempiente intende realizzare con gli investimenti finanziari.
Quindi, intendendo valorizzare la natura e la concreta finalità del rapporto intrattenuto dal cliente con CRO, è d'uopo il rilievo che il fosse un piccolo risparmiatore ed Parte_1
è lecito presumere che non intendesse avventurarsi in titoli non quotati su mercati non pagina 16 di 20 regolamentati;
inoltre non aveva grande propensione al rischio ed esperienza in strumenti finanziari, sicché l'inadeguatezza dell'investimento rispetto al suo profilo di rischio incideva molto di più nei suoi confronti, rispetto ad un investitore smaliziato.
Pertanto questa Corte non ha alcun dubbio in ordine al fatto che i riscontrati inadempimenti dovessero ritenersi “gravi” e che fossero tali da giustificare la risoluzione dei due contratti in discorso, poiché secondo la regola del più probabile che non, se il avesse avuto contezza dei rischi collegati all'acquisto di titoli della BPB Parte_1
avrebbe impiegato altrimenti i soldi da investire.
In definitiva, l'acclarato inadempimento della banca era grave e gli acquisti di cui si discute erano in diretta connessione causale con il detto inadempimento, quindi la domanda di risoluzione merita di essere accolta.
Logica conseguenza della risoluzione degli ordini di acquisto in oggetto è che,
risolvendosi i due contratti di acquisto di azioni BPB, l'intermediaria debba essere condannata alla restituzione della somma investita, previa detrazione dei dividendi riscossi dal nel corso del rapporto. Parte_1
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8.
Sostiene l'appellata che, in ogni caso, si dovrebbe applicare al caso di specie il disposto dell'art. 1227 cod. civile (nel senso dell'idoneità del “grave concorso colposo” di nella causazione del danno lamentato;
cfr. pag.53 della comparsa di Persona_1
risposta) al fine di ridurre il quantum dovuto a titolo risarcitorio.
In ordine all'art.1227 cod. civile CRO ha evidenziato la “negligenza” del cliente nell'aver reso “dichiarazioni affidanti al momento della sottoscrizione della relativa
documentazione informativa e al momento della profilatura, senza le dovute cautele,
ingenerando un più che legittimo affidamento della banca”.
pagina 17 di 20 Al riguardo osserva però questo Collegio che laddove il ha dichiarato di aver Parte_1
preso visione dei rischi è stato escluso addirittura l'inadempimento da parte dell'intermediario (e non solo il nesso causale), prescindendosi dalla reale presa di cognizione delle caratteristiche delle operazioni finanziarie ordinate, in base al cosiddetto principio di autoresponsabilità.
Aggiungasi che le due operazioni di acquisto di azioni BPB sono state dichiarate risolte non in base a false informazioni riferite dal cliente ma proprio in base alla profilatura dell'investitore effettuata dalla banca.
Quanto al fatto che il non abbia provato a rivendere le azioni BPB è doveroso Parte_1
rilevare che il mercato interno delle azioni BPB era bloccato fin dal secondo semestre del 2015, quindi anche ponendo in vendita le azioni della BPB non sarebbe riuscito ad elidere il danno, neppure in minima parte.
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9.
Rimane in ultimo da esaminare la domanda di risarcimento del danno derivante dagli adempimenti dell'intermediaria, domanda ribadita in sede di conclusioni da parte appellante (pag.53).
Com'è noto l'azione di risoluzione fa salvo il risarcimento del danno (art. 1453 c.I° cod.
civile), ma nel caso in esame – com'è ovvio – nessun pregiudizio può essere individuato nel guadagno che la parte non inadempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto (come previsto da Cass. n.1956/2007).
Viceversa, si potrebbe ipotizzare un danno consistente nel vantaggio patrimoniale che il cliente avrebbe potuto conseguire allocando altrimenti le proprie risorse finanziarie (se non fosse stato coinvolto nella stipula dei contratti risolti), ma di tale danno non è stata offerta alcuna prova, nemmeno presuntiva, quindi la relativa domanda va respinta.
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Da quanto argomentato deriva che l'appello va accolto nei termini sopra descritti.
Sussistono giusti motivi, dati dalle continue oscillazioni giurisprudenziali in subiecta
materia e dalla parziale soccombenza reciproca, per compensare 1/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che per i restanti 2/3 vanno posti a carico della CRO per il principio della prevalente soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in persona del suo procuratore speciale, ed avverso la Controparte_1
sentenza n.831/22 emessa dal Tribunale di Terni l'8.11.2022, contrariis reiectis, così
provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: - dichiara risolti gli ordini di acquisto di azioni BPB effettuate da il 30.12.2014 ed il Persona_1
18.6.2015; - condanna la alla restituzione a favore Controparte_1
degli appellanti della somma di €.29.928,80 oltre agli interessi legali dalle singole transazioni risolte al saldo e previa detrazione dei dividendi riscossi dall'investitore nel corso del rapporto;
- dispone che gli appellanti restituiscano le azioni della BPB oggetto di lite;
- Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3;
- Condanna la al rimborso dei restanti 2/3 delle spese Controparte_1
di lite sostenute dagli odierni appellanti che, nel totale (100%), liquida in €.6.738,00 per compensi quanto al primo grado di giudizio, €.777,00 per anticipazioni ed €.7.500,00
pagina 19 di 20 per compensi quanto al secondo grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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