CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1112/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
LI SE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7449/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240024994506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e della Regione Calabria, Ricorrente_1
ha impugnato la cartella n. 03420240024994506000 notificata il 16.10.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 451,25 a titolo di tassa automobilistica (anno 2021), deducendo, da un lato,
l'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto;
dall'altro, l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto il veicolo a cui si riferisce la pretesa creditoria sarebbe stato sottoposto a sequestro amministrativo, in data
22.4.2017, dai carabinieri della Compagnia di Rogliano.
In data 13.1.2025 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso.
In data 12.2.2025 la Regione Calabria si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 24.1.2026 il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima doglianza, si evidenzia che la cartella di pagamento impugnata costituisce il primo atto attraverso il quale l'Ufficio ha esercitato la pretesa creditoria e che tale modus operandi trova la sua copertura normativa nelle disposizioni contenute nella legge della Regione Calabria n. 56/2023, secondo cui è possibile accorpare la contestazione del debito in seno alla cartella esattoriale purché quest'ultima venga notificata entro il termine del terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il debito (e cioè, nel caso di specie, entro il 31/12/2024).
Parimenti infondata è la seconda censura.
Ritiene questo giudice che non sia risolutiva, ai fini che qui interessano, la circostanza che l'autovettura del ricorrente, nel mese di aprile 2017, è stata sequestrata in via amministrativa dai carabinieri della Compagnia di Rogliano. Al riguardo, infatti, si evidenzia, da un lato, che la pretesa creditoria azionata dall'agente della riscossione si riferisce all'anno 2021 e non all'anno 2017; dall'altro, che risulta poco credibile l'assunto secondo cui il veicolo sarebbe rimasto nella disponibilità del custode per circa quattro anni senza che l'interessato lo abbia mai ricvendicato.
A ciò si aggiunga che la perdita di possesso del veicolo in discorso, laddove fosse divenuta definitiva, sarebbe stata certamente annotata al PRA.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il ricorso va rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite (Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria).
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
LI SE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7449/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240024994506000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e della Regione Calabria, Ricorrente_1
ha impugnato la cartella n. 03420240024994506000 notificata il 16.10.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 451,25 a titolo di tassa automobilistica (anno 2021), deducendo, da un lato,
l'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto;
dall'altro, l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto il veicolo a cui si riferisce la pretesa creditoria sarebbe stato sottoposto a sequestro amministrativo, in data
22.4.2017, dai carabinieri della Compagnia di Rogliano.
In data 13.1.2025 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso.
In data 12.2.2025 la Regione Calabria si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 24.1.2026 il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima doglianza, si evidenzia che la cartella di pagamento impugnata costituisce il primo atto attraverso il quale l'Ufficio ha esercitato la pretesa creditoria e che tale modus operandi trova la sua copertura normativa nelle disposizioni contenute nella legge della Regione Calabria n. 56/2023, secondo cui è possibile accorpare la contestazione del debito in seno alla cartella esattoriale purché quest'ultima venga notificata entro il termine del terzo anno successivo a quello a cui si riferisce il debito (e cioè, nel caso di specie, entro il 31/12/2024).
Parimenti infondata è la seconda censura.
Ritiene questo giudice che non sia risolutiva, ai fini che qui interessano, la circostanza che l'autovettura del ricorrente, nel mese di aprile 2017, è stata sequestrata in via amministrativa dai carabinieri della Compagnia di Rogliano. Al riguardo, infatti, si evidenzia, da un lato, che la pretesa creditoria azionata dall'agente della riscossione si riferisce all'anno 2021 e non all'anno 2017; dall'altro, che risulta poco credibile l'assunto secondo cui il veicolo sarebbe rimasto nella disponibilità del custode per circa quattro anni senza che l'interessato lo abbia mai ricvendicato.
A ciò si aggiunga che la perdita di possesso del veicolo in discorso, laddove fosse divenuta definitiva, sarebbe stata certamente annotata al PRA.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il ricorso va rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite (Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria).