Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1112
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atto impositivo presupposto

    La cartella di pagamento impugnata costituisce il primo atto con cui l'Ufficio ha esercitato la pretesa creditoria e tale modalità è legittima se la cartella è notificata entro il termine previsto dalla legge regionale.

  • Rigettato
    Infondatezza pretesa creditoria per sequestro amministrativo del veicolo

    La pretesa creditoria si riferisce ad un anno diverso da quello del sequestro. Inoltre, si ritiene poco credibile che il veicolo sia rimasto nella disponibilità del custode per anni senza essere rivendicato e che la perdita di possesso non sia stata annotata al PRA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1112
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo