Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00916/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02968/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2968 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto l’archiviazione della domanda di trasferimento temporaneo ex art. 33, co. 5 legge 05/02/1992 n. 104, presentata da -OMISSIS- in data 07/10/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa LA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Il ricorrente è Vigile del Fuoco addetto al Comando di -OMISSIS-.
Nel maggio 2023 ha presentato una prima domanda di trasferimento temporaneo ex art. 33 L n. 104/92 dal Comando di -OMISSIS- al Comando di -OMISSIS-, per assistere la nonna materna.
La domanda è stata respinta in data 9/01/2025 e il diniego impugnato; con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata accolta ai fini di un riesame; l’amministrazione ha riformulato un diniego, nuovamente impugnato, sul quale è stata questa volta pronunciata l’ordinanza n. -OMISSIS-, sfavorevole al ricorrente.
In data 7/10/2025 il ricorrente ha presentato una nuova domanda di trasferimento temporaneo ex art. 33 comma 5 legge n. 104/1992 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-. Tale seconda istanza è stata archiviata sull’assunto che era ancora pendente il contenzioso relativo al secondo diniego e nulla era nelle more mutato.
Lamenta parte ricorrente: la violazione dell’art. 2 della Costituzione, dell’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 33 commi 3 e 5 della l. n. 104/1992, dell’art. 3 della l. n. 241/90; l’eccesso di potere per travisamento del fatto, sviamento di potere, illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il precedente diniego impugnato aveva motivato, tra l’altro, evidenziando come il Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- presentasse una carenza di organico, per la qualifica del ricorrente, pari a 70 unità, pari al 14,49% dell’organico, per altro in un territorio caratterizzato da specifici fattori di rischio. Per quanto concerne le esigenze di assistenza familiare, veniva osservato che la persona che si intendeva assistere aveva, nel territorio di residenza, numerosi altri congiunti. Con l’ultimo diniego l’amministrazione, sostanzialmente e come dedotto, si limitava ad osservare come nulla fosse mutato rispetto al quadro pregresso.
Evidenzia per contro il ricorrente come l’ultima domanda presentata si giustifica in ragione di una mutata situazione in fatto; per quanto riguarda la nonna, il medico di medicina generale ha evidenziato un aggravamento della patologia da cui la nonna è affetta, accompagnato dalla circostanza per la quale proprio con il ricorrente la paziente mostra comportamenti particolarmente collaboranti; anche la complessiva situazione familiare del ricorrente si è medio tempore aggravata, avendo la competente commissione INPS riconosciuto, in capo al ricorrente, una situazione di handicap grave che assorbe le attenzioni della madre.
Anche la carenza di organico stigmatizzata con il provvedimento impugnato si è nelle more modificata in quanto, per il combinato effetto dei trasferimenti in ingresso e in uscita, la scopertura di organico all’ottobre 2025 era pari all’11,35% e non al 14,49%, evidenziato al momento della prima impugnazione.
Ne deriverebbe una motivazione inadeguata in relazione alla nuova situazione verificatasi.
Ha quindi chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza di misure cautelari collegiali è stata accolta al fine di un riesame.
Fissata udienza di discussione al 15/04/2026, le parti hanno chiesto la definizione del giudizio.
TT
Con il provvedimento qui impugnato è stato reiterato nei confronti del ricorrente un diniego di trasferimento ai sensi dell’art. 33 della l. n. 104/92 sulla scorta delle seguenti due argomentazioni:
alla data di presentazione dell’istanza qui sub iudice (presentata il 7/10/2025), il ricorrente aveva ancora pendente un contenzioso relativo a due precedenti dinieghi (il contenzioso si è chiuso con declaratoria di improcedibilità del dicembre 2025);
si assume poi che nulla sarebbe mutato rispetto al precedente procedimento, di fatto ribadendo il diniego sulla scorta della pregressa motivazione.
La motivazione, così formulata, e come già evidenziato in sede cautelare e censurato con il ricorso introduttivo, è illegittima in quanto:
la pendenza di un contenzioso non inibisce all’interessato la possibilità di presentare ulteriori istanze, soprattutto se, come dedotto nel caso di specie, le condizioni di fatto (da valutarsi al momento di presentazione dell’istanza stessa) sono mutate nel tempo;
non trova riscontro l’affermazione secondo cui nulla sarebbe cambiato, posto che il ricorrente evidenzia in ricorso che, per contro, sono mutate sia la sua condizione familiare (con aggravamento dei bisogni assistenziali) sia, e in particolare, la situazione dell’ufficio di attuale appartenenza (con riduzione delle scoperture d’organico).
Il mutamento della situazione di fatto, puntualmente dedotto in ricorso, non viene menzionato nel provvedimento né contestato dall’amministrazione.
In tale contesto, fermo che certamente l’amministrazione gode in materia di un potere discrezionale ed ha la facoltà di bilanciare le contrapposte esigenze personali ed organizzative debitamente motivando sulle regioni per le quali, in tesi, ritiene ancora prevalenti le ragioni dell’amministrazione, resta evidente come tale bilanciamento di interessi debba avvenire in concreto e risulti mancante nel caso di specie, nel quale si assume una invarianza delle condizioni di fatto che non trova riscontro in atti.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento con annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese, anche considerando che l’amministrazione ha ignorato un invito del Tribunale a rivalutare la posizione della ricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA TO, Presidente FF, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.