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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/11/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2007 2021 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. M. DI Parte_1
PIETRO) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. GALEANO) e contro CP_1 CP_2
(rappr. e dif. dall'avv. V. SANZONE), avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro;
osserva
propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
29720219000626055000, notificatagli in data 01° ottobre 2021, sulla scorta di una cartella di pagamento (distinta dal numero 29720080000951503000) e di due avvisi di addebito (rispettivamente distinti dai numeri 59720112000267758000 59720112000369755000), riguardanti tutti presunti crediti per contributi previdenziali. A sostegno dell'opposizione, rileva che i suddetti atti presupposti non gli sono mai stati notificati, che l'iscrizione a ruolo è avvenuta tardivamente, che le pretese contributive in tema sono prescritte e che l'atto opposto è carente sotto il profilo motivazionale. L' e chiedono disattendersi l'opposizione in quanto infondata. CP_1 CP_2
Nel prosieguo del giudizio, l'agente della riscossione ha dato atto dello sgravio disposto in ordine a taluni dei ruoli di cui trattasi. Premessa la cessazione della materia del contendere con riferimento a questi ultimi ruoli, le residue pretese contributive sono prescritte. Quanto alla cartella di pagamento sopra descritta, si osserva la stessa è stata notificata in data 19 luglio 2008 e che il termine prescrizionale da tale data decorrente è stata interrotto soltanto dalla notifica di apposita comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (in data 2 ottobre 2011) e poi dalla notifica di un atto di intimazione (in data 11 ottobre 2011); non ha invece fornito CP_2 prova documentale della notifica del dedotto preavviso di fermo amministrativo, asseritamente avvenuta in data 10 settembre 2015. Analoghe considerazioni valgono per i due avvisi di addebito, entrambi notificati in data 7 ottobre 2011, non avendo dimostrato di avere CP_2 interrotto il termine quinquennale di prescrizione con atti antecedenti all'impugnata intimazione di pagamento. A conclusioni diverse non sembra possibile pervenire muovendo dal rilievo che la prescrizione sarebbe stata interrotta dai pagamenti parziali operati dal in attuazione di apposito piano di rateazione, atteso che tali pagamenti Pt_1 risalgono al marzo 2019 e risultano per ciò stesso intervenuti dopo il perfezionamento di detta prescrizione. Alcuna rilevanza assume a fortiori la sospensione dei termini determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID, trattandosi di sospensione anch'essa decorrente da una data successiva a quella di maturazione del termine prescrizionale. Stante il parziale sgravio dei carichi in argomento, stimasi corretto porre a carico di (cui è addebitabile il vano decorso del tempo) la metà delle CP_2 spese processuali, con compensazione della residua parte di tali spese nonché delle spese relative alla partecipazione dell' al presente giudizio. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese contributive oggetto di sgravio;
dichiara prescritte le ulteriori pretese contributive;
condanna a rifondere al procuratore Controparte_3 antistatario del ricorrente la metà delle spese processuali (metà pari ad € 2.100,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali), compensando tra le parti la residua metà di tali spese nonché delle spese relative alla partecipazione dell' al presente giudizio. CP_1
Ragusa, 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2007 2021 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. M. DI Parte_1
PIETRO) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. GALEANO) e contro CP_1 CP_2
(rappr. e dif. dall'avv. V. SANZONE), avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro;
osserva
propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
29720219000626055000, notificatagli in data 01° ottobre 2021, sulla scorta di una cartella di pagamento (distinta dal numero 29720080000951503000) e di due avvisi di addebito (rispettivamente distinti dai numeri 59720112000267758000 59720112000369755000), riguardanti tutti presunti crediti per contributi previdenziali. A sostegno dell'opposizione, rileva che i suddetti atti presupposti non gli sono mai stati notificati, che l'iscrizione a ruolo è avvenuta tardivamente, che le pretese contributive in tema sono prescritte e che l'atto opposto è carente sotto il profilo motivazionale. L' e chiedono disattendersi l'opposizione in quanto infondata. CP_1 CP_2
Nel prosieguo del giudizio, l'agente della riscossione ha dato atto dello sgravio disposto in ordine a taluni dei ruoli di cui trattasi. Premessa la cessazione della materia del contendere con riferimento a questi ultimi ruoli, le residue pretese contributive sono prescritte. Quanto alla cartella di pagamento sopra descritta, si osserva la stessa è stata notificata in data 19 luglio 2008 e che il termine prescrizionale da tale data decorrente è stata interrotto soltanto dalla notifica di apposita comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (in data 2 ottobre 2011) e poi dalla notifica di un atto di intimazione (in data 11 ottobre 2011); non ha invece fornito CP_2 prova documentale della notifica del dedotto preavviso di fermo amministrativo, asseritamente avvenuta in data 10 settembre 2015. Analoghe considerazioni valgono per i due avvisi di addebito, entrambi notificati in data 7 ottobre 2011, non avendo dimostrato di avere CP_2 interrotto il termine quinquennale di prescrizione con atti antecedenti all'impugnata intimazione di pagamento. A conclusioni diverse non sembra possibile pervenire muovendo dal rilievo che la prescrizione sarebbe stata interrotta dai pagamenti parziali operati dal in attuazione di apposito piano di rateazione, atteso che tali pagamenti Pt_1 risalgono al marzo 2019 e risultano per ciò stesso intervenuti dopo il perfezionamento di detta prescrizione. Alcuna rilevanza assume a fortiori la sospensione dei termini determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID, trattandosi di sospensione anch'essa decorrente da una data successiva a quella di maturazione del termine prescrizionale. Stante il parziale sgravio dei carichi in argomento, stimasi corretto porre a carico di (cui è addebitabile il vano decorso del tempo) la metà delle CP_2 spese processuali, con compensazione della residua parte di tali spese nonché delle spese relative alla partecipazione dell' al presente giudizio. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese contributive oggetto di sgravio;
dichiara prescritte le ulteriori pretese contributive;
condanna a rifondere al procuratore Controparte_3 antistatario del ricorrente la metà delle spese processuali (metà pari ad € 2.100,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali), compensando tra le parti la residua metà di tali spese nonché delle spese relative alla partecipazione dell' al presente giudizio. CP_1
Ragusa, 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)