Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 218/2024 RG
Promosso da:
in persona dell'Amministratore ONtroparte_1
Delegato Ing. rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Melley ed ONtroparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo;
- parte attrice - contro
rappresentata e difesa dagli Avv. ONtroparte_3
Alessandro Cardosi e Paolo Kurecska ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
- parte convenuta -
oggetto: Opposizione ad avvisi di accertamento
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come da atto di citazione in opposizione
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione dell'esecutorietà degli accertamenti di cui è causa, annullare e/o comunque dichiarare nulli e/o
1
ON vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per la parte opposta, come da comparsa di costituzione e risposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice Monocratico designato, RIGETTARE
l'opposizione proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
CONFERMARE la legittimità, la ritualità e la fondatezza delle pretese esercitate per mezzo degli avvisi di accertamento CUP notificati ed ex adverso opposti ed infine CONDANNARE
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla ONtroparte_1 refusione a favore della odierna conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, di contributo previdenziale 4% C.P.A. e di I.V.A. 22% in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ON atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2024, ONtroparte_1
proponeva opposizione avverso gli accertamenti esecutivi n. 15307968
[...]
del 2021, n. 15307969 del 2022 e n. 15308028 del 2023, relativi al pagamento del Canone
Unico Annuale per l'occupazione del soprassuolo di alcune strade comunali site nel Part Comune di Massarosa, in provincia di Lucca, sovrastate dai viadotti dell'autostrada di cui è concessionaria, per l'importo di complessivi € 28.274,00. CP_1
Parte attrice ha, quindi, eccepito la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per riscuotere il canone nonché la configurabilità dell'esenzione di cui all'art. 1 comma 833 della legge n. 160/2019. Nello specifico, ha sostenuto che:
- le strade in relazione alle quali lo stesso è stato richiesto si troverebbero tutte al di fuori del centro abitato, così esulando dall'ambito applicativo dell'art. 33 Regolamento
Comunale, potendo il medesimo essere riscosso unicamente in relazione alle occupazioni delle aree e del suolo pubblico che sia posto all'interno di un centro abitato;
- l'occupazione delle strade in oggetto non comporterebbe alcuna effettiva sottrazione dello spazio pubblico alla collettività, requisito richiesto ai fini della riscossione del CUA ai sensi dell'art. 1 comma 816 L. 160/2019; tale sottrazione in ogni caso non sarebbe stata ON provata da;
- dal punto di vista soggettivo, non sussisterebbero i presupposti di cui all'art. 51 c. 1
2 Regolamento Comunale, dal momento che non potrebbe essere qualificata né come CP_1
titolare della concessione o autorizzazione cui si riferisce la norma (ma di concessione
“radicalmente diversa da quella prevista dal Regolamento Comunale” essendo diversi sia il soggetto concedente, che è lo Stato e non il Comune, sia la fonte del provvedimento che
è la legge statale e non un mero atto amministrativo) né come occupante di fatto, dovendo piuttosto essere qualificata quale occupante “di diritto”;
- in ogni caso, a prescindere dalle considerazioni sopra svolte, l'applicazione del canone in relazione ai cavalcavia autostradali dovrebbe essere esclusa ai sensi dell'art. 1 comma 833 lett. a) Legge di Stabilità 2020, che esenta dal relativo pagamento “le occupazioni effettuate dallo Stato”, considerato che nel caso di specie si limiterebbe CP_1
a gestire l'autostrada, che rimarrebbe tuttavia un bene demaniale, dovendo ritenersi che nel caso dei cavalcavia l'occupazione dello spazio pubblico sarebbe effettuata non dalla società concessionaria ma da parte dello stesso Stato.
ON Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, contestando tutto quanto dedotto da parte attrice. Nello specifico, deduceva che:
- non vi sarebbe distinzione, in base al Regolamento Comunale ed ai sensi dell'art. 1 comma 819 L. n. 160/2019, tra spazi interni o esterni al centro abitato, sottolineando come il canone si applichi alle “occupazioni, anche abusive, realizzate sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico”; al riguardo ha sottolineato come una diversa interpretazione condurrebbe ad esiti iniqui e paradossali;
- l'effettiva sottrazione alla collettività dello spazio pubblico non è circostanza dirimente ai fini dell'applicabilità del canone ma rileva ai soli fini della determinazione dell'importo dello stesso;
- l'occupazione, seppure conseguente alla concessione a deve qualificarsi come CP_1 un'occupazione di fatto, non essendo configurabile un tertium genus di occupazione;
al riguardo, ha contestato il contenuto di un'interpretazione ministeriale, riportata dall'attrice, relativa alla natura di pubblica utilità del servizio autostradale.
Le parti depositavano, poi, nel rispetto dei termini, le memorie integrative ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., all'esito delle quali non veniva richiesta né espletata attività istruttoria.
In tale sede, allegava di essere divenuta proprietaria dei terreni attraversati dalle CP_1
3 strade in questione, per effetto dell'intervenuta espropriazione degli stessi. Al riguardo, ON
deduceva come l'espropriazione dei predetti terreni non avrebbe in alcun modo mutato la natura pubblica delle preesistenti strade pubbliche, del ONtroparte_5
All'udienza del 26 settembre 2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Giudice tratteneva la causa in decisione fissando l'udienza del 10 dicembre 2024 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Venivano, quindi, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
***
L'opposizione formulata da parte attrice è infondata e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente giova precisare che la giurisprudenza di legittimità ha formulato in materia di canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 comma 816 L. 160/2019 una serie di principi, che possono essere ritenuti consolidati. Al riguardo, si precisa che valgono anche i principi enucleati in relazione ai tributi TOSAP e COSAP, ricompreso oggi nel canone unico patrimoniale summenzionato.
E così, “occorre ribadire che la concessione autostradale rappresenta provvedimento applicativo ben diverso dall'autorizzazione comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte per cui il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa” (Cass., sez. 1, 10/6/2021, n. 16395).
Deve dunque evidenziarsi come, da un lato, sussista il presupposto soggettivo citato dall'attrice (nella sua prospettazione al fine di escluderlo), e dall'altro, non risulti applicabile l'esenzione prospettata.
Pertanto, deve essere assoggettata al canone l'occupazione da parte di quale CP_1 concessionaria statale, che ha realizzato e gestisce, in autonomia, nell'ambito della propria attività d'impresa, l'autostrada in ragione del beneficio economico che trae dalla tratta
4 autostradale.
Inoltre, è pacifico che gli spazi occupati appartengano al demanio comunale, a nulla rilevando che siano posti in zona esterna al centro abitato del Comune di Massarosa.
Parte attrice sostiene che l'art. 33 c. 2 Regolamento Comunale esoneri le strade situate al di fuori del centro abitato dalle c.d. aree comunali la cui sola occupazione sarebbe soggetta al pagamento del canone. Invero, l'art. 33 al comma 2 semplicemente precisa che nella definizione di aree comunali rientrano anche i tratti di strade situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti. Nel caso di specie, le vie interessate dall'occupazione (Via di Chiatri, Via della Sassaia e Via della Fontana) sono tutte strade comunali, dunque “aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune” ai sensi dell'art. 33, co. 1 del Regolamento Comunale e come tali assoggettate al canone.
In terzo luogo, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nel ritenere che il canone (già “è dovuto per l'occupazione sia del suolo provinciale CP_6 che del relativi soprasuolo e sottosuolo e l'effettiva sottrazione dell'uso di spazio pubblico non rileva ai fini dell'applicabilità del COSAP, potendo solo rilevare, come tenuto conto dalle autorità provinciali sulla determinazione dell'importo da corrispondere” (ex multis
Cass. Civ. Sez. I, ord. 25.09.2024 n. 25614).
Infine, non rileva nemmeno il fatto che “gli immobili, occorsi per la costruzione delle opere dei tronchi dell'autostrada” ricadenti sui terreni nei quali insistono le strade in questione siano divenuti di proprietà di per effetto dei decreti di esproprio e di CP_1
occupazione a titolo definitivo (cfr. doc. 5 e 6 parte attrice). Tale circostanza, infatti, non determina un mutamento della natura delle medesime strade, che continuano ad essere comunali.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Gli onorari vengono liquidati in Euro 5.810,00 secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (Euro
28.274,00), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita
(Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
5 RIGETTA l'opposizione proposta da e ONtroparte_1
CONDANNA alla refusione in favore di ONtroparte_1 [...]
delle spese processuali del presente procedimento, ONtroparte_7
liquidandole in Euro 5.810,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
La Spezia, 9.01.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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