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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.610 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 610/2022 RG promossa con appello depositato in data 29 luglio 2022
da
rappresentato e difeso in forza del mandato a margine del ricorso ex art. Parte_1
414 c.p.c. dagli avvocati Giancarlo Moro e Alice Vettore, con domicilio digitale Pec:
Email_1 Email_2
-appellante-
Contro
(C.F. ), in persona dell'Institore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., a mezzo del suo difensore e procuratore Avv. Marco Cappelletto giusto mandato allegato alla memoria costituiva in appello, con domicilio digitale PEC
Email_3
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n.15/2022 pubblicata il 01 febbraio 2022 del Tribunale di
Rovigo – sezione lavoro
IN PUNTO: risarcimento danni da malattia professionale: altre ipotesi.
Conclusioni per parte appellante: “accertato quanto in premessa, condannarsi la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1
Piazza della Croce Rossa n. 1 a pagare a favore del ricorrente come sopra rappresentato e difeso, a
titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla patologia professionale da cui è
affetto, la somma di € 8.488,50, o quella diversa, anche maggiore, che risulterà equa e di giustizia,
oltre alle spese mediche pari a € 305,00, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
diagnosi al saldo” ;
Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e distrazione in favore degli scriventi
procuratori in qualità di antistatari.
Conclusioni per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
- Rigettarsi l'appello avverso la sentenza n. 15/2022 pubblicata in data 1.2.2022, resa inter partes
dal Giudice Unico del Lavoro di Rovigo nel giudizio R.G. n. 387/2021, con ogni conseguente
statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite, per entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 luglio 2022, il signor propone appello avverso la Parte_1
sentenza n.15/2022 del Tribunale di Rovigo, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di condanna della datrice di lavoro, , al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali ritenuti dovuti quale conseguenza della patologia contratta (placche pleuriche bilaterali)
per esposizione all'amianto riconducibile all'attività lavorativa espletata dal 16.12.1970
all'1.11.1990, data del pensionamento, quale operaio di armamento addetto alla manutenzione della linea rotabile presso l'impianto “Tronco Lavori 32 Rovigo”.
1. Il Giudice di prime cure, richiamando quanto alla valenza probatoria del fascicolo del procedimento
, da cui risulta accertata l'esposizione ad amianto nel periodo dal 1970 al 1990, i principi CP_2
espressi dalla S.C. (Cass. n. 6264/2011), nonché l'esito delle testimonianze assunte, ha ritenuto che nel caso di specie non fosse stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto in termini di dimostrazione della riconducibilità della patologia denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni, rigettando la domanda, con compensazione delle spese di lite.
2. Propone appello il sig. in virtù di due motivi. Parte_1
2.1 Con il I motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza laddove ritiene non provata l'esposizione del lavoratore alle fibre di amianto, durante il periodo alle dipendenze di CP_3
L'appellante rileva in primis che il Tribunale muove dall'erroneo presupposto che la patologia da cui
è affetto il sig. (placche pleuriche) sia “multifattoriale”, mentre si tratta, viceversa, di Parte_1
malattia cagionata solo dall'esposizione ad amianto. L'appellante evidenzia ancora che il Giudice di prime cure non ha attribuito il giusto valore alla certificazione , costituente prova presuntiva CP_2
dell'avvenuta esposizione, avendo il sig. inalato le fibre di amianto prodotte Parte_1
dall'azionamento dei freni dei treni in transito lavorando in corrispondenza dei binari, circostanza che ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali, ed in particolare nelle deposizioni dei sigg.
e . In atti sarebbe inoltre presente documentazione, di provenienza della stessa Tes_1 Tes_2
convenuta, che attesterebbe in maniera inequivocabile la presenza di amianto, tra l'altro, nei freni dei treni e nelle relative guarnizioni. Infine, il Giudice di prime cure avrebbe disatteso completamente le dichiarazioni testimoniali, allegate alle note conclusive che, sebbene riguardino lavoratori espletanti mansioni diverse dal , confermano la presenza di amianto nei freni dei treni e, di Parte_1 conseguenza, l'esposizione del personale che, pur lavorando all'aperto, veniva investito dalle polveri dovuta all'azionamento dei freni.
A fronte della comprovata esposizione del sig. , a detta dell'appellante, vi sarebbe Parte_1
responsabilità del datore di lavoro sia in termini di violazione del “dovere di sicurezza” ex-art. 2087
c.c., sia in termini di violazione dell'art. 21 DPR 303/56 e dell'art. 4 DPR 547/55, non avendo dimostrato il datore di lavoro l'adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
2.2 Con un II motivo di appello parte appellante censura la sentenza per omessa motivazione per il mancato espletamento della richiesta CTU medico legale, che avrebbe invero dato prova della sussistenza del nesso di causa.
3. Con memoria deposita il 13 novembre 2023, si è costituita , Controparte_1
sottolineando che non risponde al vero che le placche pleuriche possano essere cagionate solo dall'esposizione ad amianto e che comunque non è mai stato esposto durante l'attività Parte_1
lavorativa presso Parimenti irrilevante sarebbe la certificazione , che può avere valenza CP_3 CP_2
come prova presuntiva unitamente alle altre prove acquisite, che viceversa mancano nel giudizio di primo grado. Quanto alla presenza di amianto nei freni dei treni, per cui sarebbe dalle polveri rilasciate dal sistema di frenaggio dei treni che il avrebbe inalato fibre di amianto, l'allegazione Parte_1
sarebbe nuova, introdotta solo nelle note conclusive di I grado e ivi già contestata. In ogni caso, non sussisterebbe prova che i treni fossero dotati di impianto di freni contenente amianto ed effettivamente disperdessero fibre di amianto proprio mentre passavano nelle vicinanze ove operava il sig.
, laddove sussiste la prova contraria, rilevata correttamente dal Giudice di prime cure, che Parte_1
i lavoratori operavano all'aria aperta e a distanza di sicurezza.
In riferimento al II motivo di appello, parte appellata ritiene che la richiesta di CTU sia stata correttamente disattesa, avendo carattere meramente esplorativo.
La causa, discussa in pubblica udienza il 18.9.2025, è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato.
4. Risulta dalla documentazione in atti che il sig. abbia lavorato per vent'anni per le società Parte_1
ferroviarie, poi confluite in RFI spa, operando sempre presso l'impianto “Tronco Lavori 32 Rovigo”,
con mansioni di operaio di armamento addetto alla manutenzione della linea rotabile. Risulta altresì
che nel novembre 2016 si è sottoposto ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato Parte_1
la presenza di placche pleuriche calcifiche bilaterali: veniva compilato il primo certificato di malattia professionale, a seguito del quale l' riconosceva l'esistenza della malattia professionale CP_2
denunciata, stimandone i postumi in misura pari al 5%, e quindi inferiore al minimo indennizzabile.
4.1 Con il primo motivo di appello, parte appellante contesta l'erronea valutazione degli elementi probatori effettuata dal I Giudice, ed innanzitutto lo scarso peso attribuito alla certificazione , CP_2
che viceversa avrebbe dovuto essere valutata quantomeno quale prova presuntiva unitamente alle altre prove acquisite, muovendo dalla constatazione che le placche pleuriche costituiscono sicuro indice di esposizione ad amianto. Pur non condividendo il Collegio l'affermazione del I Giudice,
secondo cui le placche pleuriche hanno natura multifattoriale, dato che le stesse costituiscono indice di esposizione ad amianto, si ritiene in ogni caso non sia stata affatto raggiunta la prova dell'esposizione ad amianto del sig. durante il periodo in cui ha lavorato per Parte_1 CP_3
Cont
In primis: anteriormente all'assunzione presso le società confluite in ha lavorato per Parte_1
diversi anni in edilizia (v. sul punto perizia dott. ), per cui la formazione delle placche Per_1
bilaterali rilevate potrebbe imputarsi alla pregressa attività lavorativa e non è necessariamente riferibile agli anni lavorativi presso la convenuta. D'altro canto, se la certificazione , CP_2
provenendo da una fonte “sicura e qualificata” (v. Cass. n. 678/2023), assume valore quantomeno presuntivo, alla stessa non può essere attribuita efficacia dirimente a fronte – come nel caso di specie
– di indicazioni probatorie di segno esattamente opposto.
Dalle prove testimoniali assunte nel giudizio di I grado risulta assolutamente evidente che , Parte_1
la cui attività consisteva nella manutenzione della linea ferroviaria utilizzando la ghiaia scaricata dai treni merci, lavorasse all'aperto sui binari o vicino agli stessi (v. deposizioni e ). Tes_1 Tes_2 Il teste , collega dell'appellante dal 1973 al 1990, precisa che, quando passava il treno, si Tes_2
spostavano sul binario adiacente, venendo comunque “investiti dalla polvere del binario e da quella sollevata dal treno”. Peraltro, né la ghiaia, né le traversine utilizzate per la manutenzione della linea,
né gli spessori, posti tra le traversine e i binari, risulta fossero composti di materiale contenente amianto. In tal senso sono le deposizioni di , e . Il teste : Tes_1 Tes_3 Tes_2 Tes_1
“Quando arrivavano le traverse, le scaricavamo a mano, erano piene di catramina (…) le traversine sulle quali noi lavoravamo erano di legno, non di cemento amianto (…) gli spessori erano tavolette di plastica che facevano da cuscinetto al passaggio del treno, erano fatti da una gomma sotto il fungo della rotaia, poi c'era uno spessore di base, non mi risulta che ci fosse cemento negli spessori e non so dire se vi fosse amianto”. Il teste “Io non ho mai sentito di traversine in cemento Tes_3
amianto, che del resto avrebbero delle caratteristiche meccaniche inadeguate a reggere il passaggio dei treni. Le traversine sono o in cemento o in legno”. Infine, il teste : “Io ho iniziato a Tes_2
lavorare con le traversine in legno e in cemento, non so dire se queste ultime fossero anche contenenti amianto (…) sugli spessori in legno mettevamo delle tavolette in legno, con un po' di catrame, mentre in quelli di cemento aggiungevamo la suoletta in gomma”. E con specifico riferimento al pietrisco, il teste precisa: “Prima di qualsiasi attività di rinnovamento del binario e risanamento della Tes_3
massicciata vengono sempre effettuate delle indagini sul pietrisco per verificarne il possibile riutilizzo o la necessità di smaltimento virgola, non mi risulta che le analisi abbiano evidenziato la presenza di amianto”.
Le prove testimoniali assunte sono inequivoche, a parere del Collegio, nel senso di escludere che eventuali polveri, presenti ove operava , contenessero fibre di amianto. Parte_1
Parte appellante sottolinea ancora, al fine di dimostrare l'esposizione ad amianto del lavoratore, che dalla stessa documentazione proveniente da Ferrovie dello Stato (doc. 20 allegato al ricorso) emerge che i freni dei treni avessero guarnizioni in amianto, per cui il transito dei treni in corrispondenza dei cantieri avrebbe determinato il rilascio di fibre di amianto. In tal senso risulterebbero anche le deposizioni testimoniali assunte in altro giudizio e prodotte in I grado solo con le note conclusive, Cont che confermerebbero che, nel periodo in cui ha lavorato per i freni dei treni erano Parte_1
costituiti da dischi con componenti di amianto, che si disperdevano nell'aria durante le frenate. La
prospettazione è indubbiamente tardiva, posto che il ricorso introduttivo non viene affatto incentrato sulla presunta inalazione di fibre d'amianto la cui dispersione sarebbe stata causata dallo sfregamento dei freni dei treni. A prescindere dalla tardività dell'allegazione, rilevata da parte appellata, in ogni caso, non è dato veramente comprendere come possa sostenersi con un minimo di certezza che
, che lavorava sempre all'aperto e comunque, per ovvie ragioni, a debita distanza dai treni, Parte_1
fosse investito dal “pulviscolo di amianto” al passaggio del treno, tra l'altro in concentrazione così
elevata da risultare visibile (così parrebbe dalla deposizione del teste citata nell'atto di appello). Tes_4
E' evidente che “la polvere sollevata dal treno”, di cui riferisce il teste , poteva essere Tes_2
propriamente quella del binario su cui stava lavorando , ma certamente non può affermarsi, Parte_1
forse nemmeno come remota possibilità, che si trattasse di una concentrazione di fibre di amianto.
Si deve pertanto concludere, conformemente a quanto deciso dal I Giudice, che le risultanze istruttorie escludono l'esposizione del all'inalazione di fibre di amianto e conseguentemente Parte_1
l'esposizione a rischio e la responsabilità datoriale per la patologia accertata.
4.2 Con il secondo motivo di appello, parte appellante si duole del mancato espletamento della richiesta CTU. Ricordato l'ormai consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze” (v. tra le tante Cass 35002 del 29.11.2022), nell'ipotesi di specie gli elementi probatori già acquisiti sono idonei ad escludere il presupposto dell'esposizione a rischio, per cui la
CTU risulterebbe del tutto superflua.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. n.55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione della complessità della causa, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 3.966,00, oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18/09/2025.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 610/2022 RG promossa con appello depositato in data 29 luglio 2022
da
rappresentato e difeso in forza del mandato a margine del ricorso ex art. Parte_1
414 c.p.c. dagli avvocati Giancarlo Moro e Alice Vettore, con domicilio digitale Pec:
Email_1 Email_2
-appellante-
Contro
(C.F. ), in persona dell'Institore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., a mezzo del suo difensore e procuratore Avv. Marco Cappelletto giusto mandato allegato alla memoria costituiva in appello, con domicilio digitale PEC
Email_3
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n.15/2022 pubblicata il 01 febbraio 2022 del Tribunale di
Rovigo – sezione lavoro
IN PUNTO: risarcimento danni da malattia professionale: altre ipotesi.
Conclusioni per parte appellante: “accertato quanto in premessa, condannarsi la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1
Piazza della Croce Rossa n. 1 a pagare a favore del ricorrente come sopra rappresentato e difeso, a
titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla patologia professionale da cui è
affetto, la somma di € 8.488,50, o quella diversa, anche maggiore, che risulterà equa e di giustizia,
oltre alle spese mediche pari a € 305,00, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
diagnosi al saldo” ;
Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e distrazione in favore degli scriventi
procuratori in qualità di antistatari.
Conclusioni per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
- Rigettarsi l'appello avverso la sentenza n. 15/2022 pubblicata in data 1.2.2022, resa inter partes
dal Giudice Unico del Lavoro di Rovigo nel giudizio R.G. n. 387/2021, con ogni conseguente
statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite, per entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 luglio 2022, il signor propone appello avverso la Parte_1
sentenza n.15/2022 del Tribunale di Rovigo, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di condanna della datrice di lavoro, , al risarcimento dei danni non Controparte_1 patrimoniali ritenuti dovuti quale conseguenza della patologia contratta (placche pleuriche bilaterali)
per esposizione all'amianto riconducibile all'attività lavorativa espletata dal 16.12.1970
all'1.11.1990, data del pensionamento, quale operaio di armamento addetto alla manutenzione della linea rotabile presso l'impianto “Tronco Lavori 32 Rovigo”.
1. Il Giudice di prime cure, richiamando quanto alla valenza probatoria del fascicolo del procedimento
, da cui risulta accertata l'esposizione ad amianto nel periodo dal 1970 al 1990, i principi CP_2
espressi dalla S.C. (Cass. n. 6264/2011), nonché l'esito delle testimonianze assunte, ha ritenuto che nel caso di specie non fosse stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto in termini di dimostrazione della riconducibilità della patologia denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni, rigettando la domanda, con compensazione delle spese di lite.
2. Propone appello il sig. in virtù di due motivi. Parte_1
2.1 Con il I motivo di appello, parte appellante contesta la sentenza laddove ritiene non provata l'esposizione del lavoratore alle fibre di amianto, durante il periodo alle dipendenze di CP_3
L'appellante rileva in primis che il Tribunale muove dall'erroneo presupposto che la patologia da cui
è affetto il sig. (placche pleuriche) sia “multifattoriale”, mentre si tratta, viceversa, di Parte_1
malattia cagionata solo dall'esposizione ad amianto. L'appellante evidenzia ancora che il Giudice di prime cure non ha attribuito il giusto valore alla certificazione , costituente prova presuntiva CP_2
dell'avvenuta esposizione, avendo il sig. inalato le fibre di amianto prodotte Parte_1
dall'azionamento dei freni dei treni in transito lavorando in corrispondenza dei binari, circostanza che ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali, ed in particolare nelle deposizioni dei sigg.
e . In atti sarebbe inoltre presente documentazione, di provenienza della stessa Tes_1 Tes_2
convenuta, che attesterebbe in maniera inequivocabile la presenza di amianto, tra l'altro, nei freni dei treni e nelle relative guarnizioni. Infine, il Giudice di prime cure avrebbe disatteso completamente le dichiarazioni testimoniali, allegate alle note conclusive che, sebbene riguardino lavoratori espletanti mansioni diverse dal , confermano la presenza di amianto nei freni dei treni e, di Parte_1 conseguenza, l'esposizione del personale che, pur lavorando all'aperto, veniva investito dalle polveri dovuta all'azionamento dei freni.
A fronte della comprovata esposizione del sig. , a detta dell'appellante, vi sarebbe Parte_1
responsabilità del datore di lavoro sia in termini di violazione del “dovere di sicurezza” ex-art. 2087
c.c., sia in termini di violazione dell'art. 21 DPR 303/56 e dell'art. 4 DPR 547/55, non avendo dimostrato il datore di lavoro l'adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
2.2 Con un II motivo di appello parte appellante censura la sentenza per omessa motivazione per il mancato espletamento della richiesta CTU medico legale, che avrebbe invero dato prova della sussistenza del nesso di causa.
3. Con memoria deposita il 13 novembre 2023, si è costituita , Controparte_1
sottolineando che non risponde al vero che le placche pleuriche possano essere cagionate solo dall'esposizione ad amianto e che comunque non è mai stato esposto durante l'attività Parte_1
lavorativa presso Parimenti irrilevante sarebbe la certificazione , che può avere valenza CP_3 CP_2
come prova presuntiva unitamente alle altre prove acquisite, che viceversa mancano nel giudizio di primo grado. Quanto alla presenza di amianto nei freni dei treni, per cui sarebbe dalle polveri rilasciate dal sistema di frenaggio dei treni che il avrebbe inalato fibre di amianto, l'allegazione Parte_1
sarebbe nuova, introdotta solo nelle note conclusive di I grado e ivi già contestata. In ogni caso, non sussisterebbe prova che i treni fossero dotati di impianto di freni contenente amianto ed effettivamente disperdessero fibre di amianto proprio mentre passavano nelle vicinanze ove operava il sig.
, laddove sussiste la prova contraria, rilevata correttamente dal Giudice di prime cure, che Parte_1
i lavoratori operavano all'aria aperta e a distanza di sicurezza.
In riferimento al II motivo di appello, parte appellata ritiene che la richiesta di CTU sia stata correttamente disattesa, avendo carattere meramente esplorativo.
La causa, discussa in pubblica udienza il 18.9.2025, è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato.
4. Risulta dalla documentazione in atti che il sig. abbia lavorato per vent'anni per le società Parte_1
ferroviarie, poi confluite in RFI spa, operando sempre presso l'impianto “Tronco Lavori 32 Rovigo”,
con mansioni di operaio di armamento addetto alla manutenzione della linea rotabile. Risulta altresì
che nel novembre 2016 si è sottoposto ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato Parte_1
la presenza di placche pleuriche calcifiche bilaterali: veniva compilato il primo certificato di malattia professionale, a seguito del quale l' riconosceva l'esistenza della malattia professionale CP_2
denunciata, stimandone i postumi in misura pari al 5%, e quindi inferiore al minimo indennizzabile.
4.1 Con il primo motivo di appello, parte appellante contesta l'erronea valutazione degli elementi probatori effettuata dal I Giudice, ed innanzitutto lo scarso peso attribuito alla certificazione , CP_2
che viceversa avrebbe dovuto essere valutata quantomeno quale prova presuntiva unitamente alle altre prove acquisite, muovendo dalla constatazione che le placche pleuriche costituiscono sicuro indice di esposizione ad amianto. Pur non condividendo il Collegio l'affermazione del I Giudice,
secondo cui le placche pleuriche hanno natura multifattoriale, dato che le stesse costituiscono indice di esposizione ad amianto, si ritiene in ogni caso non sia stata affatto raggiunta la prova dell'esposizione ad amianto del sig. durante il periodo in cui ha lavorato per Parte_1 CP_3
Cont
In primis: anteriormente all'assunzione presso le società confluite in ha lavorato per Parte_1
diversi anni in edilizia (v. sul punto perizia dott. ), per cui la formazione delle placche Per_1
bilaterali rilevate potrebbe imputarsi alla pregressa attività lavorativa e non è necessariamente riferibile agli anni lavorativi presso la convenuta. D'altro canto, se la certificazione , CP_2
provenendo da una fonte “sicura e qualificata” (v. Cass. n. 678/2023), assume valore quantomeno presuntivo, alla stessa non può essere attribuita efficacia dirimente a fronte – come nel caso di specie
– di indicazioni probatorie di segno esattamente opposto.
Dalle prove testimoniali assunte nel giudizio di I grado risulta assolutamente evidente che , Parte_1
la cui attività consisteva nella manutenzione della linea ferroviaria utilizzando la ghiaia scaricata dai treni merci, lavorasse all'aperto sui binari o vicino agli stessi (v. deposizioni e ). Tes_1 Tes_2 Il teste , collega dell'appellante dal 1973 al 1990, precisa che, quando passava il treno, si Tes_2
spostavano sul binario adiacente, venendo comunque “investiti dalla polvere del binario e da quella sollevata dal treno”. Peraltro, né la ghiaia, né le traversine utilizzate per la manutenzione della linea,
né gli spessori, posti tra le traversine e i binari, risulta fossero composti di materiale contenente amianto. In tal senso sono le deposizioni di , e . Il teste : Tes_1 Tes_3 Tes_2 Tes_1
“Quando arrivavano le traverse, le scaricavamo a mano, erano piene di catramina (…) le traversine sulle quali noi lavoravamo erano di legno, non di cemento amianto (…) gli spessori erano tavolette di plastica che facevano da cuscinetto al passaggio del treno, erano fatti da una gomma sotto il fungo della rotaia, poi c'era uno spessore di base, non mi risulta che ci fosse cemento negli spessori e non so dire se vi fosse amianto”. Il teste “Io non ho mai sentito di traversine in cemento Tes_3
amianto, che del resto avrebbero delle caratteristiche meccaniche inadeguate a reggere il passaggio dei treni. Le traversine sono o in cemento o in legno”. Infine, il teste : “Io ho iniziato a Tes_2
lavorare con le traversine in legno e in cemento, non so dire se queste ultime fossero anche contenenti amianto (…) sugli spessori in legno mettevamo delle tavolette in legno, con un po' di catrame, mentre in quelli di cemento aggiungevamo la suoletta in gomma”. E con specifico riferimento al pietrisco, il teste precisa: “Prima di qualsiasi attività di rinnovamento del binario e risanamento della Tes_3
massicciata vengono sempre effettuate delle indagini sul pietrisco per verificarne il possibile riutilizzo o la necessità di smaltimento virgola, non mi risulta che le analisi abbiano evidenziato la presenza di amianto”.
Le prove testimoniali assunte sono inequivoche, a parere del Collegio, nel senso di escludere che eventuali polveri, presenti ove operava , contenessero fibre di amianto. Parte_1
Parte appellante sottolinea ancora, al fine di dimostrare l'esposizione ad amianto del lavoratore, che dalla stessa documentazione proveniente da Ferrovie dello Stato (doc. 20 allegato al ricorso) emerge che i freni dei treni avessero guarnizioni in amianto, per cui il transito dei treni in corrispondenza dei cantieri avrebbe determinato il rilascio di fibre di amianto. In tal senso risulterebbero anche le deposizioni testimoniali assunte in altro giudizio e prodotte in I grado solo con le note conclusive, Cont che confermerebbero che, nel periodo in cui ha lavorato per i freni dei treni erano Parte_1
costituiti da dischi con componenti di amianto, che si disperdevano nell'aria durante le frenate. La
prospettazione è indubbiamente tardiva, posto che il ricorso introduttivo non viene affatto incentrato sulla presunta inalazione di fibre d'amianto la cui dispersione sarebbe stata causata dallo sfregamento dei freni dei treni. A prescindere dalla tardività dell'allegazione, rilevata da parte appellata, in ogni caso, non è dato veramente comprendere come possa sostenersi con un minimo di certezza che
, che lavorava sempre all'aperto e comunque, per ovvie ragioni, a debita distanza dai treni, Parte_1
fosse investito dal “pulviscolo di amianto” al passaggio del treno, tra l'altro in concentrazione così
elevata da risultare visibile (così parrebbe dalla deposizione del teste citata nell'atto di appello). Tes_4
E' evidente che “la polvere sollevata dal treno”, di cui riferisce il teste , poteva essere Tes_2
propriamente quella del binario su cui stava lavorando , ma certamente non può affermarsi, Parte_1
forse nemmeno come remota possibilità, che si trattasse di una concentrazione di fibre di amianto.
Si deve pertanto concludere, conformemente a quanto deciso dal I Giudice, che le risultanze istruttorie escludono l'esposizione del all'inalazione di fibre di amianto e conseguentemente Parte_1
l'esposizione a rischio e la responsabilità datoriale per la patologia accertata.
4.2 Con il secondo motivo di appello, parte appellante si duole del mancato espletamento della richiesta CTU. Ricordato l'ormai consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze” (v. tra le tante Cass 35002 del 29.11.2022), nell'ipotesi di specie gli elementi probatori già acquisiti sono idonei ad escludere il presupposto dell'esposizione a rischio, per cui la
CTU risulterebbe del tutto superflua.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado, liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. n.55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione della complessità della causa, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte, contrariis reiectis, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 3.966,00, oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 18/09/2025.
La Presidente