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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/09/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, settore civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al Registro n. 1335/2024
promossa da:
in persona del socio e legale Parte_1 rappresentante p.t. Dr. con sede legale in Foligno (PG) Viale Roma n. 27 (P. Iva Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Busiri Vici ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_1 suo studio in Perugia Via Cesarei n. 4,
APPELLANTE
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 06049 Controparte_1
Spoleto (PG) - Via A. Busetti, 38/40 (P. Iva. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano P.IVA_2
Barbuto con domicilio eletto presso il suo domicilio digitale all'indirizzo PEC:
Email_1
APPELLATO
Oggetto: altri contratti tipici
Conclusioni: come da rispettivi atti costitutivi.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in appello la ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale la riforma della sentenza n. 163/2024 emessa dal Giudice di Pace di Spoleto, in punto di condanna al pagamento delle spese di lite.
In primo grado, con ricorso ex artt. 316 e 318 c.p.c., depositato in data 20 marzo 2023, la Parte_1 conveniva in giudizio la deducendo la mancata fruizione, nel
[...] Controparte_1 periodo compreso tra aprile 2018 e gennaio 2019, dei servizi di scarico in fognatura e di depurazione.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse accertata l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento relativamente ai corrispettivi addebitati per le suddette prestazioni non rese, con conseguente condanna della resistente al ricalcolo delle fatture contestate, previa eliminazione delle somme indebitamente pretese.
Il contendere tra le parti traeva origine dalla rottura di una tubatura a valle del contatore, destinata all'alimentazione dei sanitari del bagno dell'esercizio commerciale parasanitario, verificatasi presumibilmente nell'arco temporale compreso tra aprile/maggio 2018 e gennaio 2019.
Tale guasto determinava un incremento dei consumi idrici con conseguente dispersione a terra dell'acqua, senza che la stessa fosse recapitata e/o intercettata dalla rete fognaria. I consumi eccessivi non venivano in alcun modo contestati dalla ricorrente, che anzi se ne assumeva la responsabilità anche per l'inerzia manifestata a fronte della segnalazione di anomalo consumo effettuata dalla resistente.
Dalla rottura e dalla relativa dispersione derivava la diretta mancata fruizione dei servizi di fognatura e depurazione, che venivano comunque addebitati nelle fatture emesse dalla Vus Spa.
La società ricorrente evidenziava di avere reiteratamente richiesto alla resistente il ricalcolo delle fatture eccedenti, mediante lo stralcio delle somme relative alle prestazioni non dovute perché non fruite, senza tuttavia riscontrare alcuna disponibilità al contraddittorio sul punto. Non potendo procedere unilateralmente a tale ricalcolo, essa si vedeva costretta a adire l'Ufficio del Giudice di Pace di Spoleto, al fine di ottenere lo scorporo delle voci non dovute e la conseguente corretta quantificazione del credito vantato dalla controparte.
La chiedeva, pertanto, al giudice di prime cure adito di accertare la mancata Parte_1 fruizione del servizio di fognatura e depurazione fornito da parte di e, per Controparte_1
l'effetto, di condannare la società convenuta al ricalcolo delle fatture oggetto di contestazione –
pagina 2 di 8 segnatamente le n. 136191 del 04.06.2018, la n. 208070 del 03.10.2018 e la n. 64462 del 12.04.2019 – con eliminazione dalle stesse delle somme addebitate a titolo di corrispettivi, canoni o indennità per prestazioni non effettivamente rese nel suddetto arco temporale.
Si costituiva in giudizio davanti al Giudice di pace, in data 05.05.2023, la resistente
[...]
la quale chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la CP_1 condanna della ricorrente al pagamento dell'importo di € 4.565,37 e relativo all'omesso pagamento delle fatture nn. 208070/2018, 64462/2019, 202106/2019, 64534/2020, 137105/2020, 62561/2021.
La società convenuta, nel contestare la domanda principale, deduceva che la ricorrente, non avendo tempestivamente attivato la procedura di sgravio per consumo anomalo da perdita, doveva ritenersi decaduta da ogni istanza di stralcio. Aggiungeva, altresì, che la richiesta di ricalcolo delle fatture si fondava sull'assunto secondo cui l'acqua fuoriuscita dalla tubatura guasta si fosse dispersa nel terreno senza essere convogliata nella rete fognaria, circostanza che la resistente contestava in quanto non verificabile e comunque priva di prova, negando che il consumo anomalo potesse ricollegarsi con certezza alla rottura in questione.
Con sentenza n. 163/2024, depositata il 5 luglio 2024, resa nel procedimento R.G. n. 210/2023, il
Giudice di Pace di Spoleto, nella persona del dott. Leonardo Natali, all'esito dell'istruttoria, accertava l'intervenuta interruzione dell'afflusso di acqua e la conseguente dispersione a terra, senza che la stessa fosse convogliata nella rete fognaria, con correlativa non debenza dei costi del servizio di fognatura e depurazione durante il periodo di mancata fruizione. Rilevata, tuttavia, l'impossibilità di collocare temporalmente con precisione la rottura della conduttura, il Giudice individuava quale momento iniziale verosimilmente la fine del mese di aprile 2018, ritenendo pertanto non dovuti gli oneri di fognatura e depurazione limitatamente al periodo compreso tra la predetta data e il 19 gennaio 2019.
Sulla base di tale criterio, il Giudice osservava che la ricorrente aveva omesso di corrispondere integralmente gli oneri di fognatura e depurazione addebitati con la fattura n. 208070, dovendosi invece procedere a uno scorporo solo parziale;
di conseguenza, essa risultava ancora debitrice, con riferimento a detta fattura, della somma di € 253,00. Venivano poi reputati dovuti gli importi maturati successivamente al 19 gennaio 2019 (oggetto della domanda riconvenzionale) in quanto riferiti ad un arco temporale successivo alla presumibile conclusione dei lavori di ripristino.
pagina 3 di 8 In definitiva, l'Ill.mo Giudice di Pace, procedendo direttamente allo scorporo – senza rimetterne l'esecuzione alla parte resistente – determinava in euro 3.376,20 l'ammontare del residuo debito della società reputando fondata, entro tali limiti, la Parte_1 domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
Conseguentemente, dichiarava la reciproca soccombenza delle parti nella misura di circa un terzo del valore complessivo della lite, disponendo la parziale compensazione delle spese di giudizio in ragione della percentuale dei consumi ritenuti dovuti rispetto a quella parte da espungere. Per l'effetto, condannava la predetta a rifondere parzialmente in Parte_1 favore di le spese legali, che venivano liquidate in euro 98,00 per Controparte_1 anticipazioni non imponibili ed euro 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e contributo previdenziale come per legge.
La società reputando erronea e contraddittoria la Parte_1 statuizione concernente la condanna al pagamento di due terzi delle spese di lite in favore di
[...]
proponeva appello innanzi al Tribunale di Spoleto, chiedendo la parziale riforma Controparte_1 della sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
In particolare, l'appellante evidenziava come il Giudice di prime cure avesse, in concreto, accolto integralmente la domanda di ricalcolo delle somme oggetto delle fatture contestate, provvedendo personalmente allo scorporo, senza demandarne l'esecuzione alla parte resistente. Nondimeno, pur avendo riconosciuto la fondatezza delle ragioni della odierna appellante, il Giudice di Pace disponeva una compensazione soltanto parziale delle spese e condannava la stessa al pagamento dei due terzi, in palese contrasto con i principi desumibili dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
2. Si è costituita nel presente giudizio la la quale ha contestato Controparte_1 integralmente le deduzioni dell'appellante, eccependo l'infondatezza dell'assunto secondo cui la sarebbe risultata parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio. Parte_1
A giudizio dell'appellata, all'esito del procedimento di primo grado era pacificamente emerso che US
s.p.a. avesse emesso fatture per complessivi € 4.565,37 rimaste insolute e che, pur essendo stata accertata l'interruzione dell'afflusso idrico con conseguente dispersione a terra dell'acqua – e conseguentemente la non debenza dei costi relativi ai servizi di fognatura e depurazione per il periodo pagina 4 di 8 di mancata fruizione – la domanda riconvenzionale della resistente era stata parzialmente accolta, con condanna della al pagamento di € 3.376,20 per consumi e servizi regolarmente fatturati. Parte_1
Secondo la ricostruzione della US, il giudice, sulla base della ricostruzione dei fatti e dei conteggi operati in sentenza, non accoglieva la richiesta di ricalcolo avanzata dalla mentre Parte_1 accoglieva in parte la domanda riconvenzionale proposta dalla con Controparte_1 conseguente declaratoria di soccombenza della ricorrente e condanna della stessa al rimborso delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione della reciproca parziale soccombenza.
La disposta compensazione parziale delle spese, inoltre, rientrando nel potere discrezionale del Giudice ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non sarebbe suscettibile di censura in sede di gravame.
3. All'udienza cartolare del 16.07.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione, avendo in precedenza assegnato alle parti i termini “a ritroso” di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. L'appello merita accoglimento limitatamente al capo della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese di lite, fondata su un'asserita parziale soccombenza reciproca. Conseguentemente, la pronuncia va riformata sullo specifico punto, con declaratoria di reciproca soccombenza delle parti e con integrale compensazione delle spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio.
Nel caso in esame, entrambe le parti risultano infatti soccombenti, senza possibilità di assegnare prevalenza all'una o all'altra soccombenza.
E' pacifico il fatto che la non ha mai contestato la debenza dei corrispettivi Parte_1 relativi al consumo idrico, pur se derivanti dalla rottura della tubatura, così come è acclarata l'oggettiva difficoltà ad individuare l'esatto momento del guasto alla tubatura con conseguente interruzione del servizio di fognatura e depurazione;
circostanza, quest'ultima, riconosciuta anche dal Giudice di prime cure. Tuttavia, va rilevato che per il periodo successivo al 19 gennaio 2019 per la ricorrente era sicuramente agevole riconoscere come dovuti gli importi maturati. In particolare, le fatture indicate come dovute, sicuramente di modica entità rispetto a quelle oggetto di contestazione – in particolare le nn. 202106/2019, 64534/2020 e 62561/2021 – risultavano integralmente legittime, essendo riferite a consumi posteriori al 19 gennaio 2019 e quindi pienamente esigibili (alcuni valori di letture presenti nella fattura 202106/2019 si riferiscono a volumi già addebitati con le precedenti fatture e conguagliati con nota di credito n. 137105/2020).
pagina 5 di 8 In tal senso, se per le somme oggetto di ricalcolo da parte del giudice deve ritenersi accolta la domanda attorea e respinta la riconvenzionale della US – nel senso che correttamente la avrebbe Parte_1 omesso di pagare il dovuto, in quanto, in assenza di ricalcolo, il cui onere ricadeva sulla US, era impossibilitata a pagare il resto, la cui debenza non è mai stata contestata – allo stesso tempo deve ritenersi rigettata la domanda della e accolta la riconvenzionale con riguardo alle quote Parte_1 successive al 19 gennaio 2019, data di termine dei lavori di ripristino, per le quali erano dovute anche le voci di scarico e fognatura e che, quindi, potevano essere integralmente pagate fin dall'origine, non essendo necessari ricalcoli, e rispetto a cui il mancato pagamento non è giustificato e, di conseguenza, fondata la corrispondente domanda riconvenzionale (come ricordato sopra, il giudice di prime cure ha riconosciuto che “Le fatture n. 202106/2019, 64534/2020 e 62561/2021 sono tutte integralmente dovute, poiché emesse in addebito per consumi posteriori al 19.01.2018” – in realtà 19.01.2019, essendo l'indicazione del 2018 un evidente refuso).
Peraltro, occorre anche considerare la condotta processuale di la quale ha Controparte_1 rigidamente respinto le istanze avanzate dalla Società ricorrente al fine di addivenire a un componimento bonario della vicenda, determinando così l'instaurazione del giudizio (quantomeno con riguardo alle fatture oggetto di ricalcolo da parte del giudice di pace). La resistente, infatti, ha costantemente sostenuto la piena legittimità, anche in sede di appello, di tutte le fatture emesse e delle relative pretese creditorie, avversando la richiesta di stralcio per il servizio non fruito;
nondimeno, la propria domanda riconvenzionale è stata accolta soltanto in parte.
Alla luce di tali circostanze, può concludersi che entrambe le parti hanno concorso, in misura parimenti rilevante, alla determinazione della lite e al suo svolgimento processuale. La Controparte_1 ha ostacolato il ricalcolo delle fatture pur avendo i mezzi per effettuare lo scorporo delle somme
[...] non dovute, costringendo la controparte ad adire il Giudice di Pace, che poi ha proceduto direttamente al ricalcolo.
Oltre a quanto già esposto, non può omettersi di rilevare come entrambe le parti coinvolte nell'odierna impugnazione si mostrino concordi in ordine all'esito sostanziale del giudizio di primo grado, non avendo esse sollevato contestazioni né in merito alle somme oggetto di stralcio, né con riguardo a quelle ritenute effettivamente dovute. Le stesse parti, infatti, hanno circoscritto il thema decidendum dell'appello alla sola questione concernente la correttezza e la legittimità della statuizione sulle spese di lite. Ne discende, pertanto, che il cuore del presente gravame non investe il merito della decisione resa pagina 6 di 8 dal Giudice di Pace, bensì esclusivamente l'applicazione dei principi processuali in materia di ripartizione dell'onere economico del giudizio, con specifico riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c., la cui interpretazione e corretta applicazione risultano centrali ai fini della riforma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio di causalità, da cui discende il principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., le spese devono gravare sulla parte che, con il proprio comportamento, ha reso necessario il processo (Cass., SS.UU., 30 novembre 2022, n. 32061). Tuttavia, in presenza di soccombenza reciproca o di condotte concausali, l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione totale o parziale delle spese.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato che la compensazione delle spese è legittima quando entrambe le parti abbiano concorso alla lite, anche in presenza di accoglimenti parziali delle domande
(Cass. SS.UU., n. 32061/2022; Cass. civ., n. 18653/2021; Cass. civ., n. 15612/2020). La valutazione discrezionale del giudice deve considerare la condotta preprocessuale e processuale delle parti, in particolare rispetto alla possibilità di risolvere la controversia senza adire gli Uffici Giudiziari.
In tale contesto, deve ritenersi che il Giudice di prime cure abbia errato nel condannare la Parte_1 al pagamento parziale delle spese quantificate in € 98,00 per anticipazioni non imponibili
[...] ed € 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e Cassa di previdenza come per legge.
La condanna si è fondata su un presupposto di prevalenza della soccombenza della ricorrente che, alla luce dei fatti accertati, non risulta conforme alle risultanze procesuali. Infatti, la domanda principale avanzata dalla è stata accolta, seppur limitatamente al periodo di effettiva Parte_1 interruzione del servizio, mentre la riconvenzionale della è stata accolta Controparte_1 solo in parte.
Si deve, inoltre, considerare la condotta della che, pur avendo la possibilità Controparte_1 di effettuare direttamente il ricalcolo delle fatture, ha rifiutato di accogliere le richieste bonarie dell'attrice e di predisporre i conteggi necessari, determinando così la necessità del ricorso al Giudice.
Tale comportamento ha reso la lite in parte inevitabile e ha contribuito a generare i costi processuali.
Da ultimo, va rilevato che la ha omesso di pagare le fatture nn. 202106/2019, 64534/2020 Parte_1
e 62561/2021, legittime e per le quali è stata successivamente condannata al pagamento integrale.
Tuttavia, la US non ha provveduto spontaneamente allo stralcio delle somme relative ai servizi non pagina 7 di 8 effettivamente fruiti. Tale situazione determina una sostanziale equivalenza delle condotte delle parti, ponendole sul medesimo piano sotto il profilo della correttezza e della responsabilità.
In tali condizioni, la liquidazione delle somme e delle spese a carico della Parte_1 risulta contraria al principio generale di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., nonché alla discrezionalità attribuita al giudice dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che consente la compensazione totale delle spese in presenza di soccombenza reciproca o di condotte concausali delle parti.
Alla luce di quanto sopra, appare equo e conforme al principio di causalità e alla giurisprudenza citata disporre la compensazione integrale delle spese di lite, sia del giudizio di primo grado sia del presente grado di appello, in quanto entrambe le parti hanno concorso in modo concausale alla genesi e allo sviluppo del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, nella causa di II grado iscritta al n. 1335/2024 R.G., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'appello proposto da per effetto, Parte_1
in riforma della sentenza n. 163/2024 emessa da Giudice di Pace di Spoleto,
DICHIARA la compensazione totale tra le parti delle spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
Spoleto, 16 settembre 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, settore civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al Registro n. 1335/2024
promossa da:
in persona del socio e legale Parte_1 rappresentante p.t. Dr. con sede legale in Foligno (PG) Viale Roma n. 27 (P. Iva Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Busiri Vici ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_1 suo studio in Perugia Via Cesarei n. 4,
APPELLANTE
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 06049 Controparte_1
Spoleto (PG) - Via A. Busetti, 38/40 (P. Iva. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano P.IVA_2
Barbuto con domicilio eletto presso il suo domicilio digitale all'indirizzo PEC:
Email_1
APPELLATO
Oggetto: altri contratti tipici
Conclusioni: come da rispettivi atti costitutivi.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in appello la ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale la riforma della sentenza n. 163/2024 emessa dal Giudice di Pace di Spoleto, in punto di condanna al pagamento delle spese di lite.
In primo grado, con ricorso ex artt. 316 e 318 c.p.c., depositato in data 20 marzo 2023, la Parte_1 conveniva in giudizio la deducendo la mancata fruizione, nel
[...] Controparte_1 periodo compreso tra aprile 2018 e gennaio 2019, dei servizi di scarico in fognatura e di depurazione.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse accertata l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento relativamente ai corrispettivi addebitati per le suddette prestazioni non rese, con conseguente condanna della resistente al ricalcolo delle fatture contestate, previa eliminazione delle somme indebitamente pretese.
Il contendere tra le parti traeva origine dalla rottura di una tubatura a valle del contatore, destinata all'alimentazione dei sanitari del bagno dell'esercizio commerciale parasanitario, verificatasi presumibilmente nell'arco temporale compreso tra aprile/maggio 2018 e gennaio 2019.
Tale guasto determinava un incremento dei consumi idrici con conseguente dispersione a terra dell'acqua, senza che la stessa fosse recapitata e/o intercettata dalla rete fognaria. I consumi eccessivi non venivano in alcun modo contestati dalla ricorrente, che anzi se ne assumeva la responsabilità anche per l'inerzia manifestata a fronte della segnalazione di anomalo consumo effettuata dalla resistente.
Dalla rottura e dalla relativa dispersione derivava la diretta mancata fruizione dei servizi di fognatura e depurazione, che venivano comunque addebitati nelle fatture emesse dalla Vus Spa.
La società ricorrente evidenziava di avere reiteratamente richiesto alla resistente il ricalcolo delle fatture eccedenti, mediante lo stralcio delle somme relative alle prestazioni non dovute perché non fruite, senza tuttavia riscontrare alcuna disponibilità al contraddittorio sul punto. Non potendo procedere unilateralmente a tale ricalcolo, essa si vedeva costretta a adire l'Ufficio del Giudice di Pace di Spoleto, al fine di ottenere lo scorporo delle voci non dovute e la conseguente corretta quantificazione del credito vantato dalla controparte.
La chiedeva, pertanto, al giudice di prime cure adito di accertare la mancata Parte_1 fruizione del servizio di fognatura e depurazione fornito da parte di e, per Controparte_1
l'effetto, di condannare la società convenuta al ricalcolo delle fatture oggetto di contestazione –
pagina 2 di 8 segnatamente le n. 136191 del 04.06.2018, la n. 208070 del 03.10.2018 e la n. 64462 del 12.04.2019 – con eliminazione dalle stesse delle somme addebitate a titolo di corrispettivi, canoni o indennità per prestazioni non effettivamente rese nel suddetto arco temporale.
Si costituiva in giudizio davanti al Giudice di pace, in data 05.05.2023, la resistente
[...]
la quale chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la CP_1 condanna della ricorrente al pagamento dell'importo di € 4.565,37 e relativo all'omesso pagamento delle fatture nn. 208070/2018, 64462/2019, 202106/2019, 64534/2020, 137105/2020, 62561/2021.
La società convenuta, nel contestare la domanda principale, deduceva che la ricorrente, non avendo tempestivamente attivato la procedura di sgravio per consumo anomalo da perdita, doveva ritenersi decaduta da ogni istanza di stralcio. Aggiungeva, altresì, che la richiesta di ricalcolo delle fatture si fondava sull'assunto secondo cui l'acqua fuoriuscita dalla tubatura guasta si fosse dispersa nel terreno senza essere convogliata nella rete fognaria, circostanza che la resistente contestava in quanto non verificabile e comunque priva di prova, negando che il consumo anomalo potesse ricollegarsi con certezza alla rottura in questione.
Con sentenza n. 163/2024, depositata il 5 luglio 2024, resa nel procedimento R.G. n. 210/2023, il
Giudice di Pace di Spoleto, nella persona del dott. Leonardo Natali, all'esito dell'istruttoria, accertava l'intervenuta interruzione dell'afflusso di acqua e la conseguente dispersione a terra, senza che la stessa fosse convogliata nella rete fognaria, con correlativa non debenza dei costi del servizio di fognatura e depurazione durante il periodo di mancata fruizione. Rilevata, tuttavia, l'impossibilità di collocare temporalmente con precisione la rottura della conduttura, il Giudice individuava quale momento iniziale verosimilmente la fine del mese di aprile 2018, ritenendo pertanto non dovuti gli oneri di fognatura e depurazione limitatamente al periodo compreso tra la predetta data e il 19 gennaio 2019.
Sulla base di tale criterio, il Giudice osservava che la ricorrente aveva omesso di corrispondere integralmente gli oneri di fognatura e depurazione addebitati con la fattura n. 208070, dovendosi invece procedere a uno scorporo solo parziale;
di conseguenza, essa risultava ancora debitrice, con riferimento a detta fattura, della somma di € 253,00. Venivano poi reputati dovuti gli importi maturati successivamente al 19 gennaio 2019 (oggetto della domanda riconvenzionale) in quanto riferiti ad un arco temporale successivo alla presumibile conclusione dei lavori di ripristino.
pagina 3 di 8 In definitiva, l'Ill.mo Giudice di Pace, procedendo direttamente allo scorporo – senza rimetterne l'esecuzione alla parte resistente – determinava in euro 3.376,20 l'ammontare del residuo debito della società reputando fondata, entro tali limiti, la Parte_1 domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
Conseguentemente, dichiarava la reciproca soccombenza delle parti nella misura di circa un terzo del valore complessivo della lite, disponendo la parziale compensazione delle spese di giudizio in ragione della percentuale dei consumi ritenuti dovuti rispetto a quella parte da espungere. Per l'effetto, condannava la predetta a rifondere parzialmente in Parte_1 favore di le spese legali, che venivano liquidate in euro 98,00 per Controparte_1 anticipazioni non imponibili ed euro 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e contributo previdenziale come per legge.
La società reputando erronea e contraddittoria la Parte_1 statuizione concernente la condanna al pagamento di due terzi delle spese di lite in favore di
[...]
proponeva appello innanzi al Tribunale di Spoleto, chiedendo la parziale riforma Controparte_1 della sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
In particolare, l'appellante evidenziava come il Giudice di prime cure avesse, in concreto, accolto integralmente la domanda di ricalcolo delle somme oggetto delle fatture contestate, provvedendo personalmente allo scorporo, senza demandarne l'esecuzione alla parte resistente. Nondimeno, pur avendo riconosciuto la fondatezza delle ragioni della odierna appellante, il Giudice di Pace disponeva una compensazione soltanto parziale delle spese e condannava la stessa al pagamento dei due terzi, in palese contrasto con i principi desumibili dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
2. Si è costituita nel presente giudizio la la quale ha contestato Controparte_1 integralmente le deduzioni dell'appellante, eccependo l'infondatezza dell'assunto secondo cui la sarebbe risultata parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio. Parte_1
A giudizio dell'appellata, all'esito del procedimento di primo grado era pacificamente emerso che US
s.p.a. avesse emesso fatture per complessivi € 4.565,37 rimaste insolute e che, pur essendo stata accertata l'interruzione dell'afflusso idrico con conseguente dispersione a terra dell'acqua – e conseguentemente la non debenza dei costi relativi ai servizi di fognatura e depurazione per il periodo pagina 4 di 8 di mancata fruizione – la domanda riconvenzionale della resistente era stata parzialmente accolta, con condanna della al pagamento di € 3.376,20 per consumi e servizi regolarmente fatturati. Parte_1
Secondo la ricostruzione della US, il giudice, sulla base della ricostruzione dei fatti e dei conteggi operati in sentenza, non accoglieva la richiesta di ricalcolo avanzata dalla mentre Parte_1 accoglieva in parte la domanda riconvenzionale proposta dalla con Controparte_1 conseguente declaratoria di soccombenza della ricorrente e condanna della stessa al rimborso delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione della reciproca parziale soccombenza.
La disposta compensazione parziale delle spese, inoltre, rientrando nel potere discrezionale del Giudice ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non sarebbe suscettibile di censura in sede di gravame.
3. All'udienza cartolare del 16.07.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione, avendo in precedenza assegnato alle parti i termini “a ritroso” di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. L'appello merita accoglimento limitatamente al capo della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese di lite, fondata su un'asserita parziale soccombenza reciproca. Conseguentemente, la pronuncia va riformata sullo specifico punto, con declaratoria di reciproca soccombenza delle parti e con integrale compensazione delle spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio.
Nel caso in esame, entrambe le parti risultano infatti soccombenti, senza possibilità di assegnare prevalenza all'una o all'altra soccombenza.
E' pacifico il fatto che la non ha mai contestato la debenza dei corrispettivi Parte_1 relativi al consumo idrico, pur se derivanti dalla rottura della tubatura, così come è acclarata l'oggettiva difficoltà ad individuare l'esatto momento del guasto alla tubatura con conseguente interruzione del servizio di fognatura e depurazione;
circostanza, quest'ultima, riconosciuta anche dal Giudice di prime cure. Tuttavia, va rilevato che per il periodo successivo al 19 gennaio 2019 per la ricorrente era sicuramente agevole riconoscere come dovuti gli importi maturati. In particolare, le fatture indicate come dovute, sicuramente di modica entità rispetto a quelle oggetto di contestazione – in particolare le nn. 202106/2019, 64534/2020 e 62561/2021 – risultavano integralmente legittime, essendo riferite a consumi posteriori al 19 gennaio 2019 e quindi pienamente esigibili (alcuni valori di letture presenti nella fattura 202106/2019 si riferiscono a volumi già addebitati con le precedenti fatture e conguagliati con nota di credito n. 137105/2020).
pagina 5 di 8 In tal senso, se per le somme oggetto di ricalcolo da parte del giudice deve ritenersi accolta la domanda attorea e respinta la riconvenzionale della US – nel senso che correttamente la avrebbe Parte_1 omesso di pagare il dovuto, in quanto, in assenza di ricalcolo, il cui onere ricadeva sulla US, era impossibilitata a pagare il resto, la cui debenza non è mai stata contestata – allo stesso tempo deve ritenersi rigettata la domanda della e accolta la riconvenzionale con riguardo alle quote Parte_1 successive al 19 gennaio 2019, data di termine dei lavori di ripristino, per le quali erano dovute anche le voci di scarico e fognatura e che, quindi, potevano essere integralmente pagate fin dall'origine, non essendo necessari ricalcoli, e rispetto a cui il mancato pagamento non è giustificato e, di conseguenza, fondata la corrispondente domanda riconvenzionale (come ricordato sopra, il giudice di prime cure ha riconosciuto che “Le fatture n. 202106/2019, 64534/2020 e 62561/2021 sono tutte integralmente dovute, poiché emesse in addebito per consumi posteriori al 19.01.2018” – in realtà 19.01.2019, essendo l'indicazione del 2018 un evidente refuso).
Peraltro, occorre anche considerare la condotta processuale di la quale ha Controparte_1 rigidamente respinto le istanze avanzate dalla Società ricorrente al fine di addivenire a un componimento bonario della vicenda, determinando così l'instaurazione del giudizio (quantomeno con riguardo alle fatture oggetto di ricalcolo da parte del giudice di pace). La resistente, infatti, ha costantemente sostenuto la piena legittimità, anche in sede di appello, di tutte le fatture emesse e delle relative pretese creditorie, avversando la richiesta di stralcio per il servizio non fruito;
nondimeno, la propria domanda riconvenzionale è stata accolta soltanto in parte.
Alla luce di tali circostanze, può concludersi che entrambe le parti hanno concorso, in misura parimenti rilevante, alla determinazione della lite e al suo svolgimento processuale. La Controparte_1 ha ostacolato il ricalcolo delle fatture pur avendo i mezzi per effettuare lo scorporo delle somme
[...] non dovute, costringendo la controparte ad adire il Giudice di Pace, che poi ha proceduto direttamente al ricalcolo.
Oltre a quanto già esposto, non può omettersi di rilevare come entrambe le parti coinvolte nell'odierna impugnazione si mostrino concordi in ordine all'esito sostanziale del giudizio di primo grado, non avendo esse sollevato contestazioni né in merito alle somme oggetto di stralcio, né con riguardo a quelle ritenute effettivamente dovute. Le stesse parti, infatti, hanno circoscritto il thema decidendum dell'appello alla sola questione concernente la correttezza e la legittimità della statuizione sulle spese di lite. Ne discende, pertanto, che il cuore del presente gravame non investe il merito della decisione resa pagina 6 di 8 dal Giudice di Pace, bensì esclusivamente l'applicazione dei principi processuali in materia di ripartizione dell'onere economico del giudizio, con specifico riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c., la cui interpretazione e corretta applicazione risultano centrali ai fini della riforma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio di causalità, da cui discende il principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., le spese devono gravare sulla parte che, con il proprio comportamento, ha reso necessario il processo (Cass., SS.UU., 30 novembre 2022, n. 32061). Tuttavia, in presenza di soccombenza reciproca o di condotte concausali, l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione totale o parziale delle spese.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato che la compensazione delle spese è legittima quando entrambe le parti abbiano concorso alla lite, anche in presenza di accoglimenti parziali delle domande
(Cass. SS.UU., n. 32061/2022; Cass. civ., n. 18653/2021; Cass. civ., n. 15612/2020). La valutazione discrezionale del giudice deve considerare la condotta preprocessuale e processuale delle parti, in particolare rispetto alla possibilità di risolvere la controversia senza adire gli Uffici Giudiziari.
In tale contesto, deve ritenersi che il Giudice di prime cure abbia errato nel condannare la Parte_1 al pagamento parziale delle spese quantificate in € 98,00 per anticipazioni non imponibili
[...] ed € 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e Cassa di previdenza come per legge.
La condanna si è fondata su un presupposto di prevalenza della soccombenza della ricorrente che, alla luce dei fatti accertati, non risulta conforme alle risultanze procesuali. Infatti, la domanda principale avanzata dalla è stata accolta, seppur limitatamente al periodo di effettiva Parte_1 interruzione del servizio, mentre la riconvenzionale della è stata accolta Controparte_1 solo in parte.
Si deve, inoltre, considerare la condotta della che, pur avendo la possibilità Controparte_1 di effettuare direttamente il ricalcolo delle fatture, ha rifiutato di accogliere le richieste bonarie dell'attrice e di predisporre i conteggi necessari, determinando così la necessità del ricorso al Giudice.
Tale comportamento ha reso la lite in parte inevitabile e ha contribuito a generare i costi processuali.
Da ultimo, va rilevato che la ha omesso di pagare le fatture nn. 202106/2019, 64534/2020 Parte_1
e 62561/2021, legittime e per le quali è stata successivamente condannata al pagamento integrale.
Tuttavia, la US non ha provveduto spontaneamente allo stralcio delle somme relative ai servizi non pagina 7 di 8 effettivamente fruiti. Tale situazione determina una sostanziale equivalenza delle condotte delle parti, ponendole sul medesimo piano sotto il profilo della correttezza e della responsabilità.
In tali condizioni, la liquidazione delle somme e delle spese a carico della Parte_1 risulta contraria al principio generale di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., nonché alla discrezionalità attribuita al giudice dall'art. 92, comma 2, c.p.c., che consente la compensazione totale delle spese in presenza di soccombenza reciproca o di condotte concausali delle parti.
Alla luce di quanto sopra, appare equo e conforme al principio di causalità e alla giurisprudenza citata disporre la compensazione integrale delle spese di lite, sia del giudizio di primo grado sia del presente grado di appello, in quanto entrambe le parti hanno concorso in modo concausale alla genesi e allo sviluppo del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, nella causa di II grado iscritta al n. 1335/2024 R.G., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'appello proposto da per effetto, Parte_1
in riforma della sentenza n. 163/2024 emessa da Giudice di Pace di Spoleto,
DICHIARA la compensazione totale tra le parti delle spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
Spoleto, 16 settembre 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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