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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 24/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 08
gennaio 2021
d a
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
BR (Bs) e residente in [...] – 25018 Montichiari (Bs), e la sig.ra
(C.F. ), nata il Parte_2 C.F._1
15/8/1966 a BR (Bs) e residente in [...] – 25018 Montichiari (Bs), e la sig. ra (C.F. ), nata il Parte_3 C.F._2
3/10/1938 a Collebeato (Bs) e residente in [...] – 25018 Montichiari
(Bs), rappresentati e difesi dall'avv. SARTI PAOLO (C.F. ) C.F._3
del Foro di BR, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
pagina 1 di 18 c o n t r o
già (in breve Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, n. 8, (C.F.
[...]
), società con socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento di P.IVA_1
, in persona della Dott.sa nata a Milano in [...] Controparte_4 Controparte_5
16.3.1969 (C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._4
RAMPINELLI ROTA BARTOLOMEO (C.F. ) e C.F._5
RAMPINELLI ROTA GIAMPIERO (C.F. ) entrambi del C.F._6
Foro di BR, procuratori domiciliatari come da procura in atti.
APPELLATA
e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 dicembre 2024 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
In punto: appello a sentenza del Tribunale di BR, Sez. II pubblicata in data 18
giugno 2020 con il n. 1159/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi descritti in narrativa,
contrariis rejectis, riformare l'impugnata sentenza e così decidere:
in via principale e nel merito:
= accertare e dichiarare che il conto corrente n. 2405 è stato chiuso in data
16/11/2015 e che alla data del 16/11/2015 il saldo contabile del medesimo conto era
pari a euro zero;
pagina 2 di 18 = accertare e dichiarare che la lettera del 4/7/2011 del correntista e la Parte_1
procedura di mediazione-conciliazione del 13/6/2014 sono atti idonei ad
interrompere la prescrizione ai fini delle domande di cui al presente giudizio;
= accertare e dichiarare (i) l'illegittimità e/o l'indeterminatezza delle pattuizioni
delle c.m.s., degli oneri e delle spese, nonché (ii) l'illegittimo addebito da parte della
di c.m.s. , di oneri e di spese;
CP_3
= accertare e dichiarare il saldo contabile del conto corrente n. 2405 nell'importo
positivo a favore di parte appellante di € 48.508,59 alla data del 18/11/2015;
= accertare e dichiarare la natura ripristinatoria delle rimesse indicate dalla CP_3
e riprodotte dal C.t.u. a pagina 28 e 29 della perizia del 9/5/2018 per un importo
complessivo di € 104.726,42;
= accertare e dichiarare (i) l'ammissibilità della domanda di ripetizione
dell'indebito formulata dagli appellanti nei confronti della e (ii) il diritto degli CP_3
appellanti stessi alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla CP_3
e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del suo legale CP_3
rappresentante pro tempore, alla restituzione (i) dell'importo di € 135.387,56 a titolo
di interessi ripetibili e (ii) dell'importo di € 17.847,45 a titolo di oneri, commissioni
di massimo scoperto e spese ripetibili o in quel diverso importo che verrà accertato
nel corso del giudizio;
= accertare e dichiarare dovute le spese di primo grado di consulenza tecnica di
parte attrice e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del suo CP_3
legale rappresentante pro tempore, a pagare agli appellanti le spese di consulenza
tecnica di parte, quantificate in complessivi € 3.500,00 oltre cassa professionale e
pagina 3 di 18 accessori di legge;
= con rifusione di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettari, cassa
forense e accessori di legge, come dovuti, di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata:
= nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda
principale, accertare e dichiarare il saldo contabile del conto corrente n. 2405
nell'importo positivo a favore di parte appellante di € 37.025,38 alla data del
30/9/2013;
in via ulteriormente subordinata:
= nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande principale
e subordinata, accertare e dichiarare il saldo contabile del conto corrente n. 2405
nell'importo positivo a favore di parte appellante di € 18.174,94 alla data del
30/9/2013;
in via istruttoria:
= acquisire agli atti di causa (i) la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
9/5/2018, (ii) l'integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio depositata il
16/11/2018, (iii) la nota a chiarimenti depositata il 17/12/2018;
= disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio sul rapporto n. 2405, tenuto conto
delle spiegate contestazioni in ordine alle violazioni poste in essere dalla Banca
(anatocismo, applicazione di oneri commissionali e interessi convenzionali non
validamente pattuiti) ovvero, in subordine, richiamo per chiarimenti del C.t.u.
nominato nel giudizio di primo grado, dott. quantomeno (i) per la CP_6
determinazione dei saldi di conto corrente alla data di ciascuna delle rimesse
pagina 4 di 18 indicate solutorie dalla epurati dagli addebiti indebitamenti effettuati dalla CP_3
Banca stessa, e (ii) per la determinazione delle basi di calcolo delle c.m.s., degli
oneri e delle spese, atteso che nemmeno l'integrazione alla consulenza del
16/11/2018 precisa se il calcolo alternativo sia stato effettuato per tutto il periodo del
rapporto o solo per una parte di esso e, nel caso, per il loro ricalcolo;
= ordinare alla convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio CP_3
di tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa alle operazioni di
quantificazione delle voci dell'estratto conto a far data dal giugno 2014 in avanti;
= disporre le istanze istruttorie formulate da parte attrice in sede di primo grado e
non ammesse, in particolare ammettere la prova per testi e per interpello sulle
circostanze capitolate con memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2, nonché la prova
contraria su capitoli di prova di controparte ammessi, con riserva di più ampio
dedurre, produrre e citare a testimonianza.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di BR, disattesa ogni contraria istanza, senza
alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e
produrre, così decidere:
Nel merito:
Previe tutte le declaratorie del caso, anche eventualmente di inammissibilità del
gravame proposto, rigettare comunque lo stesso perché infondato in fatto e diritto.
In via d'appello incidentale:
In parziale riforma della sentenza n. 1159/2020, R.G. 10663/2015 del 16.06.2020,
pagina 5 di 18 pubblicata in data 18.06.2020 dal Tribunale di BR, accertato e/o dichiarato che
le domande degli Appellanti dovevano essere qualificate quali domande di condanna,
accertato che, quanto meno al momento della notificazione dell'atto di citazione il
conto corrente era ancora aperto, per l'effetto dichiarare inammissibili e/o
improponibili le domande svolte. In ogni caso confermare l'inammissibilità di tutte le
domande di condanna proposte dagli odierni Appellanti.
In via d'appello incidentale ed in subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte d'Appello dovesse
qualificare le domande contenute nell'atto di citazione di primo grado quali
domande di mero accertamento e/o nell'ipotesi in cui fosse accertata la chiusura del
conto corrente in corso di causa, accertare e/o dichiarare che la carenza di interesse
gli odierni Appellanti ad ottenere una sentenza di mero accertamento, sia in primo
grado quanto in appello.
In via istruttoria:
Anche in considerazione dell'attuale materiale impossibilità di ottenere il fascicolo di
parte di primo grado, si chiede che venga ordinato alla Cancelleria del Tribunale di
BR di trasmettere direttamente alla cancelleria alla Corte d'Appello di BR il
fascicolo di primo grado di parte Convenuta.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della lite del
primo grado, del secondo grado ed, in subordine, con compensazione parziale e/o
totale delle spese di primo grado stante la reciproca soccombenza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 6 di 18 Nella sentenza, qui impugnata, n. 1159/2020 il Tribunale di BR rilevava che
, attore in ripetizione di indebito, – deceduto nel corso del giudizio Persona_1
poi proseguito dagli eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3
– aveva allegato di aver stipulato con la banca convenuta il contratto di
[...]
conto corrente con apertura di credito de quo, n. 2405 (sottoscritto in data 16 aprile
1970), e che tale contratto al momento dell'instaurazione del giudizio era in essere.
Nei successivi atti processuali egli aveva poi allegato che in corso di causa il rapporto di conto corrente si era estinto a seguito del proprio intervenuto recesso, datato
16/11/2015 e comunicato alla banca per raccomandata.
La banca convenuta aveva eccepito che i documenti prodotti non avrebbero costituito prova idonea a provare la chiusura del conto corrente, ed in ogni caso che l'azione di ripetizione (oltre che di quella di accertamento ad essa prodromica), così come svolta dall'attore sarebbe risultata inammissibile anche in caso di estinzione del conto corrente in corso di causa, dovendo gli elementi costituivi dell'azione di ripetizione sussistere al momento della proposizione della domanda.
Il Tribunale riteneva che “parte attrice non” avesse “fornito adeguata prova della
chiusura del conto”; osservava, infatti, che “la modulistica prodotta nell'allegato n.
36 cit. non reca alcun importo né pagato né accreditato a chiusura del conto e il ctu
chiamato come si vedrà infra a ricostruire il rapporto contrattuale riscontra che
l'estratto conto ordinario mensile più recente in atti è datato 30 settembre 2013 e
indica un saldo finale negativo pari a € 11.483,21; importo che parte attrice neppure
prova di aver pagato.”
pagina 7 di 18 Dunque, il giudice di prime cure riteneva che il contratto di conto corrente fosse ancora in essere fra le parti, con conseguente inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito, e che, inoltre, per le ragioni sopra esposte anche l'eventuale sua estinzione nel corso del giudizio non avrebbe condotto a diversa conclusione;
reputava invece ammissibile la domanda di accertamento svolta, in conformità a quanto affermato dalle S.U. n. 24418/2010, e diretta a verificare l'applicazione contra
legem di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari al fine di ottenere una rideterminazione del saldo finale del conto corrente.
Il tribunale nel contempo rilevava che di alcune rimesse la banca convenuta aveva evidenziato la funzione solutoria e che la stessa aveva ribadito l'eccezione di prescrizione già svolta in citazione.
Preso atto delle risultanze della ctu svolta il Tribunale così delineava l'andamento del contratto di conto corrente:
- il ctu aveva indicato, quale dato di partenza risultante dall'ultimo estratto conto, un saldo negativo di € 11.483,21;
- seguendo i criteri posti dal quesito:
i) aveva accertato il mancato superamento dei tassi soglia ex L.n. 108/96 secondo le modalità di calcolo indicate da Banca d'Italia;
aveva correttamente rideterminato gli interessi corrispettivi secondo quanto richiesto dal quesito (applicazione ricalcolati al tasso legale codicistico) avendo riscontrato che solo a far data dal 2 febbraio 1996 le parti avevano stipulato per iscritto specifiche condizioni (tasso di interesse passivo entro ed oltre fido, commissioni di massimo pagina 8 di 18 scoperto, spese ed oneri, capitalizzazione e così via;
);
ii) aveva ritenuto che la pattuizione della commissione di massimo scoperto - come detto risalente alle pattuizioni scritte del 2 febbraio 1996 – fosse sufficientemente determinata, essendosi indicata tanto la percentuale quanto la base di calcolo;
aveva invece scomputato gli importi relativi al periodo precedente;
analogamente erano stati scomputati altri oneri addebitati prima delle citate pattuizioni;
iii) aveva verificato la periodicità di capitalizzazione di interessi (attivi e passivi),
accertando che vi era stata una corretta applicazione trimestrale anche per gli interessi passivi solo a decorrere dal giorno 1.7.2000, riducendo correlativamente l'importo degli interessi dovuti;
iv) aveva accertato la natura solutoria delle rimesse indicate dalla banca convenuta,
per un importo complessivo di € 104.726,42, da ritenersi, secondo i parametri indicati nello stesso quesito, integralmente prescritte, in quanto risalenti a data anteriore al decennio dalla proposizione della domanda giudiziale, non essendo stati riscontrati idonei atti interruttivi;
tale non potendo ritenersi, infatti, la lettera del luglio 2011,
stante la genericità del suo contenuto.
In considerazione di quanto premesso il ctu aveva rideterminato il saldo del conto corrente in € 18.174,94.
Infine, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria proposta in considerazione della carenza assertiva e probatoria circa il danno patrimoniale subito e le eventuali condotte di mala fede della banca. pagina 9 di 18 In conclusione, il Tribunale:
-dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito;
-accertava la nullità e /o inefficacia delle pattuizioni e annotazioni in conto corrente con apertura di credito n. 2405, oggetto di causa, nei limiti di cui in motivazione e conseguentemente rideterminava il saldo di conto corrente nell'importo positivo di €
18.174,94 a favore di parte attrice alla data del 9.5.2018;
-accertava la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito avente ad oggetto le rimesse meglio indicate nella relazione del ctu per l'importo complessivo di €
104.726,42 e per l'effetto rigettava la relativa domanda;
-rigettava la domanda risarcitoria;
- condannava la banca convenuta a rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate in € 545,00 per anticipazioni ed € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- poneva le spese di ctu, come già liquidate dal g.i., definitivamente a carico della convenuta. CP_3
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza , la sig.ra Parte_1
e per i Parte_2 Parte_3
seguenti motivi:
1) errata/omessa interpretazione delle prove in atti in tema di chiusura del contratto di conto corrente: parte appellante afferma che il documento prodotto (doc. 37)
pagina 10 di 18 comprova la chiusura del contratto di conto corrente.
2) Errata/omessa interpretazione delle prove in atti in tema di interruzione della prescrizione: parte appellante afferma che la lettera del 4/7/2011 rappresenta atto formale di interruzione della prescrizione, in conformità all'art. 2943, comma 3 c.c.
Egualmente deve ritenersi atti idoneo ad interrompere la prescrizione la procedura di mediazione-conciliazione del 13/06/2014.
3)Omessa decisione sull'istanza istruttoria di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
nei confronti della parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella CP_3
parte in cui ha omesso di decidere sull'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, volta ad ottenere la produzione della documentazione contabile e contrattuale relativa al rapporto di conto corrente, dal giugno 2014 sino alla data di estinzione del rapporto. In particolare, parte appellante osserva che il diritto del cliente di ottenere dalla banca ai sensi dell'art. 119 comma 6 TUB copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari non può ritenersi circoscritto alla mera fase antecedente il giudizio, ma può essere legittimamente avanzato anche nel corso dello stesso eventuale giudizio di merito.
4) Omessa/errata valutazione delle prove in atti in tema di indebita applicazione di oneri, commissioni di massimo scoperto e spese: parte appellante afferma che il
Tribunale si sarebbe limitato a recepire le risultanze istruttorie della consulenza tecnica svolta, non considerando tuttavia che il ctu non avrebbe valutato alcuni documenti contrattuali afferenti alle commissioni di massimo scoperto e all'addebito di oneri e spese.
pagina 11 di 18 5)Errata/omessa interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio in atti in tema di accertamento del saldo rettificato: parte appellante eccepisce che la sentenza impugnata ha valutato unicamente le risultanze della perizia del 9/5/2018 e non anche quelle determinanti dell'integrazione del 16/11/2018 ed haindicato il nuovo saldo contabile alla data del deposito della perizia (9/5/2018) anziché a quella dell'ultimo saldo esaminato (30/9/2013).
Parte appellante osserva che l'integrazione alla consulenza del 16/11/2018 è stata disposta per poter disporre di un calcolo alternativo delle c.m.s. ripetibili che tenesse conto della nullità delle pattuizioni per indeterminatezza dell'oggetto.
A seguito della consulenza del 9/5/2018 il saldo rettificato alla data del 30/9/2013
ammontava a + € 18.174,94 a credito del cliente, mentre a seguito dell'integrazione del 16/11/2018 il saldo rettificato, sempre alla data del 30/9/2013, ammontava a + €
37.025,38.
6) Errata/omessa interpretazione delle prove in atti in tema di natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse indicate dalla parte appellante censura la CP_3
pronuncia impugnata nella parte in cui ha recepito i risultati della ctu svolta ove ha determinato in € 104.726,42 le rimesse solutorie prescritte, somma che sarebbe stata quantificata unicamente in recepimento a quanto dedotto dalla banca e non indicando dettagliatamente la natura delle rimesse, quali ripristinatorie o solutorie.
7) Contraddittorietà della motivazione sulla domanda di ammissibilità della ripetizione di indebito (interessi, oneri, commissioni di massimo scoperto, spese ed ogni altra posta illegittimamente addebitata dalla : parte appellante censura per CP_3
pagina 12 di 18 contraddittorietà la pronuncia di prime cure ove ha ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito, ed in seguito si è pronunciata circa la prescrizione della stessa.
8) Errata/omessa motivazione sulla domanda di ripetizione di indebito (interessi,
oneri, commissioni di massimo scoperto, spese ed ogni altra posta illegittimamente addebitata dalla : parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte CP_3
in cui ha ritenuto prescritte le rimesse definite solutorie dal CTU, e pertanto richiede di condannare la banca alla restituzione dell'importo di €. 135.387,56 a titolo di interessi ripetibili e dell'importo di €. 17.847,45 a titolo di oneri, commissioni di massimo scoperto e spese ripetibili.
9)Errata/omessa decisione in ordine alle spese di assistenza tecnica di parte attrice:
parte appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui non ha statuito la soccombenza anche in ordine alle spese di consulenza tecnica di parte, nonostante fossero state esplicitamente richieste e documentate. Chiede pertanto disporsi la condanna della banca al pagamento delle spese di consulenza tecnica, quantificate in
€. 3.500,00, oltre cassa professionale e accessori di legge.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, e propone appello incidentale, subordinato all'ipotesi in cui fosse accertata in corso di causa la chiusura del conto corrente, affinché venga in tal caso accertata/dichiarata la carenza di interesse degli appellanti ad ottenere una sentenza di mero accertamento.
pagina 13 di 18 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto che, come dimostrato dal doc. 37, il rapporto di conto corrente si fosse chiuso.
Il collegio rileva che il citato documento è stato prodotto con la memoria ex art. 183,
comma 6 n. 2, ed in tale sede parte appellante si è limitata unicamente alla produzione del documento e non ha svolto alcuna allegazione in forza della quale fosse possibile evincere che il rapporto risultava estinto.
Pertanto, la deduzione con cui viene eccepita la chiusura del conto corrente oggetto di causa risulta tardiva. La sola produzione del documento in oggetto, la cui valenza probatoria è peraltro contestata dalla banca, non può condurre all'accertamento di una circostanza, l'intervenuta estinzione in corso di giudizio del rapporto di conto corrente, non fatta oggetto di tempestiva allegazione. Non consta, peraltro, specifica ed argomentata censura avverso l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui tale evenienza non potrebbe assumere rilievo, dovendosi considerare la situazione in essere al tempo dell'instaurazione del giudizio.
Il primo motivo di gravame è pertanto infondato;
da ciò consegue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
***
pagina 14 di 18 Dal rigetto del primo motivo di appello consegue altresì l'assorbimento dei motivi secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, non constando specifica ed argomentata censura avverso la statuizione del giudice di prime cure secondo la quale l'azione di ripetizione d'indebito, ex art.2033 cc, ove riferita ad un rapporto di conto corrente, ne suppone l'intervenuta chiusura prima dell'instaurazione del giudizio, con la conseguenza che, non essendosi verificato tale presupposto, ne sarebbe derivata l'inammissibilità.
Circoscrivendo l'oggetto del contendere alla domanda di mero accertamento
(necessariamente prodromica rispetto a quella di ripetizione dell'indebito), è
sufficiente rilevare che all'esito della CTU e della successiva sua integrazione il saldo del conto corrente risultava già esser stato determinato in prime cure.
Le censure mosse avverso la CTU ed in particolare con riferimento alle modalità con cui sono state svolte le operazioni peritali corrispondono a quelle già sollevate nella sede specifica (ex art.195 cpc) ed in tale sede hanno trovato congrua ed argomentata risposta da parte del consulente.
Corretta, appare, infine, la scelta fatta dal giudice di prime cure, il quale quanto al conteggio, in conformità a quanto accertato dal CTU, ha preso in considerazione il ricalcolo del saldo del conto corrente previsto nella prima bozza della CTU, in quanto esso aveva epurato il rapporto dalla cms unicamente per i periodi in cui essa risultava non pattuita e non per l'intero periodo preso in considerazione, come effettuato invece nell'integrazione. La cms nel contratto oggetto di causa risulta infatti pattuita a decorrere dal 2 febbraio 1996, così come le spese e gli oneri risultano pattuiti a pagina 15 di 18 decorrere da tale data.
Dal rigetto nel merito dei predetti motivi di appello consegue l'assorbimento dell'esame della richiesta di ammissione dei mezzi istruttori (di cui in epigrafe).
***
Con il terzo motivo parte appellante censura la pronuncia impugnata per aver omesso di decidere sull'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, volta ad ottenere la produzione della documentazione contabile e contrattuale relativa al rapporto di conto corrente, dal giugno 2014 sino alla data di estinzione del rapporto.
In particolare, parte appellante osserva che il diritto del cliente di ottenere dalla banca ai sensi dell'art. 119 comma 6 TUB copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari non può ritenersi circoscritto alla mera fase antecedente il giudizio, ma può essere legittimamente avanzato anche nel corso dello stesso eventuale giudizio di merito.
Il motivo è infondato.
Preso atto del contrasto giurisprudenziale sussistente, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il diritto del cliente di ottenere,
ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della
documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato,
nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata
precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e
siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla
pagina 16 di 18 relativa consegna.”(Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 23861/2022, in senso conforme n. 24641/2021).
Ne consegue che anche tale richiesta istruttoria non può essere accolta in assenza di prova circa la previa richiesta della documentazione ex art 119 TUB.
Quanto, infine, al nono motivo di gravame, ritiene il collegio che in tanto la richiesta di rimborso delle spese di CTP avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto la
CTU, e con essa la decisione del Tribunale, fossero risultate conformi o quanto meno in linea con tutte le contestazioni espresse dal CTP, il che non risulta essersi verificato nella specie.
Spese
All'esito del giudizio d'appello trova conferma la decisione del giudice di prime cure,
il quale: a) aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito;
b)
aveva accertato l'invalidità di talune clausole del contratto di conto corrente con apertura di credito n.2405 e per l'effetto aveva rideterminato il saldo del c/c alla data del 9/05/2018 nell'importo positivo di € 18.174,94; c) aveva accertato la prescrizione della domanda di ripetizione avente ad oggetto le rimesse indicate nella relazione del
CTU per l'importo complessivo di € 104.726,42 e per l'effetto aveva rigettato la relativa domanda di ripetizione di indebito;
d) aveva rigettato la domanda risarcitoria;
e) aveva condannato la banca a rimborsare a parte attrice le spese di lite;
e) aveva posto sempre a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Poiché le ulteriori pretese avanzate da parte attrice con l'atto d'appello non hanno trovato accoglimento, e poiché tuttavia le pretese originarie di parte attrice hanno pagina 17 di 18 trovato parziale accoglimento, appunto con la decisione di primo grado, sul punto non fatta oggetto di impugnazione, ritiene il collegio sussistere i presupposti per la compensazione delle spese di lite del presente grado (ferma quindi la statuizione sulle spese di lite di primo grado e su quelle di CTU già disposta dal giudice di prime cure).
Preso atto della reciproca soccombenza delle parti, il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92, comma 2 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da da Parte_1 Parte_2
e da avverso la sentenza del
[...] Parte_3
Tribunale di BR, Sez. II pubblicata in data 18 giugno 2020 con il n. 1159/2020;
dichiara altresì assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla banca appellata;
-compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente grado giudizio;
Così deciso in BR nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 18 di 18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di BR, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 24/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 08
gennaio 2021
d a
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
BR (Bs) e residente in [...] – 25018 Montichiari (Bs), e la sig.ra
(C.F. ), nata il Parte_2 C.F._1
15/8/1966 a BR (Bs) e residente in [...] – 25018 Montichiari (Bs), e la sig. ra (C.F. ), nata il Parte_3 C.F._2
3/10/1938 a Collebeato (Bs) e residente in [...] – 25018 Montichiari
(Bs), rappresentati e difesi dall'avv. SARTI PAOLO (C.F. ) C.F._3
del Foro di BR, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
pagina 1 di 18 c o n t r o
già (in breve Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, n. 8, (C.F.
[...]
), società con socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento di P.IVA_1
, in persona della Dott.sa nata a Milano in [...] Controparte_4 Controparte_5
16.3.1969 (C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._4
RAMPINELLI ROTA BARTOLOMEO (C.F. ) e C.F._5
RAMPINELLI ROTA GIAMPIERO (C.F. ) entrambi del C.F._6
Foro di BR, procuratori domiciliatari come da procura in atti.
APPELLATA
e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 dicembre 2024 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
In punto: appello a sentenza del Tribunale di BR, Sez. II pubblicata in data 18
giugno 2020 con il n. 1159/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi descritti in narrativa,
contrariis rejectis, riformare l'impugnata sentenza e così decidere:
in via principale e nel merito:
= accertare e dichiarare che il conto corrente n. 2405 è stato chiuso in data
16/11/2015 e che alla data del 16/11/2015 il saldo contabile del medesimo conto era
pari a euro zero;
pagina 2 di 18 = accertare e dichiarare che la lettera del 4/7/2011 del correntista e la Parte_1
procedura di mediazione-conciliazione del 13/6/2014 sono atti idonei ad
interrompere la prescrizione ai fini delle domande di cui al presente giudizio;
= accertare e dichiarare (i) l'illegittimità e/o l'indeterminatezza delle pattuizioni
delle c.m.s., degli oneri e delle spese, nonché (ii) l'illegittimo addebito da parte della
di c.m.s. , di oneri e di spese;
CP_3
= accertare e dichiarare il saldo contabile del conto corrente n. 2405 nell'importo
positivo a favore di parte appellante di € 48.508,59 alla data del 18/11/2015;
= accertare e dichiarare la natura ripristinatoria delle rimesse indicate dalla CP_3
e riprodotte dal C.t.u. a pagina 28 e 29 della perizia del 9/5/2018 per un importo
complessivo di € 104.726,42;
= accertare e dichiarare (i) l'ammissibilità della domanda di ripetizione
dell'indebito formulata dagli appellanti nei confronti della e (ii) il diritto degli CP_3
appellanti stessi alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla CP_3
e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del suo legale CP_3
rappresentante pro tempore, alla restituzione (i) dell'importo di € 135.387,56 a titolo
di interessi ripetibili e (ii) dell'importo di € 17.847,45 a titolo di oneri, commissioni
di massimo scoperto e spese ripetibili o in quel diverso importo che verrà accertato
nel corso del giudizio;
= accertare e dichiarare dovute le spese di primo grado di consulenza tecnica di
parte attrice e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del suo CP_3
legale rappresentante pro tempore, a pagare agli appellanti le spese di consulenza
tecnica di parte, quantificate in complessivi € 3.500,00 oltre cassa professionale e
pagina 3 di 18 accessori di legge;
= con rifusione di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettari, cassa
forense e accessori di legge, come dovuti, di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata:
= nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda
principale, accertare e dichiarare il saldo contabile del conto corrente n. 2405
nell'importo positivo a favore di parte appellante di € 37.025,38 alla data del
30/9/2013;
in via ulteriormente subordinata:
= nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande principale
e subordinata, accertare e dichiarare il saldo contabile del conto corrente n. 2405
nell'importo positivo a favore di parte appellante di € 18.174,94 alla data del
30/9/2013;
in via istruttoria:
= acquisire agli atti di causa (i) la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
9/5/2018, (ii) l'integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio depositata il
16/11/2018, (iii) la nota a chiarimenti depositata il 17/12/2018;
= disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio sul rapporto n. 2405, tenuto conto
delle spiegate contestazioni in ordine alle violazioni poste in essere dalla Banca
(anatocismo, applicazione di oneri commissionali e interessi convenzionali non
validamente pattuiti) ovvero, in subordine, richiamo per chiarimenti del C.t.u.
nominato nel giudizio di primo grado, dott. quantomeno (i) per la CP_6
determinazione dei saldi di conto corrente alla data di ciascuna delle rimesse
pagina 4 di 18 indicate solutorie dalla epurati dagli addebiti indebitamenti effettuati dalla CP_3
Banca stessa, e (ii) per la determinazione delle basi di calcolo delle c.m.s., degli
oneri e delle spese, atteso che nemmeno l'integrazione alla consulenza del
16/11/2018 precisa se il calcolo alternativo sia stato effettuato per tutto il periodo del
rapporto o solo per una parte di esso e, nel caso, per il loro ricalcolo;
= ordinare alla convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio CP_3
di tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa alle operazioni di
quantificazione delle voci dell'estratto conto a far data dal giugno 2014 in avanti;
= disporre le istanze istruttorie formulate da parte attrice in sede di primo grado e
non ammesse, in particolare ammettere la prova per testi e per interpello sulle
circostanze capitolate con memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2, nonché la prova
contraria su capitoli di prova di controparte ammessi, con riserva di più ampio
dedurre, produrre e citare a testimonianza.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di BR, disattesa ogni contraria istanza, senza
alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e
produrre, così decidere:
Nel merito:
Previe tutte le declaratorie del caso, anche eventualmente di inammissibilità del
gravame proposto, rigettare comunque lo stesso perché infondato in fatto e diritto.
In via d'appello incidentale:
In parziale riforma della sentenza n. 1159/2020, R.G. 10663/2015 del 16.06.2020,
pagina 5 di 18 pubblicata in data 18.06.2020 dal Tribunale di BR, accertato e/o dichiarato che
le domande degli Appellanti dovevano essere qualificate quali domande di condanna,
accertato che, quanto meno al momento della notificazione dell'atto di citazione il
conto corrente era ancora aperto, per l'effetto dichiarare inammissibili e/o
improponibili le domande svolte. In ogni caso confermare l'inammissibilità di tutte le
domande di condanna proposte dagli odierni Appellanti.
In via d'appello incidentale ed in subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte d'Appello dovesse
qualificare le domande contenute nell'atto di citazione di primo grado quali
domande di mero accertamento e/o nell'ipotesi in cui fosse accertata la chiusura del
conto corrente in corso di causa, accertare e/o dichiarare che la carenza di interesse
gli odierni Appellanti ad ottenere una sentenza di mero accertamento, sia in primo
grado quanto in appello.
In via istruttoria:
Anche in considerazione dell'attuale materiale impossibilità di ottenere il fascicolo di
parte di primo grado, si chiede che venga ordinato alla Cancelleria del Tribunale di
BR di trasmettere direttamente alla cancelleria alla Corte d'Appello di BR il
fascicolo di primo grado di parte Convenuta.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della lite del
primo grado, del secondo grado ed, in subordine, con compensazione parziale e/o
totale delle spese di primo grado stante la reciproca soccombenza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 6 di 18 Nella sentenza, qui impugnata, n. 1159/2020 il Tribunale di BR rilevava che
, attore in ripetizione di indebito, – deceduto nel corso del giudizio Persona_1
poi proseguito dagli eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3
– aveva allegato di aver stipulato con la banca convenuta il contratto di
[...]
conto corrente con apertura di credito de quo, n. 2405 (sottoscritto in data 16 aprile
1970), e che tale contratto al momento dell'instaurazione del giudizio era in essere.
Nei successivi atti processuali egli aveva poi allegato che in corso di causa il rapporto di conto corrente si era estinto a seguito del proprio intervenuto recesso, datato
16/11/2015 e comunicato alla banca per raccomandata.
La banca convenuta aveva eccepito che i documenti prodotti non avrebbero costituito prova idonea a provare la chiusura del conto corrente, ed in ogni caso che l'azione di ripetizione (oltre che di quella di accertamento ad essa prodromica), così come svolta dall'attore sarebbe risultata inammissibile anche in caso di estinzione del conto corrente in corso di causa, dovendo gli elementi costituivi dell'azione di ripetizione sussistere al momento della proposizione della domanda.
Il Tribunale riteneva che “parte attrice non” avesse “fornito adeguata prova della
chiusura del conto”; osservava, infatti, che “la modulistica prodotta nell'allegato n.
36 cit. non reca alcun importo né pagato né accreditato a chiusura del conto e il ctu
chiamato come si vedrà infra a ricostruire il rapporto contrattuale riscontra che
l'estratto conto ordinario mensile più recente in atti è datato 30 settembre 2013 e
indica un saldo finale negativo pari a € 11.483,21; importo che parte attrice neppure
prova di aver pagato.”
pagina 7 di 18 Dunque, il giudice di prime cure riteneva che il contratto di conto corrente fosse ancora in essere fra le parti, con conseguente inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito, e che, inoltre, per le ragioni sopra esposte anche l'eventuale sua estinzione nel corso del giudizio non avrebbe condotto a diversa conclusione;
reputava invece ammissibile la domanda di accertamento svolta, in conformità a quanto affermato dalle S.U. n. 24418/2010, e diretta a verificare l'applicazione contra
legem di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, interessi usurari al fine di ottenere una rideterminazione del saldo finale del conto corrente.
Il tribunale nel contempo rilevava che di alcune rimesse la banca convenuta aveva evidenziato la funzione solutoria e che la stessa aveva ribadito l'eccezione di prescrizione già svolta in citazione.
Preso atto delle risultanze della ctu svolta il Tribunale così delineava l'andamento del contratto di conto corrente:
- il ctu aveva indicato, quale dato di partenza risultante dall'ultimo estratto conto, un saldo negativo di € 11.483,21;
- seguendo i criteri posti dal quesito:
i) aveva accertato il mancato superamento dei tassi soglia ex L.n. 108/96 secondo le modalità di calcolo indicate da Banca d'Italia;
aveva correttamente rideterminato gli interessi corrispettivi secondo quanto richiesto dal quesito (applicazione ricalcolati al tasso legale codicistico) avendo riscontrato che solo a far data dal 2 febbraio 1996 le parti avevano stipulato per iscritto specifiche condizioni (tasso di interesse passivo entro ed oltre fido, commissioni di massimo pagina 8 di 18 scoperto, spese ed oneri, capitalizzazione e così via;
);
ii) aveva ritenuto che la pattuizione della commissione di massimo scoperto - come detto risalente alle pattuizioni scritte del 2 febbraio 1996 – fosse sufficientemente determinata, essendosi indicata tanto la percentuale quanto la base di calcolo;
aveva invece scomputato gli importi relativi al periodo precedente;
analogamente erano stati scomputati altri oneri addebitati prima delle citate pattuizioni;
iii) aveva verificato la periodicità di capitalizzazione di interessi (attivi e passivi),
accertando che vi era stata una corretta applicazione trimestrale anche per gli interessi passivi solo a decorrere dal giorno 1.7.2000, riducendo correlativamente l'importo degli interessi dovuti;
iv) aveva accertato la natura solutoria delle rimesse indicate dalla banca convenuta,
per un importo complessivo di € 104.726,42, da ritenersi, secondo i parametri indicati nello stesso quesito, integralmente prescritte, in quanto risalenti a data anteriore al decennio dalla proposizione della domanda giudiziale, non essendo stati riscontrati idonei atti interruttivi;
tale non potendo ritenersi, infatti, la lettera del luglio 2011,
stante la genericità del suo contenuto.
In considerazione di quanto premesso il ctu aveva rideterminato il saldo del conto corrente in € 18.174,94.
Infine, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria proposta in considerazione della carenza assertiva e probatoria circa il danno patrimoniale subito e le eventuali condotte di mala fede della banca. pagina 9 di 18 In conclusione, il Tribunale:
-dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito;
-accertava la nullità e /o inefficacia delle pattuizioni e annotazioni in conto corrente con apertura di credito n. 2405, oggetto di causa, nei limiti di cui in motivazione e conseguentemente rideterminava il saldo di conto corrente nell'importo positivo di €
18.174,94 a favore di parte attrice alla data del 9.5.2018;
-accertava la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito avente ad oggetto le rimesse meglio indicate nella relazione del ctu per l'importo complessivo di €
104.726,42 e per l'effetto rigettava la relativa domanda;
-rigettava la domanda risarcitoria;
- condannava la banca convenuta a rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate in € 545,00 per anticipazioni ed € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- poneva le spese di ctu, come già liquidate dal g.i., definitivamente a carico della convenuta. CP_3
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza , la sig.ra Parte_1
e per i Parte_2 Parte_3
seguenti motivi:
1) errata/omessa interpretazione delle prove in atti in tema di chiusura del contratto di conto corrente: parte appellante afferma che il documento prodotto (doc. 37)
pagina 10 di 18 comprova la chiusura del contratto di conto corrente.
2) Errata/omessa interpretazione delle prove in atti in tema di interruzione della prescrizione: parte appellante afferma che la lettera del 4/7/2011 rappresenta atto formale di interruzione della prescrizione, in conformità all'art. 2943, comma 3 c.c.
Egualmente deve ritenersi atti idoneo ad interrompere la prescrizione la procedura di mediazione-conciliazione del 13/06/2014.
3)Omessa decisione sull'istanza istruttoria di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
nei confronti della parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella CP_3
parte in cui ha omesso di decidere sull'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, volta ad ottenere la produzione della documentazione contabile e contrattuale relativa al rapporto di conto corrente, dal giugno 2014 sino alla data di estinzione del rapporto. In particolare, parte appellante osserva che il diritto del cliente di ottenere dalla banca ai sensi dell'art. 119 comma 6 TUB copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari non può ritenersi circoscritto alla mera fase antecedente il giudizio, ma può essere legittimamente avanzato anche nel corso dello stesso eventuale giudizio di merito.
4) Omessa/errata valutazione delle prove in atti in tema di indebita applicazione di oneri, commissioni di massimo scoperto e spese: parte appellante afferma che il
Tribunale si sarebbe limitato a recepire le risultanze istruttorie della consulenza tecnica svolta, non considerando tuttavia che il ctu non avrebbe valutato alcuni documenti contrattuali afferenti alle commissioni di massimo scoperto e all'addebito di oneri e spese.
pagina 11 di 18 5)Errata/omessa interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio in atti in tema di accertamento del saldo rettificato: parte appellante eccepisce che la sentenza impugnata ha valutato unicamente le risultanze della perizia del 9/5/2018 e non anche quelle determinanti dell'integrazione del 16/11/2018 ed haindicato il nuovo saldo contabile alla data del deposito della perizia (9/5/2018) anziché a quella dell'ultimo saldo esaminato (30/9/2013).
Parte appellante osserva che l'integrazione alla consulenza del 16/11/2018 è stata disposta per poter disporre di un calcolo alternativo delle c.m.s. ripetibili che tenesse conto della nullità delle pattuizioni per indeterminatezza dell'oggetto.
A seguito della consulenza del 9/5/2018 il saldo rettificato alla data del 30/9/2013
ammontava a + € 18.174,94 a credito del cliente, mentre a seguito dell'integrazione del 16/11/2018 il saldo rettificato, sempre alla data del 30/9/2013, ammontava a + €
37.025,38.
6) Errata/omessa interpretazione delle prove in atti in tema di natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse indicate dalla parte appellante censura la CP_3
pronuncia impugnata nella parte in cui ha recepito i risultati della ctu svolta ove ha determinato in € 104.726,42 le rimesse solutorie prescritte, somma che sarebbe stata quantificata unicamente in recepimento a quanto dedotto dalla banca e non indicando dettagliatamente la natura delle rimesse, quali ripristinatorie o solutorie.
7) Contraddittorietà della motivazione sulla domanda di ammissibilità della ripetizione di indebito (interessi, oneri, commissioni di massimo scoperto, spese ed ogni altra posta illegittimamente addebitata dalla : parte appellante censura per CP_3
pagina 12 di 18 contraddittorietà la pronuncia di prime cure ove ha ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito, ed in seguito si è pronunciata circa la prescrizione della stessa.
8) Errata/omessa motivazione sulla domanda di ripetizione di indebito (interessi,
oneri, commissioni di massimo scoperto, spese ed ogni altra posta illegittimamente addebitata dalla : parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte CP_3
in cui ha ritenuto prescritte le rimesse definite solutorie dal CTU, e pertanto richiede di condannare la banca alla restituzione dell'importo di €. 135.387,56 a titolo di interessi ripetibili e dell'importo di €. 17.847,45 a titolo di oneri, commissioni di massimo scoperto e spese ripetibili.
9)Errata/omessa decisione in ordine alle spese di assistenza tecnica di parte attrice:
parte appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui non ha statuito la soccombenza anche in ordine alle spese di consulenza tecnica di parte, nonostante fossero state esplicitamente richieste e documentate. Chiede pertanto disporsi la condanna della banca al pagamento delle spese di consulenza tecnica, quantificate in
€. 3.500,00, oltre cassa professionale e accessori di legge.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, e propone appello incidentale, subordinato all'ipotesi in cui fosse accertata in corso di causa la chiusura del conto corrente, affinché venga in tal caso accertata/dichiarata la carenza di interesse degli appellanti ad ottenere una sentenza di mero accertamento.
pagina 13 di 18 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto che, come dimostrato dal doc. 37, il rapporto di conto corrente si fosse chiuso.
Il collegio rileva che il citato documento è stato prodotto con la memoria ex art. 183,
comma 6 n. 2, ed in tale sede parte appellante si è limitata unicamente alla produzione del documento e non ha svolto alcuna allegazione in forza della quale fosse possibile evincere che il rapporto risultava estinto.
Pertanto, la deduzione con cui viene eccepita la chiusura del conto corrente oggetto di causa risulta tardiva. La sola produzione del documento in oggetto, la cui valenza probatoria è peraltro contestata dalla banca, non può condurre all'accertamento di una circostanza, l'intervenuta estinzione in corso di giudizio del rapporto di conto corrente, non fatta oggetto di tempestiva allegazione. Non consta, peraltro, specifica ed argomentata censura avverso l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui tale evenienza non potrebbe assumere rilievo, dovendosi considerare la situazione in essere al tempo dell'instaurazione del giudizio.
Il primo motivo di gravame è pertanto infondato;
da ciò consegue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
***
pagina 14 di 18 Dal rigetto del primo motivo di appello consegue altresì l'assorbimento dei motivi secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, non constando specifica ed argomentata censura avverso la statuizione del giudice di prime cure secondo la quale l'azione di ripetizione d'indebito, ex art.2033 cc, ove riferita ad un rapporto di conto corrente, ne suppone l'intervenuta chiusura prima dell'instaurazione del giudizio, con la conseguenza che, non essendosi verificato tale presupposto, ne sarebbe derivata l'inammissibilità.
Circoscrivendo l'oggetto del contendere alla domanda di mero accertamento
(necessariamente prodromica rispetto a quella di ripetizione dell'indebito), è
sufficiente rilevare che all'esito della CTU e della successiva sua integrazione il saldo del conto corrente risultava già esser stato determinato in prime cure.
Le censure mosse avverso la CTU ed in particolare con riferimento alle modalità con cui sono state svolte le operazioni peritali corrispondono a quelle già sollevate nella sede specifica (ex art.195 cpc) ed in tale sede hanno trovato congrua ed argomentata risposta da parte del consulente.
Corretta, appare, infine, la scelta fatta dal giudice di prime cure, il quale quanto al conteggio, in conformità a quanto accertato dal CTU, ha preso in considerazione il ricalcolo del saldo del conto corrente previsto nella prima bozza della CTU, in quanto esso aveva epurato il rapporto dalla cms unicamente per i periodi in cui essa risultava non pattuita e non per l'intero periodo preso in considerazione, come effettuato invece nell'integrazione. La cms nel contratto oggetto di causa risulta infatti pattuita a decorrere dal 2 febbraio 1996, così come le spese e gli oneri risultano pattuiti a pagina 15 di 18 decorrere da tale data.
Dal rigetto nel merito dei predetti motivi di appello consegue l'assorbimento dell'esame della richiesta di ammissione dei mezzi istruttori (di cui in epigrafe).
***
Con il terzo motivo parte appellante censura la pronuncia impugnata per aver omesso di decidere sull'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, volta ad ottenere la produzione della documentazione contabile e contrattuale relativa al rapporto di conto corrente, dal giugno 2014 sino alla data di estinzione del rapporto.
In particolare, parte appellante osserva che il diritto del cliente di ottenere dalla banca ai sensi dell'art. 119 comma 6 TUB copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari non può ritenersi circoscritto alla mera fase antecedente il giudizio, ma può essere legittimamente avanzato anche nel corso dello stesso eventuale giudizio di merito.
Il motivo è infondato.
Preso atto del contrasto giurisprudenziale sussistente, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il diritto del cliente di ottenere,
ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della
documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato,
nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata
precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e
siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla
pagina 16 di 18 relativa consegna.”(Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 23861/2022, in senso conforme n. 24641/2021).
Ne consegue che anche tale richiesta istruttoria non può essere accolta in assenza di prova circa la previa richiesta della documentazione ex art 119 TUB.
Quanto, infine, al nono motivo di gravame, ritiene il collegio che in tanto la richiesta di rimborso delle spese di CTP avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto la
CTU, e con essa la decisione del Tribunale, fossero risultate conformi o quanto meno in linea con tutte le contestazioni espresse dal CTP, il che non risulta essersi verificato nella specie.
Spese
All'esito del giudizio d'appello trova conferma la decisione del giudice di prime cure,
il quale: a) aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito;
b)
aveva accertato l'invalidità di talune clausole del contratto di conto corrente con apertura di credito n.2405 e per l'effetto aveva rideterminato il saldo del c/c alla data del 9/05/2018 nell'importo positivo di € 18.174,94; c) aveva accertato la prescrizione della domanda di ripetizione avente ad oggetto le rimesse indicate nella relazione del
CTU per l'importo complessivo di € 104.726,42 e per l'effetto aveva rigettato la relativa domanda di ripetizione di indebito;
d) aveva rigettato la domanda risarcitoria;
e) aveva condannato la banca a rimborsare a parte attrice le spese di lite;
e) aveva posto sempre a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Poiché le ulteriori pretese avanzate da parte attrice con l'atto d'appello non hanno trovato accoglimento, e poiché tuttavia le pretese originarie di parte attrice hanno pagina 17 di 18 trovato parziale accoglimento, appunto con la decisione di primo grado, sul punto non fatta oggetto di impugnazione, ritiene il collegio sussistere i presupposti per la compensazione delle spese di lite del presente grado (ferma quindi la statuizione sulle spese di lite di primo grado e su quelle di CTU già disposta dal giudice di prime cure).
Preso atto della reciproca soccombenza delle parti, il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92, comma 2 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di BR – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da da Parte_1 Parte_2
e da avverso la sentenza del
[...] Parte_3
Tribunale di BR, Sez. II pubblicata in data 18 giugno 2020 con il n. 1159/2020;
dichiara altresì assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla banca appellata;
-compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente grado giudizio;
Così deciso in BR nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 18 di 18