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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1536/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420249007685840000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420100017719285000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942012001330569000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7553/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249007685840000, notificata a mezzo raccomandata il 25.01.2025, opposta con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella di pagamento n. 09420100017719285000, relativa a crediti erariali 2006;
2) cartella di pagamento n. 09420120013305690000, relativa a sanzioni pecuniarie erariali 2006.
Parte ricorrente deduce la maturata prescrizione (ivi compresa quella quinquennale per interessi e sanzioni), l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare la connessione oggettiva e soggettiva con altri giudizi pendenti innanzi a questa Corte (RGR 1538/25 e
1539/25), posti in essere dal ricorrente avverso la medesima intimazione di pagamento.
Quindi la resistente deduce che la cartella di pagamento n. 09420100017719285000 è stata ritualmente notificata in data 26/02/2010 e la cartella di pagamento n. 09420120013305690000 è stata ritualmente notificata in data 30/05/2012; inoltre deduce che, successivamente alle cartelle esattoriali e prima dell'intimazione impugnata, sono stati notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione, per cui non è maturato alcun termine prescrizionale, dovendosi peraltro tenere anche conto della sopravvenienza della normativa emergenziale.
Eccepisce, ancora, la completa motivazione dell'atto opposto.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Preliminarmente la Corte ritiene che il ricorso possa essere deciso pur in compresenza dell'inappropriato spezzettamento del contenzioso attivato per il medesimo atto;
si ritiene possa farsi prevalere l'esigenza di definire la causa, evitando di disporre adempimenti (l'eventuale riunione) necessariamente producenti un allungamento dei tempi decisionali.
Nel merito è dirimente la documentazione prodotta dalla resistente Agenzia a comprova della notifica delle cartelle, nonché a comprova della notifica di successivi atti interruttivi (intimazione di pagamento n.
09420129008007621000, notificata il 20/04/2012; intimazione di pagamento n. 09420179000987139000, notificata il 27/05/2019; intimazione di pagamento n. 09420229004471819000, notificata il 10/07/2023; intimazione di pagamento n. 09420239000274868000, notificata il 17/06/2023), rispetto alla quale parte ricorrente non ha formulato contestazioni.
Ne deriva, quindi, l'infondatezza della censura sulla notifica delle cartelle, né, dopo le stesse, tenuto anche conto degli atti interruttivi, è maturato alcun termine prescrizionale. L'atto opposto, inoltre, è sufficientemente motivato, tenuto conto che, originando da pregressi atti portati a legale conoscenza del contribuente, presenta un contenuto da cui è agevole comprendere le ragioni della pretesa.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 1.500,00 (millecinquecento).
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1536/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420249007685840000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420100017719285000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942012001330569000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7553/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249007685840000, notificata a mezzo raccomandata il 25.01.2025, opposta con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella di pagamento n. 09420100017719285000, relativa a crediti erariali 2006;
2) cartella di pagamento n. 09420120013305690000, relativa a sanzioni pecuniarie erariali 2006.
Parte ricorrente deduce la maturata prescrizione (ivi compresa quella quinquennale per interessi e sanzioni), l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare la connessione oggettiva e soggettiva con altri giudizi pendenti innanzi a questa Corte (RGR 1538/25 e
1539/25), posti in essere dal ricorrente avverso la medesima intimazione di pagamento.
Quindi la resistente deduce che la cartella di pagamento n. 09420100017719285000 è stata ritualmente notificata in data 26/02/2010 e la cartella di pagamento n. 09420120013305690000 è stata ritualmente notificata in data 30/05/2012; inoltre deduce che, successivamente alle cartelle esattoriali e prima dell'intimazione impugnata, sono stati notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione, per cui non è maturato alcun termine prescrizionale, dovendosi peraltro tenere anche conto della sopravvenienza della normativa emergenziale.
Eccepisce, ancora, la completa motivazione dell'atto opposto.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Preliminarmente la Corte ritiene che il ricorso possa essere deciso pur in compresenza dell'inappropriato spezzettamento del contenzioso attivato per il medesimo atto;
si ritiene possa farsi prevalere l'esigenza di definire la causa, evitando di disporre adempimenti (l'eventuale riunione) necessariamente producenti un allungamento dei tempi decisionali.
Nel merito è dirimente la documentazione prodotta dalla resistente Agenzia a comprova della notifica delle cartelle, nonché a comprova della notifica di successivi atti interruttivi (intimazione di pagamento n.
09420129008007621000, notificata il 20/04/2012; intimazione di pagamento n. 09420179000987139000, notificata il 27/05/2019; intimazione di pagamento n. 09420229004471819000, notificata il 10/07/2023; intimazione di pagamento n. 09420239000274868000, notificata il 17/06/2023), rispetto alla quale parte ricorrente non ha formulato contestazioni.
Ne deriva, quindi, l'infondatezza della censura sulla notifica delle cartelle, né, dopo le stesse, tenuto anche conto degli atti interruttivi, è maturato alcun termine prescrizionale. L'atto opposto, inoltre, è sufficientemente motivato, tenuto conto che, originando da pregressi atti portati a legale conoscenza del contribuente, presenta un contenuto da cui è agevole comprendere le ragioni della pretesa.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 1.500,00 (millecinquecento).