Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/06/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8863/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Ilaria Gibelli,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 29.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 16.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.9.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
1
All'udienza del 29.5.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle rassegnate conclusioni, nei termini sopra indicati.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 25.2.2010 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 20.12.2011, omologata da questo Tribunale il 1.2.2011;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Occorre poi prendere atto che:
- l'attrice non ha avanzato alcuna domanda di riconoscimento in suo favore di una somma a titolo di assegno divorzile nei riguardi del marito;
- il convenuto, rimasto contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda di ordine economico.
Ne segue che non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 25.2.2010.
Spese di lite irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 74, parte I, anno 2010), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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