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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/04/2024, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 3241 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3241 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 19 febbraio 2024, vertente tra:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore, Avv. Maria Grazia Poli, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore, Avv. Piero Emilio C.F._4
Zaccagnini, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione. Ripetizione di somme di danaro.
Conclusioni
Per parte attrice: “In via principale di merito: - Rigettata ogni e qualsiasi domanda ed eccezione ex adverso dedotta e precisata, perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione del 05.01.2023
(R.G. n. 363/2021) ed in tutti gli atti difensivi sia del procedimento R.G. n. 363/2021 che del procedimento R.G. n.
3241/2020 che nel procedimento riunito , Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato accertare il diritto degli eredi legittimi del de cuius – dott. e sig. – ad ottenere lo scioglimento della comunione Persona_1 Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Prato – Via Pisa,11 – identificato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al fg. di mappa 60 particella n.580 sub.500 graffato con la part.823, cat.A/3,classe 2, consistenza vani 8,5, rendita euro 658,48 o comunque come meglio identificato nella CTU e per l'effetto dichiarare lo scioglimento giudiziale della comunione dell'immobile con conseguente divisione in singole quote di un terzo cadauna e stante la non comoda ed utile divisibilità dell'intero bene come indicato dal Ctu nella propria relazione, ordinare la vendita dell'immobile nelle forme di legge e sulla base del valore di € 290.000,00 (duecentonovantamila) o in subordine € 246.500,00 (duecentoquarantaseimilacinquecento) così come stabilito nella perizia del Ctu nominato, con conseguente distribuzione del ricavato tra i condividenti in proporzione alle quote di partecipazione alla comunione. Con refusione delle spese di lite e del compenso professionale .
In relazione alle domande ex adverso introdotte con il procedimento n. 363/2021 si conclude: - Rigettata ogni e qualsiasi
1 domanda ed eccezione: In via pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per l'omesso esperimento della negoziazione assistita con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento;
In via principale e di merito: rigettarsi integralmente tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione del 05/01/2023 ed in tutti gli scritti ed atti difensivi;
In via istruttoria: si richiamano integralmente e da aversi qui come trascritte tutte le richieste istruttorie formulate nella seconda e terza memoria ex art.183 VI comma CPC ed indicata nel verbale del 28.11.2023 con riserva di formularne di ulteriori ed indicando quali testimoni la dott.ssa
[...]
e l'arch. di San Miniato. Si insiste affinchè il sig. Giudice si compiaccia di ordinare l'esibizione Tes_1 Testimone_2
e la produzione in giudizio di copia degli estratti del conto corrente presso il di Prato Organizzazione_1 intestato alla sig.ra da Ottobre a Dicembre 2013, conto sul quale sono stati depositati sia l'assegno Controparte_1 circolare emesso dalla n.15000900198-09 di euro 95.000,00 che l'assegno circolare Organizzazione_2
n.7046065921699-06 emesso dal di euro 5.000,00 assegni incassati dalla vendita dell'immobile Organizzazione_3 ereditato dalla madre e le cui somme sono state donate ai figli. Nel caso di mancata esibizione, si chiede Controparte_3 al sig.Giudice di ordinare al la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente intestato Organizzazione_3 alla sig.ra a far data da Ottobre a Dicembre 2013. Con vittoria di spese e competenze del giudizio” Controparte_1
Per parte convenuta: “affinché il Tribunale di Prato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:
− in via istruttoria ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi o non espletati ed opposizione all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti ex adverso;
− in tesi previa contestazione di quanto dedotto da controparte disporre lo scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile sito in Prato, via Pisa 11, ordinandone la divisione secondo le quote spettanti, da una parte imputando i pagamenti e le spese effettuate dalla sig.ra per € 2.320,65 e tutte le CP_1 altre spese sull'immobile come documentate e considerando gli incrementi di valore apportati sul bene immobile, nonché tenendo presente il diritto di abitazione ex art 570 c.c. della stessa sig.ra dall'altra, previa collazione, stabilire il CP_1 valore dei beni dell'impresa individuale del sig. (avviamento, attrezzature, competenze) trasferiti CP_4 gratuitamente da questo al sig. ed ordinare agli eredi di quest'ultimo di conferirli secondo le norme della Persona_1 collazione, ed alla luce di ciò stabilire le quote ereditarie;
− sempre in tesi accertare e dichiarare che la somma di €
47.000,00 è stata mutuata da al figlio con assegno datato 07.11.2013, e Controparte_1 Persona_1 costituisce debito ereditario, condannare i di lui eredi, in solido fra loro, a pagare alla Sig.ra il suddetto importo CP_1
a titolo di restituzione o ad altro titolo ritenuto dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'assegno all'effettivo rimborso;
− in ipotesi di vendita del bene, prelevare preventivamente dalla quota del ricavato spettante agli attori eredi di , la somma di € 47.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 07.11.2013, Persona_1 assegnandola a a titolo di rimborso del prestito erogato dalla medesima al figlio;
− in ipotesi di Controparte_1 assegnazione del bene a , compensare l'eventuale importo dovuto all'attore a titolo di conguaglio, con la Controparte_1 somma di € 47.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, erogata a titolo di prestito dalla Sig.ra Controparte_1 al figlio , ad oggi non rimborsato;
− Con vittoria di spese e compensi” Persona_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato premettendo che, per successione Persona_1 ereditaria del padre era divenuto comproprietario dell'unità immobiliare sita in Prato, Via CP_4
Pisa n°11, identificata al Catasto Fabbricati del suddetto Comune nel foglio di mappa 60, particella 580, subalterno 500 graffata alla particella 823, ha convenuto in giudizio i contitolari, ossia la madre, CP_1
e il fratello, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, la vendita
[...] CP_2
2 giudiziale del bene e la distribuzione del ricavato tra i condividenti secondo le quote di partecipazione alla comunione.
A fondamento della domanda, ha dedotto che: ciascuno dei comproprietari era titolare della quota indivisa di
1/3 del bene oggetto della domanda di divisione;
tramite il proprio procuratore aveva chiesto agli altri condividenti di acquistare la sua quota di comproprietà o di procedere alla vendita del bene e alla distribuzione del prezzo;
i convenuti avevano risposto di non essere al momento disponibili all'acquisto, senza esprimersi su una soluzione alternativa;
il tentativo di mediazione introdotto dall'attore non aveva avuto successo.
Si sono costituiti e chiedendo: di imputare alla loro quota i pagamenti Controparte_1 CP_4
e le spese effettuati sull'immobile e il relativo incremento di valore;
di tenere conto del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ex art. 540, co. 2, c.c., sulla casa familiare;
la collazione del valore dei beni dell'impresa individuale di trasferiti all'attore. In via riconvenzionale, CP_4 Controparte_1 ha, poi, chiesto la condanna dell'attore a restituirle la somma di euro 47.000,00.
A sostegno della difesa, hanno allegato che: l'immobile oggetto di causa era stato adibito a casa familiare da e dal coniuge deceduto in data 7 novembre 2013, Controparte_1 CP_4 CP_1 veva erogato all'attore la somma di euro 47.000,00, mai restituita;
la convenuta aveva inoltre
[...] pagato la somma di euro 2.320,65 per ottenere la sanatoria dell'immobile; e Controparte_1 CP_2 avevano svolto opere di miglioramento che avevano aumentato il valore dell'immobile; nel 1985,
[...] aveva trasferito al figlio l'officina di cui era conduttore, di talché l'impresa CP_4 Per_1 individuale di costituita il 1° novembre 1985 aveva potuto beneficiare sia Persona_1 dell'avviamento dell'officina che della professionalità del padre, assunto come collaboratore nell'impresa familiare del figlio, aveva lavorato sino alla data del decesso, avvenuto il 1° marzo 1998, tanto Parte_3 che l'impresa era stata chiusa solo un anno dopo, in data 30 settembre 1999; peraltro, aveva Persona_1 percepito tutti gli utili dell'impresa senza condividerli con il padre.
Esperito con esito negativo in corso di causa il tentativo di mediazione, con provvedimento del 14 aprile 2022, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, prendendo atto del decesso di Persona_1
Con ricorso depositato il 30 maggio 2022, e hanno riassunto il giudizio, in Parte_1 Parte_2 qualità di eredi legittimi di Persona_1
Parallelamente, con ricorso ex art. 702-bis, c.p.c., notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, , aveva convenuto in giudizio chiedendo la restituzione della Controparte_1 Persona_1 somma di euro 47.000,00 a lui erogata a titolo di mutuo il 7 novembre 2023, così dando origine al procedimento iscritto con R.G. 363/2021.
A fondamento della domanda aveva allegato che il mutuo era stato erogato su richiesta del la somma Per_1 era stata trasferita a mezzo assegno circolare n. 706 6063133255-10 del 07.11.2013, tratto su banca
[...]
, e che con raccomandata del 2 novembre 2020 aveva invitato la controparte a restituirle la Org_3 somma.
Si è costituito eccependo il difetto di procedibilità della domanda per mancato Persona_1 esperimento del tentativo di negoziazione assistita e domandando, nel merito, il rigetto della pretesa avversaria,
3 o, in ipotesi, la fissazione del termine per la restituzione della somma richiesta in data coincidente con quella di scioglimento della comunione ereditaria, oggetto del giudizio già pendente.
A sostegno della difesa, ha dedotto che non vi era titolo per la restituzione della somma erogata, trattandosi, in realtà, di una donazione. All'epoca dei fatti, ha illustrato l'attore, la veva suddiviso tra i due CP_1 figli, e , la somma di euro 100.000,00 derivata dalla vendita della propria quota di Persona_1 CP_2 alcuni beni siti in Cantagallo e caduti in comunione ereditaria a seguito del decesso della madre, CP_3
La somma ottenuta era stata poi destinata dal resistente all'acquisto di un appartamento in
[...] montagna di cui aveva concesso la disponibilità anche alla madre e al fratello, consegnando loro le chiavi di accesso.
Con provvedimento del 27 maggio 2021 il Giudice ha convertito il rito sommario in rito ordinario.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art. 183 c.p.c. del 24 novembre 2021, parte ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo, in via ulteriormente subordinata, la restituzione delle somme oggetto di causa in quanto corrisposte in forza di una donazione nulla, poiché priva della forma scritta.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con provvedimento del 18 marzo 2022, il Giudice, prendendo atto del decesso di ha dichiarato l'interruzione del Persona_1 processo.
Riassunto il giudizio con ricorso depositato da il giudizio è stato riassunto nei confronti Controparte_1 di e in qualità di eredi legittimi del de cuius¸ la causa è stata riunita al presente Parte_1 Parte_2 giudizio con provvedimento del 20 marzo 2023.
Disposta CTU e depositate le memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con note depositate per l'udienza cartolare del 15 febbraio 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe. Con ordinanza ex art. 127-ter, c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
*****
1. Sulla divisione della comunione.
La domanda giudiziale dell'attore ha ad oggetto la divisione del bene in comunione rappresentato dall'unità immobiliare sita in Prato, Via Pisa n°11, identificata al Catasto Fabbricati del suddetto Comune nel foglio di mappa 60, particella 580, subalterno 500 graffata alla particella 823.
Prima di procedere con le operazioni divisionali, occorre, tuttavia, decidere sulle domande poste dai convenuti al fine di stabilire correttamente l'entità delle quote di partecipazione alla comunione.
1.2. Sulla domanda di collazione.
e hanno chiesto innanzitutto di collazionare alla massa il valore dei Controparte_1 CP_2 beni dell'impresa individuale trasferiti a titolo gratuito da all'attore. CP_4
Al riguardo assumono che nel 1985 il de cuius aveva trasferito al figlio l'officina di CP_4 Per_1 cui era conduttore, di talché l'impresa individuale di costituita il 1° novembre 1985 Persona_1 aveva beneficiato sia dell'avviamento dell'attività del padre che della professionalità di quest'ultimo, il quale
4 aveva prestato la propria opera nell'impresa familiare del figlio sino alla data del decesso, senza che
[...]
condividesse con lui gli utili percepiti. Per_1
Dal canto proprio, l'attore rileva che i rapporti tra le parti erano stati regolati da scrittura privata avente data certa e che, in ogni caso, la disciplina della collazione risultava incompatibile con l'onerosità dell'opera prestata dal familiare che collabora nell'impresa.
Va premesso che, se da un lato la domanda dei convenuti tende effettivamente ad ottenere la collazione alla massa di un valore (quello dei beni, attrezzature e avviamento dell'impresa di , dall'altro, CP_4 nella parte in cui viene fatto riferimento alla percezione degli utili esclusivamente da parte dell'attore, si configura come domanda di adempimento di un credito del de cuius. Infatti, quanto a quest'ultimo aspetto non
è stato allegato alcun atto di disposizione integrante una donazione da collazionare, ma, anzi, è stata prodotta una scrittura attestante la partecipazione di agli utili dell'impresa di CP_4 Persona_1
In ogni caso, non ricorrono i presupposti per accogliere alcuna delle domande.
Quanto alla collazione, manca la prova di una dazione che faccia da elemento costitutivo della donazione.
Non vi è alcuna traccia in atti, infatti, di un trasferimento disposto da in favore del figlio. CP_4
Né la prova della dazione può considerarsi validamente offerta mediante la formulazione del capitolo di prova n. 11 (v. memoria n. 2 di parte convenuta), teso a dimostrare che: “i beni, le attrezzature che erano stati acquistati dal Sig. e l'avviamento dell'officina di erano stati trasferiti CP_4 CP_4 gratuitamente a Persona_1
Va, infatti, censurata l'estrema genericità del capitolo di prova, dalla cui lettura non si traggono né la data, né il luogo in cui sarebbe avvenuto il trasferimento, né le sue modalità, né tantomeno l'oggetto, descritto soltanto per categorie, prive di qualsiasi riferimento concreto. Quanto ai beni e alle attrezzature di CP_4 gli stessi non sono indicati nemmeno a titolo esemplificativo, mentre per quanto riguarda l'avviamento, che presuppone l'individuazione dei beni aziendali, non viene offerto alcun dato circa l'attività di CP_4 se non quelli ricavabili dalla visura.
[...]
Dall'eventuale conferma della circostanza capitolata, perciò, non sarebbe possibile ricavare alcun risultato probatorio.
Ne segue la superfluità delle ulteriori istanze di prova orale formulate al riguardo (capitoli 7-15) e soprattutto della richiesta CTU diretta a stimare beni che non sono stati nemmeno indicati. A tal proposito, giova peraltro ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie,
l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né
5 acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
Venendo alla pretesa diretta ad ottenere la corresponsione degli utili in favore degli eredi del collaboratore nell'impresa familiare, va preliminarmente respinta, in quanto sollevata tardivamente soltanto con la memoria ex art. 183, co. 2, c.p.c. piuttosto che con le note depositate per la prima udienza del 17 novembre 2022,
l'eccezione di prescrizione.
Quanto al merito, va premesso che la partecipazione agli utili per la collaborazione nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/03/2016, n. 5224, rv. 639222).
Tuttavia, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 31/10/2018, n. 27966, rv. 651053-01).
Pertanto, nel caso di specie, tale onere grava sugli eredi del collaboratore;
cionondimeno, alcun elemento, nemmeno di carattere indiziario, è stato indicato al fine di quantificare il patrimonio aziendale o la quota di partecipazione di CP_4
Il documento di ricognizione del 1997 prodotto, infatti, non offre alcun dato utile a quantificare la misura della collaborazione di atteso che lo stesso si limita ad attestare una partecipazione proporzionata CP_4 alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Né e hanno offerto altri elementi da cui ricavare, neanche in via Controparte_1 CP_2 presuntiva, quale fosse la qualità e l'entità della prestazione svolta da né in che rapporto si CP_4 ponesse con l'entità del patrimonio dell'impresa, né se questa producesse utili e in che misura.
Ne discende che anche tale domanda va rigettata.
1.3. Sui pesi della comunione e sui miglioramenti. ha, poi, chiesto che nella determinazione delle quote si tenga conto delle somme versate Controparte_1 per la regolarizzazione dell'immobile in comunione, nonché del valore acquisito da quest'ultimo in esito alle opere di miglioramento.
Sotto il primo aspetto, l'art. 1104 c.c. stabilisce l'obbligo dei partecipanti alla comunione di sopportare i pesi che possono derivare dalla cosa comune. In base alla previsione, l'obbligo di contribuzione sussiste anche in mancanza di una deliberazione della maggioranza in relazione alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune, ossia per le spese dirette a conservare la cosa comune nella sua sostanza o a
6 mantenere la cosa in condizioni tali da assicurarne il godimento. Si ritiene, in particolare, che le spese necessarie per la conservazione siano quelle senza le quali il bene verrebbe a perire o a deteriorarsi, mentre spese necessarie per il godimento sono quelle senza le quali il bene, pur senza perire o deteriorarsi, non potrebbe essere convenientemente utilizzato dai partecipanti.
A tali spese può provvedere anche uno dei contitolari, il quale “in caso di trascuranza degli altri partecipanti
o dell'amministratore […] ha diritto al rimborso” (art. 1110 c.c.).
Rientra certamente tra le spese necessarie per il godimento della cosa comune quelle per la regolarizzazione dell'immobile in caso di difformità edilizie, con diritto del partecipante che le ha anticipate ad ottenerne il rimborso pro quota dagli altri condividenti.
Sul punto, non riveste alcuna rilevanza l'individuazione del soggetto, fosse anche uno dei condividenti, che con la propria condotta ha provocato la necessità dell'esborso, salvo il diritto ad ottenere da tale soggetto il risarcimento del danno in presenza dei presupposti di legge.
Come affermato dalla giurisprudenza in materia di spese condominiali, l'obbligo di concorrere al mantenimento e alla conservazione della cosa comune ha, infatti, natura di obbligazione propter rem e trova perciò la propria fonte soltanto nella contitolarità del bene (v. Cass. civ. Sez. II, 27/01/2004, n. 1420).
in particolare, ha documentato il versamento di euro € 2.320,65 che dovrà essere Controparte_1 considerato nella determinazione delle quote.
Venendo ai miglioramenti, l'art. 1110 c.c. non assicura il diritto al rimborso al partecipante, che, nell'esercizio di una legittima facoltà, apporti miglioramenti alla cosa comune. La norma, infatti, riguarda le sole spese necessarie per la conservazione della cosa che un partecipante sostenga per interventi dovuti alla trascuratezza degli altri condividenti. Vanno quindi tenute distinte le spese per il godimento, che riguardano le utilità che la cosa comune può offrire, che devono essere sostenute soltanto da chi concretamente gode di essa, senza diritto al rimborso, in quanto il singolo comunista le ha anticipate per un godimento soggettivo e personale, senza riguardare gli altri partecipanti (cfr. Cass. civ. Sez. II, 01/08/2003, n. 11747, rv. 565605; v. nello stesso senso anche Cass. civ. Sez. II Sent., 08/01/2013, n. 253, rv. 624593).
La domanda va, dunque, respinta.
Nel caso di specie, peraltro, non avendo nemmeno indicato quali spese siano state Controparte_1 sostenute né a quali opere siano state funzionali, non è possibile nemmeno verificare se si tratti effettivamente di miglioramenti o di interventi necessari per la conservazione della cosa comune.
Quanto alla tesi dei convenuti, secondo cui gli autori delle opere di miglioramento avrebbero in ogni caso diritto all'incremento di valore acquisito dall'immobile dall'epoca dell'apertura della successione, va ricordato che la giurisprudenza esclude che al comproprietario possa essere applicato l'art. 1150 c.c., secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti, avendo agito non in qualità di possessore della cosa tenuto alla restituzione nei confronti del legittimo intestatario, ma in qualità di mandatario o utile gestore degli altri condividenti (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 22/06/2010, n. 15123; v. anche Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 5135 del 21/02/2019, Rv. 652697 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16206 del
7 27/06/2013, Rv. 626933 – 01; sulla natura eccezionale dell'art. 1150 c.c., v. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29924 del
13/10/2022, Rv. 666047 - 01).
Né risulta applicabile alla vicenda in esame l'art. 748 c.c., riguardante i miglioramenti apportati dal donatario sull'immobile da collazionare.
3. Sulla domanda di ripetizione.
3.1. Sull'improcedibilità della domanda.
Non resta che decidere sulla domanda con cui ha chiesto la restituzione di 47.000,00 Controparte_1 euro erogati in favore di con fissazione di un termine per l'adempimento. Persona_1
Va premesso che la restituzione della somma data a mutuo è stata chiesta sin dal deposito della comparsa di costituzione nel presente giudizio.
A tal proposito, e hanno innanzitutto reiterato l'eccezione di improcedibilità Parte_1 Parte_2 della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
In merito, premesso che le domande oggetto del presente procedimento sono state oggetto di mediazione, il
Legislatore ha previsto, con gli l'art. 3, co. 1 e 5, D.L. 132/2014, che l'invito a procedere alla negoziazione assistita nell'ambito delle controversie relativo al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro è obbligatorio “fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, co.
1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” e che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati”. Tali disposizioni sono state interpretate come manifestazione di una valutazione del Legislatore di opportunità di evitare l'aggravamento conseguente all'imposizione delle due condizioni di procedibilità, dando prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione.
Pertanto, tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.L. n. 132 del 2014 quanto tra quelle elencate nell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà.
La ratio di questa opzione interpretativa risiede nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti. In un simile quadro deve ritenersi che l'esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita - ancorché in un'ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ex art. 5, D.Lgs. n. 28 del 2010 - risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed, almeno in ipotesi, efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore (cfr. Tribunale Torre Annunziata, sentenza 740 del 2018).
Tali conclusioni sono, peraltro, coerenti con l'insegnamento della Corte Costituzionale, secondo cui “nella mediazione il compito - fondamentale al fine del suo esito positivo - di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori”; ed infatti “nella mediazione il compito
8 - fondamentale al fine del suo esito positivo - di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità” (cfr. Corte cost., Sent., ud.
06/03/2019,18-04-2019, n. 97).
Per le ragioni appena illustrate, si ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità nel presente giudizio, in cui
è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con riferimento al più ampio procedimento di divisione, estendendo la procedura anche alla domanda riconvenzionale introdotta dai convenuti ed avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate dalla al in ipotesi da compensare con l'eventuale CP_1 Per_1 conguaglio eventualmente dovuto a quest'ultimo in caso di assegnazione alla prima del bene da dividere.
3.2. Nel merito.
Nel merito, l'attore non ha negato di aver ricevuto tale somma dalla madre, contestando, però, il titolo della dazione che, nella prospettazione di non corrisponde ad un mutuo, con diritto alla Persona_1 ripetizione, ma ad una donazione.
A fondamento della propria tesi allega che il denaro sarebbe pervenuto a come parte di Controparte_1 una somma più consistente, proveniente dall'alienazione della quota di un immobile ricevuto in donazione, il cui ricavato era stato diviso tra i due figli nella medesima occasione, come elargizione liberale.
Va premesso che chi chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2021, n. 27372).
Nel caso di specie, in effetti, risulta soltanto la prova di una dazione di denaro, mentre non è stato dimostrato il titolo in forza del quale la stessa è avvenuta.
Tuttavia, va anche ricordato che allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2021, n. 27372, rv. 662545-01).
A tal proposito, è bene segnalare l'importanza che rivestono le allegazioni della parte nei cui confronti è rivolta la richiesta di restituzione, considerato che: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la
9 mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023,
Rv. 667508 - 02).
Ebbene, nel caso che ci occupa, non sembra che il titolo invocato dall'attore sia sufficiente a giustificare il trattenimento della somma, alla luce della circostanza, segnalata da parte convenuta, della carenza di forma della donazione manuale di beni di non modico valore.
È noto che la dazione di beni mobili di non modico valore deve essere accompagnata dalla forma solenne (art. 782 e 783 c.c.), con la conseguenza che, in mancanza, si configurerà un pagamento effettuato in forza di titolo nullo, con diritto del solvens ad ottenere la ripetizione di quanto versato.
Con particolare riferimento alla donazione di beni mobili, l'art. 782, co. 1, c.c., prescrive che le cose donate siano specificate, con indicazione del rispettivo valore, nell'atto pubblico di donazione, o in una nota a parte, sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L'inosservanza di tale formalità ha per conseguenza la nullità della donazione, relativamente ai beni non specificati e stimati.
Fa eccezione l'ipotesi delineata dall'art. 783 c.c., in cui la donazione può avvenire senza formalità proprio a causa del modico valore della cosa donata, che giustifica una deroga alla considerazione degli interessi normalmente sottesi alla disciplina formale della donazione.
La modicità deve essere considerata sia da un punto di vista oggettivo, ossia alla luce del valore lieve dell'oggetto, in sé considerato, sia in rapporto alle condizioni economiche del donante, al fine di evitare che possa incidere in modo apprezzabile sul patrimonio di quest'ultimo (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 3858 del
17/02/2020, Rv. 657108 - 01)
Nel caso di specie, premesso che la dimostrazione del valore modico della donazione spetta a chi ne ha interesse, alla luce della stessa ricostruzione del donatario, secondo cui le somme trasferite derivavano dalla liquidazione di un bene immobile pervenuto alla donante per successione ereditaria, e rappresentavano la metà del suo valore, non vi è dubbio che tale trasferimento abbia inciso in modo apprezzabile sul patrimonio di modificandone in maniera significativa la composizione. Controparte_1
Né le generiche deduzioni inserite dagli attori nella comparsa conclusionale in ordine al fatto che CP_1 on avesse attuale necessità delle somme corrisposte appaiono idonee a dimostrare il carattere di
[...] modico valore della donazione, da valutare alla luce dell'entità del patrimonio della donante.
La carenza formale della donazione cui fa riferimento l'attore alimenta la fondatezza della tesi di parte convenuta, secondo cui le somme furono effettivamente erogate senza escludere il diritto alla ripetizione e, in ogni caso, il titolo indicato dall'attore non è idoneo a giustificare il suo preteso diritto di trattenerle, in quanto nullo.
Quanto sopra è perciò sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di ma va Controparte_1 sottolineato come la stessa abbia comunque specificamente chiesto la restituzione della somma anche sul presupposto della nullità del titolo.
Al riguardo, l'attore ha eccepito l'inammissibilità della domanda formulata tardivamente.
10 In merito, si osserva che la domanda di ripetizione delle somme date a mutuo è stata formulata con il ricorso introdotto ex art. 702-bis c.p.c., mentre la ripetizione delle somme erogate su titolo nullo è stata per la prima volta richiesta con le note depositate per l'udienza cartolare ex art. 183, c.p.c., fissata dal Giudice con il provvedimento che ha disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario.
Come noto, nel corso dell'udienza ex art. 183 c.p.c., l'attore (che nel caso di specie aveva già fatto presente, con le note depositate per l'udienza cartolare precedente, la questione della nullità dell'ipotetica donazione prospettata dal convenuto), come specificato dal comma 5, può proporre le domande che sono conseguenza delle difese del convenuto. E, in effetti, la richiesta di ripetere la somma erogata a in Persona_1 quanto versata sulla base di titolo nullo, trova giustificazione proprio nella difesa del convenuto che ha allegato, quale titolo legittimante il trattenimento della somma, la liberalità della madre.
Né, del resto, la domanda può ritenersi oggetto di rinuncia.
Sul punto, è innanzitutto necessario ricordare che: “Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa” (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019, Rv.
656277 – 01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632116 - 01).
Nel caso di specie, lo stesso tenore delle conclusioni rassegnate da e Controparte_1 CP_2 porta ad escludere che la domanda di ripetizione delle somme in quanto trasferite in base a titolo nulla sia stata abbandonata. I convenuti, infatti, hanno chiesto la condanna degli eredi di a pagare Persona_1
l'importo di 47.000,00 euro a titolo di restituzione o ad altro titolo.
Non ha importanza neanche il fatto che la domanda di restituzione fondata sull'invalidità del titolo non sia stata formulata nel presente procedimento, ma solo in quello successivamente riunito.
Come già osservato, la pretesa era stata introdotta nel giudizio con R.G. 363/2021 in sede di udienza ex art. 183, c.p.c., in replica alle allegazioni della controparte in tema di donazione delle somme. Nel presente giudizio, la questione della donazione è stata menzionata tardivamente da parte attrice, soltanto con la memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., precludendo ai convenuti la possibilità di replicare modificando le proprie conclusioni. Prima di tale momento, infatti, parte attrice si era limitata ad eccepire l'improcedibilità della domanda, in quanto oggetto del procedimento con R.G. 363/2021 e a chiedere, in subordine, la riunione dei procedimenti.
Perciò, deve ritenersi che la domanda di restituzione delle somme erogate in base a titolo nullo sia stata tempestivamente formulata e, quindi, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta.
Nel merito va, dunque, ribadito che in mancanza di un valido titolo per il trattenimento della somma ricevuta, sia che la stessa sia stata erogata a titolo di mutuo, sia che sia stata erogata a titolo di donazione, ricorre il diritto di ad ottenerne la ripetizione. Controparte_1
Risultano, perciò, superflue ai fini del decidere le istanze istruttorie formulate da parte attrice al fine di dimostrare la natura liberale dell'elargizione.
11 Quanto al termine di esigibilità della prestazione, lo stesso non può essere fissato al momento in cui sia disposto lo scioglimento della comunione, come richiesto dagli attori, in quanto l'emanazione di tal provvedimento appare allo stato incerta sia nell'an che nel quando. Si ritiene piuttosto congruo il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
4. Sui diritti di uso e abitazione. ha allegato che sull'immobile oggetto di causa le spettano i diritti di uso e abitazione Controparte_1 che la legge assegna al coniuge superstite sulla casa familiare.
A tal proposito, è bene premettere che la questione della spettanza nella successione legittima al coniuge superstite dei diritti di cui all'art. 540, co. 2, c.c. e delle eventuali modalità di incidenza di tale attribuzione è stata per lungo tempo controversa.
Sotto il primo aspetto, va segnalato che gli artt. 581 e 582, disciplinanti il concorso del coniuge con gli altri successibili nella successione legittima, non contengono alcun riferimento a tale diritto. Le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, tuttavia, hanno sciolto positivamente il nodo interpretativo, considerando la ratio alla base del conferimento dei dritti in esame. La finalità del Legislatore della riforma di cui alla L. 151/1975 di
“realizzare anche nella materia successoria una nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione nei coniugi, non solo sul piano patrimoniale […], ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona” è stata ritenuta valida anche
“per il coniuge superstite, sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicché i diritti in questione trovano necessariamente applicazione anche in quest'ultima” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
27/02/2013, n. 4847). La Corte ha poi suffragato tale soluzione con il richiamo al dato positivo di cui all'art. 540, co. 2, c.c., il quale prevede la riserva qualitativa in favore del coniuge “anche in presenza di altri chiamati all'eredità”. A dire del Supremo Collegio, posto che “un concorso con altri chiamati ricorre, oltre che nella successione testamentaria, anche in quella legittima”, dalla menzionata disposizione si evince “che il legislatore ha voluto attribuire al coniuge superstite, in conformità della sopra enunciata “ratio legis”, i suddetti diritti sulla casa adibita a residenza familiare sia nella successione testamentaria che in quella legittima […] ciò comporta che l'attribuzione di tali diritti previsti dall'art. 540, co. 2, c.c., ha una valenza anche al di fuori dell'ambito nel quale sono stati disciplinati, relativo alla tutela dei legittimari e spiega il mancato richiamo ad essi da parte degli artt. 581 e 582 c.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 27/02/2013, n. 4847).
Quanto al secondo aspetto, attinente alle modalità di incidenza dell'attribuzione dei diritti di uso e abitazione sul calcolo delle quote intestate di eredità di cui agli artt. 581 e 582 c.c., è stato dibattuto l'interrogativo circa il doversi o meno aggiungere tali diritti alla quota di eredità spettante al coniuge nella successione legittima.
Anche in questo caso, la questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che i diritti di abitazione e uso di cui all'art. 540 “vengono attribuiti al coniuge nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c.” in quanto “nella successione legittima non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari”. Se ne è fatto conseguire che
“ai fini del calcolo di tali diritti occorrerà stralciare il valore capitale di essi secondo modalità assimilabili
12 al prelegato, e poi dare luogo alla divisione tra tutti gli eredi, secondo le norme della successione legittima, della massa ereditaria, dalla quale viene detratto il suddetto valore, rimanendo invece compreso nell'asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 27/02/2013, n. 4847).
Nel caso di specie, non essendo stati contestati i presupposti per il riconoscimento del diritto di uso e di abitazione dell'immobile oggetto di causa a vantaggio di deve ritenersi che sia caduta Controparte_1 in comunione la sola nuda proprietà, dovendo essere stralciato dalla massa il valore di tali diritti.
5. Sul valore di mercato del bene da dividere e sulla comoda divisibilità.
Venendo alla quantificazione della massa ereditaria, le parti non hanno mosso rilievi nei confronti del criterio di stima utilizzato dal CTU, la quale ha moltiplicato la consistenza dei beni per il valore unitario, determinato prendendo in esame immobili simili per caratteristiche, finiture, epoca di costruzione o ristrutturazione, nonché posizione, destinazione e consistenza, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili da stimare.
Ha, dunque, concluso che il valore della piena proprietà della bene è pari ad € 290.000,00. Senza tener conto dei costi per regolarizzare il bene, dalla relazione del CTU si trae, poi, che il valore dei diritti di uso e abitazione
è pari ad euro 43.500,00 e che di conseguenza il valore della nuda proprietà è di euro 246.500,00.
Va, infine, dichiarato, in accordo con le conclusioni del CTU, non contestate dalle parti, che il complesso immobiliare oggetto di causa non possa essere comodamente diviso tra i condividenti.
Va premesso che la non comoda divisibilità del bene, ex art. 720 c.c., comporta una deroga al diritto di ogni coerede ex art. 718 c.c. a conseguire la propria parte in natura, con le modalità stabilite nei successivi artt. 726
e 727 c.c.
Il concetto di comoda divisibilità, da valutarsi in rapporto a singole unità immobiliari e non a blocchi di beni
(cfr. Cass., sez. II, 29 novembre 2011 n. 25332), cui fanno riferimento gli artt. 720 e 1114 c.c., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici costosi;
sotto l'aspetto economico-funzionale, richiede che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. 28 luglio 2021, n. 21612; Cass. Civ. n. 14588/2012; Cass. Civ. n. 12498/2007; Cass. Civ. n.
14540/2004) né determini un'ingente debenza dei conguagli in denaro (cfr. Cass., sez. II, 11 luglio 2011, n.
15212).
Nel caso di specie, considerato il rapporto tra l'entità del bene (terratetto di 223,00 metri quadrati) e le quote di spettanza dei condividenti (1/3, 1/3, 1/6, 1/6), esso non risulta, con tutta evidenza, comodamente divisibile in natura.
Tanto premesso, si osserva che il Codice Civile prevede una regolamentazione della divisione differente a seconda che la stessa abbia ad oggetto beni comodamente divisibili o meno.
Nel primo caso, risultano, infatti, applicabili gli artt. 718, 727 c.c. e 728 c.c., mentre nel secondo caso la fattispecie rientra nell'ambito applicativo dell'art. 720 c.c.
13 Segnatamente, la non comoda divisibilità del bene comporta nel caso di specie una deroga al diritto di ogni coerede ex art. 718 c.c. a conseguire la propria parte in natura, con formazione di un'unica porzione da assegnare, con addebito dell'eccedenza, al condividente avente diritto alla quota maggiore o, se nessuno dei partecipanti alla comunione è a ciò disposto, da vendere all'incanto.
6. Conclusioni e regime delle spese.
In conclusione, deve essere accertato il diritto di di ottenere il rimborso pro quota da Controparte_1 parte dei condividenti della somma di euro 2.320,65 nonché di ottenere il rimborso da parte di Parte_1
e della somma di euro 47.000,00 erogata in favore di alla scadenza Parte_2 Persona_1 di sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Va altresì accertato il diritto di uso e abitazione sul bene oggetto di causa a vantaggio di Controparte_1
Infine, deve essere dichiarata la non comoda divisibilità del bene oggetto di causa, il cui valore va quantificato in euro 246.500,00 quanto alla nuda proprietà e in euro 43.500,00 quanto ai diritti di uso e abitazione che vi gravano.
La causa dovrà, poi, essere rimessa sul ruolo per il proseguimento delle operazioni divisionali.
Le spese della domanda di ripetizione gravano sui soccombenti e si liquidano in euro 7.249,00 alla luce dei parametri previsti dal paragrafo 2 e 25-bis del D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria (svoltasi documentalmente). Il tutto oltre ad esborsi, per euro 152,00, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Le spese del giudizio di divisione, ivi comprese quelle di CTU, saranno regolate con il provvedimento definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:
1. ACCERTA il diritto di a vedersi rimborsare pro quota dai condividenti la somma di Controparte_1 euro 2.320,65;
2. ACCERTA il diritto di a vedersi rimborsare da e la Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di euro 47.000,00 alla scadenza di sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
3. ACCERTA che il valore della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Prato, Via Pisa n°11, identificata al Catasto Fabbricati del suddetto Comune nel foglio di mappa 60, particella 580, subalterno 500 graffata alla particella 823 è di euro 246.500,00;
4. ACCERTA che il valore dei diritti di uso e di abitazione dell'unità immobiliare sita in Prato, Via Pisa n°11, identificata al Catasto Fabbricati del suddetto Comune nel foglio di mappa 60, particella 580, subalterno 500 graffata alla particella 823 è di euro 43.500,00;
5. DICHIARA non comodamente divisibile tra i comproprietari l'unità immobiliare sita in Prato, Via Pisa
n°11, identificata al Catasto Fabbricati del suddetto Comune nel foglio di mappa 60, particella 580, subalterno
500 graffata alla particella 823;
14
6. CONDANNA e a rimborsare in favore di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
le spese del giudizio di ripetizione, che si liquidano in euro 7.249,00 per compensi e in euro 152,00
[...] per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
7. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Prato, 27/04/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3241 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 19 febbraio 2024, vertente tra:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore, Avv. Maria Grazia Poli, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore, Avv. Piero Emilio C.F._4
Zaccagnini, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione. Ripetizione di somme di danaro.
Conclusioni
Per parte attrice: “In via principale di merito: - Rigettata ogni e qualsiasi domanda ed eccezione ex adverso dedotta e precisata, perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione del 05.01.2023
(R.G. n. 363/2021) ed in tutti gli atti difensivi sia del procedimento R.G. n. 363/2021 che del procedimento R.G. n.
3241/2020 che nel procedimento riunito , Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato accertare il diritto degli eredi legittimi del de cuius – dott. e sig. – ad ottenere lo scioglimento della comunione Persona_1 Parte_1 Parte_2 dell'immobile sito in Prato – Via Pisa,11 – identificato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al fg. di mappa 60 particella n.580 sub.500 graffato con la part.823, cat.A/3,classe 2, consistenza vani 8,5, rendita euro 658,48 o comunque come meglio identificato nella CTU e per l'effetto dichiarare lo scioglimento giudiziale della comunione dell'immobile con conseguente divisione in singole quote di un terzo cadauna e stante la non comoda ed utile divisibilità dell'intero bene come indicato dal Ctu nella propria relazione, ordinare la vendita dell'immobile nelle forme di legge e sulla base del valore di € 290.000,00 (duecentonovantamila) o in subordine € 246.500,00 (duecentoquarantaseimilacinquecento) così come stabilito nella perizia del Ctu nominato, con conseguente distribuzione del ricavato tra i condividenti in proporzione alle quote di partecipazione alla comunione. Con refusione delle spese di lite e del compenso professionale .
In relazione alle domande ex adverso introdotte con il procedimento n. 363/2021 si conclude: - Rigettata ogni e qualsiasi
1 domanda ed eccezione: In via pregiudiziale: dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per l'omesso esperimento della negoziazione assistita con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento;
In via principale e di merito: rigettarsi integralmente tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione del 05/01/2023 ed in tutti gli scritti ed atti difensivi;
In via istruttoria: si richiamano integralmente e da aversi qui come trascritte tutte le richieste istruttorie formulate nella seconda e terza memoria ex art.183 VI comma CPC ed indicata nel verbale del 28.11.2023 con riserva di formularne di ulteriori ed indicando quali testimoni la dott.ssa
[...]
e l'arch. di San Miniato. Si insiste affinchè il sig. Giudice si compiaccia di ordinare l'esibizione Tes_1 Testimone_2
e la produzione in giudizio di copia degli estratti del conto corrente presso il di Prato Organizzazione_1 intestato alla sig.ra da Ottobre a Dicembre 2013, conto sul quale sono stati depositati sia l'assegno Controparte_1 circolare emesso dalla n.15000900198-09 di euro 95.000,00 che l'assegno circolare Organizzazione_2
n.7046065921699-06 emesso dal di euro 5.000,00 assegni incassati dalla vendita dell'immobile Organizzazione_3 ereditato dalla madre e le cui somme sono state donate ai figli. Nel caso di mancata esibizione, si chiede Controparte_3 al sig.Giudice di ordinare al la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente intestato Organizzazione_3 alla sig.ra a far data da Ottobre a Dicembre 2013. Con vittoria di spese e competenze del giudizio” Controparte_1
Per parte convenuta: “affinché il Tribunale di Prato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:
− in via istruttoria ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi o non espletati ed opposizione all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti ex adverso;
− in tesi previa contestazione di quanto dedotto da controparte disporre lo scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile sito in Prato, via Pisa 11, ordinandone la divisione secondo le quote spettanti, da una parte imputando i pagamenti e le spese effettuate dalla sig.ra per € 2.320,65 e tutte le CP_1 altre spese sull'immobile come documentate e considerando gli incrementi di valore apportati sul bene immobile, nonché tenendo presente il diritto di abitazione ex art 570 c.c. della stessa sig.ra dall'altra, previa collazione, stabilire il CP_1 valore dei beni dell'impresa individuale del sig. (avviamento, attrezzature, competenze) trasferiti CP_4 gratuitamente da questo al sig. ed ordinare agli eredi di quest'ultimo di conferirli secondo le norme della Persona_1 collazione, ed alla luce di ciò stabilire le quote ereditarie;
− sempre in tesi accertare e dichiarare che la somma di €
47.000,00 è stata mutuata da al figlio con assegno datato 07.11.2013, e Controparte_1 Persona_1 costituisce debito ereditario, condannare i di lui eredi, in solido fra loro, a pagare alla Sig.ra il suddetto importo CP_1
a titolo di restituzione o ad altro titolo ritenuto dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'assegno all'effettivo rimborso;
− in ipotesi di vendita del bene, prelevare preventivamente dalla quota del ricavato spettante agli attori eredi di , la somma di € 47.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 07.11.2013, Persona_1 assegnandola a a titolo di rimborso del prestito erogato dalla medesima al figlio;
− in ipotesi di Controparte_1 assegnazione del bene a , compensare l'eventuale importo dovuto all'attore a titolo di conguaglio, con la Controparte_1 somma di € 47.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, erogata a titolo di prestito dalla Sig.ra Controparte_1 al figlio , ad oggi non rimborsato;
− Con vittoria di spese e compensi” Persona_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato premettendo che, per successione Persona_1 ereditaria del padre era divenuto comproprietario dell'unità immobiliare sita in Prato, Via CP_4
Pisa n°11, identificata al Catasto Fabbricati del suddetto Comune nel foglio di mappa 60, particella 580, subalterno 500 graffata alla particella 823, ha convenuto in giudizio i contitolari, ossia la madre, CP_1
e il fratello, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, la vendita
[...] CP_2
2 giudiziale del bene e la distribuzione del ricavato tra i condividenti secondo le quote di partecipazione alla comunione.
A fondamento della domanda, ha dedotto che: ciascuno dei comproprietari era titolare della quota indivisa di
1/3 del bene oggetto della domanda di divisione;
tramite il proprio procuratore aveva chiesto agli altri condividenti di acquistare la sua quota di comproprietà o di procedere alla vendita del bene e alla distribuzione del prezzo;
i convenuti avevano risposto di non essere al momento disponibili all'acquisto, senza esprimersi su una soluzione alternativa;
il tentativo di mediazione introdotto dall'attore non aveva avuto successo.
Si sono costituiti e chiedendo: di imputare alla loro quota i pagamenti Controparte_1 CP_4
e le spese effettuati sull'immobile e il relativo incremento di valore;
di tenere conto del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ex art. 540, co. 2, c.c., sulla casa familiare;
la collazione del valore dei beni dell'impresa individuale di trasferiti all'attore. In via riconvenzionale, CP_4 Controparte_1 ha, poi, chiesto la condanna dell'attore a restituirle la somma di euro 47.000,00.
A sostegno della difesa, hanno allegato che: l'immobile oggetto di causa era stato adibito a casa familiare da e dal coniuge deceduto in data 7 novembre 2013, Controparte_1 CP_4 CP_1 veva erogato all'attore la somma di euro 47.000,00, mai restituita;
la convenuta aveva inoltre
[...] pagato la somma di euro 2.320,65 per ottenere la sanatoria dell'immobile; e Controparte_1 CP_2 avevano svolto opere di miglioramento che avevano aumentato il valore dell'immobile; nel 1985,
[...] aveva trasferito al figlio l'officina di cui era conduttore, di talché l'impresa CP_4 Per_1 individuale di costituita il 1° novembre 1985 aveva potuto beneficiare sia Persona_1 dell'avviamento dell'officina che della professionalità del padre, assunto come collaboratore nell'impresa familiare del figlio, aveva lavorato sino alla data del decesso, avvenuto il 1° marzo 1998, tanto Parte_3 che l'impresa era stata chiusa solo un anno dopo, in data 30 settembre 1999; peraltro, aveva Persona_1 percepito tutti gli utili dell'impresa senza condividerli con il padre.
Esperito con esito negativo in corso di causa il tentativo di mediazione, con provvedimento del 14 aprile 2022, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, prendendo atto del decesso di Persona_1
Con ricorso depositato il 30 maggio 2022, e hanno riassunto il giudizio, in Parte_1 Parte_2 qualità di eredi legittimi di Persona_1
Parallelamente, con ricorso ex art. 702-bis, c.p.c., notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, , aveva convenuto in giudizio chiedendo la restituzione della Controparte_1 Persona_1 somma di euro 47.000,00 a lui erogata a titolo di mutuo il 7 novembre 2023, così dando origine al procedimento iscritto con R.G. 363/2021.
A fondamento della domanda aveva allegato che il mutuo era stato erogato su richiesta del la somma Per_1 era stata trasferita a mezzo assegno circolare n. 706 6063133255-10 del 07.11.2013, tratto su banca
[...]
, e che con raccomandata del 2 novembre 2020 aveva invitato la controparte a restituirle la Org_3 somma.
Si è costituito eccependo il difetto di procedibilità della domanda per mancato Persona_1 esperimento del tentativo di negoziazione assistita e domandando, nel merito, il rigetto della pretesa avversaria,
3 o, in ipotesi, la fissazione del termine per la restituzione della somma richiesta in data coincidente con quella di scioglimento della comunione ereditaria, oggetto del giudizio già pendente.
A sostegno della difesa, ha dedotto che non vi era titolo per la restituzione della somma erogata, trattandosi, in realtà, di una donazione. All'epoca dei fatti, ha illustrato l'attore, la veva suddiviso tra i due CP_1 figli, e , la somma di euro 100.000,00 derivata dalla vendita della propria quota di Persona_1 CP_2 alcuni beni siti in Cantagallo e caduti in comunione ereditaria a seguito del decesso della madre, CP_3
La somma ottenuta era stata poi destinata dal resistente all'acquisto di un appartamento in
[...] montagna di cui aveva concesso la disponibilità anche alla madre e al fratello, consegnando loro le chiavi di accesso.
Con provvedimento del 27 maggio 2021 il Giudice ha convertito il rito sommario in rito ordinario.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art. 183 c.p.c. del 24 novembre 2021, parte ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo, in via ulteriormente subordinata, la restituzione delle somme oggetto di causa in quanto corrisposte in forza di una donazione nulla, poiché priva della forma scritta.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con provvedimento del 18 marzo 2022, il Giudice, prendendo atto del decesso di ha dichiarato l'interruzione del Persona_1 processo.
Riassunto il giudizio con ricorso depositato da il giudizio è stato riassunto nei confronti Controparte_1 di e in qualità di eredi legittimi del de cuius¸ la causa è stata riunita al presente Parte_1 Parte_2 giudizio con provvedimento del 20 marzo 2023.
Disposta CTU e depositate le memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con note depositate per l'udienza cartolare del 15 febbraio 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe. Con ordinanza ex art. 127-ter, c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini ex art. 190, co. 2, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
*****
1. Sulla divisione della comunione.
La domanda giudiziale dell'attore ha ad oggetto la divisione del bene in comunione rappresentato dall'unità immobiliare sita in Prato, Via Pisa n°11, identificata al Catasto Fabbricati del suddetto Comune nel foglio di mappa 60, particella 580, subalterno 500 graffata alla particella 823.
Prima di procedere con le operazioni divisionali, occorre, tuttavia, decidere sulle domande poste dai convenuti al fine di stabilire correttamente l'entità delle quote di partecipazione alla comunione.
1.2. Sulla domanda di collazione.
e hanno chiesto innanzitutto di collazionare alla massa il valore dei Controparte_1 CP_2 beni dell'impresa individuale trasferiti a titolo gratuito da all'attore. CP_4
Al riguardo assumono che nel 1985 il de cuius aveva trasferito al figlio l'officina di CP_4 Per_1 cui era conduttore, di talché l'impresa individuale di costituita il 1° novembre 1985 Persona_1 aveva beneficiato sia dell'avviamento dell'attività del padre che della professionalità di quest'ultimo, il quale
4 aveva prestato la propria opera nell'impresa familiare del figlio sino alla data del decesso, senza che
[...]
condividesse con lui gli utili percepiti. Per_1
Dal canto proprio, l'attore rileva che i rapporti tra le parti erano stati regolati da scrittura privata avente data certa e che, in ogni caso, la disciplina della collazione risultava incompatibile con l'onerosità dell'opera prestata dal familiare che collabora nell'impresa.
Va premesso che, se da un lato la domanda dei convenuti tende effettivamente ad ottenere la collazione alla massa di un valore (quello dei beni, attrezzature e avviamento dell'impresa di , dall'altro, CP_4 nella parte in cui viene fatto riferimento alla percezione degli utili esclusivamente da parte dell'attore, si configura come domanda di adempimento di un credito del de cuius. Infatti, quanto a quest'ultimo aspetto non
è stato allegato alcun atto di disposizione integrante una donazione da collazionare, ma, anzi, è stata prodotta una scrittura attestante la partecipazione di agli utili dell'impresa di CP_4 Persona_1
In ogni caso, non ricorrono i presupposti per accogliere alcuna delle domande.
Quanto alla collazione, manca la prova di una dazione che faccia da elemento costitutivo della donazione.
Non vi è alcuna traccia in atti, infatti, di un trasferimento disposto da in favore del figlio. CP_4
Né la prova della dazione può considerarsi validamente offerta mediante la formulazione del capitolo di prova n. 11 (v. memoria n. 2 di parte convenuta), teso a dimostrare che: “i beni, le attrezzature che erano stati acquistati dal Sig. e l'avviamento dell'officina di erano stati trasferiti CP_4 CP_4 gratuitamente a Persona_1
Va, infatti, censurata l'estrema genericità del capitolo di prova, dalla cui lettura non si traggono né la data, né il luogo in cui sarebbe avvenuto il trasferimento, né le sue modalità, né tantomeno l'oggetto, descritto soltanto per categorie, prive di qualsiasi riferimento concreto. Quanto ai beni e alle attrezzature di CP_4 gli stessi non sono indicati nemmeno a titolo esemplificativo, mentre per quanto riguarda l'avviamento, che presuppone l'individuazione dei beni aziendali, non viene offerto alcun dato circa l'attività di CP_4 se non quelli ricavabili dalla visura.
[...]
Dall'eventuale conferma della circostanza capitolata, perciò, non sarebbe possibile ricavare alcun risultato probatorio.
Ne segue la superfluità delle ulteriori istanze di prova orale formulate al riguardo (capitoli 7-15) e soprattutto della richiesta CTU diretta a stimare beni che non sono stati nemmeno indicati. A tal proposito, giova peraltro ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie,
l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né
5 acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
Venendo alla pretesa diretta ad ottenere la corresponsione degli utili in favore degli eredi del collaboratore nell'impresa familiare, va preliminarmente respinta, in quanto sollevata tardivamente soltanto con la memoria ex art. 183, co. 2, c.p.c. piuttosto che con le note depositate per la prima udienza del 17 novembre 2022,
l'eccezione di prescrizione.
Quanto al merito, va premesso che la partecipazione agli utili per la collaborazione nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/03/2016, n. 5224, rv. 639222).
Tuttavia, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 31/10/2018, n. 27966, rv. 651053-01).
Pertanto, nel caso di specie, tale onere grava sugli eredi del collaboratore;
cionondimeno, alcun elemento, nemmeno di carattere indiziario, è stato indicato al fine di quantificare il patrimonio aziendale o la quota di partecipazione di CP_4
Il documento di ricognizione del 1997 prodotto, infatti, non offre alcun dato utile a quantificare la misura della collaborazione di atteso che lo stesso si limita ad attestare una partecipazione proporzionata CP_4 alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Né e hanno offerto altri elementi da cui ricavare, neanche in via Controparte_1 CP_2 presuntiva, quale fosse la qualità e l'entità della prestazione svolta da né in che rapporto si CP_4 ponesse con l'entità del patrimonio dell'impresa, né se questa producesse utili e in che misura.
Ne discende che anche tale domanda va rigettata.
1.3. Sui pesi della comunione e sui miglioramenti. ha, poi, chiesto che nella determinazione delle quote si tenga conto delle somme versate Controparte_1 per la regolarizzazione dell'immobile in comunione, nonché del valore acquisito da quest'ultimo in esito alle opere di miglioramento.
Sotto il primo aspetto, l'art. 1104 c.c. stabilisce l'obbligo dei partecipanti alla comunione di sopportare i pesi che possono derivare dalla cosa comune. In base alla previsione, l'obbligo di contribuzione sussiste anche in mancanza di una deliberazione della maggioranza in relazione alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune, ossia per le spese dirette a conservare la cosa comune nella sua sostanza o a
6 mantenere la cosa in condizioni tali da assicurarne il godimento. Si ritiene, in particolare, che le spese necessarie per la conservazione siano quelle senza le quali il bene verrebbe a perire o a deteriorarsi, mentre spese necessarie per il godimento sono quelle senza le quali il bene, pur senza perire o deteriorarsi, non potrebbe essere convenientemente utilizzato dai partecipanti.
A tali spese può provvedere anche uno dei contitolari, il quale “in caso di trascuranza degli altri partecipanti
o dell'amministratore […] ha diritto al rimborso” (art. 1110 c.c.).
Rientra certamente tra le spese necessarie per il godimento della cosa comune quelle per la regolarizzazione dell'immobile in caso di difformità edilizie, con diritto del partecipante che le ha anticipate ad ottenerne il rimborso pro quota dagli altri condividenti.
Sul punto, non riveste alcuna rilevanza l'individuazione del soggetto, fosse anche uno dei condividenti, che con la propria condotta ha provocato la necessità dell'esborso, salvo il diritto ad ottenere da tale soggetto il risarcimento del danno in presenza dei presupposti di legge.
Come affermato dalla giurisprudenza in materia di spese condominiali, l'obbligo di concorrere al mantenimento e alla conservazione della cosa comune ha, infatti, natura di obbligazione propter rem e trova perciò la propria fonte soltanto nella contitolarità del bene (v. Cass. civ. Sez. II, 27/01/2004, n. 1420).
in particolare, ha documentato il versamento di euro € 2.320,65 che dovrà essere Controparte_1 considerato nella determinazione delle quote.
Venendo ai miglioramenti, l'art. 1110 c.c. non assicura il diritto al rimborso al partecipante, che, nell'esercizio di una legittima facoltà, apporti miglioramenti alla cosa comune. La norma, infatti, riguarda le sole spese necessarie per la conservazione della cosa che un partecipante sostenga per interventi dovuti alla trascuratezza degli altri condividenti. Vanno quindi tenute distinte le spese per il godimento, che riguardano le utilità che la cosa comune può offrire, che devono essere sostenute soltanto da chi concretamente gode di essa, senza diritto al rimborso, in quanto il singolo comunista le ha anticipate per un godimento soggettivo e personale, senza riguardare gli altri partecipanti (cfr. Cass. civ. Sez. II, 01/08/2003, n. 11747, rv. 565605; v. nello stesso senso anche Cass. civ. Sez. II Sent., 08/01/2013, n. 253, rv. 624593).
La domanda va, dunque, respinta.
Nel caso di specie, peraltro, non avendo nemmeno indicato quali spese siano state Controparte_1 sostenute né a quali opere siano state funzionali, non è possibile nemmeno verificare se si tratti effettivamente di miglioramenti o di interventi necessari per la conservazione della cosa comune.
Quanto alla tesi dei convenuti, secondo cui gli autori delle opere di miglioramento avrebbero in ogni caso diritto all'incremento di valore acquisito dall'immobile dall'epoca dell'apertura della successione, va ricordato che la giurisprudenza esclude che al comproprietario possa essere applicato l'art. 1150 c.c., secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti, avendo agito non in qualità di possessore della cosa tenuto alla restituzione nei confronti del legittimo intestatario, ma in qualità di mandatario o utile gestore degli altri condividenti (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 22/06/2010, n. 15123; v. anche Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 5135 del 21/02/2019, Rv. 652697 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16206 del
7 27/06/2013, Rv. 626933 – 01; sulla natura eccezionale dell'art. 1150 c.c., v. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29924 del
13/10/2022, Rv. 666047 - 01).
Né risulta applicabile alla vicenda in esame l'art. 748 c.c., riguardante i miglioramenti apportati dal donatario sull'immobile da collazionare.
3. Sulla domanda di ripetizione.
3.1. Sull'improcedibilità della domanda.
Non resta che decidere sulla domanda con cui ha chiesto la restituzione di 47.000,00 Controparte_1 euro erogati in favore di con fissazione di un termine per l'adempimento. Persona_1
Va premesso che la restituzione della somma data a mutuo è stata chiesta sin dal deposito della comparsa di costituzione nel presente giudizio.
A tal proposito, e hanno innanzitutto reiterato l'eccezione di improcedibilità Parte_1 Parte_2 della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
In merito, premesso che le domande oggetto del presente procedimento sono state oggetto di mediazione, il
Legislatore ha previsto, con gli l'art. 3, co. 1 e 5, D.L. 132/2014, che l'invito a procedere alla negoziazione assistita nell'ambito delle controversie relativo al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro è obbligatorio “fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, co.
1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” e che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati”. Tali disposizioni sono state interpretate come manifestazione di una valutazione del Legislatore di opportunità di evitare l'aggravamento conseguente all'imposizione delle due condizioni di procedibilità, dando prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione.
Pertanto, tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.L. n. 132 del 2014 quanto tra quelle elencate nell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà.
La ratio di questa opzione interpretativa risiede nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti. In un simile quadro deve ritenersi che l'esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita - ancorché in un'ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ex art. 5, D.Lgs. n. 28 del 2010 - risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed, almeno in ipotesi, efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore (cfr. Tribunale Torre Annunziata, sentenza 740 del 2018).
Tali conclusioni sono, peraltro, coerenti con l'insegnamento della Corte Costituzionale, secondo cui “nella mediazione il compito - fondamentale al fine del suo esito positivo - di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori”; ed infatti “nella mediazione il compito
8 - fondamentale al fine del suo esito positivo - di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità” (cfr. Corte cost., Sent., ud.
06/03/2019,18-04-2019, n. 97).
Per le ragioni appena illustrate, si ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità nel presente giudizio, in cui
è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria con riferimento al più ampio procedimento di divisione, estendendo la procedura anche alla domanda riconvenzionale introdotta dai convenuti ed avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate dalla al in ipotesi da compensare con l'eventuale CP_1 Per_1 conguaglio eventualmente dovuto a quest'ultimo in caso di assegnazione alla prima del bene da dividere.
3.2. Nel merito.
Nel merito, l'attore non ha negato di aver ricevuto tale somma dalla madre, contestando, però, il titolo della dazione che, nella prospettazione di non corrisponde ad un mutuo, con diritto alla Persona_1 ripetizione, ma ad una donazione.
A fondamento della propria tesi allega che il denaro sarebbe pervenuto a come parte di Controparte_1 una somma più consistente, proveniente dall'alienazione della quota di un immobile ricevuto in donazione, il cui ricavato era stato diviso tra i due figli nella medesima occasione, come elargizione liberale.
Va premesso che chi chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2021, n. 27372).
Nel caso di specie, in effetti, risulta soltanto la prova di una dazione di denaro, mentre non è stato dimostrato il titolo in forza del quale la stessa è avvenuta.
Tuttavia, va anche ricordato che allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2021, n. 27372, rv. 662545-01).
A tal proposito, è bene segnalare l'importanza che rivestono le allegazioni della parte nei cui confronti è rivolta la richiesta di restituzione, considerato che: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la
9 mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023,
Rv. 667508 - 02).
Ebbene, nel caso che ci occupa, non sembra che il titolo invocato dall'attore sia sufficiente a giustificare il trattenimento della somma, alla luce della circostanza, segnalata da parte convenuta, della carenza di forma della donazione manuale di beni di non modico valore.
È noto che la dazione di beni mobili di non modico valore deve essere accompagnata dalla forma solenne (art. 782 e 783 c.c.), con la conseguenza che, in mancanza, si configurerà un pagamento effettuato in forza di titolo nullo, con diritto del solvens ad ottenere la ripetizione di quanto versato.
Con particolare riferimento alla donazione di beni mobili, l'art. 782, co. 1, c.c., prescrive che le cose donate siano specificate, con indicazione del rispettivo valore, nell'atto pubblico di donazione, o in una nota a parte, sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L'inosservanza di tale formalità ha per conseguenza la nullità della donazione, relativamente ai beni non specificati e stimati.
Fa eccezione l'ipotesi delineata dall'art. 783 c.c., in cui la donazione può avvenire senza formalità proprio a causa del modico valore della cosa donata, che giustifica una deroga alla considerazione degli interessi normalmente sottesi alla disciplina formale della donazione.
La modicità deve essere considerata sia da un punto di vista oggettivo, ossia alla luce del valore lieve dell'oggetto, in sé considerato, sia in rapporto alle condizioni economiche del donante, al fine di evitare che possa incidere in modo apprezzabile sul patrimonio di quest'ultimo (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 3858 del
17/02/2020, Rv. 657108 - 01)
Nel caso di specie, premesso che la dimostrazione del valore modico della donazione spetta a chi ne ha interesse, alla luce della stessa ricostruzione del donatario, secondo cui le somme trasferite derivavano dalla liquidazione di un bene immobile pervenuto alla donante per successione ereditaria, e rappresentavano la metà del suo valore, non vi è dubbio che tale trasferimento abbia inciso in modo apprezzabile sul patrimonio di modificandone in maniera significativa la composizione. Controparte_1
Né le generiche deduzioni inserite dagli attori nella comparsa conclusionale in ordine al fatto che CP_1 on avesse attuale necessità delle somme corrisposte appaiono idonee a dimostrare il carattere di
[...] modico valore della donazione, da valutare alla luce dell'entità del patrimonio della donante.
La carenza formale della donazione cui fa riferimento l'attore alimenta la fondatezza della tesi di parte convenuta, secondo cui le somme furono effettivamente erogate senza escludere il diritto alla ripetizione e, in ogni caso, il titolo indicato dall'attore non è idoneo a giustificare il suo preteso diritto di trattenerle, in quanto nullo.
Quanto sopra è perciò sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda di ma va Controparte_1 sottolineato come la stessa abbia comunque specificamente chiesto la restituzione della somma anche sul presupposto della nullità del titolo.
Al riguardo, l'attore ha eccepito l'inammissibilità della domanda formulata tardivamente.
10 In merito, si osserva che la domanda di ripetizione delle somme date a mutuo è stata formulata con il ricorso introdotto ex art. 702-bis c.p.c., mentre la ripetizione delle somme erogate su titolo nullo è stata per la prima volta richiesta con le note depositate per l'udienza cartolare ex art. 183, c.p.c., fissata dal Giudice con il provvedimento che ha disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario.
Come noto, nel corso dell'udienza ex art. 183 c.p.c., l'attore (che nel caso di specie aveva già fatto presente, con le note depositate per l'udienza cartolare precedente, la questione della nullità dell'ipotetica donazione prospettata dal convenuto), come specificato dal comma 5, può proporre le domande che sono conseguenza delle difese del convenuto. E, in effetti, la richiesta di ripetere la somma erogata a in Persona_1 quanto versata sulla base di titolo nullo, trova giustificazione proprio nella difesa del convenuto che ha allegato, quale titolo legittimante il trattenimento della somma, la liberalità della madre.
Né, del resto, la domanda può ritenersi oggetto di rinuncia.
Sul punto, è innanzitutto necessario ricordare che: “Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa” (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019, Rv.
656277 – 01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632116 - 01).
Nel caso di specie, lo stesso tenore delle conclusioni rassegnate da e Controparte_1 CP_2 porta ad escludere che la domanda di ripetizione delle somme in quanto trasferite in base a titolo nulla sia stata abbandonata. I convenuti, infatti, hanno chiesto la condanna degli eredi di a pagare Persona_1
l'importo di 47.000,00 euro a titolo di restituzione o ad altro titolo.
Non ha importanza neanche il fatto che la domanda di restituzione fondata sull'invalidità del titolo non sia stata formulata nel presente procedimento, ma solo in quello successivamente riunito.
Come già osservato, la pretesa era stata introdotta nel giudizio con R.G. 363/2021 in sede di udienza ex art. 183, c.p.c., in replica alle allegazioni della controparte in tema di donazione delle somme. Nel presente giudizio, la questione della donazione è stata menzionata tardivamente da parte attrice, soltanto con la memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., precludendo ai convenuti la possibilità di replicare modificando le proprie conclusioni. Prima di tale momento, infatti, parte attrice si era limitata ad eccepire l'improcedibilità della domanda, in quanto oggetto del procedimento con R.G. 363/2021 e a chiedere, in subordine, la riunione dei procedimenti.
Perciò, deve ritenersi che la domanda di restituzione delle somme erogate in base a titolo nullo sia stata tempestivamente formulata e, quindi, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta.
Nel merito va, dunque, ribadito che in mancanza di un valido titolo per il trattenimento della somma ricevuta, sia che la stessa sia stata erogata a titolo di mutuo, sia che sia stata erogata a titolo di donazione, ricorre il diritto di ad ottenerne la ripetizione. Controparte_1
Risultano, perciò, superflue ai fini del decidere le istanze istruttorie formulate da parte attrice al fine di dimostrare la natura liberale dell'elargizione.
11 Quanto al termine di esigibilità della prestazione, lo stesso non può essere fissato al momento in cui sia disposto lo scioglimento della comunione, come richiesto dagli attori, in quanto l'emanazione di tal provvedimento appare allo stato incerta sia nell'an che nel quando. Si ritiene piuttosto congruo il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
4. Sui diritti di uso e abitazione. ha allegato che sull'immobile oggetto di causa le spettano i diritti di uso e abitazione Controparte_1 che la legge assegna al coniuge superstite sulla casa familiare.
A tal proposito, è bene premettere che la questione della spettanza nella successione legittima al coniuge superstite dei diritti di cui all'art. 540, co. 2, c.c. e delle eventuali modalità di incidenza di tale attribuzione è stata per lungo tempo controversa.
Sotto il primo aspetto, va segnalato che gli artt. 581 e 582, disciplinanti il concorso del coniuge con gli altri successibili nella successione legittima, non contengono alcun riferimento a tale diritto. Le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, tuttavia, hanno sciolto positivamente il nodo interpretativo, considerando la ratio alla base del conferimento dei dritti in esame. La finalità del Legislatore della riforma di cui alla L. 151/1975 di
“realizzare anche nella materia successoria una nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione nei coniugi, non solo sul piano patrimoniale […], ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona” è stata ritenuta valida anche
“per il coniuge superstite, sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicché i diritti in questione trovano necessariamente applicazione anche in quest'ultima” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
27/02/2013, n. 4847). La Corte ha poi suffragato tale soluzione con il richiamo al dato positivo di cui all'art. 540, co. 2, c.c., il quale prevede la riserva qualitativa in favore del coniuge “anche in presenza di altri chiamati all'eredità”. A dire del Supremo Collegio, posto che “un concorso con altri chiamati ricorre, oltre che nella successione testamentaria, anche in quella legittima”, dalla menzionata disposizione si evince “che il legislatore ha voluto attribuire al coniuge superstite, in conformità della sopra enunciata “ratio legis”, i suddetti diritti sulla casa adibita a residenza familiare sia nella successione testamentaria che in quella legittima […] ciò comporta che l'attribuzione di tali diritti previsti dall'art. 540, co. 2, c.c., ha una valenza anche al di fuori dell'ambito nel quale sono stati disciplinati, relativo alla tutela dei legittimari e spiega il mancato richiamo ad essi da parte degli artt. 581 e 582 c.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 27/02/2013, n. 4847).
Quanto al secondo aspetto, attinente alle modalità di incidenza dell'attribuzione dei diritti di uso e abitazione sul calcolo delle quote intestate di eredità di cui agli artt. 581 e 582 c.c., è stato dibattuto l'interrogativo circa il doversi o meno aggiungere tali diritti alla quota di eredità spettante al coniuge nella successione legittima.
Anche in questo caso, la questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affermando che i diritti di abitazione e uso di cui all'art. 540 “vengono attribuiti al coniuge nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c.” in quanto “nella successione legittima non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari”. Se ne è fatto conseguire che
“ai fini del calcolo di tali diritti occorrerà stralciare il valore capitale di essi secondo modalità assimilabili
12 al prelegato, e poi dare luogo alla divisione tra tutti gli eredi, secondo le norme della successione legittima, della massa ereditaria, dalla quale viene detratto il suddetto valore, rimanendo invece compreso nell'asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 27/02/2013, n. 4847).
Nel caso di specie, non essendo stati contestati i presupposti per il riconoscimento del diritto di uso e di abitazione dell'immobile oggetto di causa a vantaggio di deve ritenersi che sia caduta Controparte_1 in comunione la sola nuda proprietà, dovendo essere stralciato dalla massa il valore di tali diritti.
5. Sul valore di mercato del bene da dividere e sulla comoda divisibilità.
Venendo alla quantificazione della massa ereditaria, le parti non hanno mosso rilievi nei confronti del criterio di stima utilizzato dal CTU, la quale ha moltiplicato la consistenza dei beni per il valore unitario, determinato prendendo in esame immobili simili per caratteristiche, finiture, epoca di costruzione o ristrutturazione, nonché posizione, destinazione e consistenza, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili da stimare.
Ha, dunque, concluso che il valore della piena proprietà della bene è pari ad € 290.000,00. Senza tener conto dei costi per regolarizzare il bene, dalla relazione del CTU si trae, poi, che il valore dei diritti di uso e abitazione
è pari ad euro 43.500,00 e che di conseguenza il valore della nuda proprietà è di euro 246.500,00.
Va, infine, dichiarato, in accordo con le conclusioni del CTU, non contestate dalle parti, che il complesso immobiliare oggetto di causa non possa essere comodamente diviso tra i condividenti.
Va premesso che la non comoda divisibilità del bene, ex art. 720 c.c., comporta una deroga al diritto di ogni coerede ex art. 718 c.c. a conseguire la propria parte in natura, con le modalità stabilite nei successivi artt. 726
e 727 c.c.
Il concetto di comoda divisibilità, da valutarsi in rapporto a singole unità immobiliari e non a blocchi di beni
(cfr. Cass., sez. II, 29 novembre 2011 n. 25332), cui fanno riferimento gli artt. 720 e 1114 c.c., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici costosi;
sotto l'aspetto economico-funzionale, richiede che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. 28 luglio 2021, n. 21612; Cass. Civ. n. 14588/2012; Cass. Civ. n. 12498/2007; Cass. Civ. n.
14540/2004) né determini un'ingente debenza dei conguagli in denaro (cfr. Cass., sez. II, 11 luglio 2011, n.
15212).
Nel caso di specie, considerato il rapporto tra l'entità del bene (terratetto di 223,00 metri quadrati) e le quote di spettanza dei condividenti (1/3, 1/3, 1/6, 1/6), esso non risulta, con tutta evidenza, comodamente divisibile in natura.
Tanto premesso, si osserva che il Codice Civile prevede una regolamentazione della divisione differente a seconda che la stessa abbia ad oggetto beni comodamente divisibili o meno.
Nel primo caso, risultano, infatti, applicabili gli artt. 718, 727 c.c. e 728 c.c., mentre nel secondo caso la fattispecie rientra nell'ambito applicativo dell'art. 720 c.c.
13 Segnatamente, la non comoda divisibilità del bene comporta nel caso di specie una deroga al diritto di ogni coerede ex art. 718 c.c. a conseguire la propria parte in natura, con formazione di un'unica porzione da assegnare, con addebito dell'eccedenza, al condividente avente diritto alla quota maggiore o, se nessuno dei partecipanti alla comunione è a ciò disposto, da vendere all'incanto.
6. Conclusioni e regime delle spese.
In conclusione, deve essere accertato il diritto di di ottenere il rimborso pro quota da Controparte_1 parte dei condividenti della somma di euro 2.320,65 nonché di ottenere il rimborso da parte di Parte_1
e della somma di euro 47.000,00 erogata in favore di alla scadenza Parte_2 Persona_1 di sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Va altresì accertato il diritto di uso e abitazione sul bene oggetto di causa a vantaggio di Controparte_1
Infine, deve essere dichiarata la non comoda divisibilità del bene oggetto di causa, il cui valore va quantificato in euro 246.500,00 quanto alla nuda proprietà e in euro 43.500,00 quanto ai diritti di uso e abitazione che vi gravano.
La causa dovrà, poi, essere rimessa sul ruolo per il proseguimento delle operazioni divisionali.
Le spese della domanda di ripetizione gravano sui soccombenti e si liquidano in euro 7.249,00 alla luce dei parametri previsti dal paragrafo 2 e 25-bis del D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, con applicazione dei minimi per la fase istruttoria (svoltasi documentalmente). Il tutto oltre ad esborsi, per euro 152,00, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Le spese del giudizio di divisione, ivi comprese quelle di CTU, saranno regolate con il provvedimento definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:
1. ACCERTA il diritto di a vedersi rimborsare pro quota dai condividenti la somma di Controparte_1 euro 2.320,65;
2. ACCERTA il diritto di a vedersi rimborsare da e la Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di euro 47.000,00 alla scadenza di sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento;
3. ACCERTA che il valore della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Prato, Via Pisa n°11, identificata al Catasto Fabbricati del suddetto Comune nel foglio di mappa 60, particella 580, subalterno 500 graffata alla particella 823 è di euro 246.500,00;
4. ACCERTA che il valore dei diritti di uso e di abitazione dell'unità immobiliare sita in Prato, Via Pisa n°11, identificata al Catasto Fabbricati del suddetto Comune nel foglio di mappa 60, particella 580, subalterno 500 graffata alla particella 823 è di euro 43.500,00;
5. DICHIARA non comodamente divisibile tra i comproprietari l'unità immobiliare sita in Prato, Via Pisa
n°11, identificata al Catasto Fabbricati del suddetto Comune nel foglio di mappa 60, particella 580, subalterno
500 graffata alla particella 823;
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6. CONDANNA e a rimborsare in favore di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
le spese del giudizio di ripetizione, che si liquidano in euro 7.249,00 per compensi e in euro 152,00
[...] per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
7. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Prato, 27/04/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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