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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2336/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2336/2021 promossa da:
e con il patrocinio l'avvocato Luigi Leoncini Parte_1 Parte_2 Parte_3 BARTOLI, del Foro di Parma, e l'avvocato Marco BANCHIERI, del Foro di Bologna
APPELLANTI contro
e con il patrocinio dell'avv. Fulvio VILLA, UC PIETRA, CP_1 Controparte_2 del Foro di Parma, e FA AL, del Foro di Bologna
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Parma, Sez. II civile, n. 1009/2021 nel procedimento
R.g. 2696/2010 pubblicata il 16 luglio 2021 (rep. 1545/2021 del 22/07/21)
Conclusioni per parte appellante, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data
12.05.2025:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Bologna,
In via principale nel merito: ACCOGLIERE per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di citazione
06.12.21 IL PROPOSTO APPELLO e in riforma e/o annullamento totale e/o parziale della Sentenza
Tribunale di Parma, Sez. II civile, dott.ssa Stefana CURADI, n. 1009/2021 nel procedimento R.g.
pagina 1 di 12 2696/2010 pubblicata il 16 luglio 2021 (rep. 1545/2021 del 22/07/21), per l'effetto:
Accertare e/o comunque dichiarare la proprietà della cantina esistente in Parma al di sotto del civico
b.go Santa Chiara n. 03 come di proprietà delle Sigg.re Addis Abeba (Etiopia), il Parte_1
30.06.1940, cod. fisc. , residente a [...], CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...], cod. fisc. , residente a [...], v.
[...] CodiceFiscale_2
Malaspina n. 11, e nata a [...], il [...], cod. fisc. Parte_3 C.F._3
residente a [...], b.go Santa Chiara n. 3, ordinando alle appellate Sigg.re nata a [...]
Parma il 11/12/1936 ( res. a Parma, Via XXII luglio n. 1, vedova e C.F._4 [...]
nata a [...] il [...] ( ) res. a Parma, via Donizetti n. 3, di CP_1 C.F._5
rilasciare nel più breve termine di giustizia la cantina de quo alle appellanti, oggi catastalmente
annessa solo al civico 01 di Via XXII Luglio, disponendo e ordinando altresì le variazioni catastali del
caso.
In via subordinata, in caso venga respinta la domanda d'appello principale e non venga riformata la
sentenza e/o annullata, come richiesto sopra, stante nella sentenza impugnata l'accertata irregolarità
alle previsioni dell'art. 901 C.C. dell'apertura lucifera esistente per il passaggio di luce ed aria nella
cantina per cui è causa ordinando alle appellate Sigg.re nata a [...] il Controparte_2
11/12/1936 ( res. a Parma, Via XXII luglio n. 1, vedova e C.F._4 CP_1
nata a [...] il [...] ( ) res. a Parma, via Donizetti N. 3, la chiusura C.F._5
ovvero, in estremo subordine, confermare la sentenza di primo grado relativamente che ha statuito la
remissione della stessa a luce regolare ex art. 902 c. 2 C.C. nei termini di cui all'art. 901 C.C..
In ogni caso, rigettare ogni domanda svolta in primo grado se ripetuta in appello dalle appellate
Sigg.re nata a [...] il [...] res. a Parma, Via XXII Controparte_2 C.F._4
luglio n. 1, vedova e nata a [...] il [...] ( ) res. a CP_1 C.F._5
Parma, via Donizetti n. 3, in sede incidentale principale e/o subordinata, quelle relative in particolare
alla pretesa usucapione della proprietà e servitù per cui è causa, e respingere ogni altra avversa
pagina 2 di 12 istanza in quanto illegittima, infondata in fatto e in diritto o come meglio.
In ogni caso respingere l'appello incidentale proposto ex adverso nella comparsa di risposta del 27
maggio 2022 vertenti sulla pretesa di proprietà o in via subordinata usucapione ordinaria o
abbreviata dell'immobile par cui è causa.
In via istruttoria, disporre con remissione in istruttoria, se ritenuto un supplemento di Ctu onde
reperire la scrittura privata tra Curia di Parma e riguardo la parziale restituzione a Controparte_3
tale ente terzo di parte del locale per cui è causa e/o ammettere le prove orali già dedotte e non
precedentemente ammesse come indicate in atti di causa di primo grado qui da considerarsi
interamente ritrascritte e ribadite.
Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte ex adverso.
Con vittoria di spese, compensi e competenze di avvocato, oltre il rimborso di oneri per CTU/CTP, per
spese generali, CPA e IVA se dovuta, per entrambi i gradi di giudizio liquidati in prossima comparsa
conclusionale”.
Conclusioni per parte appellata, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il
16.05.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previa ogni più opportuno
accertamento e declaratoria del caso e di legge:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalle signore Pt_1
e ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. e,
[...] Parte_2 Parte_3
per l'effetto, rigettarlo;
- in via principale e nel merito: rigettare, per tutti i motivi e la causali di cui al presente atto, l'appello
spiegato dalle signore e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
1009/2021, resa dal Tribunale di Parma in data 7 giugno 2021, e pubblicata il successivo 16 luglio
2021, non notificata, in quanto inammissibile, infondata, non provata o come meglio, e per l'effetto
pagina 3 di 12 confermare l'impugnata sentenza;
- in via subordinata anche di appello incidentale: accertare e per l'effetto dichiarare la proprietà in
capo alle signore e eredi del de cuius, signor in forza CP_1 Controparte_2 Controparte_3
di rogito notarile di data 26 giugno 1962;
- in via ulteriormente subordinata e anche di appello incidentale: accertare e per l'effetto dichiarare la
proprietà in capo alle signore e eredi del de cuius, signor CP_1 Controparte_2 [...]
in forza di rogito a seguito di usucapione ordinaria o di usucapione abbreviata decennale;
CP_3
- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie di controparte in quanto inammissibili come già
ampiamente rigettate nel giudizio di primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di competenze professionali d'avvocato di entrambi i gradi di giudizio, oltre
rimborso forf., C.P.A e I.V.A. come per legge”.
Svolgimento del processo
e con atto di citazione depositato l'11.05.2010 agivano in giudizio avverso Parte_4 Parte_1
per chiedere l'accertamento del loro diritto di proprietà ex art. 840 c.c., in assenza di Controparte_3
altri validi atti di acquisto, sulla cantina situata al di sotto del civico B.go Santa Chiara n. 3 ed ordinare al convenuto il rilascio del suddetto locale. In subordine, qualora venisse riconosciuto il diritto di proprietà della cantina in capo convenuto, gli attori chiedevano che venisse dichiarata l'irregolarità
dell'apertura lucifera per violazione dell'art. 901 c.c. e, pertanto, che ne venisse ordinata la chiusura o la rimessione in regola.
A sostegno delle proprie domande gli attori adducevano:
- Di essere proprietari al 50% ciascuno dell'edificio sito in Parma, B.go Santa Chiara n.3 da anni affittato a terzi che conducono in locazione i vari appartamenti e negozi;
- Che l'immobile è una casa di antica costruzione di 4 piani, oltre sottotetto e cantina nell'interrato; sul lato nord dell'edificio si trova un cortile, confinante a est con il condominio di via XXII Luglio n. 1, a pagina 4 di 12 nord con la chiesa di Santa Chiara, mentre a ovest e a sud è delimitato dalla facciata interna dell'edificio di loro proprietà;
- Che con raccomandata del 04.05.2009 l'amministratore del condominio di via XXIII Luglio n. 1
lamentava infiltrazioni d'acqua dal cortile degli attori nella cantina di proprietà di Controparte_3
- Che solo in occasione del sopralluogo gli attori ebbero modo di vedere la cantina di plurisecolare costruzione, con apertura lucifera a cd. bocca di lupo aggettante sul cortile di loro proprietà, con unico accesso dalla via XXII Luglio n. 1, sita sotto il cortile di loro proprietà ed in parte insistente sotto la chiesa di Santa Chiara;
- Che fino al 1964 la cantina non figurava in nessun atto o planimetria e che fino al 2000 non esisteva alcuna apertura lucifera sul loro cortile;
- Che solo il 23.12.1964 l'ingegnere presentava al catasto fabbricati del Comune di Parma CP_4
una planimetria del piano interrato nella quale compariva un ampio locale di forma trapezoidale irregolare, annesso al condominio di via XXII Luglio n. 1;
- Che nel 1965 acquistava il negozio del civico 1 di via XXII Luglio e l'atto di vendita Controparte_3
richiamava la divisione allegata all'atto costitutivo del condominio nella cui planimetria allegata era indicato un vano di forma rettangolare;
- Che nel 1972 il convenuto acquistava il locale interrato al quale al quale è annessa la cantina citata come “piccolo locale con servizi igienici”;
- Che da informazioni assunte la Curia avrebbe preteso la restituzione della cantina sotto la chiesa;
- In ogni caso, l'inoperatività dell'usucapione stante il mancato possesso “palese” della cantina.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree, Controparte_3
sostenendo che gli attori avevano implicitamente riconosciuto l'acquisto del locale ad uso cantina da parte del convenuto richiamando gli atti del 1963, 1964 e 1972. In via riconvenzionale, qualora fosse accertata l'inidoneità del titolo di acquisto, il convenuto chiedeva l'accertamento dell'intervenuta usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della cantina e della servitù di luce ed aria insistente pagina 5 di 12 sul cortile di e . , infine, eccepiva che la bocca di lupo Parte_4 Parte_1 Controparte_3
esisteva dal 1972 ed aveva quale unica funzione quella di consentire il passaggio di luce ed aria nel locale.
La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti, le prove orali e l'espletamento di CTU.
Nelle more, a seguito del decesso del convenuto, il giudizio veniva interrotto ed in seguito riassunto dagli attori nei confronti di e in qualità di eredi di . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
si costituiva regolarmente richiamando interamente quanto dedotto e contestato con i CP_1
precedenti scritti difensivi;
invece, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Parma definiva il giudizio R.G. n. 2696/2010 con la sentenza n. 1009/2021, del
07.06.2021, pubblicata il 16.07.2021, con la quale, dopo aver qualificato la domanda degli attori come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava l'intervenuta usucapione decennale del vano cantina, ai sensi dell'art. 1159 c.c., a favore di CP_1
e Infine, il Giudice di primo grado, accertava l'irregolarità della bocca di lupo e
[...] Controparte_2
condannava e alla sostituzione della griglia, in conformità all'art. 901 CP_1 Controparte_2
co. 1 c.c.
Con riferimento alle spese di lite, vista la soccombenza reciproca tra le parti e dato atto del rifiuto di parte attrice della proposta transattiva formulata dal CTU accettata, invece, da parte convenuta, il
Tribunale di Parma condannava e al pagamento, in favore di Parte_4 CP_5 CP_1
e del 50% delle spese di lite, oltre spese generali IVA e CPA. Le spese di CTU
[...] Controparte_2
liquidate con ordinanza del 06.12.2016 venivano poste a carico di parte attrice, mentre quelle liquidate con ordinanza del 11.04.2017 veniva poste a carico di parte convenuta.
Nel merito, il Giudice di primo grado, appurato che non fosse stata fornita la prova che , CP_6
dante causa del convenuto, fosse titolare della cantina, riteneva configurabile nella fattispecie l'istituto dell'usucapione decennale di cui all'art. 1159 c.c.: “parte convenuta ha acquistato, nel 1972, il bene
immobile tramite atto di compravendita redatto dal notaio […] ragione per cui -in mancanza di
pagina 6 di 12 elementi e circostanze contrarie- è presunta la buona fede dell'acquirente”. Quanto alla domanda di parte convenuta volta all'accertamento del diritto di servitù di luce ed aria il Giudice di primo grado statuiva che parte attrice non avesse diritto ad ottenerne la chiusura per quanto disposto dagli artt. 901 e
902 c.c. e parte convenuta non avesse diritto di usucapire alcun diritto stante l'irregolarità dell'apertura.
Avverso la predetta sentenza in data 17.12.2021 proponevano appello , e Parte_1 Parte_2
, queste ultime in qualità di eredi di , eccependo, in via preliminare, la Parte_3 Parte_4
nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 99 e/o dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e/o extrapetizione nella parte in cui ha accertato l'usucapione decennale ex art. 1159 c.c.
non richiesta dalla parte convenuta in primo grado.
Nel merito, le appellanti lamentano che il Giudice di primo grado avrebbe fondato la sua decisione sull'erroneo presupposto che il locale oggetto di causa fosse esattamente quello indicato nell'atto di compravendita del 1972 tra e nel quale, invece, non sarebbe in alcun modo CP_6 Controparte_3
menzionato. Inoltre, nel caso in esame sarebbe assente la buona fede richiesta dall'art. 1159 c.c., posto che all'epoca del rogito del 1972 la cantina non esisteva catastalmente. Le appellanti, inoltre,
ribadivano quanto già precisato nel primo grado circa l'insussistenza dei presupposti per l'usucapione ventennale e per la servitù di luce ed aria sul cortile.
Si costituivano nel giudizio di impugnazione, con unico atto difensivo, e CP_1 CP_2
(rimasta contumace in primo grado) deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto
[...]
di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, le appellate eccepivano l'infondatezza dei motivi di appello. In primo luogo, la sentenza di primo grado non sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione o extrapetizione, poiché rientrerebbe tra i poteri del Giudice qualificare diversamente il “titolo” del diritto oggetto di accertamento;
in secondo luogo, parte appellata evidenziava la sussistenza di tutti i presupposti integranti la fattispecie di cui all'art. 1159 c.c. In via incidentale ed in subordine all'ipotesi di accoglimento dell'appello principale,
parte appellata chiedeva l'accertamento della proprietà sul bene in forza di un valido titolo di acquisto pagina 7 di 12 (il rogito del 1972 conclusosi tra e ) e, in subordine, riproponeva la CP_6 Controparte_3
domanda di accertamento dell'usucapione ventennale già spiegata in primo grado. Infine, le appellate dichiaravano di non voler impugnare il capo di sentenza relativo alla sostituzione della griglia della bocca di lupo.
La Corte tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 20.05.2025 con la quale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni della decisione
In primo luogo, osserva la Corte che deve considerarsi infondata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, sollevata, ai sensi dell'art. 342 c. p. c., dalle appellate.
Invero, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Ebbene nel caso di specie, si ritiene che l'atto di appello abbia mosso delle censure idonee a permettere l'individuazione delle relative doglianze e richieste. Pertanto, non si rinviene alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c.
Venendo all'esame dell'atto di gravame, si ritiene che quest'ultimo sia infondato.
Quanto ai motivi di appello relativi alla nullità della sentenza per la sussistenza del vizio di ultra petizione con riferimento alla pronuncia di accertamento dell'usucapione decennale di cui all'art. 1159
c.c., in via preliminare questa Corte ritiene di aderire all'orientamento dominante in giurisprudenza pagina 8 di 12 secondo il quale “nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti
reali di godimento, la causa petendi si identifica, dunque, con i diritti stessi e con il bene che ne forma
l'oggetto. Essendo vana ai fini dell'individuazione della domanda, l'allegazione dei fatti o degli atti da
cui dipende il diritto vantato è necessaria soltanto per provarne l'acquisto. Il modo di acquisto (sia
esso un fatto o un atto) integra a livello processuale un fatto secondario, che in quanto tale è dedotto
unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Se dedotto già nell'atto introduttivo,
il modo d'acquisto non per questo assume valenza di fatto principale, giacchè quest'ultimo si identifica
con il diritto autodeterminato e non con altro (vedi in tal senso Cass. 31.3.2014 n.7502). Nei diritti
autodeterminati, pertanto, la domanda viene individuata esclusivamente in base al petitum sostanziale,
rimanendo priva di rilevanza, ai fini della mutatio libelli, qualsiasi eventuale successiva modifica della
causa petendi (Cass.
3.4.2024 n. 8824; Cass. n.19186/2020; Cass. sez. un. n. 26242/2015). […]
Pertanto, nei "diritti autodeterminati" la deduzione del titolo è necessaria ai fini della prova del diritto,
ma non ha alcuna funzione di specificazione della domanda (Cass. 29.4.2024 n. 11344; Cass.
n.11293/2007), per cui non ricorre alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto
ed il pronunciato ove il giudice accolga la domanda, accertando la sussistenza di un diritto c.d.
"autodeterminato", sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato dalla parte (Cass. 29.4.2024 n.
11344; Cass. n.23851/2010; Cass. n. 24141/2007; Cass. n. 24702/2006). Parallelamente all'esclusione
della configurabilità del vizio di extrapetizione, dev'essere escluso anche il vizio di novità della
domanda, (Cass. 29.4.2024 n. 11344; Cass. n. 1857/2015), a maggior ragione quando, come nel caso
in esame, fermo restando il petitum dell'accertamento della comproprietà della scala, gli originari
attori stessi, nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., lo abbiano ricollegato alternativamente
ad un diverso titolo (accessione in ragione della proprietà del fondo sottostante), rispetto a quello
(donazioni di del 1955 e del 1972) invocato nell'atto di citazione introduttivo del Persona_1
giudizio di primo grado” (Cass. ord. n. 5569/2025).
Inoltre, i fatti costitutivi dell'usucapione di cui all'art. 1159 c.c. (titolo di acquisto "a non domino";
pagina 9 di 12 trascrizione del titolo;
possesso decennale;
buona fede) sono già stati oggetto di allegazioni tempestivamente introdotte in giudizio, sulle quali la controparte ha avuto la possibilità di difendersi e controdedurre.
Tanto premesso, il Giudice di primo grado, con decisione che in questa sede si ritiene condivisibile,
“rilevato che non è stata fornita la prova che -dante causa dell'odierno convenuto citato- fosse CP_6
titolare anche della cantina oggetto del contendere, visto l'atto di compravendita, regolarmente
trascritto, intervenuto tra e avente ad oggetto anche la cantina specificatamente CP_6 CP_3
descritta,” ha ritenuto “applicabile quanto stabilito dall'art. 1159 c.c.” (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado).
Peraltro, si segnala come le odierne appellanti non abbiano mosso alcuna specifica censura con riferimento alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1159 c.c. ed accertati in primo grado dal
Giudice, cioè a dire il decorso decennale del termine, l'idoneità e l'avvenuta trascrizione del titolo. Tali
circostanze, dunque, alla luce del principio di non contestazione si devono intendere, in questa sede,
pacificamente riconosciute.
Invero, le censure mosse dalla parte appellante riguardano il “presupposto erroneo di esatta
indicazione del locale per cui è causa nell'atto di compravendita Carra/Sacchetti del 1972 nel quale
invece non è affatto descritto il locale de quo” e la mancata sussistenza della buona fede in capo al sig.
al momento del rogito (cfr. pag. 11 e 12 atto di appello). CP_3
Tali assunti, tuttavia, non sono condivisibili.
Invero, diversamente da quanto argomentato da parte appellante, nel caso di specie risulta l'identità tra il bene posseduto e quello oggetto del titolo, come accertato dalla CTU espletata in primo grado nella quale si legge che “il primo titolo dove viene espressamente menzionato il vano cantina con servizio
igienico è la compravendita fra i signori e , atto a ministero del Notaio CP_6 Controparte_3
dott. in data 26/06/1972 rep. 23759” (crf. pag. 18 dell'elaborato peritale) e come più Persona_2
volte affermato in primo grado anche dagli odierni appellanti (a titolo meramente esemplificativo si pagina 10 di 12 rimanda alla pag. 4 del ricorso in riassunzione: “E' poi solo nel 1972, con rogito a ministero Notaio
dott. del 26 giugno, racc. 7612 rep. 23759 reg. a Pr il 17.05.72 trascr. a Pr il 01.07.72 Persona_2
n. 4924 (doc. 20), che il convenuto acquista da tale il locale interrato al quale è annessa la CP_6
cantina de quo. In questo atto non esiste planimetria allegata ma si cita come “un piccolo locale con servizi igienici” annesso”).
Tale atto, nel quale viene specificatamente descritto il locale ad uso cantina, dunque, deve essere considerato idoneo, in astratto, al trasferimento del diritto se l'alienante fosse stato l'effettivo titolare del bene, circostanza, quest'ultima, della quale non è stata fornita la prova per le ragioni già
opportunamente indicate nella sentenza impugnata.
Quanto alla buona fede, non è sufficiente ad escluderla la mancata iscrizione catastale del locale oggetto di contestazione al tempo del rogito. Piuttosto, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto di attribuire valore alla circostanza che “parte convenuta ha acquistato nel 1972, il bene immobile tramite atto di compravendita redatto da Notaio, il quale ha accertato che “l'immobile sopradescritto appartiene al venditore per le risultanze dell'atto dr. in data 2 marzo Persona_3
1963, rep. N. 30942 […]” ragione per cui – in mancanza di elementi e circostanze contrarie- è presunta la buona fede dell'acquirente” (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado). Non può, dunque, in alcun modo escludersi la buona fede del sig. stante la certificazione effettuata dal notaio della titolarità del CP_3
bene in capo all'alienante ( ) al momento del trasferimento e rispetto alla quale il sig. CP_6
non avrebbe avuto alcuna ragione di dubitare. CP_3
Alla luce di quanto sopraesposto, pertanto, altrettanto infondate ed irrilevanti appaiono le richieste istruttorie di parte appellante poiché l'istruttoria già svolta in primo grado appare sufficientemente esaustiva ai fini del decidere.
Dal rigetto dell'appello e dalla conferma della sentenza di primo grado ne consegue ogni altra domanda formulata dalle parti, anche in via incidentale, deve ritenersi assorbita.
Per quanto concerne le spese di lite in grado di appello, in applicazione del principio della pagina 11 di 12 soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante e, avuto riguardo al valore della causa indeterminabile di complessità bassa, parametri medi, si liquidano in favore delle appellate ai sensi del D.M. n. 147/2022, in € 6.950,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1
bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni esposte in motivazione:
- Rigetta l'appello proposto da , e e conferma la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
1009/2021 pubblicata il 16.07.2021, resa dal Tribunale di Parma nel giudizio R.G. n. 2696/2010;
- Condanna , e al pagamento, in favore di parte appellata, Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese del presente grado del giudizio liquidate nella somma di € 6.950,00, oltre a spese generali,
IVA e c.p.a. come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002,
inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21.10.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2336/2021 promossa da:
e con il patrocinio l'avvocato Luigi Leoncini Parte_1 Parte_2 Parte_3 BARTOLI, del Foro di Parma, e l'avvocato Marco BANCHIERI, del Foro di Bologna
APPELLANTI contro
e con il patrocinio dell'avv. Fulvio VILLA, UC PIETRA, CP_1 Controparte_2 del Foro di Parma, e FA AL, del Foro di Bologna
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Parma, Sez. II civile, n. 1009/2021 nel procedimento
R.g. 2696/2010 pubblicata il 16 luglio 2021 (rep. 1545/2021 del 22/07/21)
Conclusioni per parte appellante, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data
12.05.2025:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Bologna,
In via principale nel merito: ACCOGLIERE per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di citazione
06.12.21 IL PROPOSTO APPELLO e in riforma e/o annullamento totale e/o parziale della Sentenza
Tribunale di Parma, Sez. II civile, dott.ssa Stefana CURADI, n. 1009/2021 nel procedimento R.g.
pagina 1 di 12 2696/2010 pubblicata il 16 luglio 2021 (rep. 1545/2021 del 22/07/21), per l'effetto:
Accertare e/o comunque dichiarare la proprietà della cantina esistente in Parma al di sotto del civico
b.go Santa Chiara n. 03 come di proprietà delle Sigg.re Addis Abeba (Etiopia), il Parte_1
30.06.1940, cod. fisc. , residente a [...], CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...], cod. fisc. , residente a [...], v.
[...] CodiceFiscale_2
Malaspina n. 11, e nata a [...], il [...], cod. fisc. Parte_3 C.F._3
residente a [...], b.go Santa Chiara n. 3, ordinando alle appellate Sigg.re nata a [...]
Parma il 11/12/1936 ( res. a Parma, Via XXII luglio n. 1, vedova e C.F._4 [...]
nata a [...] il [...] ( ) res. a Parma, via Donizetti n. 3, di CP_1 C.F._5
rilasciare nel più breve termine di giustizia la cantina de quo alle appellanti, oggi catastalmente
annessa solo al civico 01 di Via XXII Luglio, disponendo e ordinando altresì le variazioni catastali del
caso.
In via subordinata, in caso venga respinta la domanda d'appello principale e non venga riformata la
sentenza e/o annullata, come richiesto sopra, stante nella sentenza impugnata l'accertata irregolarità
alle previsioni dell'art. 901 C.C. dell'apertura lucifera esistente per il passaggio di luce ed aria nella
cantina per cui è causa ordinando alle appellate Sigg.re nata a [...] il Controparte_2
11/12/1936 ( res. a Parma, Via XXII luglio n. 1, vedova e C.F._4 CP_1
nata a [...] il [...] ( ) res. a Parma, via Donizetti N. 3, la chiusura C.F._5
ovvero, in estremo subordine, confermare la sentenza di primo grado relativamente che ha statuito la
remissione della stessa a luce regolare ex art. 902 c. 2 C.C. nei termini di cui all'art. 901 C.C..
In ogni caso, rigettare ogni domanda svolta in primo grado se ripetuta in appello dalle appellate
Sigg.re nata a [...] il [...] res. a Parma, Via XXII Controparte_2 C.F._4
luglio n. 1, vedova e nata a [...] il [...] ( ) res. a CP_1 C.F._5
Parma, via Donizetti n. 3, in sede incidentale principale e/o subordinata, quelle relative in particolare
alla pretesa usucapione della proprietà e servitù per cui è causa, e respingere ogni altra avversa
pagina 2 di 12 istanza in quanto illegittima, infondata in fatto e in diritto o come meglio.
In ogni caso respingere l'appello incidentale proposto ex adverso nella comparsa di risposta del 27
maggio 2022 vertenti sulla pretesa di proprietà o in via subordinata usucapione ordinaria o
abbreviata dell'immobile par cui è causa.
In via istruttoria, disporre con remissione in istruttoria, se ritenuto un supplemento di Ctu onde
reperire la scrittura privata tra Curia di Parma e riguardo la parziale restituzione a Controparte_3
tale ente terzo di parte del locale per cui è causa e/o ammettere le prove orali già dedotte e non
precedentemente ammesse come indicate in atti di causa di primo grado qui da considerarsi
interamente ritrascritte e ribadite.
Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte ex adverso.
Con vittoria di spese, compensi e competenze di avvocato, oltre il rimborso di oneri per CTU/CTP, per
spese generali, CPA e IVA se dovuta, per entrambi i gradi di giudizio liquidati in prossima comparsa
conclusionale”.
Conclusioni per parte appellata, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il
16.05.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previa ogni più opportuno
accertamento e declaratoria del caso e di legge:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalle signore Pt_1
e ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. e,
[...] Parte_2 Parte_3
per l'effetto, rigettarlo;
- in via principale e nel merito: rigettare, per tutti i motivi e la causali di cui al presente atto, l'appello
spiegato dalle signore e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
1009/2021, resa dal Tribunale di Parma in data 7 giugno 2021, e pubblicata il successivo 16 luglio
2021, non notificata, in quanto inammissibile, infondata, non provata o come meglio, e per l'effetto
pagina 3 di 12 confermare l'impugnata sentenza;
- in via subordinata anche di appello incidentale: accertare e per l'effetto dichiarare la proprietà in
capo alle signore e eredi del de cuius, signor in forza CP_1 Controparte_2 Controparte_3
di rogito notarile di data 26 giugno 1962;
- in via ulteriormente subordinata e anche di appello incidentale: accertare e per l'effetto dichiarare la
proprietà in capo alle signore e eredi del de cuius, signor CP_1 Controparte_2 [...]
in forza di rogito a seguito di usucapione ordinaria o di usucapione abbreviata decennale;
CP_3
- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie di controparte in quanto inammissibili come già
ampiamente rigettate nel giudizio di primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di competenze professionali d'avvocato di entrambi i gradi di giudizio, oltre
rimborso forf., C.P.A e I.V.A. come per legge”.
Svolgimento del processo
e con atto di citazione depositato l'11.05.2010 agivano in giudizio avverso Parte_4 Parte_1
per chiedere l'accertamento del loro diritto di proprietà ex art. 840 c.c., in assenza di Controparte_3
altri validi atti di acquisto, sulla cantina situata al di sotto del civico B.go Santa Chiara n. 3 ed ordinare al convenuto il rilascio del suddetto locale. In subordine, qualora venisse riconosciuto il diritto di proprietà della cantina in capo convenuto, gli attori chiedevano che venisse dichiarata l'irregolarità
dell'apertura lucifera per violazione dell'art. 901 c.c. e, pertanto, che ne venisse ordinata la chiusura o la rimessione in regola.
A sostegno delle proprie domande gli attori adducevano:
- Di essere proprietari al 50% ciascuno dell'edificio sito in Parma, B.go Santa Chiara n.3 da anni affittato a terzi che conducono in locazione i vari appartamenti e negozi;
- Che l'immobile è una casa di antica costruzione di 4 piani, oltre sottotetto e cantina nell'interrato; sul lato nord dell'edificio si trova un cortile, confinante a est con il condominio di via XXII Luglio n. 1, a pagina 4 di 12 nord con la chiesa di Santa Chiara, mentre a ovest e a sud è delimitato dalla facciata interna dell'edificio di loro proprietà;
- Che con raccomandata del 04.05.2009 l'amministratore del condominio di via XXIII Luglio n. 1
lamentava infiltrazioni d'acqua dal cortile degli attori nella cantina di proprietà di Controparte_3
- Che solo in occasione del sopralluogo gli attori ebbero modo di vedere la cantina di plurisecolare costruzione, con apertura lucifera a cd. bocca di lupo aggettante sul cortile di loro proprietà, con unico accesso dalla via XXII Luglio n. 1, sita sotto il cortile di loro proprietà ed in parte insistente sotto la chiesa di Santa Chiara;
- Che fino al 1964 la cantina non figurava in nessun atto o planimetria e che fino al 2000 non esisteva alcuna apertura lucifera sul loro cortile;
- Che solo il 23.12.1964 l'ingegnere presentava al catasto fabbricati del Comune di Parma CP_4
una planimetria del piano interrato nella quale compariva un ampio locale di forma trapezoidale irregolare, annesso al condominio di via XXII Luglio n. 1;
- Che nel 1965 acquistava il negozio del civico 1 di via XXII Luglio e l'atto di vendita Controparte_3
richiamava la divisione allegata all'atto costitutivo del condominio nella cui planimetria allegata era indicato un vano di forma rettangolare;
- Che nel 1972 il convenuto acquistava il locale interrato al quale al quale è annessa la cantina citata come “piccolo locale con servizi igienici”;
- Che da informazioni assunte la Curia avrebbe preteso la restituzione della cantina sotto la chiesa;
- In ogni caso, l'inoperatività dell'usucapione stante il mancato possesso “palese” della cantina.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree, Controparte_3
sostenendo che gli attori avevano implicitamente riconosciuto l'acquisto del locale ad uso cantina da parte del convenuto richiamando gli atti del 1963, 1964 e 1972. In via riconvenzionale, qualora fosse accertata l'inidoneità del titolo di acquisto, il convenuto chiedeva l'accertamento dell'intervenuta usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della cantina e della servitù di luce ed aria insistente pagina 5 di 12 sul cortile di e . , infine, eccepiva che la bocca di lupo Parte_4 Parte_1 Controparte_3
esisteva dal 1972 ed aveva quale unica funzione quella di consentire il passaggio di luce ed aria nel locale.
La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti, le prove orali e l'espletamento di CTU.
Nelle more, a seguito del decesso del convenuto, il giudizio veniva interrotto ed in seguito riassunto dagli attori nei confronti di e in qualità di eredi di . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
si costituiva regolarmente richiamando interamente quanto dedotto e contestato con i CP_1
precedenti scritti difensivi;
invece, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Parma definiva il giudizio R.G. n. 2696/2010 con la sentenza n. 1009/2021, del
07.06.2021, pubblicata il 16.07.2021, con la quale, dopo aver qualificato la domanda degli attori come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava l'intervenuta usucapione decennale del vano cantina, ai sensi dell'art. 1159 c.c., a favore di CP_1
e Infine, il Giudice di primo grado, accertava l'irregolarità della bocca di lupo e
[...] Controparte_2
condannava e alla sostituzione della griglia, in conformità all'art. 901 CP_1 Controparte_2
co. 1 c.c.
Con riferimento alle spese di lite, vista la soccombenza reciproca tra le parti e dato atto del rifiuto di parte attrice della proposta transattiva formulata dal CTU accettata, invece, da parte convenuta, il
Tribunale di Parma condannava e al pagamento, in favore di Parte_4 CP_5 CP_1
e del 50% delle spese di lite, oltre spese generali IVA e CPA. Le spese di CTU
[...] Controparte_2
liquidate con ordinanza del 06.12.2016 venivano poste a carico di parte attrice, mentre quelle liquidate con ordinanza del 11.04.2017 veniva poste a carico di parte convenuta.
Nel merito, il Giudice di primo grado, appurato che non fosse stata fornita la prova che , CP_6
dante causa del convenuto, fosse titolare della cantina, riteneva configurabile nella fattispecie l'istituto dell'usucapione decennale di cui all'art. 1159 c.c.: “parte convenuta ha acquistato, nel 1972, il bene
immobile tramite atto di compravendita redatto dal notaio […] ragione per cui -in mancanza di
pagina 6 di 12 elementi e circostanze contrarie- è presunta la buona fede dell'acquirente”. Quanto alla domanda di parte convenuta volta all'accertamento del diritto di servitù di luce ed aria il Giudice di primo grado statuiva che parte attrice non avesse diritto ad ottenerne la chiusura per quanto disposto dagli artt. 901 e
902 c.c. e parte convenuta non avesse diritto di usucapire alcun diritto stante l'irregolarità dell'apertura.
Avverso la predetta sentenza in data 17.12.2021 proponevano appello , e Parte_1 Parte_2
, queste ultime in qualità di eredi di , eccependo, in via preliminare, la Parte_3 Parte_4
nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 99 e/o dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e/o extrapetizione nella parte in cui ha accertato l'usucapione decennale ex art. 1159 c.c.
non richiesta dalla parte convenuta in primo grado.
Nel merito, le appellanti lamentano che il Giudice di primo grado avrebbe fondato la sua decisione sull'erroneo presupposto che il locale oggetto di causa fosse esattamente quello indicato nell'atto di compravendita del 1972 tra e nel quale, invece, non sarebbe in alcun modo CP_6 Controparte_3
menzionato. Inoltre, nel caso in esame sarebbe assente la buona fede richiesta dall'art. 1159 c.c., posto che all'epoca del rogito del 1972 la cantina non esisteva catastalmente. Le appellanti, inoltre,
ribadivano quanto già precisato nel primo grado circa l'insussistenza dei presupposti per l'usucapione ventennale e per la servitù di luce ed aria sul cortile.
Si costituivano nel giudizio di impugnazione, con unico atto difensivo, e CP_1 CP_2
(rimasta contumace in primo grado) deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto
[...]
di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito, le appellate eccepivano l'infondatezza dei motivi di appello. In primo luogo, la sentenza di primo grado non sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione o extrapetizione, poiché rientrerebbe tra i poteri del Giudice qualificare diversamente il “titolo” del diritto oggetto di accertamento;
in secondo luogo, parte appellata evidenziava la sussistenza di tutti i presupposti integranti la fattispecie di cui all'art. 1159 c.c. In via incidentale ed in subordine all'ipotesi di accoglimento dell'appello principale,
parte appellata chiedeva l'accertamento della proprietà sul bene in forza di un valido titolo di acquisto pagina 7 di 12 (il rogito del 1972 conclusosi tra e ) e, in subordine, riproponeva la CP_6 Controparte_3
domanda di accertamento dell'usucapione ventennale già spiegata in primo grado. Infine, le appellate dichiaravano di non voler impugnare il capo di sentenza relativo alla sostituzione della griglia della bocca di lupo.
La Corte tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 20.05.2025 con la quale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esposizione delle ragioni della decisione
In primo luogo, osserva la Corte che deve considerarsi infondata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, sollevata, ai sensi dell'art. 342 c. p. c., dalle appellate.
Invero, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Ebbene nel caso di specie, si ritiene che l'atto di appello abbia mosso delle censure idonee a permettere l'individuazione delle relative doglianze e richieste. Pertanto, non si rinviene alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c.
Venendo all'esame dell'atto di gravame, si ritiene che quest'ultimo sia infondato.
Quanto ai motivi di appello relativi alla nullità della sentenza per la sussistenza del vizio di ultra petizione con riferimento alla pronuncia di accertamento dell'usucapione decennale di cui all'art. 1159
c.c., in via preliminare questa Corte ritiene di aderire all'orientamento dominante in giurisprudenza pagina 8 di 12 secondo il quale “nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti
reali di godimento, la causa petendi si identifica, dunque, con i diritti stessi e con il bene che ne forma
l'oggetto. Essendo vana ai fini dell'individuazione della domanda, l'allegazione dei fatti o degli atti da
cui dipende il diritto vantato è necessaria soltanto per provarne l'acquisto. Il modo di acquisto (sia
esso un fatto o un atto) integra a livello processuale un fatto secondario, che in quanto tale è dedotto
unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Se dedotto già nell'atto introduttivo,
il modo d'acquisto non per questo assume valenza di fatto principale, giacchè quest'ultimo si identifica
con il diritto autodeterminato e non con altro (vedi in tal senso Cass. 31.3.2014 n.7502). Nei diritti
autodeterminati, pertanto, la domanda viene individuata esclusivamente in base al petitum sostanziale,
rimanendo priva di rilevanza, ai fini della mutatio libelli, qualsiasi eventuale successiva modifica della
causa petendi (Cass.
3.4.2024 n. 8824; Cass. n.19186/2020; Cass. sez. un. n. 26242/2015). […]
Pertanto, nei "diritti autodeterminati" la deduzione del titolo è necessaria ai fini della prova del diritto,
ma non ha alcuna funzione di specificazione della domanda (Cass. 29.4.2024 n. 11344; Cass.
n.11293/2007), per cui non ricorre alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto
ed il pronunciato ove il giudice accolga la domanda, accertando la sussistenza di un diritto c.d.
"autodeterminato", sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato dalla parte (Cass. 29.4.2024 n.
11344; Cass. n.23851/2010; Cass. n. 24141/2007; Cass. n. 24702/2006). Parallelamente all'esclusione
della configurabilità del vizio di extrapetizione, dev'essere escluso anche il vizio di novità della
domanda, (Cass. 29.4.2024 n. 11344; Cass. n. 1857/2015), a maggior ragione quando, come nel caso
in esame, fermo restando il petitum dell'accertamento della comproprietà della scala, gli originari
attori stessi, nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., lo abbiano ricollegato alternativamente
ad un diverso titolo (accessione in ragione della proprietà del fondo sottostante), rispetto a quello
(donazioni di del 1955 e del 1972) invocato nell'atto di citazione introduttivo del Persona_1
giudizio di primo grado” (Cass. ord. n. 5569/2025).
Inoltre, i fatti costitutivi dell'usucapione di cui all'art. 1159 c.c. (titolo di acquisto "a non domino";
pagina 9 di 12 trascrizione del titolo;
possesso decennale;
buona fede) sono già stati oggetto di allegazioni tempestivamente introdotte in giudizio, sulle quali la controparte ha avuto la possibilità di difendersi e controdedurre.
Tanto premesso, il Giudice di primo grado, con decisione che in questa sede si ritiene condivisibile,
“rilevato che non è stata fornita la prova che -dante causa dell'odierno convenuto citato- fosse CP_6
titolare anche della cantina oggetto del contendere, visto l'atto di compravendita, regolarmente
trascritto, intervenuto tra e avente ad oggetto anche la cantina specificatamente CP_6 CP_3
descritta,” ha ritenuto “applicabile quanto stabilito dall'art. 1159 c.c.” (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado).
Peraltro, si segnala come le odierne appellanti non abbiano mosso alcuna specifica censura con riferimento alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1159 c.c. ed accertati in primo grado dal
Giudice, cioè a dire il decorso decennale del termine, l'idoneità e l'avvenuta trascrizione del titolo. Tali
circostanze, dunque, alla luce del principio di non contestazione si devono intendere, in questa sede,
pacificamente riconosciute.
Invero, le censure mosse dalla parte appellante riguardano il “presupposto erroneo di esatta
indicazione del locale per cui è causa nell'atto di compravendita Carra/Sacchetti del 1972 nel quale
invece non è affatto descritto il locale de quo” e la mancata sussistenza della buona fede in capo al sig.
al momento del rogito (cfr. pag. 11 e 12 atto di appello). CP_3
Tali assunti, tuttavia, non sono condivisibili.
Invero, diversamente da quanto argomentato da parte appellante, nel caso di specie risulta l'identità tra il bene posseduto e quello oggetto del titolo, come accertato dalla CTU espletata in primo grado nella quale si legge che “il primo titolo dove viene espressamente menzionato il vano cantina con servizio
igienico è la compravendita fra i signori e , atto a ministero del Notaio CP_6 Controparte_3
dott. in data 26/06/1972 rep. 23759” (crf. pag. 18 dell'elaborato peritale) e come più Persona_2
volte affermato in primo grado anche dagli odierni appellanti (a titolo meramente esemplificativo si pagina 10 di 12 rimanda alla pag. 4 del ricorso in riassunzione: “E' poi solo nel 1972, con rogito a ministero Notaio
dott. del 26 giugno, racc. 7612 rep. 23759 reg. a Pr il 17.05.72 trascr. a Pr il 01.07.72 Persona_2
n. 4924 (doc. 20), che il convenuto acquista da tale il locale interrato al quale è annessa la CP_6
cantina de quo. In questo atto non esiste planimetria allegata ma si cita come “un piccolo locale con servizi igienici” annesso”).
Tale atto, nel quale viene specificatamente descritto il locale ad uso cantina, dunque, deve essere considerato idoneo, in astratto, al trasferimento del diritto se l'alienante fosse stato l'effettivo titolare del bene, circostanza, quest'ultima, della quale non è stata fornita la prova per le ragioni già
opportunamente indicate nella sentenza impugnata.
Quanto alla buona fede, non è sufficiente ad escluderla la mancata iscrizione catastale del locale oggetto di contestazione al tempo del rogito. Piuttosto, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto di attribuire valore alla circostanza che “parte convenuta ha acquistato nel 1972, il bene immobile tramite atto di compravendita redatto da Notaio, il quale ha accertato che “l'immobile sopradescritto appartiene al venditore per le risultanze dell'atto dr. in data 2 marzo Persona_3
1963, rep. N. 30942 […]” ragione per cui – in mancanza di elementi e circostanze contrarie- è presunta la buona fede dell'acquirente” (cfr. pag. 6 sentenza di primo grado). Non può, dunque, in alcun modo escludersi la buona fede del sig. stante la certificazione effettuata dal notaio della titolarità del CP_3
bene in capo all'alienante ( ) al momento del trasferimento e rispetto alla quale il sig. CP_6
non avrebbe avuto alcuna ragione di dubitare. CP_3
Alla luce di quanto sopraesposto, pertanto, altrettanto infondate ed irrilevanti appaiono le richieste istruttorie di parte appellante poiché l'istruttoria già svolta in primo grado appare sufficientemente esaustiva ai fini del decidere.
Dal rigetto dell'appello e dalla conferma della sentenza di primo grado ne consegue ogni altra domanda formulata dalle parti, anche in via incidentale, deve ritenersi assorbita.
Per quanto concerne le spese di lite in grado di appello, in applicazione del principio della pagina 11 di 12 soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante e, avuto riguardo al valore della causa indeterminabile di complessità bassa, parametri medi, si liquidano in favore delle appellate ai sensi del D.M. n. 147/2022, in € 6.950,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1
bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni esposte in motivazione:
- Rigetta l'appello proposto da , e e conferma la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
1009/2021 pubblicata il 16.07.2021, resa dal Tribunale di Parma nel giudizio R.G. n. 2696/2010;
- Condanna , e al pagamento, in favore di parte appellata, Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese del presente grado del giudizio liquidate nella somma di € 6.950,00, oltre a spese generali,
IVA e c.p.a. come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002,
inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21.10.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
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