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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7721/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Parte_1
Via Santa Lucia n. 15, presso lo studio dell'Avv. Carlo Carile che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e elett.te dom.to in Santa Maria Capua Vetere alla via Gramsci n. 19, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Stefania Turnaturi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO
nonché
in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 7852/2024,
pubblicata in data 11.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
12938/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 7852/2024 del 11.07.2024 emessa
[...]
dal Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 12938/2021, deducendo, quale primo motivo, l'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 05720120045516787000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
nel costituirsi in tale sede, ha dedotto la correttezza del ragionamento Controparte_1
espresso dal giudice di primo grado quanto all'ammissibilità della domanda, atteso che a fronte di orientamenti giurisprudenziali del giudice di legittimità tesi ad ammettere l'impugnativa autonoma dell'estratto di ruolo con l'unico limite di ravvisabilità di un interesse ad agire in concreto, non avrebbe il DL 146/2021 potuto incidere in senso diverso,
essendo lo stesso entrato in vigore in epoca successiva all'instaurazione del giudizio.
Il sebbene regolarmente citato, non si costituito e ne è stata pertanto Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 19.2.2025, emessa a scioglimento di riserva, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n.
602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
7721/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7852/2024, emessa dal Giudice
di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 12938/2021 e pubblicata in data 11.07.2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7721/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Parte_1
Via Santa Lucia n. 15, presso lo studio dell'Avv. Carlo Carile che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e elett.te dom.to in Santa Maria Capua Vetere alla via Gramsci n. 19, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Stefania Turnaturi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO
nonché
in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 7852/2024,
pubblicata in data 11.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
12938/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 7852/2024 del 11.07.2024 emessa
[...]
dal Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n. 12938/2021, deducendo, quale primo motivo, l'inammissibilità dell'opposizione con impugnativa ad estratto di ruolo e l'erroneità della sentenza di prime cure che l'aveva superata, per non essere stato tenuto in conto quanto previsto dal DL 146/2021, entrato in vigore in corso di giudizio di prime cure.
Emerge dagli atti di causa che il giudizio era stato introdotto sul presupposto dell'aver l'opponente in primo grado, a seguito di estratto di ruolo, appreso della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n. 05720120045516787000,
connessa all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del
C.d.S., con richiesta di accertamento della intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omessa notifica di qualsivoglia atto.
nel costituirsi in tale sede, ha dedotto la correttezza del ragionamento Controparte_1
espresso dal giudice di primo grado quanto all'ammissibilità della domanda, atteso che a fronte di orientamenti giurisprudenziali del giudice di legittimità tesi ad ammettere l'impugnativa autonoma dell'estratto di ruolo con l'unico limite di ravvisabilità di un interesse ad agire in concreto, non avrebbe il DL 146/2021 potuto incidere in senso diverso,
essendo lo stesso entrato in vigore in epoca successiva all'instaurazione del giudizio.
Il sebbene regolarmente citato, non si costituito e ne è stata pertanto Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 19.2.2025, emessa a scioglimento di riserva, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n.
602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
7721/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7852/2024, emessa dal Giudice
di pace di Napoli Nord all'esito e a definizione del procedimento RG n. 12938/2021 e pubblicata in data 11.07.2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone