Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4900/2022 riservata in decisione all'udienza del
23.10.2024 e vertente
TRA
, n. ad Avellino il 10.06.1956, res. ivi alla via Annarumma n. 25, Parte_1
C.F. ; , nata ad [...] il 19.31961, res. ivi C.F._1 Parte_2
alla via Piemonte n. 2, C.F. (sopra C.F._2 Parte_1
generalizzato) e , n. ad Atripalda il 28.4.1979, residente ad Avellino, Parte_3
via Annarumma n. 25, C.F. , non in proprio ma quali genitori C.F._3
esercenti la potestà e rappresentanti del minore n. ad Avellino il Persona_1
17.1.2007, C.F. ; , n. ad Avellino C.F._4 Parte_4
il 21.6.1998, residente ivi alla via Piemonte n. 2, C.F. ; tutti C.F._5
rappresentati e difesi, in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione in riassunzione e su foglio separato, dall'avv. prof. Bruno Meoli del Foro di Avellino (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliati in Avellino alla via B. Maffei n. 10, presso lo C.F._6
studio legale Meoli
ATTORI IN RIASSUNZIONE -APPELLANTI
CONTRO
nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F.: CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_7
costituzione in riassunzione, dall'avv. Giovanni Solimene, cod. fisc.: C.F._8
RGn° 4900/2022 -sentenza
- 1 -
A509K, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Avellino alla Via P.S.
Mancini n.70
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificata in data 18.11.2022 Pt_1
, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
[...] Per_1
nella qualità di genitore esercente la potestà
[...] Parte_2 Parte_3
genitoriale sul minore e hanno riassunto il Persona_1 Parte_4
giudizio innanzi all'intestata Corte distrettuale, affinché l'adito Collegio, in accoglimento dell'appello da essi interposto avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 134/2016, pubblicata il 20.1.2016, rigetti la domanda proposta da con atto di citazione CP_1
del 15.10.2010, tesa: a) a sentir dichiarare e accettanti Parte_1 Parte_2
puramente e semplicemente l'eredità del comune genitore e dichiarare Persona_2
conseguentemente nulla e/o inefficace la rinuncia dagli stessi operata con atto per notar del 7.5.2010 Rep. 35.555; b) a sentir altrettanto conseguentemente Persona_3
dichiarare che i loro rispettivi figli minori, e , non Persona_1 Parte_4
rivestono la qualità di eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità del de cuius
in sostituzione dei loro rispettivi genitori. Persona_2
1.2 A fondamento della citazione ex art. 392 c.p.c. gli attori in riassunzione hanno premesso che il Supremo Collegio, con la sentenza n. 25646 del 2022, depositata il
31.8.2022, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1366/2017 depositata il 24.3.2017, che, rigettando l'impugnazione interposta dagli odierni comparenti, aveva confermato la statuizione del Tribunale di Avellino n. 134/2016, depositata il 20.1.2016, di accoglimento della domanda avanzata in primo grado da CP_1
In particolare, la Suprema Corte, accogliendo il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso ex art. 360 c.p.c., denuncianti la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., ha censurato la sentenza della Corte distrettuale nella parte in cui si è discostata dal principio a mente del quale l'atto notorio non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 comma 1 c.c., come, invece, si riconosce per la dichiarazione sostitutiva. Il Supremo Collegio ha, quindi, ravvisato l'errore lamentato dai ricorrenti per aver il giudice a quo fondato l'inefficacia della rinuncia all'eredità operata da
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- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda e con atto del 7.5.2010 soltanto sulla supposta Parte_1 Parte_2
confessione del chiamato all'eredità in merito al possesso dei beni ereditari in mancanza di inventario nei termini previsti dall'art. 485 c.c., senza che la Corte di merito avesse accertato autonomamente, a prescindere dalla confessione medesima, una fattispecie di accettazione tacita o espressa posta in essere dai chiamati prima della rinuncia;
ha rinviato conseguentemente alla Corte distrettuale in diversa composizione per un nuovo esame delle risultanze istruttorie, che dovrà prescindere dalla supposizione di una prova legale inesistente del fatto relativo al possesso dei beni ereditari, quale presupposto per l'acquisto della qualità di erede.
1.3 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituita eccependo CP_1
l'infondatezza del gravame ed evidenziando che l'intestata Corte, investita del nuovo esame, dovrà fondare la decisione sulle altre risultanze istruttorie acquisite, orali e documentali, idonee a condurre, comunque, all'accertamento, in accoglimento della propria originaria domanda, che i germani e hanno Parte_1 Parte_2 accettato puramente e semplicemente l'eredità del comune genitore, con conseguente inefficacia della rinuncia operata con l'atto del 7.5.2010.
1.4 All'udienza del 23.10.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. Il Collegio, quale giudice di rinvio, deve procedere a scrutinare gli esiti dell'attività istruttoria espletata nel primo grado di giudizio, accertando se, a prescindere dalla dichiarazione resa nell'atto notorio da e , costoro fossero Parte_1 Parte_2
nel possesso dei beni ereditari ai fini dell'acquisto della qualità di erede per effetto dell'inutile decorso del termine di tre mesi per la formazione dell'inventario ai sensi dell'art. 485 c.c.
E' noto che, nel nostro ordinamento, l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità che gli è stata devoluta (Cass. n. 10525/2010; n. 5247/2018).
A sua volta l'accettazione può essere espressa o tacita. L'accettazione è espressa quanto in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (art. 475 c.c., comma 1). L'accettazione è, invece, tacita quando il
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- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (Cass. n. 14499/2018; n.
10796/2009).
Vi sono dei casi, tuttavia, in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato.
Uno di questi casi è, appunto, quello previsto dell'art. 485 c.c., a norma del quale il chiamato all'eredità, che è nel possesso anche di un solo bene ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione. Si nota che l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opera ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cass. n. 1438/2020). Trascorso, invano, tale termine, il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c., comma 2). Secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003).
Tanto opportunamente premesso sugli elementi della fattispecie dell'art. 485 c.c., va ribadita la necessità di verificare se e chiamati alla Parte_1 Parte_2
successione del padre in parte per testamento e in parte ex lege, siano Persona_2
stati nel possesso dei beni ereditari per il tempo previsto da detta disposizione senza formare l'inventario, sì da dover essere considerati eredi accettanti puramente e semplicemente.
Sul punto è utile immediatamente evidenziare che il possesso rilevante agli effetti investigati non deve corrispondere ad una relazione materiale continuativa e ininterrotta, ben potendo estrinsecarsi nel potere di disporre in maniera autonoma anche di un solo bene facente parte dell'asse ereditario (vedi Cass. 4835/1980, che attribuisce rilievo ad una
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- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario).
Ciò posto, assume che i fratelli fossero, sin dall'apertura della successione, CP_1
nella disponibilità delle chiavi dell'appartamento ove viveva il comune genitore
(intercomunicante dall'interno, a mezzo di una scala, con quello occupato dall'odierna convenuta in riassunzione) e dei due locali garage, che il de cuius aveva loro attribuito in forza di testamento.
La circostanza è comprovata dalle risultanze testimoniali acquisite e, segnatamente, dalla deposizione del teste , marito di il quale ha riferito di essere Tes_1 CP_1 stato presente all'occasione in cui, dopo la morte del suocero, i due cognati si erano presentati presso la loro abitazione, aprendo con le chiavi in loro possesso la porta dell'appartamento del de cuius, dotato di un autonomo ingresso di caposcala e, tuttavia, collegato dall'interno con la porzione immobiliare adibita a residenza familiare di CP_1
[...]
In particolare, il teste ha dichiarato che i due germani avevano chiesto alla sorella CP_1
le chiavi dell'autovettura Hyundai appartenuta al padre, perché intenzionati a consegnarla al cugino e che la moglie, pur essendo contraria, aveva ceduto alla Controparte_2
richiesta dei fratelli, consegnando loro le chiavi dell'autoveicolo in questione.
La deposizione, seppur proveniente da un soggetto avvinto da rapporto di coniugio con la parte nel cui interesse essa è stata resa, risulta attendibile ad un complessivo vaglio sia intrinseco che estrinseco.
È noto che l'esistenza di un legame di parentela non costituisce, di per sé, ragione per dubitare della credibilità della dichiarazione testimoniale, imponendo soltanto un più rigoroso giudizio di affidabilità della fonte probatoria.
Nella specie, la dichiarazione si presenta, nel suo contenuto, circostanziata e priva di intrinseche contraddizioni che ne possano minare la genuinità, mentre proprio la stretta vicinanza alle parti giustifica la conoscenza diretta dei fatti in contestazione. L'attendibilità della deposizione è, poi, riscontrata, sul piano esterno, dalla convergenza delle sue risultanze con quanto riferito da altri testi escussi, segnatamente dai testi CP_2
e , i quali, tutti, hanno confermato che
[...] Testimone_2 Testimone_3 Pt_1
e avevano consegnato l'autovettura di proprietà del de cuius al
[...] Parte_2
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- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda cugino (ovverosia lo stesso;
la teste ha dichiarato, a sua volta, Controparte_2 Tes_3
che e avevano le chiavi dell'appartamento del padre e dei Parte_1 Parte_2
locali garage, riscontrando anche su tale specifica circostanza la deposizione del teste
. Tes_1
L'attendibilità della testimonianza di non è smentita dalla deposizione di Tes_1
custode dello stabile in cui insiste l'appartamento ove abitava il de cuius, il Testimone_4
quale, nel riferire di aver avuto accesso a detto appartamento soltanto grazie a CP_1
e/o alla sua collaboratrice domestica, non si pone in inconciliabile contrasto con la
[...]
versione dei fatti fornita dal , avendo il precisato di non trovarsi Tes_1 Tes_4
costantemente presso la guardiola, circostanza che rende possibile l'eventualità che il teste non abbia visto i germani fare ingresso nell'edificio per recarsi nell'appartamento CP_1
del padre dopo la morte di quest'ultimo perché in quel frangente fuori dalla guardiola.
Del resto, gli stessi germani in alcuni passaggi dei loro scritti difensivi, ammettono CP_1
l'eventualità di una loro disponibilità delle chiavi dell'immobile ove abitava il genitore, svilendone, tuttavia, l'inferenza rispetto alla conclusione che ne vuole trarre la controparte, sostenendo che il possesso delle chiavi risale a data antecedente alla morte del genitore, trovando giustificazione nell'esigenza di assisterlo e di prestargli un immediato soccorso in caso di emergenza, e che, comunque, l'accessibilità ad un immobile non equivale a possederlo.
Sennonché, mentre la disponibilità delle chiavi dell'appartamento ben poteva essere coerente con la funzione rappresentata allorquando era ancora in vita, la Persona_2
logicità di uno scopo siffatto cessa per il periodo successivo alla morte del de cuius, allorquando era venuta meno l'esigenza dedotta dagli attori in riassunzione.
Nemmeno, poi, è condivisibile il distinguo propugnato tra possesso e libera accessibilità all'immobile, posto che, come già sopra chiarito, il possesso anche solo di un bene ereditario, rilevante agli effetti in esame, non richiede la continua relazione di fatto con il cespite, essendo sufficiente che il chiamato sia in grado di instaurare in ogni momento siffatta relazione in maniera libera ed autonoma, facoltà che la disponibilità delle chiavi, appunto, fornisce.
Inoltre, non va sottaciuto che nell'atto di citazione in appello, alle cui conclusioni i germani ed si sono riportati chiedendone l'accoglimento, costoro Parte_1 Pt_2
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- 6 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda richiamano una vicenda giudiziaria collaterale, asserendo di aver proposto, ancor prima della presentazione, in data 13.2.2016, di un atto di querela presso la Questura di Avellino, domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. contro la sorella “per avere accesso all'immobile CP_1
caduto un successione”, accesso che era stato loro inibito a causa del blocco, dall'interno dell'appartamento del genitore, delle serrature della porta blindata.
La deduzione difensiva, che si badi bene è riferita alla posizione di ed Parte_1
e non ai loro rispettivi figli, accettanti l'eredità con beneficio di inventario in Pt_2
rappresentazione dei genitori rinunzianti, conferma, per un verso, l'affermazione di una pretesa di accesso all'appartamento caduto nell'asse ereditario, ritenuta evidentemente dai rivendicanti rientrante tra i loro diritti, e, per altro aspetto, che l'interdizione all'accesso era stata provocata da un blocco interno della serratura posta in essere da in CP_1
assenza del quale gli odierni attori in riassunzione avrebbero avuto, invece, libero accesso all'appartamento, aprendone la porta grazie alle chiavi evidentemente nella loro disponibilità.
Quanto, poi, al possesso dei locali garage, l'utilizzo di uno di essi da parte di Pt_1
per il ricovero della propria autovettura trova riscontro nella stessa disposizione in
[...]
suo favore recata dal testamento pubblico del 12.1.2005, che così recita “..inoltre attribuisco
a il box garage che lo stesso già detiene per la propria autovettura..”. La scheda Pt_1
testamentaria reca, cioè, in tale ultima parte, la dichiarazione su una circostanza di fatto che essa ben può contenere e la cui efficacia probatoria è sottoposta al libero apprezzamento dell'organo giudicante.
Passando al vaglio dei singoli atti compiuti dai germani e Parte_1 CP_3
nella concorrente prospettazione fatta valere da di una intervenuta CP_1 accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., è pacifico che, per accertare se c'è stata o meno accettazione tacita di un'eredità, occorre valutare il comportamento complessivo del presunto erede, dando rilevanza agli atti compiuti dal chiamato all'eredità che, ex articolo
476 del codice civile, egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede e siano pertanto incompatibili con la volontà di rinunciare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti meramente conservativi, rivestono valenza significativa gli atti dispositivi dei beni e delle sostanze caduti nell'asse ereditario, che soltanto l'erede è legittimato a compiere (Cass. n. 22317/2014; n. 10796/2009; n. 5226/2002; n. 7075/1999).
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- 7 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Ciò posto, viene in rilievo, in primo luogo, la circostanza della consegna dell'autovettura
Hyundai di proprietà del de cuius da parte di e al cugino Parte_1 Parte_2
Controparte_2
Si ribadisce, in premessa, che la veridicità del fatto in sé deve ritenersi comprovata in forza delle convergenti deposizioni dei testi , Tes_1 Controparte_2 Testimone_2
e dalla cui complessiva ricostruzione discende che e Testimone_3 Parte_1
avevano preteso, dalla sorella la consegna delle chiavi Parte_2 CP_1 dell'autovettura del padre per darla al cugino in vista di un eventuale acquisto da CP_2
parte di quest'ultimo. In particolare, riferendo della vicenda che lo Controparte_2
aveva personalmente coinvolto, ha dichiarato quanto segue: “questa autovettura mi è stata consegnata a fini valutativi, in quanto dopo la mia valutazione avrei voluto acquistarla..poichè l'autovettura non andava bene, l'avevo fatta vedere ad un meccanico che mi sconsiglio l'acquisto in quanto l'autovettura era assai datata..”
Il teste conferma, allora, che i germani gli avevano consegnato CP_2 CP_1
l'autovettura di , del resto contro la volontà della sorella, al fine di Persona_2
consentirgli di procurarsi una valutazione sulle condizioni del veicolo e sulla convenienza o meno di un possibile acquisto. In tale comportamento va certamente ravvisato un atto di disposizione di un bene ereditario, poiché, a prescindere, poi, dall'esito negativo dell'operazione, l'iniziativa, sostanziatasi nella consegna di detto bene ad un terzo, propedeutica ad una eventuale vendita dietro il versamento di un corrispettivo, si presenta, sia dal punto di vista soggettivo sia alla stregua di una valutazione obiettiva, comportamento univocamente sintomatico di disporre del bene ereditario, esorbitante da una finalità meramente conservativa.
Nella medesima prospettiva si inserisce la decisione di di rottamare il Parte_1
veicolo a seguito dell'elevazione dell'infrazione per mancata copertura assicurativa.
Considerato che alla valenza concludente di una tacita accettazione insita in siffatta condotta non è ostativo il fatto che l'iniziativa sia stata assunta successivamente all'atto di rinuncia, posto che, come si dirà più diffusamente infra, una volta elisa l'efficacia dell'atto abdicativo per effetto di una precedente intervenuta accettazione, si è in presenza di una serie ininterrotta di comportamenti concludenti da un univoco contenuto, va rimarcato che la rottamazione, in quanto atto distruttivo di uno dei beni appartenenti all'asse ereditario, non
RGn° 4900/2022 -sentenza
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda resta certamente compatibile con una finalità meramente conservativa, anche solo in termini di risparmio di inutili spese.
Come, invero, fondatamente obiettato dalla controparte, ove l'interesse perseguito fosse stato unicamente quello di evitare antieconomici costi di gestione, il risultato ben avrebbe potuto essere alternativamente conseguito rimuovendo dalla strada l'autovettura per custodirla in un luogo privato disponibile, a fortiori accedendo alla prospettazione degli appellanti secondo cui i locali box non erano occupati dalle autovetture di loro proprietà.
Nemmeno è credibile che l'iniziativa della rottamazione sia stata assunta da Pt_1
nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore accettante l'eredità in
[...] rappresentazione dell'odierno attore in riassunzione, posto che, nell'istanza inoltrata al
PRA a sua firma, si qualificava semplicemente “figlio” del formale Parte_1 intestatario dell'autovettura, senza spendere la supposta qualità rappresentativa;
inoltre, ove l'atto fosse stato compiuto nell'interesse del figlio minore, esso avrebbe dovuto essere preceduto dall'autorizzazione del giudice tutelare.
Ancora, significativo nell'indagine che ci occupa è il pagamento, da parte di Pt_1
(unitamente alla sorella , della somma di € 620,00 al dipendente dello studio
[...] CP_1
commerciale del padre, , quale saldo dello stipendio del mese di agosto CP_4
2009, eseguito mediante danaro prelevato dal portafoglio del de cuius.
La circostanza è confermata dal teste , il quale ha riferito di aver appreso CP_4
dallo stesso che la provvista, con cui veniva effettuato il pagamento dello Parte_1
stipendio in suo favore, era costituita da danaro di . Del tutto Persona_2
inverosimile è, a riguardo, la giustificazione della risultanza processuale addotta dal secondo cui egli sarebbe stato indotto a dichiarare una circostanza falsa al CP_1 dipendente del padre per salvaguardare l'immagine ed il buon nome del de cuius dal pregiudizio che ne sarebbe derivato dalla conoscenza di mancanza di disponibilità liquide nell'asse ereditario, fatto quest'ultimo di cui, del resto, non è stata fornita alcuna prova.
In forza della deposizione testimoniale risulta, pertanto, dimostrato il pagamento, a cura di
, di un debito del de cuius con danaro prelevato dall'asse ereditario, che, Parte_1
secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte, costituisce un atto dispositivo sintomatico della accettazione tacita dell'eredità, che può essere compiuto legittimamente soltanto dal soggetto che rivesta la qualità di erede (arg. Cass. 14666/2012; 16315/2016).
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- 9 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Circa, poi, le rimesse attive eseguite da sul conto corrente intestato al padre, Parte_2
se è vero che esse non si sono sostanziate in prelevamenti di danaro ereditario, la ripetitività con cui siffatte movimentazioni si sono susseguite nei mesi successivi all'apertura della successione deve indurre ad escludere che esse fossero finalizzate alla estinzione di specifici debiti ereditari con danaro personale della chiamata.
Dagli estratti conto prodotti si evince, invero, che le operazioni di accredito venivano eseguite da a più riprese, senza una diretta correlazione con la necessità di Parte_2
fronteggiare determinati costi, di cui, comunque, non vi è alcuna specifica allegazione già sul piano assertivo. Le plurime e ripetute movimentazioni avvalorano, allora, la ragionevole conclusione che esse non fossero destinate a coprire uno scoperto di conto corrente e a ripianare esposizioni debitorie esistenti alla data di apertura della successione, che, si ribadisce, non sono specificamente allegate né palesemente evidenziate dai suindicati estratti conto, bensì ad alimentare e “mantenere in vita” il conto corrente in esame, con conseguente confusione di entrate originate da rapporti facenti capo al de cuius e sostanze economiche personali della chiamata, incompatibili con una mera gestione patrimoniale conservativa.
Significativa di una tacita accettazione dell'eredità paterna è, ancora, l'incameramento, da parte di della somma di € 1.000,00 versata a titolo di acconto dal de cuius Parte_2 nella trattativa per l'acquisto di una nuova Hyundai, poi perfezionatosi in capo alla chiamata all'eredità. La circostanza è stata dettagliatamente riferita dal teste , venutone a Tes_1
conoscenza nell'ambito degli stretti rapporti familiari, e rispetto alla risultanza così fornita dalla prova diretta è fallita la prova contraria articolata dalla onde dimostrare di CP_1
aver acquistato una autovettura diversa da quella “prenotata” dal padre, senza avvalersi dell'acconto già corrisposto da quest'ultimo come documentato in atti.
L'idoneità delle condotte disaminate ad importare accettazione tacita ai sensi dell'art. 476
c.c., siccome concludenti in modo univoco nel senso dell'acquisto della qualità di erede, consente l'assorbimento del vaglio degli ulteriori atti indicati a tal fine da CP_1
In conclusione, all'esito dello scrutinio delle risultanze istruttorie, cui l'intestata Corte è stata chiamata con la sentenza di annullamento con rinvio del Supremo Collegio, va affermato che, pur prescindendo dalla dichiarazione contenuta nell'atto notorio sul possesso dei beni ereditari in capo a e a risulta provata Parte_1 Parte_2
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- 10 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda l'accettazione pura e semplice da parte di costoro dell'eredità paterna ai sensi dell'art. 475 e, in via concorrente, dell'art. 476 c.c.
Nell'ambito della prima fattispecie (art. 475 c.c.), collocato il dies a quo del possesso dei beni ereditari sin dalla data di apertura della successione per le ragioni sopra illustrate,
l'accettazione si è perfezionata automaticamente in virtù del decorso del trimestre senza che i chiamati abbiano formato l'inventario.
Sotto il secondo angolo prospettico, nel comportamento complessivo tenuto da Pt_1
e sono rintracciabili atti dispositivi dei beni appartenenti all'asse
[...] Parte_2
ereditario, che il chiamato può compiere solo nella qualità di erede.
Confermato, quindi, il perfezionamento di una fattispecie di accettazione pura e semplice prima dell'atto di rinuncia del 7.5.2010, quest'ultima è priva di effetti in applicazione del principio “semel heres semper heres” (Cass. 1735/2024, secondo cui l'accettazione tacita del chiamato è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede).
L'appello proposto e riassunto da , in proprio e quale genitore esercente la Parte_1
potestà genitoriale sul minore nella Persona_1 Parte_2 Parte_3
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore e Persona_1
, deve essere, perciò, rigettato, con conferma della sentenza del Parte_4
Tribunale di Avellino n. 134/2016, sia pure in forza di una motivazione difforme da quella ivi esposta.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si richiama il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla
Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale
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- 11 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nel caso di specie, tenuto conto che la sentenza di primo grado viene confermata in conseguenza del rigetto dell'appello interposto dagli attori in riassunzione, occorre provvedere sulle sole spese delle impugnazioni, che seguono la soccombenza degli appellanti risultata all'esito del giudizio.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, sulla citazione in riassunzione ex art. 392
c.p.c. proposta da , in proprio e quale genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale sul minore nella qualità di Persona_1 Parte_2 Parte_3
genitore esercente la potestà genitoriale sul minore e Persona_1 Parte_4
così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello proposto da , in proprio e quale genitore esercente Parte_1
la potestà genitoriale sul minore Persona_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Per_1
e in forza di atto di citazione notificato il 10.3.2016 e,
[...] Parte_4
RGn° 4900/2022 -sentenza
- 12 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Avellino n. 134/2016 depositata il
20.1.2016;
2) condanna , in proprio e quale genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale sul minore nella Persona_1 Parte_2 Parte_3
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore e Persona_1
, in solido tra loro, alla refusione, in favore di Parte_4 CP_1
delle spese dei gradi di impugnazione che liquida per il secondo grado in € 60,00 per spese ed 4.600,00 per compensi;
per il giudizio di legittimità in € 5.000,00 per compensi;
per il giudizio di rinvio in € 6.000,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn° 4900/2022 -sentenza
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