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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG 1247 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.:
dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est dott.ssa Anna Ghedini Giudice
dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
dif. dall'Avv. COLOMBARI BARBARA CP_1 Parte_1
dif. dall'Avv. COLOMBARI BARBARA Controparte_2
RICORRENTI E PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO Oggetto: separazione e divorzio Conclusioni delle parti:
“Tutto ciò premesso, i sottoscritti c h i e d o n o che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi;
• ordinare al Comune di Tresignana Fe di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, dando atto che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE pertanto la sentenza di separazione alle seguenti condizioni: 1) i coniugi economicamente indipendenti non vantano reciprocamente diritti al mantenimento .
pagina 1 di 3 2 ) il saldo del conto corrente postale cointestato verrà diviso al 50 %tra i coniugi. 3 ) nella casa coniugale vi rimarrà il marito che ne è esclusivo proprietario mentre la moglie si trasferirà a casa della propria madre. 4 ) ciascuno dei coniugi diverrà proprietario esclusivo dell'auto a lui o a lei già intestata
*** Chiedono inoltre all'intestato Tribunale di Ferrara che -pronunciata la sentenza di separazione, -decorso il termine di cui all'art. 473 bis.51 comma 3, c.p.c., -accertato che lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto a far tempo dalla data di cui al predetto articolo per tutta la durata prevista dalla legge e non è mai stato interrotto dai coniugi, - previ gli adempimenti di rito, -dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Tresignana Fe il 27 \4 \2013, trascritto nei Registri dello Parte_2 CP_2 stato civile del Comune di Tresignana, Atto n. 2, Parte 1, anno 2013 ; −ordini all'anagrafe del Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle MEDESIME CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
* * * I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, dichiarandosi economicamente indipendenti l'uno dall'altra , impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.” Conclusioni del PM:
“Il Pubblico Ministero conclude, perché venga dichiarata la separazione tra i coniugi.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso congiunto i sigg.ri e esponevano: Parte_2 CP_2
in data 27/04/2013 avevano contratto matrimonio in FORMIGNANA;
dall'unione non erano nati figli. I rapporti tra i coniugi si erano profondamente ed irrimediabilmente deteriorati sicchè chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale pronunciasse sia la separazione dei coniugi che il divorzio. Nelle note di trattazione le parti confermavano la volontà espressa in ricorso. La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno confermato la porre fine all'unione matrimoniale, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell'affectio coniugalis. Va dunque pronunciata la separazione dei coniugi. Con separata ordinanza si dispone la prosecuzione del giudizio per le valutazioni sulla domanda di divorzio. Come da accordi tra le parti si dispone la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Ferrara omologa la separazione dei coniugi e Parte_2 CP_2
unitisi in matrimonio il 27/04/2013 in MI (FE) (atto trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di MI al n 2, parte I) alle condizioni concordate.
Spese compensate. pagina 2 di 3 Ordina all' Ufficiale dello stato civile di MI (ora Tresignana) di procedere all' annotazione della sentenza. Ferrara, 3.7.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.:
dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est dott.ssa Anna Ghedini Giudice
dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
dif. dall'Avv. COLOMBARI BARBARA CP_1 Parte_1
dif. dall'Avv. COLOMBARI BARBARA Controparte_2
RICORRENTI E PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO Oggetto: separazione e divorzio Conclusioni delle parti:
“Tutto ciò premesso, i sottoscritti c h i e d o n o che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi;
• ordinare al Comune di Tresignana Fe di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, dando atto che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE pertanto la sentenza di separazione alle seguenti condizioni: 1) i coniugi economicamente indipendenti non vantano reciprocamente diritti al mantenimento .
pagina 1 di 3 2 ) il saldo del conto corrente postale cointestato verrà diviso al 50 %tra i coniugi. 3 ) nella casa coniugale vi rimarrà il marito che ne è esclusivo proprietario mentre la moglie si trasferirà a casa della propria madre. 4 ) ciascuno dei coniugi diverrà proprietario esclusivo dell'auto a lui o a lei già intestata
*** Chiedono inoltre all'intestato Tribunale di Ferrara che -pronunciata la sentenza di separazione, -decorso il termine di cui all'art. 473 bis.51 comma 3, c.p.c., -accertato che lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto a far tempo dalla data di cui al predetto articolo per tutta la durata prevista dalla legge e non è mai stato interrotto dai coniugi, - previ gli adempimenti di rito, -dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Tresignana Fe il 27 \4 \2013, trascritto nei Registri dello Parte_2 CP_2 stato civile del Comune di Tresignana, Atto n. 2, Parte 1, anno 2013 ; −ordini all'anagrafe del Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle MEDESIME CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
* * * I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, dichiarandosi economicamente indipendenti l'uno dall'altra , impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.” Conclusioni del PM:
“Il Pubblico Ministero conclude, perché venga dichiarata la separazione tra i coniugi.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso congiunto i sigg.ri e esponevano: Parte_2 CP_2
in data 27/04/2013 avevano contratto matrimonio in FORMIGNANA;
dall'unione non erano nati figli. I rapporti tra i coniugi si erano profondamente ed irrimediabilmente deteriorati sicchè chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale pronunciasse sia la separazione dei coniugi che il divorzio. Nelle note di trattazione le parti confermavano la volontà espressa in ricorso. La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno confermato la porre fine all'unione matrimoniale, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell'affectio coniugalis. Va dunque pronunciata la separazione dei coniugi. Con separata ordinanza si dispone la prosecuzione del giudizio per le valutazioni sulla domanda di divorzio. Come da accordi tra le parti si dispone la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Ferrara omologa la separazione dei coniugi e Parte_2 CP_2
unitisi in matrimonio il 27/04/2013 in MI (FE) (atto trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di MI al n 2, parte I) alle condizioni concordate.
Spese compensate. pagina 2 di 3 Ordina all' Ufficiale dello stato civile di MI (ora Tresignana) di procedere all' annotazione della sentenza. Ferrara, 3.7.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
pagina 3 di 3