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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17211 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 8966/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 26.11.2025 e vertente TRA
con il patrocinio dell'avv. Pina Scialanca Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Laura Barone Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1360/2024 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e successive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Roma il Sig. - premesso che in data 19 maggio Pt_1
2023 l' gli aveva notificato l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
09720239029625478000 per € 26.7 32,95, contenente tra l'altro la cartella di pagamento n.
09720130191610747000 (relativa a contravvenzione al codice della strada per un importo di €
2.943,58 elevata nel 2008) che sarebbe stata notificata il 07.06.2013 ed aggiunto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 09720130191610747000 – sul presupposto della prescrizione del credito in parola, ha chiesto di dichiarare l'inefficacia degli atti impugnati.
Rimasta contumace l' , il Giudice di Pace, con la sentenza Controparte_1 impugnata, ha dichiarato inammissibile l'opposizione considerata “la non impugnabilità dell'estratto di ruolo”.
Il sig. ha appellato la sentenza, sostenendo l'errata applicazione dell'art. 3 bis del D.L. Pt_1
21.10.2021 n. 146, visto che la parte aveva proposto formale opposizione avverso un'intimazione di pagamento.
1 Si è costituita in grado di appello l' , depositando documentazione Controparte_1 della quale ha sostenuto l'utilizzabilità. Ha poi affermato “l'irretrattabilità” del credito, in quanto l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta avverso gli atti interruttivi della prescrizione precedentemente notificati (con ciò facendo riferimento alla notifica della cartella e della precedente intimazione di pagamento, notificata nel 2017, come da documentazione depositata in grado di appello); l'inammissibilità delle eccezioni di mancata notifica del vav;
il difetto di legittimazione passiva del concessionario per la riscossione in relazione ai vizi attinenti al merito dell'imposizione.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- ricevuta in data 19 maggio 2023 la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720239029625478000, il sig. in data 31.5.2023, ha proposto opposizione, rilevando che Pt_1 il credito portato in una delle cartelle di pagamento alle quali si riferiva l'intimazione – e, segnatamente la cartella di pagamento n. 09720130191610747000, relativa a contravvenzione al codice della strada per un importo di € 2.943,58 che sarebbe stata elevata nel 2008 – era da ritenersi prescritto, non avendo egli mai ricevuto la notifica della cartella né di successivi atti interruttivi della prescrizione;
- nella contumacia dell'agente per la riscossione, il Giudice di Pace ha ritenuto inammissibile la domanda, e ciò in applicazione dell'art. dell'art. 3 bis del D.L. 21.10.2021 n. 146;
- la norma, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso sub judce, visto che l'interesse a proporre l'opposizione non è nato dalla visura presso il concessionario per la riscossione, bensì dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento n. 09720239029625478000;
- nel merito, l'opposizione, siccome proposta in primo grado, era da ritenersi fondata, in quanto:
a) la cartella di pagamento n. 09720130191610747000 è relativa a contravvenzione al codice della strada per un importo di € 2.943,58, che sarebbe stata elevata nel 2008;
b) il , contumace in primo grado, non ha documentato successivi atti Controparte_2 interruttivi della prescrizione quinquennale, che deve quindi ritenersi compiuta prima della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720239029625478000, nel 2023;
c) rimangono inutilizzabili, in quanto prodotti in violazione dell'articolo 345 comma 3 cpc, i documenti depositati dall' solo in grado d'appello, senza Controparte_3 nemmeno allegare che l'omesso deposito in primo grado era stato determinato da causa non imputabile, a nulla rilevando, peraltro, la rilevabilità d'ufficio dell'interruzione della prescrizione, questione che ha quale presupposto la rituale produzione in giudizio, e quindi l'esaminabilità, degli atti interruttivi della prescrizione;
2 d) del tutto infondate sono poi le ulteriori eccezioni sollevate dal concessionario per la riscossione in quanto: - “l'irretrattabilità” del credito, per non essere stata proposta opposizione avverso gli anteriori atti interruttivi (istituto che invero riguarda i crediti tributari), è eccezione che avrebbe dovuto avere, quale presupposto, la rituale documentazione della notifica di pregressi atti interruttivi della prescrizione (ma tale rituale documentazione è mancata); - la domanda azionata non riguarda la mancata notifica del vav;
- sussiste l legittimazione dell' , non vertendo l'opposizione su vizi CP_4 attinenti al merito dell'imposizione, bensì, ai sensi dell'art. 615 cpc, sull'estinzione del titolo per fatti sopravvenuti alla sua formazione.
Tanto basta ad accogliere l'appello.
3. Le spese dei due gradi di giudizio seguono il principio di soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma. n. 1360/2024 così provvede:
1) dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n 09720130191610747000 e, di conseguenza la parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720239029625478000;
2) condanna l' al rimborso delle spese di lite, a favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida, per il primo grado, in 800,00 euro per compensi, oltre spese di iscrizione della
[...] causa a ruolo (previa documentazione) spese generali, Iva e Cassa, e, per il grado di appello, in
1.300,00 euro per compensi e 174,00 euro per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa.
Roma, 5.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 8966/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 26.11.2025 e vertente TRA
con il patrocinio dell'avv. Pina Scialanca Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Laura Barone Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1360/2024 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi e successive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Roma il Sig. - premesso che in data 19 maggio Pt_1
2023 l' gli aveva notificato l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
09720239029625478000 per € 26.7 32,95, contenente tra l'altro la cartella di pagamento n.
09720130191610747000 (relativa a contravvenzione al codice della strada per un importo di €
2.943,58 elevata nel 2008) che sarebbe stata notificata il 07.06.2013 ed aggiunto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 09720130191610747000 – sul presupposto della prescrizione del credito in parola, ha chiesto di dichiarare l'inefficacia degli atti impugnati.
Rimasta contumace l' , il Giudice di Pace, con la sentenza Controparte_1 impugnata, ha dichiarato inammissibile l'opposizione considerata “la non impugnabilità dell'estratto di ruolo”.
Il sig. ha appellato la sentenza, sostenendo l'errata applicazione dell'art. 3 bis del D.L. Pt_1
21.10.2021 n. 146, visto che la parte aveva proposto formale opposizione avverso un'intimazione di pagamento.
1 Si è costituita in grado di appello l' , depositando documentazione Controparte_1 della quale ha sostenuto l'utilizzabilità. Ha poi affermato “l'irretrattabilità” del credito, in quanto l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta avverso gli atti interruttivi della prescrizione precedentemente notificati (con ciò facendo riferimento alla notifica della cartella e della precedente intimazione di pagamento, notificata nel 2017, come da documentazione depositata in grado di appello); l'inammissibilità delle eccezioni di mancata notifica del vav;
il difetto di legittimazione passiva del concessionario per la riscossione in relazione ai vizi attinenti al merito dell'imposizione.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- ricevuta in data 19 maggio 2023 la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720239029625478000, il sig. in data 31.5.2023, ha proposto opposizione, rilevando che Pt_1 il credito portato in una delle cartelle di pagamento alle quali si riferiva l'intimazione – e, segnatamente la cartella di pagamento n. 09720130191610747000, relativa a contravvenzione al codice della strada per un importo di € 2.943,58 che sarebbe stata elevata nel 2008 – era da ritenersi prescritto, non avendo egli mai ricevuto la notifica della cartella né di successivi atti interruttivi della prescrizione;
- nella contumacia dell'agente per la riscossione, il Giudice di Pace ha ritenuto inammissibile la domanda, e ciò in applicazione dell'art. dell'art. 3 bis del D.L. 21.10.2021 n. 146;
- la norma, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso sub judce, visto che l'interesse a proporre l'opposizione non è nato dalla visura presso il concessionario per la riscossione, bensì dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento n. 09720239029625478000;
- nel merito, l'opposizione, siccome proposta in primo grado, era da ritenersi fondata, in quanto:
a) la cartella di pagamento n. 09720130191610747000 è relativa a contravvenzione al codice della strada per un importo di € 2.943,58, che sarebbe stata elevata nel 2008;
b) il , contumace in primo grado, non ha documentato successivi atti Controparte_2 interruttivi della prescrizione quinquennale, che deve quindi ritenersi compiuta prima della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720239029625478000, nel 2023;
c) rimangono inutilizzabili, in quanto prodotti in violazione dell'articolo 345 comma 3 cpc, i documenti depositati dall' solo in grado d'appello, senza Controparte_3 nemmeno allegare che l'omesso deposito in primo grado era stato determinato da causa non imputabile, a nulla rilevando, peraltro, la rilevabilità d'ufficio dell'interruzione della prescrizione, questione che ha quale presupposto la rituale produzione in giudizio, e quindi l'esaminabilità, degli atti interruttivi della prescrizione;
2 d) del tutto infondate sono poi le ulteriori eccezioni sollevate dal concessionario per la riscossione in quanto: - “l'irretrattabilità” del credito, per non essere stata proposta opposizione avverso gli anteriori atti interruttivi (istituto che invero riguarda i crediti tributari), è eccezione che avrebbe dovuto avere, quale presupposto, la rituale documentazione della notifica di pregressi atti interruttivi della prescrizione (ma tale rituale documentazione è mancata); - la domanda azionata non riguarda la mancata notifica del vav;
- sussiste l legittimazione dell' , non vertendo l'opposizione su vizi CP_4 attinenti al merito dell'imposizione, bensì, ai sensi dell'art. 615 cpc, sull'estinzione del titolo per fatti sopravvenuti alla sua formazione.
Tanto basta ad accogliere l'appello.
3. Le spese dei due gradi di giudizio seguono il principio di soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma. n. 1360/2024 così provvede:
1) dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n 09720130191610747000 e, di conseguenza la parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720239029625478000;
2) condanna l' al rimborso delle spese di lite, a favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida, per il primo grado, in 800,00 euro per compensi, oltre spese di iscrizione della
[...] causa a ruolo (previa documentazione) spese generali, Iva e Cassa, e, per il grado di appello, in
1.300,00 euro per compensi e 174,00 euro per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cassa.
Roma, 5.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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