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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.2952/2024 RG Lavoro vertente
TRA
nata a [...] in data [...], residente a [...], Parte_1
Via Belvedere n. 146, C.F.: e nata a C.F._1 Parte_2
Napoli in data 1° settembre 1969, residente a [...] s. B p. 7 i. 19, C.F.: rappresentate e difese ai C.F._2 fini del presente giudizio, tanto disgiuntamente quanto congiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra CAVAGNETTO (C.F. ) e Miretta MALANOT C.F._3
(C.F. ), entrambe del Foro di Torino, ed elettivamente C.F._4 domiciliate presso lo studio delle stesse in Torino, Piazza Statuto n. 10 (le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ex artt. 133 e 136 C.p.c. via fax al numero 011/5561551; e/o presso i rispettivi indirizzi Pec:
Email_1
, come da procura speciale ex art. 83 Email_2
C.p.c. allegata in atti (doc. n. 1),
- Appellanti
E
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al P.IVA_2 presente giudizio all'indirizzo di PEC nei cui Email_3 uffici, siti in Napoli, Via Diaz n. 11 ope legis domicilia
1 con sede centrale Controparte_2 in Roma in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. GIANFRANCO PEPE, per procura generale alle liti a rogito del dott. notaio in Roma, del 22.3.2024 rep. n. 37875/7313, ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. DE GASPERI N.55.
Si chiede che le comunicazioni vengano inviate sulla PEC t Email_4
- Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2023 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro le ricorrenti, premesso di essere figlie del Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri , deceduto in servizio il 29.8.1973 durante un Controparte_3 intervento operativo, “già riconosciuto quale Vittima del Dovere”, chiesero di:
“a) dichiarare il diritto delle ricorrenti - quali familiari superstiti di del Dovere Per_2
(orfane) - al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 206/2004;
b) e, di conseguenza, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria sfera di competenza, alla liquidazione in favore delle ricorrenti dei suddetti contributi figurativi, disponendo l'immediata regolarizzazione contributiva utile ad incrementare/aggiornare la posizione previdenziale e contributiva delle ricorrenti”.
Con atto depositato presso questa Corte il 13.11.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro n. 6609/2024 pubbl. il 13/10/2024 con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti limitatamente alla domanda avente ad oggetto il beneficio dell'aumento figurativo dei contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica e la misura della pensione avanzata da Parte_2
; per il resto era stato rigettato nel merito il ricorso di .
[...] Parte_1
L'appellante, con il primo motivo, ha dedotto l'erroneità della decisione del giudice di prime cure laddove aveva declinato la propria giurisdizione relativamente alla domanda formulata da (in quanto pubblica dipendente del Parte_2
Ministero dell'Istruzione e del Merito) in merito alla richiesta del beneficio utile ad aumentare la misura della pensione e l'anzianità pensionistica, ritenendo sussistente, in relazione a tali domande, la giurisdizione della Corte dei Conti;
ha eccepito la violazione di quanto disposto dagli artt. 442,444 c.p.c., artt. 13 e 63 del R.D. n. 1214/1934, oltre che il contrasto con consolidati principi giurisprudenziali di legittimità e di merito, ribadendo l'irrilevanza – ai fini della giurisdizione – dello status della predetta, quale pubblica dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2 Con il secondo motivo, nel merito, ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 206/2004, nonché dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 266/2005, nonché dell'art. 1 lett. a) del DPR n. 243/2006 nonché violazione dell'art. 1, comma 211, della Legge n. 232/2016; art. 1, commi 794 e 795, della legge n. 296/2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Costituzione, invocando l'estensione alle vittime del dovere di tutti i benefici previsti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado:
-in punto giurisdizione: accertare, dichiarare e riconoscere sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario su tutte le domande proposte in primo grado dalla SI.ra , ivi compresa la domanda avente ad oggetto il beneficio Parte_2 dell'aumento figurativo dei contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica e la misura della pensione avanzata dalla stessa;
- nel merito: previa disapplicazione, inefficacia della illegittima nota del
[...] civil e - AOO Controparte_4 Controparte_5 CP_6
DIRITTI - 0183/0179/0022 - Protocollo 0009670 27/10/2023 - A1 - accogliere CP_7 integralmente il presente appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto delle appellanti - quali familiari superstiti di ) - al riconoscimento Persona_3 dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica;
- di conseguenza, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria sfera di competenza, alla liquidazione in favore delle ricorrenti dei suddetti contributi figurativi, disponendo l'immediata regolarizzazione contributiva utile ad incrementare/aggiornare la posizione previdenziale e contributiva delle ricorrenti.
Vinte le spese.
Notificato l'atto, gli appellati si sono costituiti, resistendo ed invocando il rigetto del gravame. Il Ministero ha altresì eccepito che le odierne appellanti, a mezzo degli stessi difensori, avevano proposto identico ricorso dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania durante la pendenza della presente (identica) causa dinanzi al Giudice del Lavoro: quel giudizio è stato definito con la sentenza n.179 del 21.5.2025 con cui la Sezione Giurisdizionale ha rigettato la domanda (all.2).
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è solo parzialmente fondato, in punto di giurisdizione.
1.Sono pacifiche le circostanze di fatto dedotte in ricorso e non contestate nelle memorie difensive e cioè che le ricorrenti sono figlie del Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri , riconosciuto quale “Vittima del Dovere”, in quanto Controparte_3 deceduto in servizio il 29.8.1973 durante un intervento operativo.
3 La ricorrente è dipendente della Intesa San Paolo;
l'altra, Parte_1 [...]
è impiegata statale/ insegnante. Parte_2
E' stato allegato e documentato che, in considerazione dell'equiparazione fra la categoria delle c.d. Vittime del Dovere e quella delle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con sentenza n. 3717/2017 (r.g. n. 3241/2016) in data 11 maggio 2017 il Tribunale di Napoli, aveva accolto il ricorso presentato Parte_3 dalle appellanti (e dalla madre) dichiarando il diritto di queste ultime a percepire l'assegno mensile vitalizio nella misura di € 500,00 (così come implementato dall'art. 4, comma 238, della Legge n. 350/2004) e, per l'effetto, aveva condannato il al pagamento dell'assegno in questione nell'importo di € Controparte_1
500,00 mensili oltre perequazione ed accessori di legge, dal 1.1.2006, detratto quanto già percepito (doc. n. 5).
È parimenti pacifico che il beneficio oggetto di domanda, come disposto dall'art. 3 della legge 206/2004, è stato previsto esclusivamente in favore delle “vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”. Si controverte dunque dell'applicabilità della normativa anche alle “vittime del dovere” e ai loro familiari - in relazione al beneficio ulteriore invocato dalle ricorrenti dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata:
- l'anzianità pensionistica maturata;
- la misura della pensione
– il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 206/2004.
2.Deve esaminarsi il primo motivo attinente alla giurisdizione.
Il rilievo è fondato, richiamando il collegio le argomentazioni svolte nella recente sentenza n. 2245/2025 pubbl. il 08/06/2025 di questa Corte.
La statuizione di difetto di giurisdizione del G.O. è destituita di fondamento.
La domanda introduttiva rivela chiaramente che oggetto della presente controversia non è la determinazione della pensione e del TFR, rientrante la prima nella giurisdizione della Corte dei Conti e la seconda in quella del TA.R., ma l'accertamento del diritto ad una speciale provvidenza, che seppure destinata ad operare incidendo, al momento della maturazione di tutti i presupposti, sulla misura della pensione e del TFR , deve essere accertata attraverso l'esame di una normativa del tutto autonoma, rispetto a quella previdenziale, fondandosi sul riconoscimento di uno status di “vittima”, ovvero di “familiare di vittima” avente una peculiare finalità indennitaria e assistenziale derivante da presupposti che prescindono completamente sia dal rapporto di lavoro che dal rapporto previdenziale.
La giurisdizione del giudice ordinario è stata più volte affermata dalla Corte di Cassazione, con riferimento a controversie relative alla spettanza di altri benefici previsti a favore delle “vittime del dovere” e delle “vittime del terrorismo” e poiché le provvidenze previste a favore di tali categorie partecipano della medesima natura,
4 funzione e presupposti, anche per la presente fattispecie, può affermarsi che “Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del Giudice Ordinario, quale Giudice del Lavoro e dell'Assistenza sociale” – Cass. S.U. N. 23300-23396-2016 Cass n.8982/2018.
Alla luce di tale qualificazione della pretesa azionata, appare chiaro come il primo giudice abbia erroneamente declinato la propria giurisdizione con riferimento alla posizione di , trattandosi di controversia diretta all'accertamento Parte_2 di un beneficio correlato allo status di familiare di vittima del dovere, già riconosciuto e non attiene né al riconoscimento del trattamento pensionistico e del T.F.R. né alla misura della pensione. Irrilevante pertanto è la tipologia del rapporto di lavoro della stessa.
3.Deve quindi esaminarsi nel merito la pretesa di entrambe le ricorrenti.
Nel caso di specie non è in contestazione il già intervenuto riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, nè il diritto delle ricorrenti a percepire le correlate provvidenze, ma soltanto il riconoscimento dell'aumento di 10 anni di contribuzione figurativa utile per il calcolo dell'anzianità pensionistica, per la determinazione della misura della pensione e per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (o equipollente), ai sensi dell'art.3 della legge n.206/2004.
Infondato è il secondo motivo con il quale è stata censurata la decisione del primo Giudice laddove ha escluso le condizioni per l'invocata equiparazione con le vittime del terrorismo.
Ripercorrendo l'iter argomentativo di numerose sentenze di merito di secondo grado (sia di questa Corte, n. 2771/2024 pubbl. il 11/07/2024; n. 2226/2025 pubbl. il 25/06/2025; sia di altre Corti: Appello Brescia del 22.2.2024 in proced. N. 294/2023 RG;
Appello Lecce n. 513/2023 del 17.5.2023) e rivedendo pertanto l'orientamento espresso nella sentenza n. 2245/2025 pubbl. il 08/06/2025 di questa Sezione, deve procedersi alla ricostruzione e disamina del quadro normativo.
La legge 206/2004 - dopo aver espressamente stabilito all'art. 1 primo comma che le disposizioni in essa contenute si applicano “a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico” – all'art. 3 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o
5 autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.
1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”.
Tale norma, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe direttamente applicabile anche alle vittime del dovere, in considerazione della previsione di una progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, operata dall'art. 1, comma 562, legge 266/2005.
E' evidente, per la sua formulazione e l'inserimento nella legge titolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", che la citata disposizione si applichi espressamente alle vittime del terrorismo e non alla diversa categoria delle "Vittime del Dovere ed equiparati".
L'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 ha previsto una "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere"; la norma, tuttavia, ha fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici previsti per le due diverse categorie, ma non ha essa stessa disposto un'automatica e generalizzata parificazione delle stesse. Ed infatti la stessa disposizione, al comma 565, rimette ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze - entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562 - ai soggetti di cui ai commi 563 (dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità permanente in occasione di taluni eventi di servizio tipizzati ( quali :a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
6 ostilità) e 564 (i militari che abbiano contratto le infermità invalidanti o siano deceduti in occasione o a seguito di missioni di qualsiasi natura che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative), nonché ai loro familiari superstiti.
In attuazione del menzionato art. 1, comma 565, L. 266/2005, il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 243/2006 che all'art. 1, comma 1, lettera a), definisce per provvidenze e benefici “le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”.
L'art. 4 ha poi specificato, secondo un ordine di corresponsione, le provvidenze estese alle vittime del dovere e ai familiari superstiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) richiamando, quanto a quelli previsti dalla legge 206/2004, unicamente i seguenti benefici: “1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate di cui all'articolo 6, comma 1; 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8”.
Vista la chiara e circostanziata formulazione della disposizione appena richiamata, appare evidente che alla categoria delle vittime del dovere, allo stato, non è stata estesa la totalità dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Infatti sono stati riconosciuti singoli istituti, via via individuati dal legislatore, tra i quali non si ravvisa quello reclamato dalle odierne appellanti, ovvero dell'incremento della retribuzione pensionabile e quello dell'aumento di 10 anni di contribuzione figurativa.
La mancanza di una espressa previsione legislativa dei benefici richiesti in questa sede dalle appellanti impedisce l'accoglimento della domanda, dovendosi, alla luce delle norme di legge e del sopra richiamato regolamento, non ritenersi condivisibili le censure mosse avverso la sentenza impugnata, in particolare la tesi prospettata di una totale equiparazione della tutela giuridica prevista per le vittime del dovere e a quella prevista per le vittime del terrorismo.
Ed infatti, l'art. 1, comma 562, L. 266/2005 enuncia soltanto il fine del legislatore di pervenire ad una progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere. Non si tratta, pertanto, di una estensione completa ed automatica, ma della previsione di una estensione destinata ad attuarsi nel tempo, in base a provvedimenti normativi.
Inoltre il legislatore ha previsto, di volta in volta, con riferimento ad ogni estensione, anche il relativo stanziamento per la copertura finanziaria, autorizzando la spesa entro determinati limiti.
La Suprema Corte, con sentenza n. 22753/2018, nel chiarire la portata del principio espresso dalla Corte con sentenza n.7761/2017 (“l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del 7 terrorismo e della criminalità organizzata”), ha affermato che “ pur avendo detta pronuncia sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata , quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005 come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso”.
Tale conclusione trova conforto anche nelle più recenti pronunce della Suprema Corte che ha ribadito che la legge ha “programmato una progressiva estensione in favore di (entrambe) tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando in primo luogo ad un regolamento per disciplinare le modalità di corresponsione delle provvidenze. Il regolamento è stato emanato con il D.P.R. n. 243/2006 che ha provveduto all'estensione di taluni benefici e provvidenze. In materia fiscale, (alcuni de) i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass. 11/07/2023, n. 1978; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (cfr. Cass., ordinanza n. 7958/2025).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha poi escluso possibili vizi di incostituzionalità di questo diverso trattamento: si tratta, infatti, di diverse categorie di soggetti, in diverse condizioni: rispetto alla categoria delle vittime della criminalità e degli atti terroristici "il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, né ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni" (v. Cass. Sez. Un. 22753/18).
Nella recente pronuncia (C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17491 del 2023) è stato ancora ribadito che il processo di razionalizzazione dell'intricata materia è ancora in fieri; “le stesse sezioni unite di questa Corte hanno rimarcato che l'assimilazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è solo tendenziale e si colloca in un percorso di armonizzazione non ancora completo, rimesso alle scelte discrezionali del legislatore. Inoltre, il sindacato di costituzionalità alla stregua del principio di eguaglianza non conferisce rilievo a «qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire» (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2000, punto 8 del Considerato in diritto). La Corte costituzionale, con riferimento a una evoluzione normativa preordinata a una
8 graduale equiparazione di due regimi, ha affermato che «la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» e che solo «la piena omogeneità di regolazione» potrebbe dare àdito a un sospetto di violazione dell'art. 3 Cost., nell'ipotesi d'ingiustificata disparità di trattamento inerente a profili peculiari (sentenza n. 270 del 2022, punti 6.2. e 6.3. del Considerato in diritto). Piena omogeneità che, nel caso di specie, ancora non si ravvisa, come traspare dalla diversità dei valori presidiati dalle provvidenze in esame e dall'incompiuto processo di assimilazione tra le disparate categorie di vittime”:
In conclusione, nell'ottica della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere” (art.1, comma 562, L.266/2005), a quest'ultima categoria sono stati estesi nel corso del tempo, a cura del legislatore, taluni specifici benefici, tra i quali anche quello dell'esenzione dall'IRPEF per i trattamenti pensionistici (come stabilito dall'art.1, comma 211, L.232/2016); non è stato, invece, riconosciuto l'aumento figurativo preteso dalle odierne appellanti, che in mancanza di previsione normativa non può essere esteso in favore delle vittime del dovere.
D'altra parte, la giurisprudenza, anche contabile, ha già evidenziato che i vari interventi legislativi a protezione di determinate categorie di soggetti, vittime di eventi o situazioni di particolare gravità, pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi normativi applicabili in condizioni ordinarie (cfr. Corte dei Conti Campania, Sez. giurisdiz., Sent. 01/07/2024 n. 358) e, come tali, di stretta interpretazione.
Ne consegue che, dichiarata la giurisdizione del G.O., l'appello (e quindi la domanda di entrambe le ricorrenti, come proposta) va rigettato nel merito, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, in considerazione della presenza di contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito e della fondatezza del motivo relativo alla giurisdizione, restano per intero compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la giurisdizione del G.O.; rigetta nel merito il ricorso di primo grado anche con riguardo alla domanda di
[...]
; Parte_2
conferma per il resto;
compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 10 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.2952/2024 RG Lavoro vertente
TRA
nata a [...] in data [...], residente a [...], Parte_1
Via Belvedere n. 146, C.F.: e nata a C.F._1 Parte_2
Napoli in data 1° settembre 1969, residente a [...] s. B p. 7 i. 19, C.F.: rappresentate e difese ai C.F._2 fini del presente giudizio, tanto disgiuntamente quanto congiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra CAVAGNETTO (C.F. ) e Miretta MALANOT C.F._3
(C.F. ), entrambe del Foro di Torino, ed elettivamente C.F._4 domiciliate presso lo studio delle stesse in Torino, Piazza Statuto n. 10 (le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ex artt. 133 e 136 C.p.c. via fax al numero 011/5561551; e/o presso i rispettivi indirizzi Pec:
Email_1
, come da procura speciale ex art. 83 Email_2
C.p.c. allegata in atti (doc. n. 1),
- Appellanti
E
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al P.IVA_2 presente giudizio all'indirizzo di PEC nei cui Email_3 uffici, siti in Napoli, Via Diaz n. 11 ope legis domicilia
1 con sede centrale Controparte_2 in Roma in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. GIANFRANCO PEPE, per procura generale alle liti a rogito del dott. notaio in Roma, del 22.3.2024 rep. n. 37875/7313, ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via A. DE GASPERI N.55.
Si chiede che le comunicazioni vengano inviate sulla PEC t Email_4
- Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12.2023 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro le ricorrenti, premesso di essere figlie del Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri , deceduto in servizio il 29.8.1973 durante un Controparte_3 intervento operativo, “già riconosciuto quale Vittima del Dovere”, chiesero di:
“a) dichiarare il diritto delle ricorrenti - quali familiari superstiti di del Dovere Per_2
(orfane) - al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 206/2004;
b) e, di conseguenza, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria sfera di competenza, alla liquidazione in favore delle ricorrenti dei suddetti contributi figurativi, disponendo l'immediata regolarizzazione contributiva utile ad incrementare/aggiornare la posizione previdenziale e contributiva delle ricorrenti”.
Con atto depositato presso questa Corte il 13.11.2024 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro n. 6609/2024 pubbl. il 13/10/2024 con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti limitatamente alla domanda avente ad oggetto il beneficio dell'aumento figurativo dei contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica e la misura della pensione avanzata da Parte_2
; per il resto era stato rigettato nel merito il ricorso di .
[...] Parte_1
L'appellante, con il primo motivo, ha dedotto l'erroneità della decisione del giudice di prime cure laddove aveva declinato la propria giurisdizione relativamente alla domanda formulata da (in quanto pubblica dipendente del Parte_2
Ministero dell'Istruzione e del Merito) in merito alla richiesta del beneficio utile ad aumentare la misura della pensione e l'anzianità pensionistica, ritenendo sussistente, in relazione a tali domande, la giurisdizione della Corte dei Conti;
ha eccepito la violazione di quanto disposto dagli artt. 442,444 c.p.c., artt. 13 e 63 del R.D. n. 1214/1934, oltre che il contrasto con consolidati principi giurisprudenziali di legittimità e di merito, ribadendo l'irrilevanza – ai fini della giurisdizione – dello status della predetta, quale pubblica dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2 Con il secondo motivo, nel merito, ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 206/2004, nonché dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 266/2005, nonché dell'art. 1 lett. a) del DPR n. 243/2006 nonché violazione dell'art. 1, comma 211, della Legge n. 232/2016; art. 1, commi 794 e 795, della legge n. 296/2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Costituzione, invocando l'estensione alle vittime del dovere di tutti i benefici previsti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado:
-in punto giurisdizione: accertare, dichiarare e riconoscere sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario su tutte le domande proposte in primo grado dalla SI.ra , ivi compresa la domanda avente ad oggetto il beneficio Parte_2 dell'aumento figurativo dei contributi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica e la misura della pensione avanzata dalla stessa;
- nel merito: previa disapplicazione, inefficacia della illegittima nota del
[...] civil e - AOO Controparte_4 Controparte_5 CP_6
DIRITTI - 0183/0179/0022 - Protocollo 0009670 27/10/2023 - A1 - accogliere CP_7 integralmente il presente appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto delle appellanti - quali familiari superstiti di ) - al riconoscimento Persona_3 dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica;
- di conseguenza, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria sfera di competenza, alla liquidazione in favore delle ricorrenti dei suddetti contributi figurativi, disponendo l'immediata regolarizzazione contributiva utile ad incrementare/aggiornare la posizione previdenziale e contributiva delle ricorrenti.
Vinte le spese.
Notificato l'atto, gli appellati si sono costituiti, resistendo ed invocando il rigetto del gravame. Il Ministero ha altresì eccepito che le odierne appellanti, a mezzo degli stessi difensori, avevano proposto identico ricorso dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania durante la pendenza della presente (identica) causa dinanzi al Giudice del Lavoro: quel giudizio è stato definito con la sentenza n.179 del 21.5.2025 con cui la Sezione Giurisdizionale ha rigettato la domanda (all.2).
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è solo parzialmente fondato, in punto di giurisdizione.
1.Sono pacifiche le circostanze di fatto dedotte in ricorso e non contestate nelle memorie difensive e cioè che le ricorrenti sono figlie del Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri , riconosciuto quale “Vittima del Dovere”, in quanto Controparte_3 deceduto in servizio il 29.8.1973 durante un intervento operativo.
3 La ricorrente è dipendente della Intesa San Paolo;
l'altra, Parte_1 [...]
è impiegata statale/ insegnante. Parte_2
E' stato allegato e documentato che, in considerazione dell'equiparazione fra la categoria delle c.d. Vittime del Dovere e quella delle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con sentenza n. 3717/2017 (r.g. n. 3241/2016) in data 11 maggio 2017 il Tribunale di Napoli, aveva accolto il ricorso presentato Parte_3 dalle appellanti (e dalla madre) dichiarando il diritto di queste ultime a percepire l'assegno mensile vitalizio nella misura di € 500,00 (così come implementato dall'art. 4, comma 238, della Legge n. 350/2004) e, per l'effetto, aveva condannato il al pagamento dell'assegno in questione nell'importo di € Controparte_1
500,00 mensili oltre perequazione ed accessori di legge, dal 1.1.2006, detratto quanto già percepito (doc. n. 5).
È parimenti pacifico che il beneficio oggetto di domanda, come disposto dall'art. 3 della legge 206/2004, è stato previsto esclusivamente in favore delle “vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”. Si controverte dunque dell'applicabilità della normativa anche alle “vittime del dovere” e ai loro familiari - in relazione al beneficio ulteriore invocato dalle ricorrenti dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata:
- l'anzianità pensionistica maturata;
- la misura della pensione
– il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 206/2004.
2.Deve esaminarsi il primo motivo attinente alla giurisdizione.
Il rilievo è fondato, richiamando il collegio le argomentazioni svolte nella recente sentenza n. 2245/2025 pubbl. il 08/06/2025 di questa Corte.
La statuizione di difetto di giurisdizione del G.O. è destituita di fondamento.
La domanda introduttiva rivela chiaramente che oggetto della presente controversia non è la determinazione della pensione e del TFR, rientrante la prima nella giurisdizione della Corte dei Conti e la seconda in quella del TA.R., ma l'accertamento del diritto ad una speciale provvidenza, che seppure destinata ad operare incidendo, al momento della maturazione di tutti i presupposti, sulla misura della pensione e del TFR , deve essere accertata attraverso l'esame di una normativa del tutto autonoma, rispetto a quella previdenziale, fondandosi sul riconoscimento di uno status di “vittima”, ovvero di “familiare di vittima” avente una peculiare finalità indennitaria e assistenziale derivante da presupposti che prescindono completamente sia dal rapporto di lavoro che dal rapporto previdenziale.
La giurisdizione del giudice ordinario è stata più volte affermata dalla Corte di Cassazione, con riferimento a controversie relative alla spettanza di altri benefici previsti a favore delle “vittime del dovere” e delle “vittime del terrorismo” e poiché le provvidenze previste a favore di tali categorie partecipano della medesima natura,
4 funzione e presupposti, anche per la presente fattispecie, può affermarsi che “Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del Giudice Ordinario, quale Giudice del Lavoro e dell'Assistenza sociale” – Cass. S.U. N. 23300-23396-2016 Cass n.8982/2018.
Alla luce di tale qualificazione della pretesa azionata, appare chiaro come il primo giudice abbia erroneamente declinato la propria giurisdizione con riferimento alla posizione di , trattandosi di controversia diretta all'accertamento Parte_2 di un beneficio correlato allo status di familiare di vittima del dovere, già riconosciuto e non attiene né al riconoscimento del trattamento pensionistico e del T.F.R. né alla misura della pensione. Irrilevante pertanto è la tipologia del rapporto di lavoro della stessa.
3.Deve quindi esaminarsi nel merito la pretesa di entrambe le ricorrenti.
Nel caso di specie non è in contestazione il già intervenuto riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, nè il diritto delle ricorrenti a percepire le correlate provvidenze, ma soltanto il riconoscimento dell'aumento di 10 anni di contribuzione figurativa utile per il calcolo dell'anzianità pensionistica, per la determinazione della misura della pensione e per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (o equipollente), ai sensi dell'art.3 della legge n.206/2004.
Infondato è il secondo motivo con il quale è stata censurata la decisione del primo Giudice laddove ha escluso le condizioni per l'invocata equiparazione con le vittime del terrorismo.
Ripercorrendo l'iter argomentativo di numerose sentenze di merito di secondo grado (sia di questa Corte, n. 2771/2024 pubbl. il 11/07/2024; n. 2226/2025 pubbl. il 25/06/2025; sia di altre Corti: Appello Brescia del 22.2.2024 in proced. N. 294/2023 RG;
Appello Lecce n. 513/2023 del 17.5.2023) e rivedendo pertanto l'orientamento espresso nella sentenza n. 2245/2025 pubbl. il 08/06/2025 di questa Sezione, deve procedersi alla ricostruzione e disamina del quadro normativo.
La legge 206/2004 - dopo aver espressamente stabilito all'art. 1 primo comma che le disposizioni in essa contenute si applicano “a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico” – all'art. 3 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o
5 autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.
1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”.
Tale norma, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe direttamente applicabile anche alle vittime del dovere, in considerazione della previsione di una progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, operata dall'art. 1, comma 562, legge 266/2005.
E' evidente, per la sua formulazione e l'inserimento nella legge titolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", che la citata disposizione si applichi espressamente alle vittime del terrorismo e non alla diversa categoria delle "Vittime del Dovere ed equiparati".
L'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 ha previsto una "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere"; la norma, tuttavia, ha fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici previsti per le due diverse categorie, ma non ha essa stessa disposto un'automatica e generalizzata parificazione delle stesse. Ed infatti la stessa disposizione, al comma 565, rimette ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze - entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562 - ai soggetti di cui ai commi 563 (dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità permanente in occasione di taluni eventi di servizio tipizzati ( quali :a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
6 ostilità) e 564 (i militari che abbiano contratto le infermità invalidanti o siano deceduti in occasione o a seguito di missioni di qualsiasi natura che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative), nonché ai loro familiari superstiti.
In attuazione del menzionato art. 1, comma 565, L. 266/2005, il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 243/2006 che all'art. 1, comma 1, lettera a), definisce per provvidenze e benefici “le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”.
L'art. 4 ha poi specificato, secondo un ordine di corresponsione, le provvidenze estese alle vittime del dovere e ai familiari superstiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) richiamando, quanto a quelli previsti dalla legge 206/2004, unicamente i seguenti benefici: “1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate di cui all'articolo 6, comma 1; 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8”.
Vista la chiara e circostanziata formulazione della disposizione appena richiamata, appare evidente che alla categoria delle vittime del dovere, allo stato, non è stata estesa la totalità dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Infatti sono stati riconosciuti singoli istituti, via via individuati dal legislatore, tra i quali non si ravvisa quello reclamato dalle odierne appellanti, ovvero dell'incremento della retribuzione pensionabile e quello dell'aumento di 10 anni di contribuzione figurativa.
La mancanza di una espressa previsione legislativa dei benefici richiesti in questa sede dalle appellanti impedisce l'accoglimento della domanda, dovendosi, alla luce delle norme di legge e del sopra richiamato regolamento, non ritenersi condivisibili le censure mosse avverso la sentenza impugnata, in particolare la tesi prospettata di una totale equiparazione della tutela giuridica prevista per le vittime del dovere e a quella prevista per le vittime del terrorismo.
Ed infatti, l'art. 1, comma 562, L. 266/2005 enuncia soltanto il fine del legislatore di pervenire ad una progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere. Non si tratta, pertanto, di una estensione completa ed automatica, ma della previsione di una estensione destinata ad attuarsi nel tempo, in base a provvedimenti normativi.
Inoltre il legislatore ha previsto, di volta in volta, con riferimento ad ogni estensione, anche il relativo stanziamento per la copertura finanziaria, autorizzando la spesa entro determinati limiti.
La Suprema Corte, con sentenza n. 22753/2018, nel chiarire la portata del principio espresso dalla Corte con sentenza n.7761/2017 (“l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del 7 terrorismo e della criminalità organizzata”), ha affermato che “ pur avendo detta pronuncia sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata , quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005 come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso”.
Tale conclusione trova conforto anche nelle più recenti pronunce della Suprema Corte che ha ribadito che la legge ha “programmato una progressiva estensione in favore di (entrambe) tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando in primo luogo ad un regolamento per disciplinare le modalità di corresponsione delle provvidenze. Il regolamento è stato emanato con il D.P.R. n. 243/2006 che ha provveduto all'estensione di taluni benefici e provvidenze. In materia fiscale, (alcuni de) i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass. 11/07/2023, n. 1978; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (cfr. Cass., ordinanza n. 7958/2025).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha poi escluso possibili vizi di incostituzionalità di questo diverso trattamento: si tratta, infatti, di diverse categorie di soggetti, in diverse condizioni: rispetto alla categoria delle vittime della criminalità e degli atti terroristici "il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, né ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni" (v. Cass. Sez. Un. 22753/18).
Nella recente pronuncia (C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17491 del 2023) è stato ancora ribadito che il processo di razionalizzazione dell'intricata materia è ancora in fieri; “le stesse sezioni unite di questa Corte hanno rimarcato che l'assimilazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è solo tendenziale e si colloca in un percorso di armonizzazione non ancora completo, rimesso alle scelte discrezionali del legislatore. Inoltre, il sindacato di costituzionalità alla stregua del principio di eguaglianza non conferisce rilievo a «qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire» (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2000, punto 8 del Considerato in diritto). La Corte costituzionale, con riferimento a una evoluzione normativa preordinata a una
8 graduale equiparazione di due regimi, ha affermato che «la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» e che solo «la piena omogeneità di regolazione» potrebbe dare àdito a un sospetto di violazione dell'art. 3 Cost., nell'ipotesi d'ingiustificata disparità di trattamento inerente a profili peculiari (sentenza n. 270 del 2022, punti 6.2. e 6.3. del Considerato in diritto). Piena omogeneità che, nel caso di specie, ancora non si ravvisa, come traspare dalla diversità dei valori presidiati dalle provvidenze in esame e dall'incompiuto processo di assimilazione tra le disparate categorie di vittime”:
In conclusione, nell'ottica della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere” (art.1, comma 562, L.266/2005), a quest'ultima categoria sono stati estesi nel corso del tempo, a cura del legislatore, taluni specifici benefici, tra i quali anche quello dell'esenzione dall'IRPEF per i trattamenti pensionistici (come stabilito dall'art.1, comma 211, L.232/2016); non è stato, invece, riconosciuto l'aumento figurativo preteso dalle odierne appellanti, che in mancanza di previsione normativa non può essere esteso in favore delle vittime del dovere.
D'altra parte, la giurisprudenza, anche contabile, ha già evidenziato che i vari interventi legislativi a protezione di determinate categorie di soggetti, vittime di eventi o situazioni di particolare gravità, pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi normativi applicabili in condizioni ordinarie (cfr. Corte dei Conti Campania, Sez. giurisdiz., Sent. 01/07/2024 n. 358) e, come tali, di stretta interpretazione.
Ne consegue che, dichiarata la giurisdizione del G.O., l'appello (e quindi la domanda di entrambe le ricorrenti, come proposta) va rigettato nel merito, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, in considerazione della presenza di contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito e della fondatezza del motivo relativo alla giurisdizione, restano per intero compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la giurisdizione del G.O.; rigetta nel merito il ricorso di primo grado anche con riguardo alla domanda di
[...]
; Parte_2
conferma per il resto;
compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 10 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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