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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10592 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15174/2025
Il Giudice RI ZE, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti CAPONETTI LUCA e CAPONETTI PIETRO
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.tura GENERALE DELLO STATO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”. Per la parte resistente: “ conclude come da memoria difensiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.04.LV SA si rivolge al Tribunale di
Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa, in favore dell'amministrazione penitenziaria, con varie mansioni, presso diversi istituti di pena, dal mese di luglio 2004 fino al 3 settembre 2023, e di non aver ricevuto la giusta retribuzione.
La parte lamenta, in particolare, che i livelli retributivi siano rimasti fermi al 1993, in violazione dei precetti costituzionali e delle disposizioni di legge richiamate (art. 36
Cost., art. 20 della legge 354/1975, nonché circolare ministeriale, n. 2294/4748 del
9.3.1976), evidenziando che, solo a far tempo dall'ottobre 2017, il CP_1 provvedeva ad adeguare parzialmente, sia pure non investendo tutte le voci retributive, gli importi retributivi rimanendo però scoperti sia i lavori pregressi che il trascinamento a tutte le voci retributive variabili e non predeterminabili, come 13 mensilità e TFR.
Il ricorrente insiste, pertanto, per la condanna del resistente al pagamento, a CP_1 titolo di adeguamento retributivo, della complessiva somma di euro 7650,34, oltre accessori di legge.
Si è costituito in giudizio il , eccependo, in via preliminare, la Controparte_2 prescrizione del diritto vantato dal ricorrente e, nel merito, la fondatezza del ricorso.
Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa in data odierna, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., sulla base delle seguenti motivazioni.
Motivi della decisione
Appare innanzitutto opportuno premettere che il lavoro carcerario è disciplinato dagli artt. 20 e ss. della L. 354/1975, così come modificato dal d.lgs. 124/2018, secondo cui
Pag. 2 di 9 ciascun istituto penitenziario deve attivarsi per consentire ai detenuti lo svolgimento di attività lavorative remunerate.
L'art. 20, commi 2-3, della Legge sull'Ordinamento Penitenziario stabilisce, in particolare, che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
Come rilevato anche dalla Corte Costituzionale, lo scopo assolto dal lavoro penitenziario è strettamente connesso con la finalità rieducativa assunta dal trattamento sanzionatorio ex art. 27 Cost. ( “lo svolgimento di attività lavorative da parte dei detenuti contribuisce a rendere le modalità di espiazione della pena conformi al principio espresso nell'art. 27, terzo comma, Cost., che assegna alla pena stessa la finalità di rieducazione del condannato…il lavoro dei detenuti, lungi dal caratterizzarsi come fattore di aggravata afflizione, «si pone come uno dei mezzi di recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo” (Corte Cost. 158/2001).
“La configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali” (Corte Cost. 341/2006).
Pur a fronte della pacifica peculiarità del lavoro penitenziario, ai detenuti non può non essere riconosciuto il diritto ad un'equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. pena la violazione, in caso contrario, del precetto costituzionale e della finalità rieducativa propria del lavoro penitenziario.
Come rilevato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 1087 del 1988, appare conforme al canone della ragionevolezza e della non arbitrarietà “la compressione del
Pag. 3 di 9 corrispettivo fino ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”.
Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 art. 2, comma 1, lettera f), “
1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine
è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.
3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.
4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario”.
Le disposizioni citate attribuivano, pertanto, il compito di determinare le predette mercedi ad un'apposita Commissione, con previsione di un “minimo assoluto”, non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro di settore.
Come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di merito, la pacifica inerzia della predetta commissione non può essere ostativa all'adeguamento della mercede carceraria in ragione degli aumenti stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore (cfr.
Pag. 4 di 9 Corte di Appello di Roma n. 407/2017 e Tribunale di Roma n. 3164 del 1.4.2019 e
Cass. Pen. , Sez. I, 8/7/2004, n. 36250), in conformità con quanto stabilito dalle modifiche introdotte con l'art. 2, comma 1, lettera f) D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 all'art. 22 l. n. 354/1975, il quale, nella attuale formulazione, dispone: “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
È evidente, quindi, l'intento del legislatore di neutralizzare l'inerzia della commissione di cui alla precedente versione prevedendo che la remunerazione spetti in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi con parametrazione delle somme, come per qualunque altro lavoratore subordinato, in relazione alla quantità
e qualità di lavoro prestato.
La predetta Commissione ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 01.04.1976 prevedendo: che “la mercede è costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei tredicesima mensilità
e ratei indennità di anzianità (i.e. TFR); che la durata ordinaria del lavoro è fissata in
40 ore settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede;
che il lavoro straordinario è remunerato con una maggiorazione oraria del 25%
(circolare n. 2294/4748 del 9.3.76)”.
Fatte queste doverose premesse, va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, in conformità con quanto stabilito sul punto dalla CP_1
Suprema Corte, secondo cui la sospensione della prescrizione permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione (v. Cass. 17476/2024, 27340/2019;
2696/2015; 21576/2007).
Con recentissima e condivisibile pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che, in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della "chiamata
Pag. 5 di 9 al lavoro"; ne consegue che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. N. 5510/2025).
Nel caso in esame parte resistente non allega, in maniera attendibile, l'esistenza di situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto a fronte del perdurante e incontestato stato di detenzione del ricorrente fino, quantomeno, al 3 settembre 2023 e della produzione delle buste paga relative anche al 2019 (gennaio) e delle schede fiscali fino all'anno 2023 ( v. allegato n. 6).
A fronte di quanto esposto, pur nella diversità delle mansioni (riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena) e dei luoghi del loro espletamento (le varie Case circondariali), il rapporto in questione è caratterizzato da una sostanziale unicità e continuità e alcuna prescrizione dei crediti lavorativi in esame si è, pertanto, verificata essendo il rapporto di lavoro proseguito oltre il 2019.
Per quanto concerne il merito della pretesa azionata in giudizio, avuto particolare riguardo alla contestata correttezza dell'importo richiesto a titolo retributivo dal ricorrente, la Commissione, istituita in forza della normativa sopra richiamata, ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1.04.1976, prevedendo peraltro, che “...la mercede, riferita ai contratti nazionali di categoria, stabilita per giornate lavorative, è costituita dalla paga base, nonché dai ratei dell'indennità di contingenza, della 13^ mensilità e dell'indennità di anzianità.... Le effettive prestazioni di ogni lavorante in base alla quantità e alla qualità del lavoro vanno rapportate alle mansioni previste per ogni categoria nei prospetti
d'inquadramento, attribuendo quindi il corrispondente livello retributivo...”, nonché la durata ordinaria del lavoro in 40 ore settimanali;
la corresponsione nelle giornate festive di una doppia mercede e della maggiorazione oraria del 25% per il lavoro straordinario” (cfr. Circolare n. 2294/4748 del 9.3.76).
E' pacifico tra le parti che la Commissione in questione non si sia riunita dal 1993, sicché (almeno sino all'adozione della Circolare del Ministero della Giustizia n. 282390 del 6.9.2018, di cui si dirà in seguito) le mercedi corrisposte dall'Amministrazione
Pag. 6 di 9 resistente non possono essere ritenute neppure lontanamente adeguate rispetto ai minimi e ai relativi aumenti, propri degli inquadramenti di cui ai CC di riferimento.
Occorre poi rilevare che, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, parte ricorrente ha specificato il periodo di detenzione, le mansioni espletate, i luoghi di reclusione, l'aspetto quantitativo della prestazione lavorativa, producendo cedolini paga e schede fiscali emessi dall'amministrazione della Giustizia nei quali sono indicati le mansioni svolte, le ore ed i giorni lavorati e la categoria di inquadramento attribuita, individuata in base al provvedimento della Amministrazione penitenziaria del CP_1 della Giustizia in data 10.11.1993 prot. 889518, relativo alle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti e agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento, nonché alla nota n. 0064173 del 22/08/2018, che ha comunicato i CC presi a riferimento per il lavoro penitenziario, con i relativi livelli retributivi.
Da tali documenti risultano desumibili gli elementi sulla base dei quali sono stati elaborati i conteggi allegati al ricorso, senza che controparte abbia svolto al riguardo alcuna specifica e puntuale contestazione.
Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi che parte ricorrente, la quale ha indicato anche il CC Turismo Pubblici Esercizi ( per le mansioni di addetto alla distribuzione dei pasti, inserviente di cucina addetto alle pulizie e scopino, tutte cat. C) e
CC ZI EN US ( per la mansione di muratore qualificato, cat. B) e le relative tabelle di riferimento, abbia adempiuto all'onere di compiuta allegazione, sulla stessa gravante, di tutti gli elementi necessari alla determinazione delle differenze retributive richieste, tenuto altresì conto del fatto che nel lavoro carcerario è la stessa legge sopra richiamata a prescrivere che il trattamento economico fissato dai contratti collettivi debba fungere da parametro legale minimo sulla base del quale determinare la retribuzione da corrispondere al lavoratore-detenuto, retribuzione che – ancorché vincolata nel quantum alla predetta percentuale dei trattamenti retributivi stabiliti dai
CC cui si fa rinvio – non appare derogabile in peius dall'Amministrazione penitenziaria.
Alla luce di tali considerazioni ritiene il giudicante che il diritto del ricorrente ad ottenere gli adeguamenti retributivi indicati in ricorso possa ritenersi fondato tenuto in ogni caso conto che le contestazioni sollevate da parte resistente in merito ai conteggi
Pag. 7 di 9 allegati dal ricorrente sono del tutto generiche e non suffragate da specifici calcoli alternativi;
che lo stesso resistente, nelle buste paga emesse dopo il 2017, prevede come voci di pagamento i ratei di 13 e 14 mensilità; che, dai cedolini prodotti, non risulta che il ricorrente abbia effettivamente goduto di specifici periodi feriali;
che gli importi richiesti appaiono conformi con i livelli retributivi stabiliti dai CC presi a riferimento per il lavoro penitenziario, previa decurtazione di 1/3.
Appare infine infondata l'eccezione di compensazione sollevata dal resistente CP_1 posto che il credito per il mantenimento in carcere può essere opposto in compensazione solo se assistito dal requisito della certezza, circostanza questa inconfigurabile nel caso di specie a fronte della produzione di una iscrizione a ruolo non supportata da specifici e conformi elementi probatori, dimostrativi dell'effettiva sussistenza e congruità dell'importo indicato.
A fronte delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi accertato che il ricorrente abbia maturato, nei confronti dell'Amministrazione resistente, un credito pari alla somma lorda di euro 7650,34, a titolo di adeguamento retributivo per il periodo per cui è causa, oltre interessi legali, decorrenti dalle singole annualità sino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna il resistente, in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 7650,34, a titolo di adeguamento retributivo per il periodo per cui è causa, oltre interessi legali, decorrenti dalle singole annualità sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il resistente, in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 2.100,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 23.10.2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice
RI ZE
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15174/2025
Il Giudice RI ZE, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti CAPONETTI LUCA e CAPONETTI PIETRO
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.tura GENERALE DELLO STATO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”. Per la parte resistente: “ conclude come da memoria difensiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.04.LV SA si rivolge al Tribunale di
Roma, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa, in favore dell'amministrazione penitenziaria, con varie mansioni, presso diversi istituti di pena, dal mese di luglio 2004 fino al 3 settembre 2023, e di non aver ricevuto la giusta retribuzione.
La parte lamenta, in particolare, che i livelli retributivi siano rimasti fermi al 1993, in violazione dei precetti costituzionali e delle disposizioni di legge richiamate (art. 36
Cost., art. 20 della legge 354/1975, nonché circolare ministeriale, n. 2294/4748 del
9.3.1976), evidenziando che, solo a far tempo dall'ottobre 2017, il CP_1 provvedeva ad adeguare parzialmente, sia pure non investendo tutte le voci retributive, gli importi retributivi rimanendo però scoperti sia i lavori pregressi che il trascinamento a tutte le voci retributive variabili e non predeterminabili, come 13 mensilità e TFR.
Il ricorrente insiste, pertanto, per la condanna del resistente al pagamento, a CP_1 titolo di adeguamento retributivo, della complessiva somma di euro 7650,34, oltre accessori di legge.
Si è costituito in giudizio il , eccependo, in via preliminare, la Controparte_2 prescrizione del diritto vantato dal ricorrente e, nel merito, la fondatezza del ricorso.
Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa in data odierna, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., sulla base delle seguenti motivazioni.
Motivi della decisione
Appare innanzitutto opportuno premettere che il lavoro carcerario è disciplinato dagli artt. 20 e ss. della L. 354/1975, così come modificato dal d.lgs. 124/2018, secondo cui
Pag. 2 di 9 ciascun istituto penitenziario deve attivarsi per consentire ai detenuti lo svolgimento di attività lavorative remunerate.
L'art. 20, commi 2-3, della Legge sull'Ordinamento Penitenziario stabilisce, in particolare, che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
Come rilevato anche dalla Corte Costituzionale, lo scopo assolto dal lavoro penitenziario è strettamente connesso con la finalità rieducativa assunta dal trattamento sanzionatorio ex art. 27 Cost. ( “lo svolgimento di attività lavorative da parte dei detenuti contribuisce a rendere le modalità di espiazione della pena conformi al principio espresso nell'art. 27, terzo comma, Cost., che assegna alla pena stessa la finalità di rieducazione del condannato…il lavoro dei detenuti, lungi dal caratterizzarsi come fattore di aggravata afflizione, «si pone come uno dei mezzi di recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo” (Corte Cost. 158/2001).
“La configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali” (Corte Cost. 341/2006).
Pur a fronte della pacifica peculiarità del lavoro penitenziario, ai detenuti non può non essere riconosciuto il diritto ad un'equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. pena la violazione, in caso contrario, del precetto costituzionale e della finalità rieducativa propria del lavoro penitenziario.
Come rilevato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 1087 del 1988, appare conforme al canone della ragionevolezza e della non arbitrarietà “la compressione del
Pag. 3 di 9 corrispettivo fino ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”.
Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 art. 2, comma 1, lettera f), “
1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine
è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.
3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.
4. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario”.
Le disposizioni citate attribuivano, pertanto, il compito di determinare le predette mercedi ad un'apposita Commissione, con previsione di un “minimo assoluto”, non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro di settore.
Come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di merito, la pacifica inerzia della predetta commissione non può essere ostativa all'adeguamento della mercede carceraria in ragione degli aumenti stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore (cfr.
Pag. 4 di 9 Corte di Appello di Roma n. 407/2017 e Tribunale di Roma n. 3164 del 1.4.2019 e
Cass. Pen. , Sez. I, 8/7/2004, n. 36250), in conformità con quanto stabilito dalle modifiche introdotte con l'art. 2, comma 1, lettera f) D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 all'art. 22 l. n. 354/1975, il quale, nella attuale formulazione, dispone: “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
È evidente, quindi, l'intento del legislatore di neutralizzare l'inerzia della commissione di cui alla precedente versione prevedendo che la remunerazione spetti in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi con parametrazione delle somme, come per qualunque altro lavoratore subordinato, in relazione alla quantità
e qualità di lavoro prestato.
La predetta Commissione ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 01.04.1976 prevedendo: che “la mercede è costituita da paga base, indennità di contingenza, ratei tredicesima mensilità
e ratei indennità di anzianità (i.e. TFR); che la durata ordinaria del lavoro è fissata in
40 ore settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede;
che il lavoro straordinario è remunerato con una maggiorazione oraria del 25%
(circolare n. 2294/4748 del 9.3.76)”.
Fatte queste doverose premesse, va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, in conformità con quanto stabilito sul punto dalla CP_1
Suprema Corte, secondo cui la sospensione della prescrizione permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione (v. Cass. 17476/2024, 27340/2019;
2696/2015; 21576/2007).
Con recentissima e condivisibile pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che, in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della "chiamata
Pag. 5 di 9 al lavoro"; ne consegue che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. N. 5510/2025).
Nel caso in esame parte resistente non allega, in maniera attendibile, l'esistenza di situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto a fronte del perdurante e incontestato stato di detenzione del ricorrente fino, quantomeno, al 3 settembre 2023 e della produzione delle buste paga relative anche al 2019 (gennaio) e delle schede fiscali fino all'anno 2023 ( v. allegato n. 6).
A fronte di quanto esposto, pur nella diversità delle mansioni (riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena) e dei luoghi del loro espletamento (le varie Case circondariali), il rapporto in questione è caratterizzato da una sostanziale unicità e continuità e alcuna prescrizione dei crediti lavorativi in esame si è, pertanto, verificata essendo il rapporto di lavoro proseguito oltre il 2019.
Per quanto concerne il merito della pretesa azionata in giudizio, avuto particolare riguardo alla contestata correttezza dell'importo richiesto a titolo retributivo dal ricorrente, la Commissione, istituita in forza della normativa sopra richiamata, ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1.04.1976, prevedendo peraltro, che “...la mercede, riferita ai contratti nazionali di categoria, stabilita per giornate lavorative, è costituita dalla paga base, nonché dai ratei dell'indennità di contingenza, della 13^ mensilità e dell'indennità di anzianità.... Le effettive prestazioni di ogni lavorante in base alla quantità e alla qualità del lavoro vanno rapportate alle mansioni previste per ogni categoria nei prospetti
d'inquadramento, attribuendo quindi il corrispondente livello retributivo...”, nonché la durata ordinaria del lavoro in 40 ore settimanali;
la corresponsione nelle giornate festive di una doppia mercede e della maggiorazione oraria del 25% per il lavoro straordinario” (cfr. Circolare n. 2294/4748 del 9.3.76).
E' pacifico tra le parti che la Commissione in questione non si sia riunita dal 1993, sicché (almeno sino all'adozione della Circolare del Ministero della Giustizia n. 282390 del 6.9.2018, di cui si dirà in seguito) le mercedi corrisposte dall'Amministrazione
Pag. 6 di 9 resistente non possono essere ritenute neppure lontanamente adeguate rispetto ai minimi e ai relativi aumenti, propri degli inquadramenti di cui ai CC di riferimento.
Occorre poi rilevare che, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, parte ricorrente ha specificato il periodo di detenzione, le mansioni espletate, i luoghi di reclusione, l'aspetto quantitativo della prestazione lavorativa, producendo cedolini paga e schede fiscali emessi dall'amministrazione della Giustizia nei quali sono indicati le mansioni svolte, le ore ed i giorni lavorati e la categoria di inquadramento attribuita, individuata in base al provvedimento della Amministrazione penitenziaria del CP_1 della Giustizia in data 10.11.1993 prot. 889518, relativo alle tabelle delle retribuzioni spettanti ai detenuti e agli elenchi dei contratti collettivi di riferimento, nonché alla nota n. 0064173 del 22/08/2018, che ha comunicato i CC presi a riferimento per il lavoro penitenziario, con i relativi livelli retributivi.
Da tali documenti risultano desumibili gli elementi sulla base dei quali sono stati elaborati i conteggi allegati al ricorso, senza che controparte abbia svolto al riguardo alcuna specifica e puntuale contestazione.
Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi che parte ricorrente, la quale ha indicato anche il CC Turismo Pubblici Esercizi ( per le mansioni di addetto alla distribuzione dei pasti, inserviente di cucina addetto alle pulizie e scopino, tutte cat. C) e
CC ZI EN US ( per la mansione di muratore qualificato, cat. B) e le relative tabelle di riferimento, abbia adempiuto all'onere di compiuta allegazione, sulla stessa gravante, di tutti gli elementi necessari alla determinazione delle differenze retributive richieste, tenuto altresì conto del fatto che nel lavoro carcerario è la stessa legge sopra richiamata a prescrivere che il trattamento economico fissato dai contratti collettivi debba fungere da parametro legale minimo sulla base del quale determinare la retribuzione da corrispondere al lavoratore-detenuto, retribuzione che – ancorché vincolata nel quantum alla predetta percentuale dei trattamenti retributivi stabiliti dai
CC cui si fa rinvio – non appare derogabile in peius dall'Amministrazione penitenziaria.
Alla luce di tali considerazioni ritiene il giudicante che il diritto del ricorrente ad ottenere gli adeguamenti retributivi indicati in ricorso possa ritenersi fondato tenuto in ogni caso conto che le contestazioni sollevate da parte resistente in merito ai conteggi
Pag. 7 di 9 allegati dal ricorrente sono del tutto generiche e non suffragate da specifici calcoli alternativi;
che lo stesso resistente, nelle buste paga emesse dopo il 2017, prevede come voci di pagamento i ratei di 13 e 14 mensilità; che, dai cedolini prodotti, non risulta che il ricorrente abbia effettivamente goduto di specifici periodi feriali;
che gli importi richiesti appaiono conformi con i livelli retributivi stabiliti dai CC presi a riferimento per il lavoro penitenziario, previa decurtazione di 1/3.
Appare infine infondata l'eccezione di compensazione sollevata dal resistente CP_1 posto che il credito per il mantenimento in carcere può essere opposto in compensazione solo se assistito dal requisito della certezza, circostanza questa inconfigurabile nel caso di specie a fronte della produzione di una iscrizione a ruolo non supportata da specifici e conformi elementi probatori, dimostrativi dell'effettiva sussistenza e congruità dell'importo indicato.
A fronte delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi accertato che il ricorrente abbia maturato, nei confronti dell'Amministrazione resistente, un credito pari alla somma lorda di euro 7650,34, a titolo di adeguamento retributivo per il periodo per cui è causa, oltre interessi legali, decorrenti dalle singole annualità sino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna il resistente, in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 7650,34, a titolo di adeguamento retributivo per il periodo per cui è causa, oltre interessi legali, decorrenti dalle singole annualità sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna il resistente, in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 2.100,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 23.10.2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice
RI ZE
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