Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 4 marzo 2022
Decreto collegiale 27 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00673/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell'Amministratore di Sostegno Avv.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento in data prot. n.-OMISSIS- del 16.04.2021, ricevuto in pari data, 11.03.2021 (doc. a), con il quale il COMUNE di -OMISSIS-, in applicazione della “D.C.C. N. 14 del 11.04.2012” di approvazione del “Regolamento per la presa in carico delle persone ricoverate presso strutture residenziali” denegava la compartecipazione al costo del servizio socio-sanitario residenziale presso l'IPAB -OMISSIS-”;
- della Deliberazione di Consiglio Comunale n. -OMISSIS- (non nota né reperita) di approvazione del “Regolamento per la presa in carico delle persone ricoverate presso strutture residenziali” (doc. b);
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dal sig. -OMISSIS- presso l'IPAB -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che, ai soli fini della pronuncia cautelare, la domanda di parte ricorrente non può ritenersi del tutto infondata, ferma restando la necessità di un adeguato accertamento e approfondimento in sede di merito, attesa la complessità delle questioni controverse;
che, in punto periculum in mora , un corretto bilanciamento degli interessi in gioco porta a ritenere la necessità, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., che il Comune resistente, fino all’emissione della sentenza conclusiva del presente giudizio, provveda a contribuire ai costi relativi all’inserimento in struttura di parte ricorrente, conformemente al d.p.c.m. n. 159 del 2013;
che, infatti, il pregiudizio che potrebbe derivarne, in mancanza, a danno del ricorrente, incidente sui profili esistenziali e di salute dello stesso, risulta certamente maggiore rispetto al danno che potrebbe derivare alle Amministrazioni resistenti, tenuto conto della celere fissazione dell’udienza di merito;
che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta nel senso che il Comune resistente deve provvedere fino all’emissione della sentenza conclusiva del presente giudizio, a contribuire ai costi relativi all’inserimento in struttura di parte ricorrente, conformemente al d.p.c.m. n. 159 del 2013;
che deve essere fissata l’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 per la discussione della causa nel merito;
che le spese della presente fase cautelare devono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in parte motiva e per l’effetto dispone in conformità a quanto sopra indicato;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 febbraio 2022;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.