Decreto cautelare 30 novembre 2024
Sentenza breve 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 10/02/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06130/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6130 del 2024, proposto da
-OMISSIS-in qualità di genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) del provvedimento -OMISSIS- - “Decreto di assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni - Assegnazione cattedre sostegno a.s. 2024-2025”, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-, notificato con nota -OMISSIS-, a mezzo p.e.c. del 29.11.2024;
B) del P.E.I. anno scolastico 2024-2025, -OMISSIS-, notificato con pec del 25.10.2024, con cui sono state assegnate n. 18 ore su 30 ore settimanali di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024 – 2025 all’alunno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e del -OMISSIS- " -OMISSIS- " di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Rilevato che il minore è affetto da -OMISSIS-, gli è stata riconosciuta la disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 e frequenta per l’anno scolastico 2024/2025 la seconda classe della Scuola Superiore di primo grado presso l’Istituto Comprensivo Statale indicato in epigrafe;
2. Osservato che, all’esito della cognizione collegiale, devono ritenersi pienamente condivisibili le valutazioni di contraddittorietà del PEI 2024/2015 e di difetto di motivazioni, già prefigurate con il decreto presidenziale monocratico n. 2483 del 30 novembre 2024, dovendo peraltro anche sottolinearsi che tale decreto non risulta essere stato ottemperato;
3. Rilevato, in particolare, che sia la determina dirigenziale di assegnazione sostegno scolastico specializzato in suo favore, per l’anno scolastico 2024/2025 che il del P.E.I. per l’a.s. 2024/2025, quantificano le ore necessarie a garantire il diritto allo studio del minore in 18 ore settimanali, a fronte di una frequenza effettiva di 28 ore settimanali (l’orario di programmazione scolastica è invece di 30);
4. Considerato che, come già rilevato in con il decreto monocratico “nel P.E.I. per l’a.s. 2023/2024, in sede di verifica finale e proposta delle ore di sostegno per l’a.s. successivo, sulla scorta del coevo verbale del G.L.O., si legge: “ore di sostegno richieste per l’anno successivo: copertura totale delle ore di frequenza dell’allievo (30 ore), quindi una cattedra completa di sostegno 18 ore + 12 ore di sostegno”, per le ragioni, ivi evidenziate; Rilevato che dallo stesso P.E.I. per l’a.s. 2024/2025 s’evince che: “un ulteriore docente di sostegno per 12 ore, così come richiesto e verbalizzato nel GLO finale nello scorso a.s. per la copertura totale dell’orario scolastico assicurerà il rapporto 1:1 di cui l’allievo necessita non solo a garanzia della sicurezza ma anche per incrementare le attività fortemente personalizzate che consentono lo sviluppo della dimensione cognitiva e dell’apprendimento”, il che fa emergere anche un evidente profilo di contraddittorietà dell’azione amministrativa ”;
5. Ritenuto che pertanto il ricorso sia fondato, condividendosi le censure di difetto di motivazione e violazione dei principi elaborati in materia dalla consolidata giurisprudenza anche della Sezione (Corte cost. n. 80/2010; cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341 e, per la Sezione, tra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369, specificandosi che nessuna delle sentenze di accoglimento della Sezione risulta impugnata), secondo cui si impone una valutazione che tenga conto della specifica situazione del singolo alunno disabile che aspiri al concreto esercizio del suo diritto fondamentale allo studio;
6. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso introduttivo sia fondato in relazione alla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., con conseguente annullamento del PEI 2024/2025 impugnato e dell’atto di assegnazione impugnati, con il conseguente dovere dell’amministrazione di riesaminarli, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno e dei principi consolidati rinvenibili in materia, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
7. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione in favore del procuratore distrattario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore distrattario, liquidate in euro 750,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.