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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3135/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 181/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 16922/2019, all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 23.05.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Gherardo Marone (C.F.: ) e Assunta Di Stefano C.F._2
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di C.F._3
appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ) P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “Si conclude per l'accoglimento dell'appello e cioè per sentire:
1 a) dichiarare il diritto del dott. al pagamento del compenso Parte_1
spettante per lo svolgimento delle funzioni di Presidente f.f. della Commissione
Provinciale Tributaria di Napoli, nella misura di € 66.856,50;
b) per l'effetto condannare il al pagamento Controparte_1
della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 9.11.2016 al soddisfo;
c) in via del tutto subordinata, condannare il al pagamento delle somme CP_1
sub a) ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
d) con condanna alle spese del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”; per l'appellato: “… l'esponente Amministrazione, impugnate le avverse note, si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta e chiede il rigetto delle avverse domande”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 29.05.2019 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il , esponendo che: “1. Controparte_1
Il dott. già Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Parte_1
Provinciale di Napoli, con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria n. 2382 del 25.10.2016, è stato nominato Presidente facente funzioni della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in sostituzione del dott.
[...]
cessato dall'incarico, per raggiunti limiti di età. Persona_1
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la delibera innanzi citata, ha conferito al dott. il predetto incarico, dal 9.11.2016 e fino Pt_1
all'insediamento del nuovo Presidente di Commissione (a seguito di espletamento di procedura concorsuale).
L'incarico del dott. si è protratto sino al 5.7.2017, come da attestazione del Pt_1
Ministero della Economia e delle Finanze del 18.7.2018, data in cui si è insediato, quale Presidente della Commissione Provinciale, il dott. . Persona_2
2 2. Il dott. nello svolgimento dell'incarico di Presidente della Commissione Pt_1
Tributaria Provinciale di Napoli, oltre a svolgere le sue funzioni di Presidente di
Sezione, ha dovuto presiedere le udienze della Commissione, nonché: (elenco delle attività non esaustivo)
1) provvedere all'esame preliminare di tutti i ricorsi depositati in Commissione, procedere all'adozione di eventuali provvedimenti definitivi a riguardo (ad esempio decreti dichiarativi di inammissibilità ecc.), procedere ad esame e decretazione sulle richieste di astensione e sulle istanze di ricusazione, disporre la riunione dei giudizi per motivi di connessione, provvedere all'assegnazione dei giudizi instaurati alle varie sezioni;
2) esaminare esposti e istanze;
3) emettere il decreto annuale organizzativo della Commissione Provinciale per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, organizzare ripartizioni dei ricorsi, esaminare le osservazioni degli interessati e i reclami al
Consiglio di Presidenza, nonché la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato;
4) assumere decisioni in seguito ad opposizione di liquidazioni di compensi per spese di giudizio, anche in relazione a spese liquidate per il gratuito patrocinio;
5) pronunciare provvedimenti in materia di trasferimenti o applicazioni di componenti ad altre sezioni;
6) pronunciare decreto di formazione della Commissione del gratuito patrocinio;
7) nominare il o i responsabili della raccolta e trasmissione all'Ufficio del
Massimario delle sentenze e/o massime di particolare rilievo;
8) disporre e dirigere frequenti riunioni, in specie con i Presidenti e Vicepresidenti di sezione per confronti sulle problematiche di rilevante interesse del momento (es. attuazione del processo telematico) e per discutere delle possibili ipotesi in materie in cui si verificano decisioni difformi da sezione a sezione, al fine di favorire la possibile formazione di una uniformità di giudizio.
3 Il dott. inoltre, nello svolgimento dell'incarico di Presidente, ha esercitato Pt_1
funzioni non giurisdizionali, e, quindi, di natura amministrativa, connesse alla carica di vertice, consistenti nelle attività di rappresentanza istituzionale dell'articolazione territoriale della giustizia tributaria, nella conduzione dei rapporti con le altre istituzioni pubbliche e con i restanti organi dell'apparato nazionale nella gestione della struttura medesima, nell'amministrazione del personale di magistratura e, attraverso il direttore, del personale della segreteria oltre a disporre l'attivazione e l'eventuale congelamento delle sezioni in cui si articola la Commissione, curare la distribuzione dei vari componenti ivi assegnati alle sezioni funzionanti, vigilare sul corretto funzionamento della struttura, esercitare un controllo sull'andamento generale degli uffici, vigilare sul rispetto degli orari di udienza ecc.
3. Per tali molteplici complesse e articolate attività, però, non ha ricevuto l'indennità prevista dall'art. 13 d.lgs. 545/1992 per i Presidenti di Commissione Tributaria
Provinciale.
Pertanto, con istanza del 30.7.2018 (doc. 3) il dott. ha richiesto la Pt_1
corresponsione del compenso spettante per le funzioni di Presidente f.f. della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli per il periodo 9.11.2016 - 5.7.2017.
Con nota del 22.8.2018 n. 10739, il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Direzione della Giustizia Tributaria ha rigettato l'istanza in quanto «le funzioni di
Presidente f.f. rientrano nelle funzioni proprie del Presidente di Sezione»”.
Tanto rappresentato, ritenendo illegittimo il diniego dell'Amministrazione statale,
l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) dichiarare il diritto del dott. al pagamento del compenso spettante per lo Parte_1
svolgimento delle funzioni di Presidente f.f. della Commissione Provinciale
Tributaria di Napoli, nella misura di € 66.856,50;
b) per l'effetto condannare il al pagamento Controparte_1
della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 9.11.2016 al soddisfo;
4 c) in via del tutto subordinata, condannare il al pagamento delle somme CP_1
sub a) ai sensi dell'art. 2041 c.c.
d) con condanna alle spese del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Si costituiva il che resisteva e chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, il
Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.09.2020, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“● Rigetta le domande proposte dall'attore;
● Compensa tra le parti le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata l'11.01.2021, con citazione notificata in data 7.07.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 12.07.2021 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto del dott. al pagamento del compenso spettante Parte_1
per lo svolgimento delle funzioni di Presidente f.f. della Commissione Provinciale
Tributaria di Napoli, nella misura di € 66.856,50;
b) per l'effetto condannare il al pagamento Controparte_1
della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 9.11.2016 al soddisfo;
c) in via del tutto subordinata, condannare il al pagamento delle somme CP_1
sub a) ai sensi dell'art. 2041 c.c.
d) con condanna alle spese del presente giudizio, con attrib uzione ai procuratori antistatari”.
5 Si costituiva il che resisteva al gravame e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 3.12.2021, veniva rinviata al 14.04.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ufficio.
All'esito del deposito delle parti di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 23.05.2025, il Collegio riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“L'attore già Presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, è stato nominato Presidente f.f. della Commissione Provinciale Tributaria di
Napoli in sostituzione del precedente Presidente pro tempore cessato dall'incarico per quiescenza.
La questione di diritto che si pone nel caso in esame è se nel caso di vacanza del posto e di nomina formale da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, possa trovare applicazione, per la determinazione del compenso, l'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 545/1992, e l'art. 39, co. 6, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modifiche, dalla l. n. 111/2011, norme dettate per l'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente della Commissione.
Invero nessuna norma di legge prevede un diverso trattamento economico del
Presidente di Commissione Tributaria per il caso di reggenza (ipotesi che si verifica nel caso di vacanza del posto), pertanto al fine di determinare il trattamento spettante al Presidente f.f. non può che farsi riferimento alle disposizioni normative vigenti e in particolare:
- all'art. 39 il quale stabilisce “i giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del
6 compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n.
545 del 1992”;
- e all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 545 del 1992 stabilisce che “Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età”.
La nomina del dott. è stata effettuata proprio in attuazione di tale ultima Pt_1
disposizione normativa.
Orbene come osservato in precedenti decisioni dei tribunali di merito, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, l'eccezione alla disposizione dell'art. 39 del d.l. n.
98/2011, in assenza di diverse previsioni, non può che riguardare tutti i casi in cui il
Presidente di Sezione sostituisca il Presidente di Commissione (indipendentemente dal motivo - assenza, impedimento o vacanza -) ciò perché” la ratio di tale esclusione risiede nel fatto che il Presidente di Sezione già riceve, rispetto agli altri giudici, un trattamento economico maggiore rispetto a una qualifica che ricomprende, per legge, tra le sue mansioni, l'eventuale esercizio delle funzioni non giurisdizionali del Presidente della Commissione e il successivo co.3 prevede anche che alcune funzioni non giurisdizionali siano delegate dal Presidente della
Commissione ai Presidenti di sezione” (c.f.r. ordinanza Trib. Napoli 17.11.2016).
Sul punto il Consiglio di Stato ha chiarito con parere del 27.10.2010 che “la sostituzione del Presidente di Commissione Tributaria, nei casi contemplati dalle norme, è prevista come ordinaria funzione del Presidente di Sezione con maggiore anzianità d'incarico”.
In altri termini non vi è motivo per ritenere che il trattamento economico del
Presidente f.f. di Commissione Tributaria debba trovare, nel silenzio della legge, una disciplina diversificata nel caso di nomina espressa per vacanza del posto. Milita
d'altronde per tale soluzione anche la considerazione che le funzioni amministrative svolte dal Presidente f.f. sono le stesse, sia che la sostituzione avvenga per assenza o impedimento del titolare, sia che avvenga a causa della vacanza temporanea del
7 posto. L'investitura formale da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria non modifica la qualifica che resta sempre quella di “facente funzioni”.
Né la differenza retributiva richiesta può essere giustificata dal maggior impegno profuso nel periodo di reggenza anche per l'attività giurisdizionale (attività che non competerebbe invece al f.f.), atteso che la documentazione prodotta a sostegno della domanda, si riferisce ad attività di natura quasi esclusivamente amministrativa e che la lacuna probatoria evidenziata non avrebbe potuto essere superata con l'ammissione della prova orale atteso che i capitoli, articolati e non ammessi, non erano idonei provare l'attività giurisdizionale effettivamente esercitata dall'attore nel periodo di riferimento indicato.
Quanto all'azione di indebito arricchimento esperita in via subordinata, la domanda non è fondata.
Come noto, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. postula un depauperamento di una parte e un simmetrico arricchimento dell'altra parte
(arricchimento che può consistere anche in un risparmio di spesa) in conseguenza di un atto lecito e, in ossequio ad un principio di equità, è azionabile in assenza di una giusta causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale: in quanto conseguenza di un atto perfettamente lecito, l'ordinamento la inquadra, con norma di chiusura del sistema, come azione residuale, il cui connotato essenziale è la sussidiarietà, non essendo proponibile quando il depauperato può esercitare una qualsiasi altra azione al fine di ottenere la reintegrazione patrimoniale (art. 2042 c.c.).
In questi esatti termini si è espressa anche la giurisprudenza della Suprema Corte
[…]
Nel caso di specie l'azione si fonda sul mancato pagamento delle indennità a dire dell'attore spettanti per legge e tale azione è stata proposta in via principale;
la domanda è stata rigettata, pertanto non sussistendo la sussidiarietà la domanda ex art. 2041 cc non può che essere rigettata.
In ogni caso l'azione non sarebbe comunque fondata alla luce dei precedenti orientamenti espressi sia dai tribunali di merito, richiamati dalla convenuta e
8 prodotti in giudizio, sia dal Consiglio di Stato che nel parere reso il 27.10.2010 ha affermato “non si determina un ingiustificato arricchimento per l'Amministrazione, in quanto il Presidente di Sezione non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nell'attribuzione della qualifica, in ordine alla quale è già previsto un particolare compenso sia nella parte fissa che in quella variabile”.
Le spese di lite, considerata la sostanziale novità delle questioni trattate, per la peculiarità del caso concreto consistente nella intervenuta nomina da parte del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, possono essere compensate tra le parti […]”
§ 4.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 39, comma 6, del d.l. 6.7.2011
n. 98, siccome esso appellante è stato nominato Presidente facente funzioni su posto vacante e la nomina di Presidente di Commissione su posto vacante, presuppone la necessità che il Presidente svolga tutte le funzioni connesse all'ufficio vacante e, quindi, sia quelle amministrative che quelle giurisdizionali;
si tratta, pertanto, di ipotesi radicalmente diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs.
31.12.1992 n. 545, perché in questo caso il Presidente di Commissione - che è titolare del suo ufficio delega al Presidente di Sezione più anziano lo svolgimento solo di alcune funzioni e segnatamente di quelle amministrative;
la previsione di cui all'art. 2 comma 2 d.lgs. 31.12.1992 n. 545 innanzi richiamata disciplina l'ipotesi di sostituzione, da parte del Presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico, in caso di assenza o di impedimento del titolare e precisa pure che la sostituzione può essere effettuata solo per l'esercizio di funzioni non giurisdizionali;
nella ipotesi, invece, della nomina su posto vacante il Presidente di Commissione incaricato è chiamato a svolgere tutte le funzioni di ufficio e, quindi, giurisdizionali e non giurisdizionali esattamente come il titolare della funzione;
il Presidente della
Commissione nominato pro - tempore sulla sede vacante ha diritto al compenso variabile per ogni sentenza pronunciata perché è indifferente attribuire la quota spettante al Presidente della Commissione, in quanto titolare o in quanto incaricato
9 delle funzioni per vacanza del posto, trattandosi dello svolgimento della medesima attività e delle stesse funzioni.
Con il secondo motivo, parte appellante sostiene che la gravata sentenza è erronea ove afferma che esso appellante avrebbe svolto solo funzioni amministrative, funzioni cioè per le quali non è previsto alcun compenso, siccome l'attribuzione formale di incarico a svolgere le funzioni di Presidente di Commissione riguarda tutte le funzioni proprie della carica;
inoltre, la sentenza appellata è errata nella parte in cui afferma che esso appellante non avrebbe dato la prova dello svolgimento delle funzioni di natura giurisdizionale, avendo depositato documentazione “a campione” attestante lo svolgimento delle ovvie funzioni di natura giurisdizionale e articolato una prova testimoniale al fine di illustrare al Tribunale la enorme quantità di attività di natura giurisdizionale espletata. Infine, parte appellante richiama una sentenza della Corte di Appello di Napoli, la. 2167 del 17.6.2020, che ha accolto domanda analoga di altro magistrato stato nominato Presidente della Commissione Tributaria per la vacanza del posto di Presidente titolare.
Con il terzo motivo, si ribadisce che il decreto che determina i compensi della
Commissione Tributaria stabilisce espressamente che, a fronte di ogni ricorso definito, è stabilita una quota di € 100 dei quali € 4,50 spettano al Presidente della
Commissione, € 3,50 al Presidente di Sezione, € 2,50 al Vicepresidente di Sezione e
€ 11,50 al Relatore (per un ammontare complessivo del 22% della retribuzione totale per ogni sentenza); il restante 78% viene diviso in tre parti, una per ognuno dei componenti del Collegio giudicante;
pertanto, nemmeno il decreto che determina i compensi fa distinzione tra Presidente effettivo e Presidente che svolge le funzioni per la vacanza del posto.
I motivi di gravame su trascritti sono infondati.
La Suprema Corte si è espressa di recente sull'argomento, esaminando domanda dello stesso tenore di quella proposta dall'odierno appellante con argomentazioni condivisibili.
10 Precisamente, la Suprema Corte ha osservato quanto segue: “… l'art.2 d.lgs.
n.545/1992, nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo comma che “A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Aggiunge poi al comma 2 che “Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.” Il comma 3 dello stesso articolo precisa inoltre che “Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.”
L'art.13 dello stesso d.lgs. n.545, cit. dispone, sotto la rubrica “Trattamento economico dei giudici tributari” per quel che qui interessa, che “1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte di giustizia. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso”.
Quanto all'art.39, c.6, d.l.n.98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio
2011, n. 111, esso prevede poi che “ I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545- corsivo aggiunto n.d.r.-, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992."
11 Giova rammentare che il compenso fisso mensile previsto per i giudici tributari – determinato ratione temporis nelle misure indicate nel d.m. 28.6.2002 - è collegato alla mera titolarità della funzione giurisdizionale, variando solo in ragione della funzione svolta dal giudice, se sia componente, Vicepresidente di sezione, Presidente di sezione o Presidente di Commissione. Il compenso variabile – fissato per quel che riguarda il presente ricorso dal d.m.24.3.2006- spetta invece per ogni ricorso definito, anche al Presidente della Commissione, al Presidente di sezione e al
Vicepresidente ed è determinato secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza-art.13, c.2, d.lgs.
n.545/1992, cit.-…..
(l'art.2, c.2, d.lgs. n.545/1992) - … disciplina qualunque ipotesi di assenza o impedimento del presidente di Commissione, attribuendo le relative funzioni non giurisdizionali in modo preciso ed incondizionato al presidente di sezione con maggiore anzianità o, subordinatamente di età.
Tale opzione ermeneutica appare coerente non solo con il dato letterale, nel quale manca qualunque riferimento implicito o esplicito al carattere temporaneo degli impedimenti del Presidente di commissione, ma anche alla ratio della previsione legislativa, evidentemente rivolta a garantire, senza soluzione di continuità,
l'esercizio delle funzioni non giurisdizionali riservate al presidente di Commissione senza che tale passaggio risulti condizionato dalla necessità di provvedimenti specifici da parte dell'organo preposto all'autogoverno della magistratura tributaria.
Le nozioni di vacanza o impedimento, pertanto, non può che ricomprendere anche quella della supplenza del posto di Presidente di Commissione, per il quale è ancora più avvertita la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento delle attività connesse alle funzioni presidenziali.
Se dunque la disposizione anzidetta è rivolta a mantenere l'efficienza della
Commissione con riguardo ai compiti organizzativi di spettanza presidenziale, risulta
12 parimenti evidente che l'adozione di provvedimenti in tema di determinazione delle funzioni spettanti al presidente di Commissione reggente e degli effetti economici derivanti dai medesimi in tanto possa dirsi coerente con la specifica previsione normativa appena ricordata in quanto, come puntualmente osservato dal Consiglio di Stato nel parere del 27 aprile 2010 essa risulti conforme alla disciplina legale contenente il sistema automatico di sostituzione del Presidente di commissione con il
Presidente di sezione destinato ad esercitarne le funzioni….
Ad opinare nel senso che vi sarebbe un vuoto normativo quanto alle funzioni giurisdizionali svolte dal sostituto del Presidente di Commissione che il Consiglio di
Presidenza colmerebbe con i provvedimenti di supplenza si finirebbe, infatti, con l'attribuire all'organo di autogoverno della giustizia tributaria una competenza incidente sulle funzioni del Presidente di sezione reggente non previsti dalla legge, in contrasto con il principio che riserva in via esclusiva al legislatore delegato dell'epoca le attribuzioni relative agli organi della giustizia tributaria.
Va poi aggiunto che il riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali all'interno dell'art.2, d.lgs.n.545/1992 non può che essere interpretato nel senso che il
Presidente di sezione supplente non abbisogni di alcuna attribuzione specifica delle funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di Commissione, le stesse risultando omogenee alle prerogative già attribuite al Presidente di sezione.
Appare convincente, dunque, l'affermazione espressa dal Consiglio di Stato nel ricordato parere 27 aprile 2010 per cui il Presidente di sezione investito della sostituzione del Presidente “non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione della qualifica, in ordine al quale è già previsto un particolare compenso sia della parte fissa che in quella variabile”. E proprio in base a tale rilievo il reggente non ha diritto a pretendere alcun compenso aggiuntivo per l'attività di supplenza svolta.
Basti sul punto ricordare l'art.30, c.1, lett. m) della legge n.413/1991, che nel disciplinare alcuni dei principi e criteri per la riforma del contenzioso tributario, ebbe a disporre “l'attribuzione al presidente della commissione o della sezione della
13 competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo”. Disposizione quest'ultima dalla quale non può che derivare il convincimento che per il legislatore dell'epoca le funzioni espletate dal Presidente di
Commissione e dal Presidente di sezione fossero pienamente omogenee, al punto da considerare la possibilità che a ciascuno dei due profili potesse riconoscersi, in sede di decreto legislativo attuativo, la competenza sulle attività giurisdizionali ivi indicate. Circostanza che, d'altra parte, lo stesso riconosce quando, nella CP_2
risoluzione n.3/2018, successiva al ricordato parere del Consiglio di Stato dell'aprile
2010, sottolinea la rilevanza che a suo dire va riconosciuta, ai fini del riconoscimento del compenso variabile, alle attività riservate al presidente sull'ammissibilità dei ricorsi o sull'esistenza dei presupposti per la riunione di procedimenti connessi. Così a ben vedere confermando che le attività giurisdizionali esercitate dal Presidente di sezione nella veste di sostituto del Presidente di
Commissione sono nella più parte coincidenti con le attribuzioni già riconosciute alla funzione di Presidente di sezione, da questi differenziandosene per il raggio di operatività delle stesse, ovviamente parametrato all'intera Commissione e non alla singola sezione.
A conferma della ricostruzione testé offerta è sufficiente richiamare le disposizioni adottate dal legislatore delegato in attuazione dell'art., 30, c.1 l.n.413/1991, cit., negli artt.26, 27 e 29 del d.lgs. n.546/1992, relativi all'assegnazione dei ricorsi, all'esame ed alla declaratoria di inammissibilità degli stessi, alla riunione dei procedimenti omogenei. Attività per l'appunto attribuite alla figura del Presidente di
Commissione o di sezione, prevedendo in ogni caso la reclamabilità dei provvedimenti resi.
In conclusione, l'art.2, c.2, del d.lgs. n.545/1992 non può che interpretarsi nel senso di ritenere già esistenti, nel profilo professionale del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, la competenza relativa alle funzioni giurisdizionali del predetto.
14 In questo contesto va allora interpretata la portata ed il significato dell'art.39, c.6,
d.l.n.98/2011, a cui tenore i giudici tributari, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2 dell'art.2 d.lgs.n.545, hanno diritto al compenso fisso e variabile secondo quanto previsto dall'art.13 d.lgs. ult. cit., quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o di Vicepresidente.
Ed invero, tale previsione normativa ha inteso limitare la possibilità di godere del compenso fisso e variabile per una funzione diversa da quella svolta unicamente per i giudici tributari che non godono già -né per la componente fissa, né per quella variabile- di un trattamento economico parametrato alle funzioni di Presidente di
Commissione o di Presidente di sezione che sostituisce quest'ultimo nella carica di
Presidente.
…Il richiamo che l'art. 39, comma 6, compie all'art. 2, comma 2, in altre parole, opera con riferimento ai soggetti e non alle ipotesi oggettive di sostituzione ivi menzionate. Ne consegue che è chiara la volontà espressa dall'art. 39, comma 6: consentire ai Giudici tributari di godere dei compensi di cui all'art. 13, d.lgs.
545/1992, quando sostituiscono (nei casi in cui svolgono le funzioni) i Presidenti di
Sezione o i Vicepresidenti di Sezione. Non consentire, invece, il godimento di analoghi, superiori, compensi ai Presidenti di Sezione, chiamati temporaneamente a svolgere le funzioni di Presidenti di Commissione…”
La Suprema Corte ha concluso nel senso che “Al Presidente di sezione della
Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt.2, 13 d.lgs.n.545/1992 e 39 d.l.n.98/2011, convertito nella legge n.111 del 15.7.2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di
Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato” (cfr. Cass.
8873/ 2024; Cass. 8876/2024; Cass. 9060/2024).
Alla luce delle suddette pronunce della Suprema Corte, il pregresso profilo di
Presidente di sezione ricoperto stabilmente dall'odierno appellante non consente il
15 riconoscimento in suo favore, per il periodo nel quale ebbe a sostituire il Presidente di commissione, di ulteriori compensi fissi e variabili.
§ 5.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che la sentenza è errata anche nella parte in cui rigetta la domanda di indebito arricchimento, evidenziando che la domanda è stata formulata tenendo conto, da un lato, del depauperamento di esso appellante che,
a fronte di una enorme mole di lavoro non ha ricevuto compensi, e dall'altro dell'ingiusto arricchimento dell'amministrazione che ha “risparmiato”, nel periodo in cui esso appellante ha svolto le funzioni e cioè per ben otto mesi, il compenso che avrebbe dovuto corrispondere al Presidente titolare;
il , cioè, ha lucrato, CP_1
procrastinando le procedure per la nomina del nuovo Presidente, sull'attività comunque espletata da esso appellante che, al pari di un Presidente titolare, ha garantito il funzionamento della Commissione Tributaria;
assume che poiché secondo il Tribunale «nessuna legge prevede un diverso trattamento economico del Presidente di Commissione per il caso di reggenza», ben poteva esaminare la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. perché, a questo punto, il principio di residualità dell'art. 2041 c.c.
Il motivo è infondato.
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all' art. 2042 c.c. , la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/10/2024 , n. 27008).
La domanda nella specie è inammissibile, per mancanza del requisito di sussidiarietà.
Ed invero, l'azione principale azionata è infondata alla luce della normativa vigente nei termini su interpretati. Nessuna prestazione indebita è stata svolta dall'odierno appellante, siccome, come su osservato, lo svolgimento delle funzioni di Presidente di Commissione rientra nelle funzioni proprie del Presidente di Sezione e per tali funzioni la normativa vigente sopra richiamata non prevede la corresponsione di
16 ulteriori compensi di quelli già percepiti in materia di trattamento economico dei giudici tributari.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va rigettato.
Tenuto conto della circostanza che sulla quaestio sono state emesse dai giudici di merito diverse pronunce contrastanti e che solo nelle more del presente grado sono intervenute pronunce di legittimità che negano il diritto reclamato dall'odierno appellante, ritiene la Corte, sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 2 co. c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 7.07.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compresa integralmente le spese di lite del grado di appello;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3135/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 181/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 16922/2019, all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 23.05.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Gherardo Marone (C.F.: ) e Assunta Di Stefano C.F._2
(C.F.: ) in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di C.F._3
appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: ) P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “Si conclude per l'accoglimento dell'appello e cioè per sentire:
1 a) dichiarare il diritto del dott. al pagamento del compenso Parte_1
spettante per lo svolgimento delle funzioni di Presidente f.f. della Commissione
Provinciale Tributaria di Napoli, nella misura di € 66.856,50;
b) per l'effetto condannare il al pagamento Controparte_1
della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 9.11.2016 al soddisfo;
c) in via del tutto subordinata, condannare il al pagamento delle somme CP_1
sub a) ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
d) con condanna alle spese del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”; per l'appellato: “… l'esponente Amministrazione, impugnate le avverse note, si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta e chiede il rigetto delle avverse domande”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 29.05.2019 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il , esponendo che: “1. Controparte_1
Il dott. già Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Parte_1
Provinciale di Napoli, con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria n. 2382 del 25.10.2016, è stato nominato Presidente facente funzioni della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in sostituzione del dott.
[...]
cessato dall'incarico, per raggiunti limiti di età. Persona_1
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la delibera innanzi citata, ha conferito al dott. il predetto incarico, dal 9.11.2016 e fino Pt_1
all'insediamento del nuovo Presidente di Commissione (a seguito di espletamento di procedura concorsuale).
L'incarico del dott. si è protratto sino al 5.7.2017, come da attestazione del Pt_1
Ministero della Economia e delle Finanze del 18.7.2018, data in cui si è insediato, quale Presidente della Commissione Provinciale, il dott. . Persona_2
2 2. Il dott. nello svolgimento dell'incarico di Presidente della Commissione Pt_1
Tributaria Provinciale di Napoli, oltre a svolgere le sue funzioni di Presidente di
Sezione, ha dovuto presiedere le udienze della Commissione, nonché: (elenco delle attività non esaustivo)
1) provvedere all'esame preliminare di tutti i ricorsi depositati in Commissione, procedere all'adozione di eventuali provvedimenti definitivi a riguardo (ad esempio decreti dichiarativi di inammissibilità ecc.), procedere ad esame e decretazione sulle richieste di astensione e sulle istanze di ricusazione, disporre la riunione dei giudizi per motivi di connessione, provvedere all'assegnazione dei giudizi instaurati alle varie sezioni;
2) esaminare esposti e istanze;
3) emettere il decreto annuale organizzativo della Commissione Provinciale per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, organizzare ripartizioni dei ricorsi, esaminare le osservazioni degli interessati e i reclami al
Consiglio di Presidenza, nonché la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato;
4) assumere decisioni in seguito ad opposizione di liquidazioni di compensi per spese di giudizio, anche in relazione a spese liquidate per il gratuito patrocinio;
5) pronunciare provvedimenti in materia di trasferimenti o applicazioni di componenti ad altre sezioni;
6) pronunciare decreto di formazione della Commissione del gratuito patrocinio;
7) nominare il o i responsabili della raccolta e trasmissione all'Ufficio del
Massimario delle sentenze e/o massime di particolare rilievo;
8) disporre e dirigere frequenti riunioni, in specie con i Presidenti e Vicepresidenti di sezione per confronti sulle problematiche di rilevante interesse del momento (es. attuazione del processo telematico) e per discutere delle possibili ipotesi in materie in cui si verificano decisioni difformi da sezione a sezione, al fine di favorire la possibile formazione di una uniformità di giudizio.
3 Il dott. inoltre, nello svolgimento dell'incarico di Presidente, ha esercitato Pt_1
funzioni non giurisdizionali, e, quindi, di natura amministrativa, connesse alla carica di vertice, consistenti nelle attività di rappresentanza istituzionale dell'articolazione territoriale della giustizia tributaria, nella conduzione dei rapporti con le altre istituzioni pubbliche e con i restanti organi dell'apparato nazionale nella gestione della struttura medesima, nell'amministrazione del personale di magistratura e, attraverso il direttore, del personale della segreteria oltre a disporre l'attivazione e l'eventuale congelamento delle sezioni in cui si articola la Commissione, curare la distribuzione dei vari componenti ivi assegnati alle sezioni funzionanti, vigilare sul corretto funzionamento della struttura, esercitare un controllo sull'andamento generale degli uffici, vigilare sul rispetto degli orari di udienza ecc.
3. Per tali molteplici complesse e articolate attività, però, non ha ricevuto l'indennità prevista dall'art. 13 d.lgs. 545/1992 per i Presidenti di Commissione Tributaria
Provinciale.
Pertanto, con istanza del 30.7.2018 (doc. 3) il dott. ha richiesto la Pt_1
corresponsione del compenso spettante per le funzioni di Presidente f.f. della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli per il periodo 9.11.2016 - 5.7.2017.
Con nota del 22.8.2018 n. 10739, il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Direzione della Giustizia Tributaria ha rigettato l'istanza in quanto «le funzioni di
Presidente f.f. rientrano nelle funzioni proprie del Presidente di Sezione»”.
Tanto rappresentato, ritenendo illegittimo il diniego dell'Amministrazione statale,
l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “a) dichiarare il diritto del dott. al pagamento del compenso spettante per lo Parte_1
svolgimento delle funzioni di Presidente f.f. della Commissione Provinciale
Tributaria di Napoli, nella misura di € 66.856,50;
b) per l'effetto condannare il al pagamento Controparte_1
della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 9.11.2016 al soddisfo;
4 c) in via del tutto subordinata, condannare il al pagamento delle somme CP_1
sub a) ai sensi dell'art. 2041 c.c.
d) con condanna alle spese del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Si costituiva il che resisteva e chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, il
Tribunale rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.09.2020, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“● Rigetta le domande proposte dall'attore;
● Compensa tra le parti le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata l'11.01.2021, con citazione notificata in data 7.07.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 12.07.2021 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto del dott. al pagamento del compenso spettante Parte_1
per lo svolgimento delle funzioni di Presidente f.f. della Commissione Provinciale
Tributaria di Napoli, nella misura di € 66.856,50;
b) per l'effetto condannare il al pagamento Controparte_1
della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 9.11.2016 al soddisfo;
c) in via del tutto subordinata, condannare il al pagamento delle somme CP_1
sub a) ai sensi dell'art. 2041 c.c.
d) con condanna alle spese del presente giudizio, con attrib uzione ai procuratori antistatari”.
5 Si costituiva il che resisteva al gravame e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 3.12.2021, veniva rinviata al 14.04.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ufficio.
All'esito del deposito delle parti di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 23.05.2025, il Collegio riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“L'attore già Presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, è stato nominato Presidente f.f. della Commissione Provinciale Tributaria di
Napoli in sostituzione del precedente Presidente pro tempore cessato dall'incarico per quiescenza.
La questione di diritto che si pone nel caso in esame è se nel caso di vacanza del posto e di nomina formale da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, possa trovare applicazione, per la determinazione del compenso, l'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 545/1992, e l'art. 39, co. 6, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modifiche, dalla l. n. 111/2011, norme dettate per l'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente della Commissione.
Invero nessuna norma di legge prevede un diverso trattamento economico del
Presidente di Commissione Tributaria per il caso di reggenza (ipotesi che si verifica nel caso di vacanza del posto), pertanto al fine di determinare il trattamento spettante al Presidente f.f. non può che farsi riferimento alle disposizioni normative vigenti e in particolare:
- all'art. 39 il quale stabilisce “i giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del
6 compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n.
545 del 1992”;
- e all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 545 del 1992 stabilisce che “Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età”.
La nomina del dott. è stata effettuata proprio in attuazione di tale ultima Pt_1
disposizione normativa.
Orbene come osservato in precedenti decisioni dei tribunali di merito, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, l'eccezione alla disposizione dell'art. 39 del d.l. n.
98/2011, in assenza di diverse previsioni, non può che riguardare tutti i casi in cui il
Presidente di Sezione sostituisca il Presidente di Commissione (indipendentemente dal motivo - assenza, impedimento o vacanza -) ciò perché” la ratio di tale esclusione risiede nel fatto che il Presidente di Sezione già riceve, rispetto agli altri giudici, un trattamento economico maggiore rispetto a una qualifica che ricomprende, per legge, tra le sue mansioni, l'eventuale esercizio delle funzioni non giurisdizionali del Presidente della Commissione e il successivo co.3 prevede anche che alcune funzioni non giurisdizionali siano delegate dal Presidente della
Commissione ai Presidenti di sezione” (c.f.r. ordinanza Trib. Napoli 17.11.2016).
Sul punto il Consiglio di Stato ha chiarito con parere del 27.10.2010 che “la sostituzione del Presidente di Commissione Tributaria, nei casi contemplati dalle norme, è prevista come ordinaria funzione del Presidente di Sezione con maggiore anzianità d'incarico”.
In altri termini non vi è motivo per ritenere che il trattamento economico del
Presidente f.f. di Commissione Tributaria debba trovare, nel silenzio della legge, una disciplina diversificata nel caso di nomina espressa per vacanza del posto. Milita
d'altronde per tale soluzione anche la considerazione che le funzioni amministrative svolte dal Presidente f.f. sono le stesse, sia che la sostituzione avvenga per assenza o impedimento del titolare, sia che avvenga a causa della vacanza temporanea del
7 posto. L'investitura formale da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria non modifica la qualifica che resta sempre quella di “facente funzioni”.
Né la differenza retributiva richiesta può essere giustificata dal maggior impegno profuso nel periodo di reggenza anche per l'attività giurisdizionale (attività che non competerebbe invece al f.f.), atteso che la documentazione prodotta a sostegno della domanda, si riferisce ad attività di natura quasi esclusivamente amministrativa e che la lacuna probatoria evidenziata non avrebbe potuto essere superata con l'ammissione della prova orale atteso che i capitoli, articolati e non ammessi, non erano idonei provare l'attività giurisdizionale effettivamente esercitata dall'attore nel periodo di riferimento indicato.
Quanto all'azione di indebito arricchimento esperita in via subordinata, la domanda non è fondata.
Come noto, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. postula un depauperamento di una parte e un simmetrico arricchimento dell'altra parte
(arricchimento che può consistere anche in un risparmio di spesa) in conseguenza di un atto lecito e, in ossequio ad un principio di equità, è azionabile in assenza di una giusta causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale: in quanto conseguenza di un atto perfettamente lecito, l'ordinamento la inquadra, con norma di chiusura del sistema, come azione residuale, il cui connotato essenziale è la sussidiarietà, non essendo proponibile quando il depauperato può esercitare una qualsiasi altra azione al fine di ottenere la reintegrazione patrimoniale (art. 2042 c.c.).
In questi esatti termini si è espressa anche la giurisprudenza della Suprema Corte
[…]
Nel caso di specie l'azione si fonda sul mancato pagamento delle indennità a dire dell'attore spettanti per legge e tale azione è stata proposta in via principale;
la domanda è stata rigettata, pertanto non sussistendo la sussidiarietà la domanda ex art. 2041 cc non può che essere rigettata.
In ogni caso l'azione non sarebbe comunque fondata alla luce dei precedenti orientamenti espressi sia dai tribunali di merito, richiamati dalla convenuta e
8 prodotti in giudizio, sia dal Consiglio di Stato che nel parere reso il 27.10.2010 ha affermato “non si determina un ingiustificato arricchimento per l'Amministrazione, in quanto il Presidente di Sezione non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nell'attribuzione della qualifica, in ordine alla quale è già previsto un particolare compenso sia nella parte fissa che in quella variabile”.
Le spese di lite, considerata la sostanziale novità delle questioni trattate, per la peculiarità del caso concreto consistente nella intervenuta nomina da parte del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, possono essere compensate tra le parti […]”
§ 4.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 39, comma 6, del d.l. 6.7.2011
n. 98, siccome esso appellante è stato nominato Presidente facente funzioni su posto vacante e la nomina di Presidente di Commissione su posto vacante, presuppone la necessità che il Presidente svolga tutte le funzioni connesse all'ufficio vacante e, quindi, sia quelle amministrative che quelle giurisdizionali;
si tratta, pertanto, di ipotesi radicalmente diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs.
31.12.1992 n. 545, perché in questo caso il Presidente di Commissione - che è titolare del suo ufficio delega al Presidente di Sezione più anziano lo svolgimento solo di alcune funzioni e segnatamente di quelle amministrative;
la previsione di cui all'art. 2 comma 2 d.lgs. 31.12.1992 n. 545 innanzi richiamata disciplina l'ipotesi di sostituzione, da parte del Presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico, in caso di assenza o di impedimento del titolare e precisa pure che la sostituzione può essere effettuata solo per l'esercizio di funzioni non giurisdizionali;
nella ipotesi, invece, della nomina su posto vacante il Presidente di Commissione incaricato è chiamato a svolgere tutte le funzioni di ufficio e, quindi, giurisdizionali e non giurisdizionali esattamente come il titolare della funzione;
il Presidente della
Commissione nominato pro - tempore sulla sede vacante ha diritto al compenso variabile per ogni sentenza pronunciata perché è indifferente attribuire la quota spettante al Presidente della Commissione, in quanto titolare o in quanto incaricato
9 delle funzioni per vacanza del posto, trattandosi dello svolgimento della medesima attività e delle stesse funzioni.
Con il secondo motivo, parte appellante sostiene che la gravata sentenza è erronea ove afferma che esso appellante avrebbe svolto solo funzioni amministrative, funzioni cioè per le quali non è previsto alcun compenso, siccome l'attribuzione formale di incarico a svolgere le funzioni di Presidente di Commissione riguarda tutte le funzioni proprie della carica;
inoltre, la sentenza appellata è errata nella parte in cui afferma che esso appellante non avrebbe dato la prova dello svolgimento delle funzioni di natura giurisdizionale, avendo depositato documentazione “a campione” attestante lo svolgimento delle ovvie funzioni di natura giurisdizionale e articolato una prova testimoniale al fine di illustrare al Tribunale la enorme quantità di attività di natura giurisdizionale espletata. Infine, parte appellante richiama una sentenza della Corte di Appello di Napoli, la. 2167 del 17.6.2020, che ha accolto domanda analoga di altro magistrato stato nominato Presidente della Commissione Tributaria per la vacanza del posto di Presidente titolare.
Con il terzo motivo, si ribadisce che il decreto che determina i compensi della
Commissione Tributaria stabilisce espressamente che, a fronte di ogni ricorso definito, è stabilita una quota di € 100 dei quali € 4,50 spettano al Presidente della
Commissione, € 3,50 al Presidente di Sezione, € 2,50 al Vicepresidente di Sezione e
€ 11,50 al Relatore (per un ammontare complessivo del 22% della retribuzione totale per ogni sentenza); il restante 78% viene diviso in tre parti, una per ognuno dei componenti del Collegio giudicante;
pertanto, nemmeno il decreto che determina i compensi fa distinzione tra Presidente effettivo e Presidente che svolge le funzioni per la vacanza del posto.
I motivi di gravame su trascritti sono infondati.
La Suprema Corte si è espressa di recente sull'argomento, esaminando domanda dello stesso tenore di quella proposta dall'odierno appellante con argomentazioni condivisibili.
10 Precisamente, la Suprema Corte ha osservato quanto segue: “… l'art.2 d.lgs.
n.545/1992, nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo comma che “A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Aggiunge poi al comma 2 che “Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.” Il comma 3 dello stesso articolo precisa inoltre che “Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.”
L'art.13 dello stesso d.lgs. n.545, cit. dispone, sotto la rubrica “Trattamento economico dei giudici tributari” per quel che qui interessa, che “1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte di giustizia. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso”.
Quanto all'art.39, c.6, d.l.n.98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio
2011, n. 111, esso prevede poi che “ I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545- corsivo aggiunto n.d.r.-, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992."
11 Giova rammentare che il compenso fisso mensile previsto per i giudici tributari – determinato ratione temporis nelle misure indicate nel d.m. 28.6.2002 - è collegato alla mera titolarità della funzione giurisdizionale, variando solo in ragione della funzione svolta dal giudice, se sia componente, Vicepresidente di sezione, Presidente di sezione o Presidente di Commissione. Il compenso variabile – fissato per quel che riguarda il presente ricorso dal d.m.24.3.2006- spetta invece per ogni ricorso definito, anche al Presidente della Commissione, al Presidente di sezione e al
Vicepresidente ed è determinato secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza-art.13, c.2, d.lgs.
n.545/1992, cit.-…..
(l'art.2, c.2, d.lgs. n.545/1992) - … disciplina qualunque ipotesi di assenza o impedimento del presidente di Commissione, attribuendo le relative funzioni non giurisdizionali in modo preciso ed incondizionato al presidente di sezione con maggiore anzianità o, subordinatamente di età.
Tale opzione ermeneutica appare coerente non solo con il dato letterale, nel quale manca qualunque riferimento implicito o esplicito al carattere temporaneo degli impedimenti del Presidente di commissione, ma anche alla ratio della previsione legislativa, evidentemente rivolta a garantire, senza soluzione di continuità,
l'esercizio delle funzioni non giurisdizionali riservate al presidente di Commissione senza che tale passaggio risulti condizionato dalla necessità di provvedimenti specifici da parte dell'organo preposto all'autogoverno della magistratura tributaria.
Le nozioni di vacanza o impedimento, pertanto, non può che ricomprendere anche quella della supplenza del posto di Presidente di Commissione, per il quale è ancora più avvertita la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento delle attività connesse alle funzioni presidenziali.
Se dunque la disposizione anzidetta è rivolta a mantenere l'efficienza della
Commissione con riguardo ai compiti organizzativi di spettanza presidenziale, risulta
12 parimenti evidente che l'adozione di provvedimenti in tema di determinazione delle funzioni spettanti al presidente di Commissione reggente e degli effetti economici derivanti dai medesimi in tanto possa dirsi coerente con la specifica previsione normativa appena ricordata in quanto, come puntualmente osservato dal Consiglio di Stato nel parere del 27 aprile 2010 essa risulti conforme alla disciplina legale contenente il sistema automatico di sostituzione del Presidente di commissione con il
Presidente di sezione destinato ad esercitarne le funzioni….
Ad opinare nel senso che vi sarebbe un vuoto normativo quanto alle funzioni giurisdizionali svolte dal sostituto del Presidente di Commissione che il Consiglio di
Presidenza colmerebbe con i provvedimenti di supplenza si finirebbe, infatti, con l'attribuire all'organo di autogoverno della giustizia tributaria una competenza incidente sulle funzioni del Presidente di sezione reggente non previsti dalla legge, in contrasto con il principio che riserva in via esclusiva al legislatore delegato dell'epoca le attribuzioni relative agli organi della giustizia tributaria.
Va poi aggiunto che il riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali all'interno dell'art.2, d.lgs.n.545/1992 non può che essere interpretato nel senso che il
Presidente di sezione supplente non abbisogni di alcuna attribuzione specifica delle funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di Commissione, le stesse risultando omogenee alle prerogative già attribuite al Presidente di sezione.
Appare convincente, dunque, l'affermazione espressa dal Consiglio di Stato nel ricordato parere 27 aprile 2010 per cui il Presidente di sezione investito della sostituzione del Presidente “non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione della qualifica, in ordine al quale è già previsto un particolare compenso sia della parte fissa che in quella variabile”. E proprio in base a tale rilievo il reggente non ha diritto a pretendere alcun compenso aggiuntivo per l'attività di supplenza svolta.
Basti sul punto ricordare l'art.30, c.1, lett. m) della legge n.413/1991, che nel disciplinare alcuni dei principi e criteri per la riforma del contenzioso tributario, ebbe a disporre “l'attribuzione al presidente della commissione o della sezione della
13 competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo”. Disposizione quest'ultima dalla quale non può che derivare il convincimento che per il legislatore dell'epoca le funzioni espletate dal Presidente di
Commissione e dal Presidente di sezione fossero pienamente omogenee, al punto da considerare la possibilità che a ciascuno dei due profili potesse riconoscersi, in sede di decreto legislativo attuativo, la competenza sulle attività giurisdizionali ivi indicate. Circostanza che, d'altra parte, lo stesso riconosce quando, nella CP_2
risoluzione n.3/2018, successiva al ricordato parere del Consiglio di Stato dell'aprile
2010, sottolinea la rilevanza che a suo dire va riconosciuta, ai fini del riconoscimento del compenso variabile, alle attività riservate al presidente sull'ammissibilità dei ricorsi o sull'esistenza dei presupposti per la riunione di procedimenti connessi. Così a ben vedere confermando che le attività giurisdizionali esercitate dal Presidente di sezione nella veste di sostituto del Presidente di
Commissione sono nella più parte coincidenti con le attribuzioni già riconosciute alla funzione di Presidente di sezione, da questi differenziandosene per il raggio di operatività delle stesse, ovviamente parametrato all'intera Commissione e non alla singola sezione.
A conferma della ricostruzione testé offerta è sufficiente richiamare le disposizioni adottate dal legislatore delegato in attuazione dell'art., 30, c.1 l.n.413/1991, cit., negli artt.26, 27 e 29 del d.lgs. n.546/1992, relativi all'assegnazione dei ricorsi, all'esame ed alla declaratoria di inammissibilità degli stessi, alla riunione dei procedimenti omogenei. Attività per l'appunto attribuite alla figura del Presidente di
Commissione o di sezione, prevedendo in ogni caso la reclamabilità dei provvedimenti resi.
In conclusione, l'art.2, c.2, del d.lgs. n.545/1992 non può che interpretarsi nel senso di ritenere già esistenti, nel profilo professionale del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, la competenza relativa alle funzioni giurisdizionali del predetto.
14 In questo contesto va allora interpretata la portata ed il significato dell'art.39, c.6,
d.l.n.98/2011, a cui tenore i giudici tributari, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2 dell'art.2 d.lgs.n.545, hanno diritto al compenso fisso e variabile secondo quanto previsto dall'art.13 d.lgs. ult. cit., quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o di Vicepresidente.
Ed invero, tale previsione normativa ha inteso limitare la possibilità di godere del compenso fisso e variabile per una funzione diversa da quella svolta unicamente per i giudici tributari che non godono già -né per la componente fissa, né per quella variabile- di un trattamento economico parametrato alle funzioni di Presidente di
Commissione o di Presidente di sezione che sostituisce quest'ultimo nella carica di
Presidente.
…Il richiamo che l'art. 39, comma 6, compie all'art. 2, comma 2, in altre parole, opera con riferimento ai soggetti e non alle ipotesi oggettive di sostituzione ivi menzionate. Ne consegue che è chiara la volontà espressa dall'art. 39, comma 6: consentire ai Giudici tributari di godere dei compensi di cui all'art. 13, d.lgs.
545/1992, quando sostituiscono (nei casi in cui svolgono le funzioni) i Presidenti di
Sezione o i Vicepresidenti di Sezione. Non consentire, invece, il godimento di analoghi, superiori, compensi ai Presidenti di Sezione, chiamati temporaneamente a svolgere le funzioni di Presidenti di Commissione…”
La Suprema Corte ha concluso nel senso che “Al Presidente di sezione della
Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt.2, 13 d.lgs.n.545/1992 e 39 d.l.n.98/2011, convertito nella legge n.111 del 15.7.2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di
Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato” (cfr. Cass.
8873/ 2024; Cass. 8876/2024; Cass. 9060/2024).
Alla luce delle suddette pronunce della Suprema Corte, il pregresso profilo di
Presidente di sezione ricoperto stabilmente dall'odierno appellante non consente il
15 riconoscimento in suo favore, per il periodo nel quale ebbe a sostituire il Presidente di commissione, di ulteriori compensi fissi e variabili.
§ 5.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che la sentenza è errata anche nella parte in cui rigetta la domanda di indebito arricchimento, evidenziando che la domanda è stata formulata tenendo conto, da un lato, del depauperamento di esso appellante che,
a fronte di una enorme mole di lavoro non ha ricevuto compensi, e dall'altro dell'ingiusto arricchimento dell'amministrazione che ha “risparmiato”, nel periodo in cui esso appellante ha svolto le funzioni e cioè per ben otto mesi, il compenso che avrebbe dovuto corrispondere al Presidente titolare;
il , cioè, ha lucrato, CP_1
procrastinando le procedure per la nomina del nuovo Presidente, sull'attività comunque espletata da esso appellante che, al pari di un Presidente titolare, ha garantito il funzionamento della Commissione Tributaria;
assume che poiché secondo il Tribunale «nessuna legge prevede un diverso trattamento economico del Presidente di Commissione per il caso di reggenza», ben poteva esaminare la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. perché, a questo punto, il principio di residualità dell'art. 2041 c.c.
Il motivo è infondato.
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all' art. 2042 c.c. , la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/10/2024 , n. 27008).
La domanda nella specie è inammissibile, per mancanza del requisito di sussidiarietà.
Ed invero, l'azione principale azionata è infondata alla luce della normativa vigente nei termini su interpretati. Nessuna prestazione indebita è stata svolta dall'odierno appellante, siccome, come su osservato, lo svolgimento delle funzioni di Presidente di Commissione rientra nelle funzioni proprie del Presidente di Sezione e per tali funzioni la normativa vigente sopra richiamata non prevede la corresponsione di
16 ulteriori compensi di quelli già percepiti in materia di trattamento economico dei giudici tributari.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va rigettato.
Tenuto conto della circostanza che sulla quaestio sono state emesse dai giudici di merito diverse pronunce contrastanti e che solo nelle more del presente grado sono intervenute pronunce di legittimità che negano il diritto reclamato dall'odierno appellante, ritiene la Corte, sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 2 co. c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 7.07.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compresa integralmente le spese di lite del grado di appello;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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