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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4166 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1 so dall'Avv. MAESTRI ALESSANDRA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BONANNO GIADA MARIA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 3/07/2025
pagina 1 di 7 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 29/11/2023 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario contratto tra il ricorrente e in Langhirano il 07/07/1996, Controparte_1 unione dalla quale, in data 21/06/2002, nasceva il figlio Il ricorrente invo- Per_1 cava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 24/11/2020, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Parma in data 2/12/2020. Chiedeva, altresì, il ricorrente la revoca delle condizioni recepite in sede di separazione che contem- plavano un contributo a suo carico per il mantenimento del figlio e l'assegnazione a favore della moglie della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, oltre che la condanna della resistente al pagamento di un'indennità di occupazione sino alla liberazione dell'immobile o allo scioglimento della comunione sullo stesso.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di cessa- Controparte_1 zione degli effetti civili del matrimonio, instando, però, affinché fossero confer- mate le condizioni di separazione inerenti il contributo paterno al mantenimento del figlio e l'assegnazione della casa coniugale, con declaratoria di inammissibili- tà delle domande di parte ricorrente volte ad ottenere il pagamento di un'indennità di occupazione.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, all'esito di discussione orale all'udienza del 3/07/2025 veniva rimessa al
Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 9/10/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effet- ti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile il 07/07/1996 in Langhi- rano (PR), vivono separati in forza di decreto di omologa del Tribunale di Parma reso in data 2/12/2020.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla pagina 2 di 7 legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Venendo alle domande accessorie, è indubbiamente fondata la domanda del ricor- rente volta ad ottenere la revoca del contributo posto a suo carico in sede di sepa- razione per il mantenimento del figlio (ad oggi di anni 22). Per_1
È noto, invero, che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni deve essere fon- data su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo consegui- mento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla com- plessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da par- te dell'avente diritto (Cass. n. 5088/2018; n. 12952/2016). In particolare, il giudi- ce di merito è tenuto a valutare, caso per caso, e con criteri di rigore proporzio- nalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustifica- no il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può es- sere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del fi- glio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un per- corso di formazione (Cass. n. 18076/2014; n. 19135/2019)
Nel caso di specie, anche a prescindere dalle contestazioni sorte tra le parti sul fat- to che il figlio abbia mantenuto una stabile coabitazione con la madre nel corso del giudizio, è pacifico che , sin dal marzo del 2022, abbia iniziato a svol- Per_1 gere attività lavorativa.
Le deduzioni della resistente circa l'inidoneità dell'occupazione all'epoca reperita dal ragazzo a garantirgli una condizione di autosufficienza economica, non si sono mai accompagnate all'offerta agli atti di alcun elemento che potesse giustificare il permanere di un obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio in capo ai genitori;
risulta per tabulas, del resto, che il rapporto di lavoro di nel di- Per_1 cembre 2022, sia stato convertito a tempo indeterminato, con uno stipendio lordo pagina 3 di 7 di base di circa € 1.500,00 mensili (doc. 18 di parte ricorrente), ed è pacifico che lo stesso, nell'aprile 2024, abbia assunto l'incarico di amministratore unico della società sportiva Sport City S.r.l. (cfr. deposito di parte ricorrente del 3/07/2025).
Gli elementi sopra richiamati evidenziano come , ormai da tempo, abbia Per_1 fatto definitivo ingresso nel mondo del lavoro, reperendo, già nel corso del 2022, un'occupazione idonea a garantirgli una condizione di autosufficienza economica, al di là delle considerazioni, di carattere personale, che possono averlo portato a cambiare attività lavorativa.
Ne segue che deve indubbiamente procedersi, in questa sede, ad una revoca del contributo posto in capo al padre per il mantenimento del figlio, con effetti che, alla luce del principio della domanda, possono essere fatti retroagire (al massimo) alla data di introduzione del giudizio.
Quanto alle ricadute della suddetta statuizione sul provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore della madre, occorre dare atto che le principali con- testazioni sorte tra le parti, nell'ambito del presente giudizio, attengono proprio all'interpretazione delle pattuizioni concluse in sede di separazione consensuale in ordine alla sorte dell'immobile, laddove si prevedeva, in particolare, che lo stesso fosse oggetto di assegnazione temporanea alla madre, sino al momento della sua vendita, che i coniugi si impegnavano ad operare decorsi due anni dalla separa- zione, con riconoscimento a favore della resistente di un diritto di prelazione per l'acquisto della quota di controparte (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Invero, il sin dall'instaurazione del giudizio, lamenta Parte_1
l'inadempimento dell'ex coniuge alle suddette pattuizioni che, a suo dire, avrebbe ostacolato la vendita a terzi dell'immobile, in cui è rimasta a vivere in assenza dei presupposti per conservarne l'assegnazione.
La , da parte sua, contesta tale ricostruzione, sostenendo, tra l'altro, che CP_1
l'assegnazione della casa coniugale a suo favore concordata in sede di separazione fosse da intendersi, in ogni caso, sino al momento della vendita dell'immobile, a prescindere dal raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica da parte del figlio.
A riguardo, deve evidenziarsi come le contrapposte deduzioni delle parti, a sup-
pagina 4 di 7 porto delle quali sono state formulate le istanze istruttorie avanzate agli atti da
[...]
siano del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio, attenendo alla fase Pt_2 esecutiva di una pattuizione negoziale che eccede il contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile.
Nel presente giudizio, in particolare, non può trovare alcuno spazio la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna della ex moglie al pagamento di un'indennità per l'occupazione della casa coniugale, in quanto priva del vincolo di accessorietà e connessione “forte” di cui agli artt. 31-36 c.p.c., tale da giustificar- ne il cumulo e la trattazione congiunta in questa sede ai sensi dell'art. 40, comma
3, c.p.c. (cfr., tra tante, Cass. n. 20638/2004; Cass. n. 18870/2014), con la conse- guenza che la stessa deve esser senz'altro dichiarata inammissibile.
Ed invero, in questa sede non ci si può che limitare a rilevare come, a fronte dell'intervenuto raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne della coppia, non sussistono più da tempo i pre- supposti per mantenere l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricor- rente concordata in sede di separazione.
Come evidenziato da costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il provvedi- mento di assegnazione della casa familiare è volto alla tutela dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, ai quali deve essere assicurata una prosecuzione delle abitudini di vita il più possibile conforme a quelle godute prima del fenome- no separativo (v. Cass. civ., 18 settembre 2013, n. 21334), sicché, venuta meno l'esigenza di tutela dei figli, non è giustificato il permanere di un godimento dell'abitazione familiare a tale titolo (a cui, nel caso di specie, i coniugi hanno fat- to evidentemente riferimento in sede di separazione nel parlare di assegnazione).
Ne segue che anche la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la revoca dell'assegnazione all'ex moglie della casa coniugale - peraltro pacificamente og- getto ad oggi di un contratto preliminare stipulato dalle parti che ne contempla la vendita a terzi (cfr. deposto di parte ricorrente del 3/07/2025) – è fondata e deve pertanto essere accolta.
§
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono pagina 5 di 7 quindi poste a carico di parte resistente. La relativa liquidazione è fatta in disposi- tivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori medi per fase di studio e intro- duttiva, minimi per fase decisionale, esclusa la fase istruttoria).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con- tratto il 07/07/1996 in Langhirano (PR) tra (nato a Parte_1
RM (PR) il 31/01/1970) e (nata a [...]- Controparte_1
REALE (PA) il 01/02/1972), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Ci- vile del Comune di Langhirano, atto n. 22, Parte II, Serie A, anno 1996;
2. revoca il contributo posto in capo a per il mante- Parte_1 nimento del figlio maggiorenne , con decorrenza dalla data della do- Per_1 manda;
3. revoca il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Parma,
Strada Chiesa Fogliano n. 13, a favore di;
Controparte_1
4. dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il pa- gamento di un'indennità di occupazione;
5. condanna al rimborso nei confronti di Controparte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € Parte_3
3.756,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Langhi- rano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 9/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
pagina 6 di 7 dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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