Articolo 37 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 marzo 2017
Art. 37.


Modalita' di rivendicazione delle produzioni

1. La rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG e' effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia prevista dalla vigente normativa dell'Unione europea, mediante i servizi del SIAN, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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