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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/07/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 75/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 75/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Vincenzo Antonio Cozza, presso il cui studio, sito in OL (SA) al Corso Vittorio Emanuele, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] rapp.to e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Ori, presso il cui studio in Nettuno (RM) alla Via Napoli n 29 è elettivamente domiciliato
-resistente-
e Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: regolamentazione del regime di affidamento della figlia minore e relativo mantenimento;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 25.6.2025; il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso valutazioni del Giudice, nel superiore interesse della minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato in data 29.01.2025, la sig.ra ha esposto di aver intrattenuto Parte_1 una relazione amorosa con il sig. da cui è nata, in data 6 novembre 2012 in OL Controparte_1 la piccola che è stata regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Ha dedotto altresì di aver convissuto more uxorio, a far data dalla nascita della piccola, presso l'immobile condotto in locazione in OL (SA) alla via Porta del Bagno, fino all'anno 2014, rendendosi necessario a causa di gravi incompatibilità caratteriali, l'allontanamento - assunto di Pt_ comune accordo - della sig.ra che, in compagnia della piccola ha spostato la dimora Per_1 presso l'immobile della madre sig.ra in OL alla via Parco. Parte_2
Negli anni successivi, il padre non si è mai preso cura della minore e trasferitosi lontano dal comune di OL, si è limitato a tenere con sé la piccola per qualche giorno all'anno e ha inviato sporadicamente qualche centinaio di euro a titolo di regalo per la figlia, senza però preoccuparsi degli effettivi bisogni della minore.
Tutto ciò premesso, al fine di tutelare i diritti della piccola la ricorrente ha chiesto all'On.le Per_1
Tribunale adito:
“a) Disporre l'affido condiviso della piccola nata a [...] il [...] Persona_2 con collocazione presso la madre che, ad oggi, vive presso immobile (del padre sig. in CP_2
OL alla via Cisterna 3;
b) Determinare i giorni e gli orari degli incontri tra la minore ed il padre fermo restando la massima disponibilità della madre a favorire il rapporto e le visite del padre con la minore previa comunicazione formale da parte del in ordine ai giorni ed agli orari in considerazione CP_1 degli impegni, scolastici ed extrascolastici, della minore;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 400,00
o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione della metà;
d) in subordine e nella denegata ipotesi di inadempimento da parte del resistente e/o nella sua impossibilità ad adempiere condannare e dichiarare tenuti al mantenimento nei confronti della minore, come per legge, i nonni paterni e atteso che hanno Controparte_3 Controparte_4 un rapporto di frequentazione con la piccola;
e) Con vittoria di spese e compensi legali del procedimento nei confronti del sottoscritto procuratore perché antistatario”.
Correttamente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza del 30.01.2025, utilmente comunicato anche al Pm a cura della cancelleria, si è costituito in giudizio il resistente
, il quale ha contestato la ricostruzione in fatto esposta dalla controparte. Controparte_1
Innanzitutto, il resistente ha precisato di essersi trasferito per motivi di necessità familiari ad Aprilia e che il padre, è rimasto vittima di un incidente stradale in data 31 gennaio 2023, Controparte_3 dal quale è rimasto vivo ma paraplegico.
Relativamente alla situazione con la figlia, lo stesso ha rappresentato che negli ultimi due anni ha frequentato la figlia con frequenza non quotidiana , ma durante le vacanze estive in tutti i periodi delle feste comandate è stato presente;
che ha accompagnato la figlia a Napoli per alcune visite specialistiche che ha pagato, ha assistito ad ogni saggio di danza , ha organizzato e pagato la festa della Prima comunione;
che il rapporto che la bambina ha con i nonni è conseguenza diretta della partecipazione del padre nella vita della figlia;
che a livello economico ha contribuito sia in maniera diretta che indiretta;
che in modo diretto ha contribuito al mantenimento della figlia attraverso l'acquisto di molti articoli, vestiti , materiale scolastico, pagamenti di visite, di ristoranti e di quanto gli venisse richiesto o che sapeva costituisse necessità per la figlia;
che ha provveduto inoltre ad elargire somme in denaro, molto spesso in contanti quando ha vissuto vicino alla figlia, talvolta con ricariche Poste pay quando non viveva a Potenza ma restava lontano;
che a riprova dei versamenti, Pt_ in confutazione di quanto sostenuto dalla signora ha prodotto le ricevute della Poste Pay, quale Pt_ contributo al mantenimento;
che la signora è stata sempre la beneficiaria dell'assegno unico che percepisce al 100%.
Infine, relativamente alla sua situazione lavorativa ha dichiarato di essere attualmente inoccupato e che a causa della riabilitazione per l'intervento chirurgico al tendine d'Achille sarà sospesa la sua attività stagionale di cameriere.
Tutto ciò premesso, il resistente chiedeva al Tribunale l'affidamento di nata a [...]
OL il 6 novembre 2012 alle seguenti condizioni:
- La figlia minore sia affidata congiuntamente ai genitori, secondo le modalità dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente della bambina presso la casa della madre;
- I genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore , con Per_1 facoltà decisionale autonoma per le questioni di ordinaria amministrazione. Quanto ai tempi di frequentazione padre/figlia disporre che:
✓ veda il padre in ogni occasione possibile, tenuto conto della distanza e degli impegni Per_1 scolastici e sportivi della figlia;
FR trascorra con il genitore corrispondente la Festa della Mamma, la Festa del Papà, il compleanno della madre, il compleanno del padre;
✓ durante il periodo estivo di chiusura scuola (periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno di scuola, delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola) ciascun genitore trascorra due settimane, anche non consecutive, con la minore da individuarsi nel suddetto periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, con obbligo di comunicare, senza ritardo, l'indirizzo di destinazione.
✓ Per le feste pasquali la figlia passerà, ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
✓ Nei periodi delle vacanze natalizie, i genitori si alterneranno annualmente nel periodo 22-30 dicembre e 30 dicembre – 6 gennaio alternando i periodi Natale Capodanno di anno in anno.
✓ In ordine alle ulteriori festività i genitori si accorderanno sulla base del principio dell'alternanza e della parità.
✓ I genitori potranno comunque stabilire tempi e modalità di frequentazione diversi e più ampi, previo accordo. ✓ Per le altre festività comandate (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, 15 agosto) i genitori avranno con sé di volta in volta rispettando sempre il principio dell'alternanza e della Per_1 parità.
✓ Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 120,00 entro il 15 di ogni mese. Tale somma è rivalutabile ai fini ISTAT.
✓ Ai fini contributivi e fiscali la minore sarà a carico della madre nella misura del 100%.
✓ I genitori concorreranno in ragione della metà delle spese scolastiche (tasse scolastiche, bus, mensa,, acquisto libri e materiale didattico, gite scolastiche, corsi di recupero), sportive (iscrizione, acquisto equipaggiamento/abbigliamento, spese per partecipazione a gare o saggi e quant'altro connesso all'attività) provvedendovi direttamente pro quota o rimborsando all'altro le anticipazioni;
in egual misura saranno ripartite le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, mentre le spese mediche di natura straordinaria, Quelle dentistiche, specialistiche e le prescrizioni connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo apparecchi ortodontici, occhiali etc.) dovranno essere preventivamente decise dai genitori –salvo casi urgenti- e saranno tra loro ripartite in pari quota;
spese straordinarie concernenti lo studio, ripetizioni, campi estivi, corsi di lingue, viaggi di studio, nuove attività ricreative, dovranno essere previamente concordate dai genitori, in difetto saranno poste a carico del genitore che le avrà decise in via autonoma.
✓ Per la ripartizione delle spese straordinarie le parti si atterranno al Protocollo del Tribunale di Lagonegro che dichiarano di conoscere e accettare”.
Con istanza depositata il 12.05.2025, la parte resistente, data l'impossibilità fisica di essere presente, ha chiesto al Giudice un rinvio dell'udienza di comparizione del 13.05.2025.
In data 18.06.2025 le parti hanno depositato telematicamente l'accordo ove hanno rinunciato preliminarmente a comparire all'udienza del 24.06.2025 e hanno concluso per l'affidamento condiviso della minore e la collocazione prevalentemente presso la madre.
Nell'accordo, sottoscritto congiuntamente dalle parti e dai rispetti avvocati, è previsto quanto segue:
ART.1
nata a [...] il [...] è affidata ad entrambi i genitori (affidamento Persona_2 condiviso). La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori così come previsto dalla normativa vigente, salvo per le decisioni d'ordinaria amministrazione, le quali verranno prese disgiuntamente in base al periodo di permanenza della minore presso l'uno o l'altro. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
ART. 2
rimarrà collocata presso la madre in OL Via Cisterna. In relazione al diritto di visita Per_1 del padre, lo stesso potrà vedere e tenere con sé la figlia, a fine settimana alterni dalle 18 del venerdì e fino alle ore 13 della domenica. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi con il padre e 7 con la madre e così via In occasione delle festività natalizie trascorrerà ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 Per_1 gennaio con l'altro; durante le festività pasquali, ad anni alterni tre giorni con un genitore (includendo il giorno di Pasqua) e tre giorni con l'altro (includendo il Lunedì dell'Angelo). I genitori
- a seconda del periodo di permanenza presso l'uno o presso l'altro - consentiranno che la figlia comunichi telefonicamente col padre o con la madre ogni qualvolta lo desiderino. I coniugi si impegnano ad instaurare rapporti civili, sereni e cordiali tra loro per non creare situazioni che possano recare pregiudizio e/o turbamento alla minore al fine di garantire lo sviluppo armonico e sereno della personalità della stessa. Inoltre, i coniugi si impegnano ad informare tempestivamente l'altro genitore sui fatti di ogni genere e/o di maggior rilievo inerenti . Tali modalità Per_1 potranno essere derogate in accordo dei genitori, salvo il rispetto dei principi della parità e dell'alternanza.
ART.3
Il padre corrisponderà dal mese di ottobre 2025 la somma di euro 200,00, a titolo di mantenimento per la figlia minor e al genitore collocatario a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Sino alla data del 15 ottobre corrisponderà la somma di € 150,00 attesa l'impossibilità per lo stesso di lavorare a causa dell'infortunio subito. L'importo di € 200,00 verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT. Il padre verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie e obbligatorie, mediche non mutuabili e scolastiche che si dovessero rendere necessarie. Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti l a minor e saranno concordate preventivamente dai genitori e ripartite in parti uguali, fatta eccezione per quelle medico -sanitarie urgenti. Per quanto riguarda quelle mediche di valore modico, saranno anticipate da ciascun genitore e poi rimborsate al 50% dall'altro genitore, previa esibizione delle ricevute e/o scontrini. Le spese scolastiche (rette, iscrizioni, mensa, tasse scolastiche, cancelleria, libri) non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento. Al fine di ridurre preventivamente il possibile conflitto in ordine alla determinazione della natura delle categorie di spesa, di seguito si riporta una classificazione delle varie categorie di spesa.
A) SPESE ORDINARIE DA RICOMPRENDERSI NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie stagionali;
B) SPESE STRAORDINARIE, ESCLUSE DALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO, SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI, SUDDIVISI NELLE SEGUENTI SUB –CATEGORIE:
SCOLASTICHE: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative dove fuori sede, ripetizioni, viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola, dopo- scuola e baby-sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
: costi di iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni CP_5 private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferitesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
SPESE DI NATURA LUDICA, PARASCOLASTICA E SPORTIVA, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino e moto). Spese sportive per attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici.
SPESE MEDICO SANITARIE: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non effettuate dal SSN, spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, ovvero il costo integrale gli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico.
C) SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE PER LE QUALI NON È RICHIESTA LA PREVIA CONCERTAZIONE: Libri scolastici per ciclo di scuola dell'obbligo, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici necessari (parrucchiere estetista eccetera), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto i regali d'uso in occasione di ricorrenze. In ogni caso anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trova dinnanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto, a titolo esemplificativo ed esaustivo, a mezzo mail, lettera raccomandata AR, fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 10 giorni, ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 10 giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Si precisa che con riferimento alle spese, che pur potendo considerarsi ordinarie per il loro carattere di prevedibilità, anche se occasionali e saltuarie, il rimborso è senza dubbio da ritenersi dovuto nella percentuale determinata se nell'arco del mese la singola spesa abbia comportato un esborso complessivo superiore al 20% dell'assegno di mantenimento ordinario fissato, rientrando nel caso contrario nell'assegno di mantenimento. Infine, la quota spesa straordinaria di competenza (cioè in ipotesi in cui sia senz'altro dovuta) qualora anticipata ove non sia stato possibile pagarla nell'immediato, dovrà essere rimborsate al genitore che la anticipata entro 7 giorni dalla esibizione della documentazione comprovante il sostenimento della spesa “.
In estrema sintesi, le parti hanno previsto in maniera concorde l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando analiticamente il diritto di visita e frequentazione del padre, il mantenimento del minore, la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori.
In data 18.06.2025 il Giudice ha disposto la trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c. nonché il deposito per le parti dell'accordo sottoscritto in formato nativo pdf. Con provvedimento del 25.06.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 24.06.2025, la causa è rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza. Il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso valutazioni del Giudice, nel superiore interesse della minore Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore. Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire allo stesso l'accesso a una effettiva bigenitorialità. Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le spese di lite, stante l'accordo, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Affida il minore ad entrambi i genitori, alle condizioni indicate in parte Persona_2 motiva, come da accordo raggiunto tra le parti, riportato in parte motiva;
• Compensa le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 75/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Vincenzo Antonio Cozza, presso il cui studio, sito in OL (SA) al Corso Vittorio Emanuele, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] rapp.to e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Ori, presso il cui studio in Nettuno (RM) alla Via Napoli n 29 è elettivamente domiciliato
-resistente-
e Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: regolamentazione del regime di affidamento della figlia minore e relativo mantenimento;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 25.6.2025; il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso valutazioni del Giudice, nel superiore interesse della minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato in data 29.01.2025, la sig.ra ha esposto di aver intrattenuto Parte_1 una relazione amorosa con il sig. da cui è nata, in data 6 novembre 2012 in OL Controparte_1 la piccola che è stata regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Ha dedotto altresì di aver convissuto more uxorio, a far data dalla nascita della piccola, presso l'immobile condotto in locazione in OL (SA) alla via Porta del Bagno, fino all'anno 2014, rendendosi necessario a causa di gravi incompatibilità caratteriali, l'allontanamento - assunto di Pt_ comune accordo - della sig.ra che, in compagnia della piccola ha spostato la dimora Per_1 presso l'immobile della madre sig.ra in OL alla via Parco. Parte_2
Negli anni successivi, il padre non si è mai preso cura della minore e trasferitosi lontano dal comune di OL, si è limitato a tenere con sé la piccola per qualche giorno all'anno e ha inviato sporadicamente qualche centinaio di euro a titolo di regalo per la figlia, senza però preoccuparsi degli effettivi bisogni della minore.
Tutto ciò premesso, al fine di tutelare i diritti della piccola la ricorrente ha chiesto all'On.le Per_1
Tribunale adito:
“a) Disporre l'affido condiviso della piccola nata a [...] il [...] Persona_2 con collocazione presso la madre che, ad oggi, vive presso immobile (del padre sig. in CP_2
OL alla via Cisterna 3;
b) Determinare i giorni e gli orari degli incontri tra la minore ed il padre fermo restando la massima disponibilità della madre a favorire il rapporto e le visite del padre con la minore previa comunicazione formale da parte del in ordine ai giorni ed agli orari in considerazione CP_1 degli impegni, scolastici ed extrascolastici, della minore;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 400,00
o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione della metà;
d) in subordine e nella denegata ipotesi di inadempimento da parte del resistente e/o nella sua impossibilità ad adempiere condannare e dichiarare tenuti al mantenimento nei confronti della minore, come per legge, i nonni paterni e atteso che hanno Controparte_3 Controparte_4 un rapporto di frequentazione con la piccola;
e) Con vittoria di spese e compensi legali del procedimento nei confronti del sottoscritto procuratore perché antistatario”.
Correttamente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza del 30.01.2025, utilmente comunicato anche al Pm a cura della cancelleria, si è costituito in giudizio il resistente
, il quale ha contestato la ricostruzione in fatto esposta dalla controparte. Controparte_1
Innanzitutto, il resistente ha precisato di essersi trasferito per motivi di necessità familiari ad Aprilia e che il padre, è rimasto vittima di un incidente stradale in data 31 gennaio 2023, Controparte_3 dal quale è rimasto vivo ma paraplegico.
Relativamente alla situazione con la figlia, lo stesso ha rappresentato che negli ultimi due anni ha frequentato la figlia con frequenza non quotidiana , ma durante le vacanze estive in tutti i periodi delle feste comandate è stato presente;
che ha accompagnato la figlia a Napoli per alcune visite specialistiche che ha pagato, ha assistito ad ogni saggio di danza , ha organizzato e pagato la festa della Prima comunione;
che il rapporto che la bambina ha con i nonni è conseguenza diretta della partecipazione del padre nella vita della figlia;
che a livello economico ha contribuito sia in maniera diretta che indiretta;
che in modo diretto ha contribuito al mantenimento della figlia attraverso l'acquisto di molti articoli, vestiti , materiale scolastico, pagamenti di visite, di ristoranti e di quanto gli venisse richiesto o che sapeva costituisse necessità per la figlia;
che ha provveduto inoltre ad elargire somme in denaro, molto spesso in contanti quando ha vissuto vicino alla figlia, talvolta con ricariche Poste pay quando non viveva a Potenza ma restava lontano;
che a riprova dei versamenti, Pt_ in confutazione di quanto sostenuto dalla signora ha prodotto le ricevute della Poste Pay, quale Pt_ contributo al mantenimento;
che la signora è stata sempre la beneficiaria dell'assegno unico che percepisce al 100%.
Infine, relativamente alla sua situazione lavorativa ha dichiarato di essere attualmente inoccupato e che a causa della riabilitazione per l'intervento chirurgico al tendine d'Achille sarà sospesa la sua attività stagionale di cameriere.
Tutto ciò premesso, il resistente chiedeva al Tribunale l'affidamento di nata a [...]
OL il 6 novembre 2012 alle seguenti condizioni:
- La figlia minore sia affidata congiuntamente ai genitori, secondo le modalità dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente della bambina presso la casa della madre;
- I genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore , con Per_1 facoltà decisionale autonoma per le questioni di ordinaria amministrazione. Quanto ai tempi di frequentazione padre/figlia disporre che:
✓ veda il padre in ogni occasione possibile, tenuto conto della distanza e degli impegni Per_1 scolastici e sportivi della figlia;
FR trascorra con il genitore corrispondente la Festa della Mamma, la Festa del Papà, il compleanno della madre, il compleanno del padre;
✓ durante il periodo estivo di chiusura scuola (periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno di scuola, delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola) ciascun genitore trascorra due settimane, anche non consecutive, con la minore da individuarsi nel suddetto periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, con obbligo di comunicare, senza ritardo, l'indirizzo di destinazione.
✓ Per le feste pasquali la figlia passerà, ad anni alterni, il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
✓ Nei periodi delle vacanze natalizie, i genitori si alterneranno annualmente nel periodo 22-30 dicembre e 30 dicembre – 6 gennaio alternando i periodi Natale Capodanno di anno in anno.
✓ In ordine alle ulteriori festività i genitori si accorderanno sulla base del principio dell'alternanza e della parità.
✓ I genitori potranno comunque stabilire tempi e modalità di frequentazione diversi e più ampi, previo accordo. ✓ Per le altre festività comandate (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, 15 agosto) i genitori avranno con sé di volta in volta rispettando sempre il principio dell'alternanza e della Per_1 parità.
✓ Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 120,00 entro il 15 di ogni mese. Tale somma è rivalutabile ai fini ISTAT.
✓ Ai fini contributivi e fiscali la minore sarà a carico della madre nella misura del 100%.
✓ I genitori concorreranno in ragione della metà delle spese scolastiche (tasse scolastiche, bus, mensa,, acquisto libri e materiale didattico, gite scolastiche, corsi di recupero), sportive (iscrizione, acquisto equipaggiamento/abbigliamento, spese per partecipazione a gare o saggi e quant'altro connesso all'attività) provvedendovi direttamente pro quota o rimborsando all'altro le anticipazioni;
in egual misura saranno ripartite le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, mentre le spese mediche di natura straordinaria, Quelle dentistiche, specialistiche e le prescrizioni connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo apparecchi ortodontici, occhiali etc.) dovranno essere preventivamente decise dai genitori –salvo casi urgenti- e saranno tra loro ripartite in pari quota;
spese straordinarie concernenti lo studio, ripetizioni, campi estivi, corsi di lingue, viaggi di studio, nuove attività ricreative, dovranno essere previamente concordate dai genitori, in difetto saranno poste a carico del genitore che le avrà decise in via autonoma.
✓ Per la ripartizione delle spese straordinarie le parti si atterranno al Protocollo del Tribunale di Lagonegro che dichiarano di conoscere e accettare”.
Con istanza depositata il 12.05.2025, la parte resistente, data l'impossibilità fisica di essere presente, ha chiesto al Giudice un rinvio dell'udienza di comparizione del 13.05.2025.
In data 18.06.2025 le parti hanno depositato telematicamente l'accordo ove hanno rinunciato preliminarmente a comparire all'udienza del 24.06.2025 e hanno concluso per l'affidamento condiviso della minore e la collocazione prevalentemente presso la madre.
Nell'accordo, sottoscritto congiuntamente dalle parti e dai rispetti avvocati, è previsto quanto segue:
ART.1
nata a [...] il [...] è affidata ad entrambi i genitori (affidamento Persona_2 condiviso). La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori così come previsto dalla normativa vigente, salvo per le decisioni d'ordinaria amministrazione, le quali verranno prese disgiuntamente in base al periodo di permanenza della minore presso l'uno o l'altro. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
ART. 2
rimarrà collocata presso la madre in OL Via Cisterna. In relazione al diritto di visita Per_1 del padre, lo stesso potrà vedere e tenere con sé la figlia, a fine settimana alterni dalle 18 del venerdì e fino alle ore 13 della domenica. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi con il padre e 7 con la madre e così via In occasione delle festività natalizie trascorrerà ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 Per_1 gennaio con l'altro; durante le festività pasquali, ad anni alterni tre giorni con un genitore (includendo il giorno di Pasqua) e tre giorni con l'altro (includendo il Lunedì dell'Angelo). I genitori
- a seconda del periodo di permanenza presso l'uno o presso l'altro - consentiranno che la figlia comunichi telefonicamente col padre o con la madre ogni qualvolta lo desiderino. I coniugi si impegnano ad instaurare rapporti civili, sereni e cordiali tra loro per non creare situazioni che possano recare pregiudizio e/o turbamento alla minore al fine di garantire lo sviluppo armonico e sereno della personalità della stessa. Inoltre, i coniugi si impegnano ad informare tempestivamente l'altro genitore sui fatti di ogni genere e/o di maggior rilievo inerenti . Tali modalità Per_1 potranno essere derogate in accordo dei genitori, salvo il rispetto dei principi della parità e dell'alternanza.
ART.3
Il padre corrisponderà dal mese di ottobre 2025 la somma di euro 200,00, a titolo di mantenimento per la figlia minor e al genitore collocatario a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. Sino alla data del 15 ottobre corrisponderà la somma di € 150,00 attesa l'impossibilità per lo stesso di lavorare a causa dell'infortunio subito. L'importo di € 200,00 verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT. Il padre verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie e obbligatorie, mediche non mutuabili e scolastiche che si dovessero rendere necessarie. Le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti l a minor e saranno concordate preventivamente dai genitori e ripartite in parti uguali, fatta eccezione per quelle medico -sanitarie urgenti. Per quanto riguarda quelle mediche di valore modico, saranno anticipate da ciascun genitore e poi rimborsate al 50% dall'altro genitore, previa esibizione delle ricevute e/o scontrini. Le spese scolastiche (rette, iscrizioni, mensa, tasse scolastiche, cancelleria, libri) non sono ricomprese nell'assegno di mantenimento. Al fine di ridurre preventivamente il possibile conflitto in ordine alla determinazione della natura delle categorie di spesa, di seguito si riporta una classificazione delle varie categorie di spesa.
A) SPESE ORDINARIE DA RICOMPRENDERSI NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie stagionali;
B) SPESE STRAORDINARIE, ESCLUSE DALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO, SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI, SUDDIVISI NELLE SEGUENTI SUB –CATEGORIE:
SCOLASTICHE: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative dove fuori sede, ripetizioni, viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre-scuola, dopo- scuola e baby-sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
: costi di iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni CP_5 private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferitesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
SPESE DI NATURA LUDICA, PARASCOLASTICA E SPORTIVA, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino e moto). Spese sportive per attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici.
SPESE MEDICO SANITARIE: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non effettuate dal SSN, spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, ovvero il costo integrale gli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico.
C) SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE PER LE QUALI NON È RICHIESTA LA PREVIA CONCERTAZIONE: Libri scolastici per ciclo di scuola dell'obbligo, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici necessari (parrucchiere estetista eccetera), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto i regali d'uso in occasione di ricorrenze. In ogni caso anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trova dinnanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto, a titolo esemplificativo ed esaustivo, a mezzo mail, lettera raccomandata AR, fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 10 giorni, ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 10 giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Si precisa che con riferimento alle spese, che pur potendo considerarsi ordinarie per il loro carattere di prevedibilità, anche se occasionali e saltuarie, il rimborso è senza dubbio da ritenersi dovuto nella percentuale determinata se nell'arco del mese la singola spesa abbia comportato un esborso complessivo superiore al 20% dell'assegno di mantenimento ordinario fissato, rientrando nel caso contrario nell'assegno di mantenimento. Infine, la quota spesa straordinaria di competenza (cioè in ipotesi in cui sia senz'altro dovuta) qualora anticipata ove non sia stato possibile pagarla nell'immediato, dovrà essere rimborsate al genitore che la anticipata entro 7 giorni dalla esibizione della documentazione comprovante il sostenimento della spesa “.
In estrema sintesi, le parti hanno previsto in maniera concorde l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando analiticamente il diritto di visita e frequentazione del padre, il mantenimento del minore, la suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori.
In data 18.06.2025 il Giudice ha disposto la trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c. nonché il deposito per le parti dell'accordo sottoscritto in formato nativo pdf. Con provvedimento del 25.06.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 24.06.2025, la causa è rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza. Il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso valutazioni del Giudice, nel superiore interesse della minore Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore. Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire allo stesso l'accesso a una effettiva bigenitorialità. Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le spese di lite, stante l'accordo, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Affida il minore ad entrambi i genitori, alle condizioni indicate in parte Persona_2 motiva, come da accordo raggiunto tra le parti, riportato in parte motiva;
• Compensa le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco